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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 18/12/2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter cpc, lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 4010/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata il [...] a [...], difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Riccardo
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.07.2023 e ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma
C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 07.07.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3°, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 22.12.2021 oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, disposta l'integrazione della consulenza tecnica alla luce della nuova documentazione medica depositata, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Nel merito, il CTU, in sede di integrazione peritale eseguita nel corso del presente giudizio, alla luce della documentazione medica acquisita versata agli atti e acquisita nel corso della presente fase, ha accertato che la ricorrente affetta da: “Vasculopatia cerebrale cronica con marcato decadimento cognitivo; artrosi polidistrettuale a discreta valenza funzionale;
deficit visivo binoculare più marcato in OD;
incontinenza sfinterica stabilizzata” , si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3°.
Le conclusioni del CTU appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate.
In particolare, il CTu ha evidenziato come dalla visita della perizianda è emerso che le citate le patologie erano solo in parte presenti alla data della domanda amministrativa del 22.12.2021 giacché,
l'incontinenza sfinterica è insorta in epoca successiva, come il declino cognitivo associabile al significativo peggioramento della vasculopatia cerebrale cronica.
Da tale quadro clinico emerge un complesso quadro morboso di tale gravità da determinare un netto peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente, tale da poter considerarla “soggetto con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con bisogno di assistenza continua nonché meritevole della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104, entrambi a far data dal I gennaio dell'anno 2024”.
Conseguentemente, va dichiarato che la ricorrente presenta i requisiti sanitari propri dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi del comma 3° dell'art. 3 della L.104/92 a decorrere dal primo Gennaio 2024, epoca da cui si può far risalire il peggioramento del quadro clinico.
Il riconoscimento del requisito sanitario a notevole distanza di tempo dalla proposizione della domanda amministrativa ex art. 149 disp att. c.p.c., giustifica la compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente presenta i requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma ° della L.104/92 a decorrere dal primo gennaio 2024;
2) compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 22 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini