Versione
27 gennaio 1991
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28 aprile 1992
28 aprile 1992
Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunita' economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , e' differito al 30 giugno 1992".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , e' differito al 30 giugno 1992".
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 18/03/1999 n° 147Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004 · 0.68071985
Giurisprudenza • 22
- 1. Corte Cost., sentenza 09/07/1996, n. 240Provvedimento: […] Il contrasto con la norma comunitaria è denunciato dal giudice rimettente in termini di contrarietà a un principio direttivo della delega legislativa prevista dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, secondo cui il legislatore delegato dovrà assicurare in ogni caso la piena conformità dei decreti legislativi alle prescrizioni delle direttive comunitarie da attuare (art. 2, lett. f).Leggi di più...
- insolvenza del datore di lavoro·
- tutela dei lavoratori subordinati·
- garanzia di pagamento delle retribuzioni inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro·
- periodo di riferimento·
- esclusione·
- 'dies a quo'·
- art. 2, co. 1, lett. a, d.lgs. n. 80 del 1992·
- non fondatezza della questione.·
- data della sentenza dichiarativa di fallimento·
- computo·
- inammissibilita' della questione.·
- art. 2, co. 1, lett. c, d.lgs. n. 80 del 1992·
- dodici mesi dalla cessazione del rapporto anziche' diciotto mesi·
- sent. 240/96 b. lavoro (rapporto di)·
- disparita' dipendente da circostanze di mero fatto