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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10883 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. DI CROCE SIMONA Parte_1
e
, con il patrocinio dell'Avv. DI CROCE SIMONA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 3.4.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 27.9.2021 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 04.09.1993 a Roma, alle seguenti condizioni:
1) “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
4.9.1993; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n.00945
Parte 2 serie A02
2) dare atto che la casa coniugale sita in Roma Via Gorgia di Leontini 64/66 è stata, già posta in vendita e dalla quale la Sig.ra si è già allontanata consegnando il secondo Parte_1
mazzo di chiavi al Sig. in data 23.7.2024 e, per l'effetto revocare l'assegnazione Controparte_1
della casa coniugale alla Sig.ra Il ricavato al miglior prezzo offerto verrà diviso al 50% Pt_1 tra i coniugi. Quanto contenuto nell' immobile verrà, se richiesto, lasciato ai futuri acquirenti o alternativamente venduto salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi sulla diversa destinazione di ciascun bene mobile. In caso di vendita il ricavato sarà ripartito al 50% tra i coniugi.
3) Revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia divenuta già da tempo Per_1
economicamente indipendente, assunta con contratto a tempo indeterminato ed attualmente residente a [...].
4) Dare atto che i figli ed maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, continueranno a vivere con collocazione preva1ente presso la nuova casa della madre Sig.ra sita in Roma alla Via Anassarco n. 4 int. 15 decidendo essi Parte_1 stessi, attesa l'età, tempi e modalità di convivenza con il padre.
5) Dare atto che il padre verserà per il contributo al mantenimento dei figli e Per_2 Per_3
euro 400,00 ciascuno (€ 800,00 complessivi) a decorrere dal mese di settembre 2024 sino a quando i figli non siano divenuti economicamente indipendenti e, comunque, non oltre il compimento del 28 anno di età di ciascun figlio. Il Sig. li verserà a mezzo bonifico CP_1
alla Sig.ra entro il 5 del mese, sino a quando i figli maggiorenni convivranno con lei. Pt_1
Qualora i figli non siano divenuti economicamente indipendenti al compimento del 28 anno, verranno valutati e discussi eventuali c diversi oneri di mantenimento a carico dei genitori;
6) Il padre provvederà sempre a titolo di mantenimento dei figli, e comunque non oltre il compimento del 28° anno di età dei ragazzi, al pagamento nella misura del 100% delle ulteriori spese relative ai figli, da concordare direttamente con loro, considerata la maggiore età dei ragazzi, quali quelle di abbigliamento, universitarie (ivi comprese tasse, rette, spese le l'acquisto dei libri rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, sempre condizionate al buon andamento universitario) viaggi di istruzione, spese di natura ludica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche), vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica), spese mediche.
7) Le spese ulteriori di natura straordinaria, saranno approntate da entrambi i genitori, previo accordo, al 50%
8) Il Sig. verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile, integrativo dei redditi CP_1 che la stessa percepirà con esclusione dei redditi immobiliari e dei redditi finanziari, sino alla concorrenza massima mensile di € 2.400,00 e sino al 31 agosto 2031. Le parti, concordano che, ogni qualvolta la signora percepirà redditi derivanti da lavoro dipendente e/o Pt_1
autonomo oppure redditi derivanti da partecipazioni in società e/o da pensione, il Sig.
[...]
verserà ogni mese un importo integrativo al fine di garantire alla signora un CP_1 Pt_1
reddito (tra redditi prodotti, esclusi i redditi immobiliari e finanziari, dalla ex moglie e assegno divorzile) di euro 2.400,00 mensili. A tal proposito, le parti concordano che entro il giorno 27 di ogni mese la signora dovrà rendicontare al signor eventuali Pt_1 CP_1
redditi prodotti affinché, nel rispetto del giorno 3 0 di ogni mese, il signor possa CP_1
procedere a integrare detto contributo fino alla concorrenza dei € 2.400 pattuiti. In ogni caso, dare atto che detto importo massimo, sarà ridotto a decorrere dal 1°settembre 2031 ad
€ 1.700,00. Anche in tale caso il Sig. verserà alla Sig.ra qualora la ex moglie CP_1 Pt_1
percepisca redditi da lavoro dipendente, autonomo, da partecipazione in società o da pensione, l'importo residuale sino alla concorrenza massima di euro 1.700,00 mensili (e, dunque, al fìne di garantire alla ex moglie un reddito complessivo non superiore a detto importo).
9) La signora sin da ora, si impegna al pagamento dei propri contributi Pt_1
previdenziali volontari, ovvero, se più conveniente, a stipulare un fondo pensione integrativo da volgere all'erogazione di un vitalizio al fine di incrementare i suoi redditi da pensione. Il Sig. a sua volta si impegna, a titolo di ulteriore incremento CP_1
dell'assegno divorzile e, previa esibizione da parte della signora delle ricevute di Pt_1 pagamento dei contributi corrisposti, a rimborsarle sino l'importo annuale massimo di €
4.500,00, per ogni anno solare di contributi previdenziali volontari versati (ovvero i ratei di un fondo pensione integrativo) fino al raggiungimento dell'età pensionabile e comunque non oltre il compimento del 67° anno di età della signora Pt_1
10) Dare atto che a titolo di sistemazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti, discendenti dalla separazione, le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, ivi inclusi, con riferimento alla Signora anche la rivalutazione Istat sui Pt_1
pregressi assegni di mantenimento maturati sino a oggi e con riferimento al signor , CP_1
le spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli anticipate anche per conto dell'altro coniuge. Dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione, anche pregressa discendente dal matrimonio e dal pregresso regime di comunione.” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, tenuto conto della maggiore età dei figli, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Roma, in data 04.09.1993, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1993, parte 2,serie
A01, n. 945, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10883 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. DI CROCE SIMONA Parte_1
e
, con il patrocinio dell'Avv. DI CROCE SIMONA Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 3.4.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 27.9.2021 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 04.09.1993 a Roma, alle seguenti condizioni:
1) “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
4.9.1993; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n.00945
Parte 2 serie A02
2) dare atto che la casa coniugale sita in Roma Via Gorgia di Leontini 64/66 è stata, già posta in vendita e dalla quale la Sig.ra si è già allontanata consegnando il secondo Parte_1
mazzo di chiavi al Sig. in data 23.7.2024 e, per l'effetto revocare l'assegnazione Controparte_1
della casa coniugale alla Sig.ra Il ricavato al miglior prezzo offerto verrà diviso al 50% Pt_1 tra i coniugi. Quanto contenuto nell' immobile verrà, se richiesto, lasciato ai futuri acquirenti o alternativamente venduto salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi sulla diversa destinazione di ciascun bene mobile. In caso di vendita il ricavato sarà ripartito al 50% tra i coniugi.
3) Revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia divenuta già da tempo Per_1
economicamente indipendente, assunta con contratto a tempo indeterminato ed attualmente residente a [...].
4) Dare atto che i figli ed maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, continueranno a vivere con collocazione preva1ente presso la nuova casa della madre Sig.ra sita in Roma alla Via Anassarco n. 4 int. 15 decidendo essi Parte_1 stessi, attesa l'età, tempi e modalità di convivenza con il padre.
5) Dare atto che il padre verserà per il contributo al mantenimento dei figli e Per_2 Per_3
euro 400,00 ciascuno (€ 800,00 complessivi) a decorrere dal mese di settembre 2024 sino a quando i figli non siano divenuti economicamente indipendenti e, comunque, non oltre il compimento del 28 anno di età di ciascun figlio. Il Sig. li verserà a mezzo bonifico CP_1
alla Sig.ra entro il 5 del mese, sino a quando i figli maggiorenni convivranno con lei. Pt_1
Qualora i figli non siano divenuti economicamente indipendenti al compimento del 28 anno, verranno valutati e discussi eventuali c diversi oneri di mantenimento a carico dei genitori;
6) Il padre provvederà sempre a titolo di mantenimento dei figli, e comunque non oltre il compimento del 28° anno di età dei ragazzi, al pagamento nella misura del 100% delle ulteriori spese relative ai figli, da concordare direttamente con loro, considerata la maggiore età dei ragazzi, quali quelle di abbigliamento, universitarie (ivi comprese tasse, rette, spese le l'acquisto dei libri rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, sempre condizionate al buon andamento universitario) viaggi di istruzione, spese di natura ludica (costituite da corsi di lingua o attività artistiche), vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, spese sportive (costituite da attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica), spese mediche.
7) Le spese ulteriori di natura straordinaria, saranno approntate da entrambi i genitori, previo accordo, al 50%
8) Il Sig. verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile, integrativo dei redditi CP_1 che la stessa percepirà con esclusione dei redditi immobiliari e dei redditi finanziari, sino alla concorrenza massima mensile di € 2.400,00 e sino al 31 agosto 2031. Le parti, concordano che, ogni qualvolta la signora percepirà redditi derivanti da lavoro dipendente e/o Pt_1
autonomo oppure redditi derivanti da partecipazioni in società e/o da pensione, il Sig.
[...]
verserà ogni mese un importo integrativo al fine di garantire alla signora un CP_1 Pt_1
reddito (tra redditi prodotti, esclusi i redditi immobiliari e finanziari, dalla ex moglie e assegno divorzile) di euro 2.400,00 mensili. A tal proposito, le parti concordano che entro il giorno 27 di ogni mese la signora dovrà rendicontare al signor eventuali Pt_1 CP_1
redditi prodotti affinché, nel rispetto del giorno 3 0 di ogni mese, il signor possa CP_1
procedere a integrare detto contributo fino alla concorrenza dei € 2.400 pattuiti. In ogni caso, dare atto che detto importo massimo, sarà ridotto a decorrere dal 1°settembre 2031 ad
€ 1.700,00. Anche in tale caso il Sig. verserà alla Sig.ra qualora la ex moglie CP_1 Pt_1
percepisca redditi da lavoro dipendente, autonomo, da partecipazione in società o da pensione, l'importo residuale sino alla concorrenza massima di euro 1.700,00 mensili (e, dunque, al fìne di garantire alla ex moglie un reddito complessivo non superiore a detto importo).
9) La signora sin da ora, si impegna al pagamento dei propri contributi Pt_1
previdenziali volontari, ovvero, se più conveniente, a stipulare un fondo pensione integrativo da volgere all'erogazione di un vitalizio al fine di incrementare i suoi redditi da pensione. Il Sig. a sua volta si impegna, a titolo di ulteriore incremento CP_1
dell'assegno divorzile e, previa esibizione da parte della signora delle ricevute di Pt_1 pagamento dei contributi corrisposti, a rimborsarle sino l'importo annuale massimo di €
4.500,00, per ogni anno solare di contributi previdenziali volontari versati (ovvero i ratei di un fondo pensione integrativo) fino al raggiungimento dell'età pensionabile e comunque non oltre il compimento del 67° anno di età della signora Pt_1
10) Dare atto che a titolo di sistemazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra le parti, discendenti dalla separazione, le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, ivi inclusi, con riferimento alla Signora anche la rivalutazione Istat sui Pt_1
pregressi assegni di mantenimento maturati sino a oggi e con riferimento al signor , CP_1
le spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli anticipate anche per conto dell'altro coniuge. Dichiarano di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione, anche pregressa discendente dal matrimonio e dal pregresso regime di comunione.” .
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, tenuto conto della maggiore età dei figli, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Roma, in data 04.09.1993, trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1993, parte 2,serie
A01, n. 945, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi