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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 308/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. De Troia Milena, giusta procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliata in Lucera alla Via Federico II n.32
RICORRENTE contro
, con il patrocinio degli avv.ti Giampietro Antonio e Giampietro Controparte_1
Roberto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in IA al Viale XXIV Maggio n.
1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: All'udienza del 27.09.2024 sulle conclusioni del procuratore della sola parte ricorrente, di cui alle relative “note di trattazione scritta”, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.01.2019 proponeva domanda giudiziale di Parte_1
separazione dal coniuge , esponendo: di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in IA in data 11.06.2003; che dalla loro unione erano nate le figlie Per_1
Per_ (nt. il 07.01.2004) e (nt. il 03.07.2009), entrambe minori;
che da tempo i coniugi,
[...]
per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
tutto ciò premesso, chiedeva, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di rito, di: 1) pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito;
2) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie minori, nella misura complessiva pari ad euro 600,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Deduceva la ricorrente che il matrimonio era entrato in crisi a causa della condotta del marito, il quale si era reso autore di violenze e maltrattamenti ai danni della ricorrente e delle figlie, privandole di qualsivoglia legame e frequentazione con la famiglia di origina della stessa, tant'è che le bambine erano costrette a vedere i nonni materni di nascosto;
che la famiglia, dopo aver vissuto i primi anni di matrimonio presso i genitori del resistente, si trasferiva a vivere presso un'abitazione assegnata ad un zio del resistente, tale , CP_2 Persona_3
affetto da gravi problemi comportamentali e di alcolismo, con l'intento di subentrare, nella propria assegnazione al suo decesso;
che con il trascorrere del tempo le condizioni di salute dello zio peggioravano al punto tale da rendere insostenibile la convivenza anche per via dei comportamento assunti nei confronti delle bambine, tali da generare nelle stesse continui stati d'ansia e turbamenti.
La ricorrente evidenziava, a sostegno delle proprie richieste economiche, di non aver mai lavorato durante la vita matrimoniale per esplicita volontà del marito, e che successivamente alla crisi matrimoniale aveva trovato lavoro come commessa presso un negozio di giocattoli, per il quale percepiva una retribuzione mensile pari a circa 400,00 euro, mentre il resistente lavorava come operaio edile alle dipendenze della ditta Vigilante di IA con una retribuzione mensile pari a circa 1.200,00 euro.
Il resistente , costituendosi in giudizio, aderiva alla pronuncia della Controparte_1
separazione e proponeva in via riconvenzionale domanda di addebito, evidenziando come la crisi coniugale era stata determinata dal comportamento possessivo ed autoritario assunto dalla moglie nei suoi confronti e nei confronti della propria famiglia, oltre che dai ripetuti abbandoni del tetto coniugale.
Deduceva altresì il resistente che, oltre al comportamento autoritario della moglie, ad aver scaturito la crisi coniugale vi erano anche le continue intromissioni della suocera e la sua possessività nei confronti della figlia tale da non accettare che la stessa vivesse con i Pt_1 suoceri;
detti comportamenti con il passare degli anni causavano l'allontanamento della famiglia dapprima dai suoceri, e successivamente dallo zio . Persona_3
Deduceva altresì il resistente che la ricorrente, dopo aver abbandonato la casa coniugale, impediva al resistente e ai nonni paterni ogni frequentazione con le figlie minori;
che tale sofferenza incideva sulla serenità lavorativa del resistente tant'è che lo stesso nell'anno 2018 veniva licenziato.
Concludeva pertanto chiedendo pronunciarsi: 1) la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
2) l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente delle stesse presso l'abitazione paterna o, in subordine, il collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
3) la regolamentazione del diritto di visita paterno/materno a seconda del collocamento delle minori;
4) l'obbligo a carico della ricorrente, unico coniuge percettore di reddito, di contribuire al mantenimento delle figlie minori, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza riservata del 27.05.2019 il Presidente, sentiti personalmente i coniugi e stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
La ricorrente depositata memoria integrativa con la quale oltre a reiterare le conclusioni rassegnate con il proprio atto introduttivo chiedeva la condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti, ex art. 2059 c.c., per un ammontare complessivo pari ad euro 25.000,00.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., proceduto all'ascolto della figlia delle parti in causa nonché dei testimoni ammessi, con ordinanza del 19.11.2020 il precedente Giudice istruttore modificava l'ordinanza presidenziale e contestualmente disponeva l'affidamento esclusivo delle figlie minori in favore della madre.
All'udienza del 27.09.2024, svoltasi in modalità cartolare, il procuratore della sola parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sulla separazione dei coniugi.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia all'udienza presidenziale sia anche nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che le parti non abbiano più ripreso la convivenza a partire dall'ordinanza presidenziale di separazione e che, a partire da tale epoca, non siano intervenuti fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2. Sull'addebito della separazione.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente formulata dai coniugi, deve osservarsi che la domanda del resistente è da considerarsi abbandonata, in quanto non espressamente riproposta nel corso del giudizio e finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La stessa è, ad ogni modo, infondata, non ravvisandosi in atti la prova del nesso di derivazione causale tra le condotte della moglie con la fine del rapporto affettivo instaurato tra i coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, la stessa va rigettata per le ragioni che seguono.
L'articolo 151, co. 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice deve tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità (cfr., ex multis, Cass. n.1224/2020).
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di addebito, che , Controparte_1
nel corso della vita matrimoniale, si era reso responsabile della violazione degli obblighi coniugali rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, la Pt_1
ha rappresentato di essere stata sottoposta, insieme alle figlie, a reiterate violenze, tali da aver sporto denuncia presso le competenti autorità; che il resistente assumeva un atteggiamento di padre-padrone caratterizzato da una profonda anaffettività e mancanza di dialogo;
che non poteva uscire di casa se non in compagnia del marito o per accompagnare le figlie minori a scuola;
che il resistente le impediva di fatto ogni rapporto e frequentazione con la propria famiglia di origine e con le amiche;
che il resistente si disinteressava della famiglie e delle figlie violando altresì l'obbligo di assistenza familiare morale e materiale.
Premesso che, come noto, grava in capo al richiedente l'addebito sia la prova della violazione del dovere coniugale da parte dell'altro coniuge, sia la prova del nesso di causalità tra la predetta violazione e l'intollerabilità della convivenza (ex multis, Cassazione civile, sez. I,
27/06/2006, n. 14840), questo Tribunale ritiene che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente debba essere rigettata, atteso che quanto dedotto dalla è rimasto privo di Pt_1
riscontri probatori.
In primo luogo, invero, le asserite violenze subite dalla ricorrente e poste in essere dal marito non hanno trovato adeguato riscontro nella documentazione versata in atti. Non può ritenersi sufficiente la mera denuncia presentata dalla ricorrente presso le competenti autorità giudiziarie non risultando agli atti l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti del resistente, presumibilmente rimasto senza nessun esito;
né allo stato possono ritenersi attendibili le soli dichiarazioni rese dalla figlia minore che, seppur abbiano Persona_1
confermato la versione della ricorrente, restano comunque condizionate dalla situazione familiare vissuta dalla stessa.
In secondo luogo, non può fondarsi la pronuncia di addebito sull'ulteriore circostanza, rappresentata da parte ricorrente, che avrebbe violato i doveri coniugali Controparte_1
essendosi da sempre disinteressato della cura e della educazione delle figlie nonché delle esigenze economiche della famiglia.
Infatti, l'unica prova espletata sul punto è quella relativa alle prove testimoniali dei suoceri e della figlia minore i quali, pur avendo reso dichiarazioni conformi alla Persona_1
ricostruzione dei fatti da lei prospettata, da sole non possono ritenersi sufficienti a fornire la prova del nesso di causalità tra la dedotta violazione del dovere coniugale e la crisi matrimoniale, facendo altresì esplicito riferimento ad avvenimenti successivi alla fine della convivenza e dunque non connessi causalmente alla rottura dell'unione coniugale (si pensi all'episodio relativo al ricovero avvenuto il 26.01.2020, oggetto di prova testimoniale).
Orbene, in assenza dei presupposti di legge, così come elaborati dalla giurisprudenza, non può farsi luogo alla dichiarazione di addebitabilità della separazione.
Per_ 3. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita della figlia minore . Preliminarmente, occorre osservare che, nelle more del procedimento, la figlia è Persona_1
divenuta maggiorenne, di tal che nulla va disposto in merito al regime di affido e collocamento della stessa.
Per_ Quanto all'affido e collocamento della figlia minore la ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento esclusivo in suo favore mentre il resistente, dopo la rinuncia al mandato dei propri difensori, si è completamento disinteressato del giudizio non provvedendo, tra l'altro, alla nomina di nuovo difensore.
