Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/10/2014, n. 23162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23162 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8981-2011 proposto da:
I GABBIANI SRL 00921150900 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. ME LU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVERIO MERCADANTE 9, presso lo studio dell'avvocato AURELI ADRIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati CONTI FRANCO MARIO, FRANCO TULUI giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN MI [...];
- Intimata -
Nonché da:
AN MI [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PES ANDREA, FERNANDO PES, FRANCESCA PES giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
I GABBIANI SRL 00921150900 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Sig. ME LU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVERIO MERCADANTE 9, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO AURELI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO MARIO CONTI, FRANCO TULUI giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente all'incidentale -
avverso la sentenza n. 555/2010 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 14/10/2010, R.G.N. 451/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l'Avvocato ADRIANO AURELI per delega;
udito l'Avvocato ATTILIO TERZINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La s.r.l. "I Gabbiani" propose, nei confronti di ZO IC, appello avverso la sentenza del 24 agosto 2007, con la quale il tribunale di Tempio Pausania, definendo l'opposizione proposta da essa ricorrente avverso due precetti per rilascio di immobile, notificati il 19.1.06 sulla base di titolo esecutivo iure locationis consistente nella sentenza n. 269 del 2001, resa tra le parti dalla corte di appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari:
a) aveva accolto l'opposizione rivolta contro il precetto con cui era stato intimato il rilascio del terreno distinto in Catasto al foglio 1, p.lle 132 e 141, della complessiva estensione di Ha 00.82.64 circa, con sovrastanti costruzioni, destinato interamente a campeggio, denominato "I Gabbiani" o "Isuledda";
b) aveva rigettato l'opposizione avverso il precetto con cui era stato intimato il rilascio del terreno, sito in Comune di Palau, loc. Isola Bella o Isola Cavalli, distinto in catasto al foglio 1 sub a (ora 905 ex p.lla 1), della complessiva estensione di circa dodici ettari, con sovrastanti costruzioni, destinati interamente a campeggio denominato "I Gabbiani" o "Isuledda", dichiarando per l'effetto sussistente il diritto della ZO di procedere all'esecuzione per rilascio riguardo a detto bene;
c) aveva rigettato le accessorie domande dell'odierna ricorrente principale tese ad ottenere la condanna di controparte al pagamento di indennità per opere eseguite ed interventi di manutenzione straordinaria sui beni locati, nonché al risarcimento di pretesi danni subiti a causa della privazione della disponibilità dei terreni necessari all'esercizio della propria attività imprenditoriale;
d) aveva compensato per un terzo le spese di lite, liquidandole in Euro 9.000,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari ed Euro 2.700,00 per diritti di avvocato.
Dal canto suo, la precettante ZO, dedotta l'inammissibilità - in applicazione dell'art. 616 cod. proc. civ. nel testo vigente pro tempore - e comunque l'infondatezza dell'appello sulle opposizioni ad esecuzione, propose impugnazione incidentale avverso la reiezione nel merito delle domande accessorie, insistendo sull'inammissibilità di esse, nonché in punto di disciplina delle spese di lite. L'adita corte di appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari, dichiarò inammissibile l'appello principale sulle opposizioni all'esecuzione e, nel resto, lo rigettò, in uno a quello incidentale, compensando le spese del grado di appello a causa della riscontrata reciproca soccombenza.
Per la cassazione di tale sentenza, resa il 14.10.10 col n. 555, ricorre ora la "I Gabbiani" srl, affidandosi a sei motivi;
resiste la ZO con controricorso, con cui dispiega ricorso incidentale condizionato su due motivi e ricorso incidentale non condizionato su di un solo motivo;
ed entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. per la pubblica udienza del di 8.7.14, alla quale i difensori compaiono per la discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Questi i termini della controversia.
2.1. La ricorrente principale contesta la reiezione dell'appello sulle domande accessorie dispiegate in primo grado, rimarcando l'ingiustizia - a suo dire - della mancata concessione dei termini per istruirle e, comunque, della disamina nel merito, sotto il profilo sia dell'omessa provocazione del contraddittorio sul punto, sia dell'erroneità della lettura dei documenti comunque presenti in atti.
In particolare, essa:
- col primo motivo - di "violazione o falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" - si duole della mancata concessione dei termini previsti dall'art. 183 - e, parrebbe, anche dall'art. 184, se del caso previo accoglimento di istanza ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., negando la rilevanza del fatto che, all'udienza del 10.5.07, essa sia stata formulata in via subordinata;
al riguardo, l'odierna ricorrente principale invoca superarsi l'orientamento di Cass. 9169/08, ritenendo cogente la natura dei termini e comunque escludendo la rilevanza di tale precedente;
- col secondo motivo, di vizio motivazionale, sostiene di avere dedotto, ad ogni buon conto, le ragioni per le quali aveva chiesto di essere ammessa a beneficiare dei termini ai fini di articolare la prova, trascrivendo in parte qua l'atto di appello;
e poi dolendosi del fatto che la corte territoriale ha comunque qualificato nel merito infondata la pretesa, sulla base di un profilo che non aveva costituito oggetto del thema decidendum e sul quale essa aveva peraltro, sia pure in comparsa conclusionale, formulato le sue critiche osservazioni;
- col terzo motivo, di nullità della sentenza, contesta il rigetto nel merito della sua accessoria domanda, in quanto integrante una pronuncia di ufficio, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.;
- col quarto motivo - rubricato "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" - lamenta l'avvenuto rilievo ufficioso di una questione da parte del giudice e della sua mancata sottoposizione al contraddittorio delle parti;
- col quinto motivo, di vizio motivazionale, lamenta l'erroneità del rilievo della carenza del consenso delle locatrici alla realizzazione delle opere per il pagamento dei cui lavori è causa, essendo anzi in atti una prova documentale, consistente nel riconoscimento, da parte proprio di quelle, della proprietà dell'impianto fognario a realizzarsi;
col sesto motivo - di "violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79 artt. 1592 e 1150 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" - la ricorrente principale si duole, infine, dell'omesso rilievo della nullità della clausola contrattuale che prevedeva l'acquisizione a titolo gratuito di tutte le migliorie alla locatrice, genericamente richiamando una segnalazione al riguardo formulata nella propria comparsa conclusionale.
2.2. Oltre a contestare partitamente i motivi avversari, la controricorrente dispiega, a sua volta:
ricorso incidentale condizionato, per l'evenienza dell'accoglimento di uno dei motivi del ricorso principale, articolandolo su due motivi: a) per violazione dell'art. 615 cod. proc. civ. ("e, ove necessario, artt. 1241 e 1243 c.c."), così riproponendo sia la tesi dell'inammissibilità delle domande riconvenzionali ex adverso dispiegate che quella dell'insuscettibilità della compensazione dei crediti da danni ed eventuali migliorie con quello al rilascio a lei spettante;
b) per "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 17, 15 c.p.c. e D.M. nr. 127", dolendosi della compensazione delle spese disposta dal giudice dell'appello per la reciproca soccombenza, anche in ragione dell'evidente sproporzione tra le due soccombenze;
- ricorso incidentale non condizionato, per "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 17, 15 c.p.c. e D.M. n. 127", contestando la compensazione per un terzo delle spese di lite del grado di appello e comunque la liquidazione di quelle, sia pur non indicando voce per voce le singole violazioni.
2.3. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva definito le opposizioni ad esecuzione, risulta poi definito da questa Corte con sentenza 21 maggio 2013, n. 18758, di rigetto del ricorso principale de "I Gabbiani srl", con assorbimento di quello incidentale della ZO e condanna della ricorrente principale alle spese del giudizio.
3. - Le questioni mosse col ricorso principale possono raggrupparsi in due ed attengono al rito ed al merito della reiezione delle domande accessorie dell'ex locataria di condanna di controparte alle indennità per miglioramenti (o addizioni) ed al risarcimento del danno da indisponibilità del bene.
A cominciare dalla prima, cui si riconducono i motivi dal primo al quarto del ricorso principale, non si ravvisa alcuna delle violazioni di norme processuali prospettata dalla "I Gabbiani" srl.
3.1. In primo luogo, possono essere unitariamente considerati il primo motivo ed il primo profilo del secondo motivo, attesa la loro intima connessione.
3.1.1. La controricorrente: osserva che correttamente sia il giudice di primo grado che quello di appello avevano escluso la formulazione di una incondizionata domanda accessoria di miglioramenti e danni;
deduce che tardiva era comunque la richiesta di termini, incongruamente rimessa dalla stessa opponente alla valutazione discrezionale del giudice sulla necessità di ulteriore attività deduttiva ed istruttoria;
condivide, inoltre, il richiamo della corte territoriale a Cass. 9169/08, il principio espresso dalla quale rileva essere ormai consolidato;
nega, infine, l'ammissibilità e la stessa rilevanza della produzione documentale avversaria in secondo grado, inidonea a dare la prova dei fatti costitutivi delle pretese accessorie dell'esecutata, l'ammissibilità delle quali continua a contestare, compiutamente confutate nel merito.
3.1.2. Orbene, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il thema decidendum e il thema probandum (o, ciò che è lo stesso, senza che esse, pur avendolo chiesto, siano state poste in condizioni di definirli), l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare sia quale sarebbe stato il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 doc. proc. civ., comma quinto, sia quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado (Cass. 9 aprile 2008, n. 9169; Cass. 19 agosto 2011, n. 17436; Cass., ord. 16 dicembre 2011, n. 27128).
3.1.3. Il principio, già applicato dalla corte territoriale, non solo si è quindi definitivamente consolidato, ma risponde a quello più generale, in forza del quale l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo, sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (Cass. 13 luglio 2007, n. 15678; Cass. Sez. Un., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712), la quale è pertanto tenuta ad allegare e dimostrare quali specifiche attività avrebbe svolto, che tanto aveva sottoposto invano al giudice del merito e quali i danni sarebbero derivati dalla mancata osservanza delle norme sulla regolarità formale (per tutte:
Cass. 23 luglio 2012, n. 12812). Insomma, la denuncia di vizi di attività del giudice garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo;
sicché, ove la parte ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare la cassazione della sentenza impugnata (Cass. 22 aprile 2013, n. 9722; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4020; Cass. 14 novembre 2012, n. 19992; Cass. 23 luglio 2012, n. 12804; Cass. 12 settembre 2011, n. 18635; Cass. 21 febbraio 2008, n. 4435).
3.1.4. Eppure, stando alla trascrizione di esso in ricorso, al contrario, nell'atto di appello la locataria esecutata non indica ne' quali consentite modificazioni o integrazioni avrebbe arrecato al thema decidendum, ove fossero stati concessi i termini chiesti ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., ne' quali prove specifiche ulteriori - diverse cioè da quelle già indicate, perché solo quanto a quelle diverse la mancata concessione dei termini le avrebbe arrecato un pregiudizio processualmente rilevante - avrebbe invocato o dedotto nel prosieguo;
infatti, essa insiste (punti 12.a e 12.b dell'atto di appello: v. pagine 35 e seg. ricorso) sulle già dispiegate richieste di concessione di quei termini e richiama quella di ammissione dei documenti, sostenuta anche ai sensi dell'art. 184- bis cod. proc. civ. (ma, significativamente, senza allegare alcuno dei rigorosi presupposti per la rimessione in termini), mentre poi adduce, quali elementi istruttori, o la non contestazione di controparte (punto 12.c dell'appello, prima parte: per vero, di ben difficile configurabilità nella contestazione perfino in punto di rito della relativa domanda di essa opponente), o il doc. 22 già prodotto in primo grado (punto 12.e dell'appello, seconda parte): con il che, peraltro, è formulata separata censura di mancata valutazione del documento, ciò che di per sè solo non può ricondursi alla ben diversa - e logicamente incompatibile - doglianza di omessa concessione del termine per produrlo.
3.1.5. In conclusione, non erra la corte territoriale nel rilevare la persistente assenza di elementi assertivi ed istruttori sulle domande accessorie dispiegate dall'originaria opponente;
ne' nel rilevare la permanente carenza di valida prova, anche in dipendenza di tale persistente carenza.
3.2. Sono infondati pure il secondo profilo del secondo motivo, nonché il terzo ed il quarto motivo di ricorso principale, da considerarsi unitariamente in quanto tutti relativi alla pretesa irritualità della decisione su questioni non sottoposte al contraddittorio o rilevate di ufficio.
3.2.1. Sul punto la controricorrente: argomenta specificamente per la correttezza del richiamo del giudice di appello alle clausole 3bis e 5 del contratto di locazione del 7.4.90 (portanti il divieto di apportare modifiche al bene senza consenso espresso della proprietà, con ulteriore suo diritto a ritenere le migliorie eseguite senza compenso alcuno per la conduttrice); ricorda di avere contestato (nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, riportata alle pagine 77 e seg. del controricorso) sia il preteso diritto di ritenzione, sia in generale qualunque diritto derivante dalle migliorie o dalle nuove opere;
ancora, nega configurarsi qualunque decisione "a sorpresa" da parte del giudice, dipendendo l'iter procedimentale esclusivamente dalla scelta dell'originaria opponente (avendo cioè il giudice deciso tutto quanto esattamente a lui, benché incompiutamente, devoluto per iniziativa della parte onerata) e avendo essa opposta in ogni caso sviluppato - pur dopo averne contestato l'ammissibilità - ampi argomenti a confutazione nel merito delle domande accessorie di controparte.
3.2.2. Destituita di fondamento è la tesi della ricorrente principale sull'ufficiosità dei rilievi o sul mancato contraddittorio sulle questioni relative al merito delle domande accessorie.
È evidente, al contrario, la pienezza delle contestazioni formulate dalla locatrice e da lei riportate anche in controricorso: sicché la scelta dell'originaria opponente di non ribattere - o di non farlo immediatamente o ampiamente - a tali controargomentazioni discende da una sua valutazione discrezionale e, come tale, non vale di certo a far ritenere le relative questioni estranee al thema decidendum, una volta che esse erano ritualmente entrate a far parte di esso prima con la loro deduzione e poi con la replica di controparte.
3.2.3. Il contraddittorio - che tradizionalmente ed in via di estrema semplificazione può definirsi come il diritto di replica e controreplica da riconoscersi alle parti portatrici di interessi contrapposti - è, in altri termini, assicurato non già dall'effettiva estrinsecazione della relativa facoltà, consistente, per ciascuna delle parti, di prendere - compiutamente od anche solo sommariamente - posizione sulla singola questione o sui singoli fatti dedotti (quelli costitutivi, come addotti dall'attore, nonché quelli impeditivi, modificativi od estintivi, come addotti dalla sua controparte) in giudizio, ma soltanto dalla rituale sottoposizione dell'una o degli altri alle parti stesse e quindi dall'offerta a ciascuna di esse della facoltà di avvalersi del potere processuale di argomentare - e difendersi, anche articolando ulteriore attività processuale, assertiva od istruttoria - sul punto.
In sostanza, come ogni diritto, esso è garantito anche se il suo titolare non se ne avvale o consapevolmente non se ne avvale, anche tale scelta - in quanto evidentemente da lui ritenuta più confacente ai suoi interessi - essendo istituzionalmente rimessa alla sua discrezionalità.
3.2.4. Del resto, se non altro nell'attuale sistema processuale, non può giammai dipendere dall'intenzione di una delle parti la limitazione della cognizione del giudice, visto che il rinvio per conclusioni comunque investe il decidente di ogni questione, anche di merito: sicché resta onere di ognuna delle parti, in qualsiasi momento la causa possa essere decisa dopo la maturazione delle preclusioni assertive (o di merito) ed istruttorie, argomentare sulle questioni irretrattabilmente entrate a far parte del thema decidendum mediante la loro rituale deduzione in giudizio.
Non ha quindi fondamento la pretesa di riservare l'articolazione di attività processuali, soggette invece a rigorosi ed ufficiosamente rilevabili - siccome di autentico ordine pubblico processuale - termini preclusivi, alla valutazione che della sufficienza di quelle già svolte vorrà fare, quasi preliminarmente, il giudice cui l'intera controversia è sempre devoluta in ogni suo aspetto fin dalla sua proposizione.
Pertanto, l'intera questione relativa ai fatti costitutivi del preteso diritto all'indennità per gli arrecati miglioramenti o al risarcimento dei danni patiti per fatti della locatrici risultava sottoposta a tale onere: e la scelta della stessa attrice (originaria opponente) di non sviluppare compiutamente tutte le potenzialità a lei facenti capo non esclude affatto che su quella sia stato da subito garantito il contraddittorio e che non debba essere la prima e soltanto essa a rispondere delle sue conseguenze. Se ne inferisce conclusivamente che nessuna violazione dei principi processuali invocati risulta quindi perpetrata dalla corte territoriale. 4. - La seconda questione posta dal ricorso principale, cui si riconducono - tanto da potere essere tra loro congiuntamente trattati per evidente intima connessione - i motivi quinto e sesto, è poi anch'essa infondata.
4.1. Ribatte sobriamente la ricorrente incidentale nel senso dell'irrilevanza della lettera 16.11.94 inviata per conto della parte locatrice alla locataria (sia perché riferita ad un'opera futura e quindi inidonea a dar conto della venuta ad esistenza e dell'esatta consistenza di essa, sia perché presupponeva chiaramente un successivo, ma mai venuto ad esistenza, ulteriore ed univoco scritto delle medesime locatrici), come pure della consulenza di ufficio, il cui oggetto sarebbe stato eccessivamente ampio e peraltro basato su documenti prodotti in modo inammissibile soltanto in appello.
4.2. Effettivamente la lettera del 16.11.94 fa riferimento ad un'opera futura e, quindi, non da conto della sua concreta realizzazione;
inoltre, non si da conto in essa di tutte le opere con riguardo alle quali si invoca poi l'indennità per miglioramenti;
ma, soprattutto, la questione di nullità della clausola contrattuale sull'acquisizione gratuita alla locatrice delle migliorie eseguite risulta inammissibile, per omessa trascrizione integrale della clausola contestata e per mancata compiuta esplicazione, nello stesso corpo del motivo del ricorso (pag. 46), delle ragioni di nullità sottoposte al giudice del merito in tempi tali da consentire un'adeguata replica a controparte (anzi ammettendo la ricorrente principale di aver formulato l'eccezione nella comparsa conclusionale in grado di appello). E non può che condividersi che, in una tale situazione, una consulenza tecnica di ufficio - che, per scolastica nozione, non può mai supplire alle carenze probatorie delle parti onerate, salvo il caso (che però qui certamente non ricorre) di impossibilità di provare altrimenti i fatti materiali nella loro stessa esistenza - sarebbe stata inammissibilmente esplorativa.
4.3. Allo stato del materiale istruttorio legittimamente esaminabile (non essendo qui ritualmente riproposta neppure la questione della ritualità o meno della copiosa produzione documentale in secondo grado, peraltro di agevole soluzione alla stregua dell'intervenuto consolidamento della condivisibile giurisprudenza di legittimità ad essa radicalmente contraria), correttamente la corte territoriale conclude nel senso dell'insussistenza di alcun diritto, in capo alla conduttrice, che trovi causa nelle eventuali migliorie arrecate alle strutture ed al terreno e per le quali nessun valido consenso risulta mai prestato. E la gravata sentenza si sottrae alle critiche ad essa mosse anche sotto questo profilo.
5. - Tutto ciò posto, la reiezione del ricorso principale comporta con tutta evidenza l'assorbimento di quello incidentale condizionato;
ma l'incidentale non condizionato non può essere accolto.
5.1. Invero, quanto alla lamentata sperequazione tra le soccombenze posta a fondamento della compensazione parziale disposta in primo grado (v. lett. "v." a pag. 90 del ricorso incidentale), si osserva - accantonando pure la verifica della presenza di idonei elementi, in ricorso incidentale, atti ad escludere la novità della questione in tali esatti termini - che la misura della parzialità della compensazione è del tutto discrezionale, non sussistendo - se non altro, prima dell'ultima riforma dell'art. 92 cod. proc. civ., non applicabile al presente giudizio, in quanto iniziato in primo grado in tempo anteriore al 4.7.09 - un diritto della parte a non vedersi compensate le spese, ma solo quello della parte integralmente vittoriosa - e tale non può qualificarsi l'odierna ricorrente incidentale, che, sia pure in parte tutt'altro che preponderante, è stata soccombente sulle domande avversarie, atteso l'accoglimento di una delle opposizioni ad esecuzione - a sopportare in tutto o in parte le spese dell'avversario (principio che può dirsi cardine del diritto processuale: per tutte, v. Cass. Sez. Un. 6 aprile 1972, n. 1029, seguita da innumerevoli altre, fino, tra le più recenti, a Cass. 26 maggio 2014, n. 11724, o a Cass. 3 giugno 2014, n. 12370). E la fattispecie della soccombenza reciproca (che si ha in presenza di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche dell'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo: Cass., ord. 21 ottobre 2009, n. 22381; Cass., ord. 23 settembre 2013, n. 21684) pienamente sussiste nella specie, nella quale in ogni caso la precettante aveva non fondatamente sostenuto la legittimità dell'intimato precetto pure per altro fondo, benché di estensione invero assai limitata rispetto al totale.
Pertanto, non vi è spazio per alcun sindacato, nella presente sede di legittimità, sul concreto esercizio dell'ampia discrezionalità del giudice del merito nella determinazione della misura della parziale compensazione effettivamente disposta.
5.2. Nè la doglianza potrebbe essere esaminata nel merito in punto di quantificazione delle spese in relazione tanto al valore effettivo della controversia, che alla violazione dei minimi tariffari. È giurisprudenza fermissima di questa Corte regolatrice che la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in violazione dei limiti minimi o massimi (per tutte: Cass. 16 febbraio 2007, n. 3651; Cass. 7 agosto 2009, n. 18086; Cass. 19
marzo 2010, n. 6720; Cass. 28 ottobre 2010, n. 22095; Cass. 4 luglio 2011, n. 14542; Cass. 30 settembre 2013, n. 22311; Cass., ord. 13 gennaio 2014, n. 492). Ma la ricorrente incidentale dichiara espressamente di non procedere all'analitica indicazione: con la qual cosa incorre ipso facto nella sanzione di inammissibilità comminata dall'or ora visto consolidato orientamento di legittimità.
6. - Il ricorso principale va respinto, mentre dei ricorsi incidentali va dichiarato assorbito quello condizionato e rigettato quello non condizionato.
Infine, le spese del giudizio di legittimità, considerato unitariamente l'esito della lite e vista la prevalente soccombenza della ricorrente principale, vanno poste a carico di quest'ultima; ma proprio l'infondatezza del ricorso incidentale non condizionato integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di parziale compensazione, in misura che si stima equa in una metà e secondo la liquidazione dell'intero di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato;
rigetta il ricorso incidentale non condizionato;
condanna la srl I Gabbiani, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento della metà delle spese del giudizio di legittimità in favore di ZO IC, liquidandole nella misura intera in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di cassazione, il 8 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014