Art. 17. (Stato di previsione del Ministero dell'universita'
e della ricerca e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unita' previsionale di base "Ricercatori universita', enti ed istituzioni di ricerca" del centro di responsabilita' "Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2007, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal CIPE, nonche' della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
e della ricerca e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unita' previsionale di base "Ricercatori universita', enti ed istituzioni di ricerca" del centro di responsabilita' "Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2007, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal CIPE, nonche' della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all' articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.