Si deve precisare, come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore
(Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Parte ricorrente ha dedotto nel ricorso e dichiarato all'udienza presidenziale che il marito ha continuativamente trascurato l'assistenza morale e materiale delle figlie, disinteressandosi completamente alle stesse.
Quanto dedotto dalla ricorrente è stato confermato nel corso dell'istruttoria dai testimoni escussi e dalla figlia minore la quale, escussa all'udienza del 19.11.2020, ha Persona_1
evidenziato: “io non ho di fatto normali rapporti con mio padre da quando avevo sei anni, da quando è nata mia sorella perché PA diceva che poiché io somigliavo a mia madre ero figlia di mia madre mentre poiché mia sorella somigliava a lui era sua figlia;
con lui non sono mai riuscita a dialogare perché pretende sempre di avere ragione e si imponeva con violenza, anche alzando le mani;
questo non solo oggi ma anche quando PA viveva con noi;
dopo la separazione da mamma io non l'ho visto per circa due anni durante i quali lui non mi ha mai cercato;
per me la separazione è stata quasi una liberazione perché non ho subito più alcuna violenza e neppure mia madre;
io queste violenze le vedevo e ho cercato di nasconderle anche mia sorella;
dopo il terzo anno di separazione io ho cercato di riavvicinarmi a PA, anche per ragioni economiche perché ho notato che PA si concede alcuni lussi e non mi pare giusto che il peso del mantenimento mio e di mia sorella gravi su mia madre;
lui ha macchine potenti che cambia spesso, veste firmato e costoso, va spesso in giro nel fine settimana o d'estate e tanto me lo dice lui quando capita che lo cerco;
anche se dice sempre che è disoccupato e non può mantenersi;
escluso che abbia una compagna facoltosa;
quando c'è da assumere determinazioni in ordine a me o a mia sorella, mamma lo chiama per condividere la scelta con PA ma lui sfugge alle sue responsabilità non assumendo mai decisioni, soprattutto quando ci sono conseguenze economiche;
ad esempio, quando ho dovuto mettere l'apparecchio ai denti non ha mai partecipato alla decisione fino a che non gli imposto di firmare il consenso ma non ha pagato nulla e per quanto so non versa neppure il mantenimento ordinario per me e mia sorella;
siccome ritiene di avere ragione non è possibile parlare con PA delle esigenze economiche mie e di mia sorella;
non recede mai dal suo punto di vista;
io non riesco a condividere nulla con mio padre;
mia sorella gli è
Per_ più legata ma anche quando si discute delle necessità economiche di lui si sottrae;
lui e
Per_
si incontrano di rado perché lui è disponibile solo raramente;
per altro spesso mia sorella mi dice che PA, dopo averla presa, la lascia dai suoi genitori e lui poi esce per fatti suoi;
con me quando capita per alcune mie necessità”;
Pertanto, ritiene questo Collegio che, nel caso in esame, che siano emerse valide ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento condiviso, atteso che le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato conferma e riscontro nel comportamento disinteressato manifestato dal resistente anche nel corso presente procedimento il quale, dopo l'iniziale costituzione in giudizio, si è completamente disinteressato.
Pertanto, la condotta processuale posta in essere da è sintomatica di un Controparte_1
disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelatore di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore. In definitiva, il disinteresse mostrato da risulta sicuramente pregiudizievole Controparte_1 per la crescita della prole, pertanto, tenuto conto delle scelte da affrontarsi nell'interesse dei figli minori, soprattutto scolastiche e sanitarie, nella specie deve essere disposto l'affidamento
Per_ esclusivo di alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima.
All'affidamento esclusivo della minore si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultima di esercitare la responsabilità genitoriale e prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti dei figli, confermandosi sul punto, pertanto, l'ordinanza del 19.11.2020.
Per_ Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, stante l'età della figlia (prossima al compimento dei 16 anni), si prevede che gli incontri padre-figlia siano rimessi alla libera volontà delle parti, senza la previsione di un rigido calendario di visita.
4. Sulle statuizioni economiche.
Quanto al mantenimento delle figlie, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, essendo pacifico il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica
Per_ della figlia maggiore , e tenuto conto del collocamento della minore presso Persona_1
la madre, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento delle figlie, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore convivente.
La ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale di lavorare come commessa in un negozio di giocattoli e di percepire una retribuzione pari a circa 740,00 euro. Vive a casa dei propri genitori non sostenendo di fatto alcuna spesa di alloggio.
