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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3739/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale in materia di lavoro tra
(avv. Eugenia D'Alconzo); Parte_1
e
(avv. Bianca Massarelli); Controparte_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio prende le mosse dalla sentenza di condanna generica emessa da questo Tribunale n. 13384/09, resa in data
28/05/2009 (doc. n. 1 di parte ricorrente), che ha così disposto: <accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la indennità di equiparazione di cui agli artt. 1 della 1. n. 200/1974 e 31 del DPR n. 761/1979, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla ex IX qualifica del ruolo sanitario, transitata nel ruolo dirigenziale, a far data dal 29/10/1994; condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative differenze retributive maturate nel periodo dal
29/10/1994 e sino al soddisfo, oltre interessi e svalutazione secondo indici Istat, con il limite di cui all'art.22, comma
36, della 1. n.724 del 23.12.1994, dalla data di maturazione delle singole rate sino al soddisfo”…>>.
La pronunzia di primo grado è stata confermata dalla Corte di
Appello di Bari, sez. lav., con sentenza n. 4014/13, pubblicata il 05.12.2013 e poi passata in giudicato, per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione, n. 2645/2017, (doc. n.
2), che ha rigettato il ricorso dell' Parte_2
avverso la pronuncia di appello.
[...]
Alla luce di tanto il ricorrente ha promosso la presente azione giudiziale per la corresponsione delle differenze retributive
1 quantificate nel ricorso introduttivo con i conteggi ivi allegati. Nel costituirsi in giudizio l' convenuta ha Parte_2 contestato i conteggi, sicché si è resa necessaria una consulenza tecnica contabile ai fini della determinazione della esatta somma da corrispondersi alla parte ricorrente.
Il consulente tecnico nominato -le cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio e motivate in termini logici, coerenti ed esenti da contraddizioni- ha così quantificato le somme spettanti: “Le somme spettanti al ricorrente per il periodo 29.10.1994 – 02.01.2004, al netto degli acconti già percepiti, sono le seguenti: € 37.942,45 a titolo di indennità di equiparazione”. Alla luce di tanto, al ricorrente, deve corrispondersi, la somma di Euro 37.942,45 a titolo di indennità di equiparazione, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo (tenuto conto del divieto di cumulo sancito dalla legge n. 724/94). Quanto alle spese processuali, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte –liquidate e distratte secondo i valori minimi come da infrascritto dispositivo- secondo soccombenza.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di Euro 37.942,45 a titolo di indennità di equiparazione per il periodo 29.10.1994 – 02.01.2004, al netto degli acconti già percepiti, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo (tenuto conto del divieto di cumulo sancito dalla legge n. 724/94);
-condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.629,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarsi;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Bari, 5.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia
Lambriola, nella presente controversia individuale in materia di lavoro tra
(avv. Eugenia D'Alconzo); Parte_1
e
(avv. Bianca Massarelli); Controparte_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio prende le mosse dalla sentenza di condanna generica emessa da questo Tribunale n. 13384/09, resa in data
28/05/2009 (doc. n. 1 di parte ricorrente), che ha così disposto: <accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la indennità di equiparazione di cui agli artt. 1 della 1. n. 200/1974 e 31 del DPR n. 761/1979, commisurata alla retribuzione complessiva spettante alla ex IX qualifica del ruolo sanitario, transitata nel ruolo dirigenziale, a far data dal 29/10/1994; condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle relative differenze retributive maturate nel periodo dal
29/10/1994 e sino al soddisfo, oltre interessi e svalutazione secondo indici Istat, con il limite di cui all'art.22, comma
36, della 1. n.724 del 23.12.1994, dalla data di maturazione delle singole rate sino al soddisfo”…>>.
La pronunzia di primo grado è stata confermata dalla Corte di
Appello di Bari, sez. lav., con sentenza n. 4014/13, pubblicata il 05.12.2013 e poi passata in giudicato, per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione, n. 2645/2017, (doc. n.
2), che ha rigettato il ricorso dell' Parte_2
avverso la pronuncia di appello.
[...]
Alla luce di tanto il ricorrente ha promosso la presente azione giudiziale per la corresponsione delle differenze retributive
1 quantificate nel ricorso introduttivo con i conteggi ivi allegati. Nel costituirsi in giudizio l' convenuta ha Parte_2 contestato i conteggi, sicché si è resa necessaria una consulenza tecnica contabile ai fini della determinazione della esatta somma da corrispondersi alla parte ricorrente.
Il consulente tecnico nominato -le cui valutazioni si appalesano condivisibili, in quanto fondate sull'approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio e motivate in termini logici, coerenti ed esenti da contraddizioni- ha così quantificato le somme spettanti: “Le somme spettanti al ricorrente per il periodo 29.10.1994 – 02.01.2004, al netto degli acconti già percepiti, sono le seguenti: € 37.942,45 a titolo di indennità di equiparazione”. Alla luce di tanto, al ricorrente, deve corrispondersi, la somma di Euro 37.942,45 a titolo di indennità di equiparazione, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo (tenuto conto del divieto di cumulo sancito dalla legge n. 724/94). Quanto alle spese processuali, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte –liquidate e distratte secondo i valori minimi come da infrascritto dispositivo- secondo soccombenza.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di Euro 37.942,45 a titolo di indennità di equiparazione per il periodo 29.10.1994 – 02.01.2004, al netto degli acconti già percepiti, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali sino al soddisfo (tenuto conto del divieto di cumulo sancito dalla legge n. 724/94);
-condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.629,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarsi;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Bari, 5.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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