Il resistente, dal canto suo, ha dichiarato all'udienza presidenziale di essere disoccupato da circa due anni nonché di aver lavorato in passato come operaio edile. Inoltre, vive a casa di suo zio, , non sostenendo alcuna spesa di alloggio. Persona_3
Quanto affermato dalla ricorrente, circa lo stato di disoccupazione fittizio del resistente, ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria. Infatti, oltre alle dichiarazioni rese dai testi escusso, emerge dal profilo Facebook del resistente, nonché dalle conversazioni telefoniche allegate in atti, come lo stesso conduca uno stile di vita del tutto incompatibile con lo stato di disoccupazione dichiarato.
Pertanto, essendo sintomatica la titolarità, da parte del resistente di redditi superiori a quelli desumibili dalle allegazioni e prove in atti, deve porsi l'obbligo a carico di di Controparte_1
contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenne economicamente non Persona_1
Per_ autosufficiente, e minore, versando alla la complessiva somma mensile di € Pt_1
400,00 (200,00 euro in favore di ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, così come individuate dal Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza di questo Tribunale con il COA di IA il 18.3.2016.
5. Sulla richiesta di risarcimento del danno endofamiliare.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno formulata, ex art. 2059 c.c., per la rottura del rapporto coniugale, da liquidarsi nella complessiva somma pari ad euro 25.000,00, va evidenziato quanto segue.
È noto che già da qualche anno la giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità degli illeciti endofamiliari, che si realizzano allorquando i comportamenti asseritamente lesivi dell'altrui sfera giuridica sono commessi da persone legate da vincoli familiari e quindi gravate da specifici obblighi e doveri. In particolare, è stato esplicitato che i doveri che nascono dal rapporto di coniugio, quali quelli previsti dall'articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall'art. 1, comma 11, L.
n. 76/2016), hanno natura giuridica vera e propria.
Pertanto, viene superata la tesi per cui la violazione dei doveri coniugali è sanzionabile solo con i rimedi tipici del diritto di famiglia (ad esempio, articoli 129 bis, 151, 156, 342 ter c.c.;
709 ter c.p.c.; 570 c.p.; 12 sexies L. n. 898/1970): dalla natura giuridica degli obblighi suddetti discende infatti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare quindi luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento (cfr. ex pluribus Cass. n. 4470/2018, Cass. n. 8862/2012, Cass. n. 610/2012,
Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 17193/2011, Cass. n. 15557/2008, Cass. n. 13431/2008, Cass.
n. 9801/2005).
La giurisprudenza ha però precisato che il risarcimento di tale danno può essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva.
Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da adulterio, la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, alla condizione però dell'avvenuta lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità (cfr. Cass. n. 6598/2019; in termini anche Cass. n.
8862/2012).
Tanto premesso in linea di diritto, nel caso in esame la domanda formulata dalla ricorrente, pur essendo ammissibile nell'odierno giudizio, deve essere rigettata nel merito in quanto non sufficientemente provata. Trattandosi di responsabilità aquiliana, deve osservarsi che, conformemente all'univoco orientamento giurisprudenziale, la parte che chiede il risarcimento del danno deve sempre allegare e provare – anche attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza - le concrete conseguenze dannose patite. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha allegato nulla circa le effettive conseguenze dannose patite per effetto dell'avvenuta rottura del rapporto coniugale che, tra l'altro, ha visto anche il rigetto della domanda di addebito.
Pertanto, in mancanza di qualsiasi allegazione, la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, deve essere rigettata in quanto generica e dunque infondata.
6. Sulle spese processuali.
Le spese di lite, attesa la natura del giudizio e stante la reciproca soccombenza delle parti, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , sposatisi il Parte_1 Controparte_1
11.06.2003 in IA (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2003, parte I, n. 43);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4) dà atto che il resistente ha rinunciato alla propria domanda di addebito;
Per_ 5) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento stabile Parte_1
presso la stessa e con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior importanza per i minori afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale e che il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1 Per_1
Per_
maggiorenne economicamente non autosufficiente, e minore, mediante il
[...]
versamento a , entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma complessiva Parte_1 di € 400,00 (200,00 in favore di ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di IA ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IA;
7) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da;
Parte_1
8) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in IA, nella camera di consiglio del Tribunale di IA, in data 14.01.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 308/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. De Troia Milena, giusta procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliata in Lucera alla Via Federico II n.32
RICORRENTE contro
, con il patrocinio degli avv.ti Giampietro Antonio e Giampietro Controparte_1
Roberto, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in IA al Viale XXIV Maggio n.
1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: All'udienza del 27.09.2024 sulle conclusioni del procuratore della sola parte ricorrente, di cui alle relative “note di trattazione scritta”, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.01.2019 proponeva domanda giudiziale di Parte_1
separazione dal coniuge , esponendo: di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in IA in data 11.06.2003; che dalla loro unione erano nate le figlie Per_1
Per_ (nt. il 07.01.2004) e (nt. il 03.07.2009), entrambe minori;
che da tempo i coniugi,
[...]
per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
tutto ciò premesso, chiedeva, previa emanazione dei provvedimenti presidenziali di rito, di: 1) pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito;
2) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
3) porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie minori, nella misura complessiva pari ad euro 600,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Deduceva la ricorrente che il matrimonio era entrato in crisi a causa della condotta del marito, il quale si era reso autore di violenze e maltrattamenti ai danni della ricorrente e delle figlie, privandole di qualsivoglia legame e frequentazione con la famiglia di origina della stessa, tant'è che le bambine erano costrette a vedere i nonni materni di nascosto;
che la famiglia, dopo aver vissuto i primi anni di matrimonio presso i genitori del resistente, si trasferiva a vivere presso un'abitazione assegnata ad un zio del resistente, tale , CP_2 Persona_3
affetto da gravi problemi comportamentali e di alcolismo, con l'intento di subentrare, nella propria assegnazione al suo decesso;
che con il trascorrere del tempo le condizioni di salute dello zio peggioravano al punto tale da rendere insostenibile la convivenza anche per via dei comportamento assunti nei confronti delle bambine, tali da generare nelle stesse continui stati d'ansia e turbamenti.
La ricorrente evidenziava, a sostegno delle proprie richieste economiche, di non aver mai lavorato durante la vita matrimoniale per esplicita volontà del marito, e che successivamente alla crisi matrimoniale aveva trovato lavoro come commessa presso un negozio di giocattoli, per il quale percepiva una retribuzione mensile pari a circa 400,00 euro, mentre il resistente lavorava come operaio edile alle dipendenze della ditta Vigilante di IA con una retribuzione mensile pari a circa 1.200,00 euro.
Il resistente , costituendosi in giudizio, aderiva alla pronuncia della Controparte_1
separazione e proponeva in via riconvenzionale domanda di addebito, evidenziando come la crisi coniugale era stata determinata dal comportamento possessivo ed autoritario assunto dalla moglie nei suoi confronti e nei confronti della propria famiglia, oltre che dai ripetuti abbandoni del tetto coniugale.
Deduceva altresì il resistente che, oltre al comportamento autoritario della moglie, ad aver scaturito la crisi coniugale vi erano anche le continue intromissioni della suocera e la sua possessività nei confronti della figlia tale da non accettare che la stessa vivesse con i Pt_1 suoceri;
detti comportamenti con il passare degli anni causavano l'allontanamento della famiglia dapprima dai suoceri, e successivamente dallo zio . Persona_3
Deduceva altresì il resistente che la ricorrente, dopo aver abbandonato la casa coniugale, impediva al resistente e ai nonni paterni ogni frequentazione con le figlie minori;
che tale sofferenza incideva sulla serenità lavorativa del resistente tant'è che lo stesso nell'anno 2018 veniva licenziato.
Concludeva pertanto chiedendo pronunciarsi: 1) la separazione dei coniugi con addebito alla moglie;
2) l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento prevalente delle stesse presso l'abitazione paterna o, in subordine, il collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
3) la regolamentazione del diritto di visita paterno/materno a seconda del collocamento delle minori;
4) l'obbligo a carico della ricorrente, unico coniuge percettore di reddito, di contribuire al mantenimento delle figlie minori, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza riservata del 27.05.2019 il Presidente, sentiti personalmente i coniugi e stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
La ricorrente depositata memoria integrativa con la quale oltre a reiterare le conclusioni rassegnate con il proprio atto introduttivo chiedeva la condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti, ex art. 2059 c.c., per un ammontare complessivo pari ad euro 25.000,00.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., proceduto all'ascolto della figlia delle parti in causa nonché dei testimoni ammessi, con ordinanza del 19.11.2020 il precedente Giudice istruttore modificava l'ordinanza presidenziale e contestualmente disponeva l'affidamento esclusivo delle figlie minori in favore della madre.
All'udienza del 27.09.2024, svoltasi in modalità cartolare, il procuratore della sola parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sulla separazione dei coniugi.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia all'udienza presidenziale sia anche nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che le parti non abbiano più ripreso la convivenza a partire dall'ordinanza presidenziale di separazione e che, a partire da tale epoca, non siano intervenuti fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2. Sull'addebito della separazione.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente formulata dai coniugi, deve osservarsi che la domanda del resistente è da considerarsi abbandonata, in quanto non espressamente riproposta nel corso del giudizio e finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La stessa è, ad ogni modo, infondata, non ravvisandosi in atti la prova del nesso di derivazione causale tra le condotte della moglie con la fine del rapporto affettivo instaurato tra i coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, la stessa va rigettata per le ragioni che seguono.
L'articolo 151, co. 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice deve tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità (cfr., ex multis, Cass. n.1224/2020).
La ricorrente ha dedotto, a sostegno della propria domanda di addebito, che , Controparte_1
nel corso della vita matrimoniale, si era reso responsabile della violazione degli obblighi coniugali rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, la Pt_1
ha rappresentato di essere stata sottoposta, insieme alle figlie, a reiterate violenze, tali da aver sporto denuncia presso le competenti autorità; che il resistente assumeva un atteggiamento di padre-padrone caratterizzato da una profonda anaffettività e mancanza di dialogo;
che non poteva uscire di casa se non in compagnia del marito o per accompagnare le figlie minori a scuola;
che il resistente le impediva di fatto ogni rapporto e frequentazione con la propria famiglia di origine e con le amiche;
che il resistente si disinteressava della famiglie e delle figlie violando altresì l'obbligo di assistenza familiare morale e materiale.
Premesso che, come noto, grava in capo al richiedente l'addebito sia la prova della violazione del dovere coniugale da parte dell'altro coniuge, sia la prova del nesso di causalità tra la predetta violazione e l'intollerabilità della convivenza (ex multis, Cassazione civile, sez. I,
27/06/2006, n. 14840), questo Tribunale ritiene che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente debba essere rigettata, atteso che quanto dedotto dalla è rimasto privo di Pt_1
riscontri probatori.
In primo luogo, invero, le asserite violenze subite dalla ricorrente e poste in essere dal marito non hanno trovato adeguato riscontro nella documentazione versata in atti. Non può ritenersi sufficiente la mera denuncia presentata dalla ricorrente presso le competenti autorità giudiziarie non risultando agli atti l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti del resistente, presumibilmente rimasto senza nessun esito;
né allo stato possono ritenersi attendibili le soli dichiarazioni rese dalla figlia minore che, seppur abbiano Persona_1
confermato la versione della ricorrente, restano comunque condizionate dalla situazione familiare vissuta dalla stessa.
In secondo luogo, non può fondarsi la pronuncia di addebito sull'ulteriore circostanza, rappresentata da parte ricorrente, che avrebbe violato i doveri coniugali Controparte_1
essendosi da sempre disinteressato della cura e della educazione delle figlie nonché delle esigenze economiche della famiglia.
Infatti, l'unica prova espletata sul punto è quella relativa alle prove testimoniali dei suoceri e della figlia minore i quali, pur avendo reso dichiarazioni conformi alla Persona_1
ricostruzione dei fatti da lei prospettata, da sole non possono ritenersi sufficienti a fornire la prova del nesso di causalità tra la dedotta violazione del dovere coniugale e la crisi matrimoniale, facendo altresì esplicito riferimento ad avvenimenti successivi alla fine della convivenza e dunque non connessi causalmente alla rottura dell'unione coniugale (si pensi all'episodio relativo al ricovero avvenuto il 26.01.2020, oggetto di prova testimoniale).
Orbene, in assenza dei presupposti di legge, così come elaborati dalla giurisprudenza, non può farsi luogo alla dichiarazione di addebitabilità della separazione.
Per_ 3. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita della figlia minore . Preliminarmente, occorre osservare che, nelle more del procedimento, la figlia è Persona_1
divenuta maggiorenne, di tal che nulla va disposto in merito al regime di affido e collocamento della stessa.
Per_ Quanto all'affido e collocamento della figlia minore la ricorrente ha concluso chiedendo l'affidamento esclusivo in suo favore mentre il resistente, dopo la rinuncia al mandato dei propri difensori, si è completamento disinteressato del giudizio non provvedendo, tra l'altro, alla nomina di nuovo difensore.
Si deve precisare, come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità,
l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore
(Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Parte ricorrente ha dedotto nel ricorso e dichiarato all'udienza presidenziale che il marito ha continuativamente trascurato l'assistenza morale e materiale delle figlie, disinteressandosi completamente alle stesse.
Quanto dedotto dalla ricorrente è stato confermato nel corso dell'istruttoria dai testimoni escussi e dalla figlia minore la quale, escussa all'udienza del 19.11.2020, ha Persona_1
evidenziato: “io non ho di fatto normali rapporti con mio padre da quando avevo sei anni, da quando è nata mia sorella perché PA diceva che poiché io somigliavo a mia madre ero figlia di mia madre mentre poiché mia sorella somigliava a lui era sua figlia;
con lui non sono mai riuscita a dialogare perché pretende sempre di avere ragione e si imponeva con violenza, anche alzando le mani;
questo non solo oggi ma anche quando PA viveva con noi;
dopo la separazione da mamma io non l'ho visto per circa due anni durante i quali lui non mi ha mai cercato;
per me la separazione è stata quasi una liberazione perché non ho subito più alcuna violenza e neppure mia madre;
io queste violenze le vedevo e ho cercato di nasconderle anche mia sorella;
dopo il terzo anno di separazione io ho cercato di riavvicinarmi a PA, anche per ragioni economiche perché ho notato che PA si concede alcuni lussi e non mi pare giusto che il peso del mantenimento mio e di mia sorella gravi su mia madre;
lui ha macchine potenti che cambia spesso, veste firmato e costoso, va spesso in giro nel fine settimana o d'estate e tanto me lo dice lui quando capita che lo cerco;
anche se dice sempre che è disoccupato e non può mantenersi;
escluso che abbia una compagna facoltosa;
quando c'è da assumere determinazioni in ordine a me o a mia sorella, mamma lo chiama per condividere la scelta con PA ma lui sfugge alle sue responsabilità non assumendo mai decisioni, soprattutto quando ci sono conseguenze economiche;
ad esempio, quando ho dovuto mettere l'apparecchio ai denti non ha mai partecipato alla decisione fino a che non gli imposto di firmare il consenso ma non ha pagato nulla e per quanto so non versa neppure il mantenimento ordinario per me e mia sorella;
siccome ritiene di avere ragione non è possibile parlare con PA delle esigenze economiche mie e di mia sorella;
non recede mai dal suo punto di vista;
io non riesco a condividere nulla con mio padre;
mia sorella gli è
Per_ più legata ma anche quando si discute delle necessità economiche di lui si sottrae;
lui e
Per_
si incontrano di rado perché lui è disponibile solo raramente;
per altro spesso mia sorella mi dice che PA, dopo averla presa, la lascia dai suoi genitori e lui poi esce per fatti suoi;
con me quando capita per alcune mie necessità”;
Pertanto, ritiene questo Collegio che, nel caso in esame, che siano emerse valide ragioni che rendono necessario derogare allo schema di affidamento condiviso, atteso che le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato conferma e riscontro nel comportamento disinteressato manifestato dal resistente anche nel corso presente procedimento il quale, dopo l'iniziale costituzione in giudizio, si è completamente disinteressato.
Pertanto, la condotta processuale posta in essere da è sintomatica di un Controparte_1
disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale e rivelatore di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore. In definitiva, il disinteresse mostrato da risulta sicuramente pregiudizievole Controparte_1 per la crescita della prole, pertanto, tenuto conto delle scelte da affrontarsi nell'interesse dei figli minori, soprattutto scolastiche e sanitarie, nella specie deve essere disposto l'affidamento
Per_ esclusivo di alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima.
All'affidamento esclusivo della minore si accompagnerà il potere-dovere di quest'ultima di esercitare la responsabilità genitoriale e prendere le decisioni di maggior interesse nei confronti dei figli, confermandosi sul punto, pertanto, l'ordinanza del 19.11.2020.
Per_ Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, stante l'età della figlia (prossima al compimento dei 16 anni), si prevede che gli incontri padre-figlia siano rimessi alla libera volontà delle parti, senza la previsione di un rigido calendario di visita.
4. Sulle statuizioni economiche.
Quanto al mantenimento delle figlie, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, essendo pacifico il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica
Per_ della figlia maggiore , e tenuto conto del collocamento della minore presso Persona_1
la madre, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento delle figlie, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore convivente.
La ricorrente ha dichiarato all'udienza presidenziale di lavorare come commessa in un negozio di giocattoli e di percepire una retribuzione pari a circa 740,00 euro. Vive a casa dei propri genitori non sostenendo di fatto alcuna spesa di alloggio.
Il resistente, dal canto suo, ha dichiarato all'udienza presidenziale di essere disoccupato da circa due anni nonché di aver lavorato in passato come operaio edile. Inoltre, vive a casa di suo zio, , non sostenendo alcuna spesa di alloggio. Persona_3
Quanto affermato dalla ricorrente, circa lo stato di disoccupazione fittizio del resistente, ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria. Infatti, oltre alle dichiarazioni rese dai testi escusso, emerge dal profilo Facebook del resistente, nonché dalle conversazioni telefoniche allegate in atti, come lo stesso conduca uno stile di vita del tutto incompatibile con lo stato di disoccupazione dichiarato.
Pertanto, essendo sintomatica la titolarità, da parte del resistente di redditi superiori a quelli desumibili dalle allegazioni e prove in atti, deve porsi l'obbligo a carico di di Controparte_1
contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenne economicamente non Persona_1
Per_ autosufficiente, e minore, versando alla la complessiva somma mensile di € Pt_1
400,00 (200,00 euro in favore di ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, così come individuate dal Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Presidenza di questo Tribunale con il COA di IA il 18.3.2016.
5. Sulla richiesta di risarcimento del danno endofamiliare.
In ordine alla domanda di risarcimento del danno formulata, ex art. 2059 c.c., per la rottura del rapporto coniugale, da liquidarsi nella complessiva somma pari ad euro 25.000,00, va evidenziato quanto segue.
È noto che già da qualche anno la giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità degli illeciti endofamiliari, che si realizzano allorquando i comportamenti asseritamente lesivi dell'altrui sfera giuridica sono commessi da persone legate da vincoli familiari e quindi gravate da specifici obblighi e doveri. In particolare, è stato esplicitato che i doveri che nascono dal rapporto di coniugio, quali quelli previsti dall'articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall'art. 1, comma 11, L.
n. 76/2016), hanno natura giuridica vera e propria.
Pertanto, viene superata la tesi per cui la violazione dei doveri coniugali è sanzionabile solo con i rimedi tipici del diritto di famiglia (ad esempio, articoli 129 bis, 151, 156, 342 ter c.c.;
709 ter c.p.c.; 570 c.p.; 12 sexies L. n. 898/1970): dalla natura giuridica degli obblighi suddetti discende infatti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare quindi luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento (cfr. ex pluribus Cass. n. 4470/2018, Cass. n. 8862/2012, Cass. n. 610/2012,
Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 17193/2011, Cass. n. 15557/2008, Cass. n. 13431/2008, Cass.
n. 9801/2005).
La giurisprudenza ha però precisato che il risarcimento di tale danno può essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva.
Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da adulterio, la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, alla condizione però dell'avvenuta lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità (cfr. Cass. n. 6598/2019; in termini anche Cass. n.
8862/2012).
Tanto premesso in linea di diritto, nel caso in esame la domanda formulata dalla ricorrente, pur essendo ammissibile nell'odierno giudizio, deve essere rigettata nel merito in quanto non sufficientemente provata. Trattandosi di responsabilità aquiliana, deve osservarsi che, conformemente all'univoco orientamento giurisprudenziale, la parte che chiede il risarcimento del danno deve sempre allegare e provare – anche attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza - le concrete conseguenze dannose patite. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha allegato nulla circa le effettive conseguenze dannose patite per effetto dell'avvenuta rottura del rapporto coniugale che, tra l'altro, ha visto anche il rigetto della domanda di addebito.
Pertanto, in mancanza di qualsiasi allegazione, la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, deve essere rigettata in quanto generica e dunque infondata.
6. Sulle spese processuali.
Le spese di lite, attesa la natura del giudizio e stante la reciproca soccombenza delle parti, vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , sposatisi il Parte_1 Controparte_1
11.06.2003 in IA (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2003, parte I, n. 43);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
4) dà atto che il resistente ha rinunciato alla propria domanda di addebito;
Per_ 5) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento stabile Parte_1
presso la stessa e con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva, con la precisazione che alla madre spettano anche tutte le future decisioni di maggior importanza per i minori afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale e che il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1 Per_1
Per_
maggiorenne economicamente non autosufficiente, e minore, mediante il
[...]
versamento a , entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma complessiva Parte_1 di € 400,00 (200,00 in favore di ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di IA ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IA;
7) rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da;
Parte_1
8) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in IA, nella camera di consiglio del Tribunale di IA, in data 14.01.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro