Sentenza 21 febbraio 2008
Massime • 1
L'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. , nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo". Qualora, pertanto, nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia di una sentenza straniera, il procedimento sia stato trattato in camera di consiglio anzichè in udienza pubblica, la parte che proponga ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza, deducendone la nullità per tale motivo, ha l'onere di dedurre lo specifico pregiudizio al diritto di difesa che sarebbe derivato dal rito seguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2008, n. 4435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4435 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT EL & TO RM ED AFFINI S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 6, presso l'Avvocato DIONISIO FABRIZIO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati MUSSI MASSIMO, MUSSI GUIDO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER JO OO TI INC. (RJ TI);
- intimata -
avverso la sentenza n. 58/03 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 29/08/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2008 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2000 la RT OH DY IL NC. chiese alla Corte di appello di Genova di riconoscere in Italia la sentenza, emessa il 22 settembre 1994, con la quale il giudice Claudia Wilken del Tribunale del distretto settentrionale della California (USA), aveva condannato in solido UG OT, la UG ed AL OT MA & IN s.n.c., la Oriental Processing Italy s.r.l., la Oriental Processing Sardinia s.r.l., AL OT e la OT AZ s.r.l. al pagamento, in favore di essa ricorrente, della somma di complessivi USD 901.181,35, di cui 500.717 a titolo di risarcimento danni, 249.283 quali danni punitivi, 142.120,48 per interessi pregiudiziali e 9.060,87 per spese processuali, oltre interessi dalla data della pronuncia. Si costituirono in giudizio OT AL, la OT AZ s.r.l. e la UG ed AL OT MA & IN s.n.c. chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 28 agosto 2003, l'adita Corte d'appello accolse la domanda limitatamente alla UG ed AL OT MA & IN s.n.c. in liquidazione e a UG OT. Premise detto giudice che nella richiesta di riconoscimento della sentenza del 22 settembre 1994 doveva ritenersi implicita la volontà di far riconoscere anche la sentenza del 26 aprile 1994 da quella modificata e che comunque una domanda in tal senso era stata espressamente formulata dalla ricorrente in una memoria depositata il 16 luglio 2001.
Affermò, sempre in via pregiudiziale, che l'eventuale intervenuta estinzione del soggetto ricorrente era ir-rilevante, potendo la dedotta situazione avere effetti processuali solo se dichiarata dal suo procuratore legale;
che era del pari irrilevante lo svolgimento del processo con il rito camerale anziché con quello ordinario, non avendo comportato lesione al diritto di difesa delle parti presenti in causa. Scendendo al merito, rilevò che la giurisdizione del giudice americano sulla obbligazione dedotta in giudizio (inadempimento delle obbligazioni di un contratto di fornitura di marni) sussisteva ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 4 nei confronti di UG OT e della UG ed AL OT MA & IN s.n.c., essendosi costoro costituiti nel giudizio americano senza sollevare eccezione di difetto di giurisdizione, ma difendendosi ampiamente nel merito;
per il resto, ricorrevano tutte le altre condizioni dettate dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, nei confronti delle due parti sopra indicate;
infatti,
le due sentenze straniere risultano passate in giudicato, non sono contrarie a sentenza italiana passata in giudicato e, trattandosi di inadempienza contrattuale, non sussisteva alcuna contrarietà con l'ordine pubblico (anche perché UG OT è pure in Italia responsabile di quanto operato dalla s.n.c. di cui fa parte e l'eventuale differenza di disciplina in materia tra i due ordinamenti non poteva assurgere a contrarietà con i principi generali dell'ordinamento italiano); poiché il giudizio di delibazione era stato introdotto dopo l'entrata in vigore della L. n. 218 del 1995, trovava applicazione il relativo art. 64 e non l'art. 797 c.p.c., n.6, con conseguente irrilevanza della pendenza tra le parti di un giudizio avente il medesimo oggetto;
invero, per la L. n. 218 del 1995, art. 72, l'applicabilità delle norme previgenti riguarda solo le situazioni di diritto sostanziale di diritto internazionale privato e non quelle processuali, condizionanti la delibazione, previste dall'art. 797 c.p.c. abrogato, per le quali occorre fare riferimento al generale principio tempus regit actus;
trattandosi di un riconoscimento parziale da un punto di vista meramente soggettivo delle sentenze americane in una controversia integrante ipotesi di responsabilità solidale e perciò soggettivamente scindibile, il diverso esito del giudizio in relazione ai vari soggetti in causa appare perfettamente legittimo.
Di tale sentenza la UG ed AL OT MA & IN s.n.c. ha chiesto la cassazione con ricorso affidato a sei motivi, poi illustrati con memoria.
Non resiste l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 75 e motivazione contraddittoria. In realtà, essa aveva eccepito che al momento di introdurre il giudizio la RT OH DY IL NC. era un soggetto estinto per il diritto statunitense e conseguentemente privo della capacità processuale. Il motivo è inammissibile per due ragioni.
Con esso viene prospettato un fatto processuale (estinzione della RT OH DY IL NC. prima di chiedere il riconoscimento della sentenza straniera) di cui non v'è cenno in sentenza ne' nelle conclusioni ivi trascritte.
In particolare, secondo quanto è dato leggere nella pronuncia impugnata (vedi pagina 6, primo capoverso), era stato eccepito che l'estinzione della ricorrente era intervenuta nel corso del giudizio di riconoscimento. In tale contesto, sarebbe stato onere della ricorrente indicare con precisione in quale scritto difensivo o atto del giudizio aveva invece eccepito che l'estinzione della RJ IL NC. risaliva a momento anteriore alla sua costituzione in giudizio. Per vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto o scritto difensivo del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e plurimis, sentt. nn. 6656/2004, 12571/2003, 2331/2003, 14905/2002, 724/2001). Nella specie, non avendo la ricorrente minimamente assolto un tale onere, deve presumersi che la questione della estinzione della ricorrente in epoca antecedente la proposizione del ricorso davanti alla Corte d'appello di Genova, sia stata posta per la prima volta in questa sede.
Va, in ogni caso, rilevato come, in palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente non indica con precisione, ne' tampoco riporta nello stesso atto impugnatorio, il documento da cui, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, risulterebbe che la odierna intimata fu colpita da un evento estintivo non in corso di causa ma prima di iniziarla. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché omessa motivazione. Giudicando ultra petita, la corte ligure ha dichiarato riconosciute in Italia, anche ai fini esecutivi, le sentenze 26 aprile 1994 e 22 settembre 1994 emesse dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti, mentre nel ricorso introduttivo la parte aveva chiesto di procedere al riconoscimento della seconda sentenza con cui si erano solo estesi ad altri soggetti gli effetti della prima.
Il motivo è palesemente infondato.
Come riportato in istorico, sulla corrispondente e omologa eccezione di inammissibilità sollevata nel corso del giudizio, la corte territoriale ha replicato che nella richiesta di riconoscimento della sentenza del 22 settembre 1994 doveva ritenersi implicita la volontà di far riconoscere anche la sentenza del 26 aprile 1994 da quella modificata e che comunque una domanda in tal senso era stata espressamente formulata dalla ricorrente in una memoria versata nel corso del giudizio.
Nessuna delle due rationes decidendo spese dalla corte, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggere la adottata statuizione, è stata specificamente censurata dalla ricorrente, limitatasi a ribadire la circostanza, ben tenuta presente dalla corte ligure, della insussistenza, nell'atto introduttivo del giudizio, di una esplicita richiesta di riconoscimento della sentenza 26 aprile 1994. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 64, lett. a), in relazione alla L. n. 218 del 1995, art. 4, e motivazione contraddittoria. Non vi è nessuna prova in atti, incluse le sentenze di cui è causa, che gli odierni ricorrenti si siano ritualmente costituiti davanti al giudice statunitense, non contestandone la giurisdizione. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte genovese, la L. n. 218 del 1995, art. 4, riguarda il difetto di giurisdizione del giudice italiano e in particolare la deroga convenzionale alla giurisdizione del giudice italiano, nulla prevedendo in merito alla carenza o esistenza di giurisdizione del giudice straniero. Di contro, ai sensi dell'art. 64 lett. a), il giudice italiano chiamato a delibare una sentenza straniera deve accertare che il giudice estero in forza delle norme proprie dell'ordinamento italiano potesse conoscere della causa e, una volta esclusa tale ipotesi, non può che dichiarare non riconoscibile la decisione sottoposta al suo vaglio. Diversamente argomentando, si creerebbe una situazione di conflitto irreversibile ogniqualvolta l'ordinamento italiano preveda regole diverse di giurisdizione rispetto a quello estero.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Sotto il primo profilo si osserva che la prima parte della doglianza impinge in un accertamento di fatto del giudice del merito non sindacabile in questa sede;
invero, la corte territoriale ha verificato come dalle sentenze straniere si evincesse che l'odierna ricorrente si costituì davanti al giudice statunitense e ne accettò in concreto la giurisdizione, difendendosi ampiamente nel merito. Sotto il secondo profilo, si rileva che dalle stesse disposizioni assunte violate si ricava che la deroga alla giurisdizione italiana in favore del giudice straniero può avvenire proprio nei modi indicati dalla sentenza impugnata.
A tenore della L. n. 218 del 1995, art. 64, lett. a), la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando "il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano". La norma va, quindi, letta in correlazione con le norme che nella stessa legge (titolo 2^) enunciano i criteri per affermare la giurisdizione italiana, vale a dire con gli artt. 3 e 4. In particolare, stabilisce l'art. 4 che "Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo". Pertanto, poiché un criterio attributivo della giurisdizione italiana è l'accettazione tacita della medesima da parte dello straniero, allo stesso modo per l'ordinamento italiano subentra o comunque si radica la giurisdizione presso il giudice straniero laddove il cittadino italiano convenuto (non residente ne' domiciliato nello Stato in cui è celebrato il processo) non ne eccepisca il difetto nel primo atto difensivo. In tal modo, la giurisdizione straniera, ab origine insussistente, può ritenersi accettata implicitamente dal convenuto domiciliato e residente in Italia.
In virtù della nuova disciplina, la deroga alla giurisdizione italiana è quindi consentita con maggior larghezza, in conformità ai principi della Convenzione di Bruxelles del 1968, ai quali la riforma del 1995 si è ispirata. Nella convenzione citata si prevede, infatti, che il difetto di giurisdizione possa essere rilevato d'ufficio solo qualora il convenuto non si sia costituito (art. 20, comma 1) ovvero in relazione alle cause per le quali l'art. 16 prevede una competenza esclusiva degli organi giurisdizionali di un determinato Stato contraente (art. 19, comma 1). Qualora invece il convenuto si sia costituito, l'art. 18 della convenzione stabilisce che, salvo nei casi di competenza esclusiva, il giudice adito diviene competente (o almeno non può dichiararsi incompetente) se la costituzione non sia avvenuta per eccepire l'incompetenza, ossia se nella comparsa di costituzione non sia stata formulata dal convenuto l'eccezione di difetto di giurisdizione
In definitiva, in base alle regole desumibili dal disposto della L.31 maggio 1995, n. 218, art. 64, lettera a), che va letto in relazione agli artt. 3, commi primo e secondo, e 4 della stessa legge di riforma del diritto internazionale privato, la competenza giurisdizionale del giudice straniero, che abbia pronunciato la sentenza del cui riconoscimento in Italia si discuta, deve ritenersi sussistente non solo quando nel Paese straniero il convenuto abbia la residenza o il domicilio o vi abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1), ma anche quando ricorra uno dei criteri di collegamento previsti dagli artt. 3, comma 2, e 4, della medesima legge e, quindi, sia nell'ipotesi in cui la competenza debba essere affermata in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo 2^ della Convenzione concernente la competenza giuirisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, resa esecutiva con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e succ. modif., quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione (a prescindere, in quest'ultimo caso, dal fatto che la sentenza sia stata emessa dal giudice di uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles), sia nell'ipotesi in cui sussista una deroga convenzionale della giurisdizione a favore del giudice straniero o vi sia stata accettazione espressa o tacita della giurisdizione stessa da parte del convenuto (vedi Cass. n. 13662/2004). Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 180 "e ss." c.p.c. e motivazione contraddittoria. Diversamente da quanto opinato dalla corte ligure, il mancato rispetto del rito ordinario e l'adozione di quello camerale ha comportato lesione del diritto di difesa non essendosi data alla convenuta il termine per proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, di modificare e precisare le conclusioni, le domande e eccezioni già proposte e di produrre documenti e indicare mezzi di prova.
Il motivo è palesemente inammissibile.
È ben vero, infatti, che l'applicazione del rito camerale adottata dalla Corte d'appello di Genova non trova riscontro nel sistema normativo, così come è certo che la stessa Corte, a prescindere dall'eccezione di parte, avrebbe dovuto prospettarsi d'ufficio la questione del rito applicabile;
ma è altrettanto certo che l'erronea adozione del rito (nella specie, del procedimento in camera di consiglio in luogo di quello ordinario di cognizione) costituisce una irregolarità che può assumere rilievo solo in quanto abbia determinato uno specifico pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva dello parti. Come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte, l'art. 360 c.p.c., n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività dal giudice che comportino la nullità della sentenza o dal procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dall'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione dal pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo (cfr. Cass. nn. 221/1996, 5837/1997, 12594/2002, 18618/2003, 13662/2004, 16898/2006, 16630/2007); e nel caso di specie la ricorrente non ha in alcun modo indicato sotto quali profili l'adozione del procedimento camerale abbia concretamente inciso sull'esplicazione del suo diritto di difesa, specificando quali eccezioni non ha potuto sollevare, quali difese non ha potuto spiegare, quali produzioni non ha potuto effettuare ed il conseguente concreto pregiudizio derivatole.
Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 72 e motivazione contraddittoria. Secondo una corretta interpretazione della norma rubricata, trovava applicazione nella specie l'art. 797 c.p.c., n. 6, che inibiva di delibare una sentenza straniera allorquando, prima del suo passaggio in giudicato, fosse pendente, come nella specie (dal 25 settembre 1992), un giudizio davanti al giudice italiano;
del resto, al momento della entrata in vigore della L. n. 218 del 1995, la situazione doveva intendersi esaurita "nel senso che il regime delle abrogate norme di conflitto avevano ormai determinato il formarsi e il consolidarsi delle legittime aspettative della società comparente in ordine alla prevalenza del giudizio intrapreso davanti al Tribunale di Massa". L'applicazione retroattiva implicherebbe una evidente lesione del diritto di difesa e sarebbe incostituzionale configgendo con gli artt. 3 e 25 Cost. Il motivo è privo di giuridico fondamento.
Infatti, ai sensi dell'art. 72 della più volte citata L. n. 218 del 1995, le nuove norme (Titolo 4^) sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere sono applicabili anche ai giudizi e alle sentenze emanate prima della entrata in vigore della medesima legge all'unica condizione che i relativi giudizi di riconoscimento siano iniziati dopo tale data. Da tale orientamento - che questa Corte ha già avuto modo di affermare in precedenti decisioni: cfr. Cass. nn. 3411/1997, 12181/2000, 9247/2002, 18358/2006 - il Collegio non ha ragione di discostarsi, essendo indubitabile che anche il procedimento rivolto a far si che la sentenza straniera sia riconosciuta in Italia, nei casi in cui alla sentenza straniera non sia stata data ottemperanza o se ne contesti il riconoscimento, costituisca per l'appunto un giudizio, assoggettato come tale alla previsione della L. n. 218 del 1995, art. 72, comma 1. Per i giudizi promossi innanzi al giudice straniero successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima legge non vi era alcun bisogno di sancire in modo esplicito che il relativo riconoscimento sarebbe stato disciplinato dalla nuova normativa, poiché un simile effetto sarebbe conseguito del tutto naturalmente al principio della successione delle leggi nel tempo. La norma dell'art. 72, primo comma, della legge in considerazione ha invece un preciso significato con riguardo ai giudizi di riconoscimento iniziati dopo l'entrata in vigore di questa in quanto, in forza di tale previsione, viene introdotta una deroga alla regola generale contenuta nell'art. 11 preleggi, nei giudizi per riconoscimento instaurati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge e relativi a sentenze straniere pronunciate prima. L'eccezione che l'art. 72, comma 1, pone con riguardo alle situazioni giuridiche esaurite nella vigenza delle precedenti norme di diritto internazionale privato risulta, poi, chiaramente estranea alla fattispecie, nella quale, a prescindere dalla scarsa perspicuità (e quindi inammissibilità) delle deduzioni formulate al riguardo dalla ricorrente, la pendenza del giudizio davanti al Tribunale di Massa è di per sè la dimostrazione della persistente attualità della situazione controversa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'applicabilità della nuova normativa alla presente fattispecie non è revocabile in dubbio, dal momento che il giudizio per il riconoscimento innanzi alla Corte d'appello di Genova è stato instaurato il 17 febbraio 2000 e, quindi, in epoca evidentemente successiva alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L. n. 218 del 1995, artt. 64 - 71 avvenuta il 31 dicembre 1996 (L. n. 218 del 1995, art. 74, così come riformulato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 10, comma 2, convertito nella L. 23 dicembre 1996, n. 649).
Non è dato comprendere quale vulnus al diritto di difesa possa arrecare l'applicazione al caso concreto della disciplina in esame;
ancor meno comprensibile è la lamentata lesione del diritto, posto dall'art. 25 Cost., di non essere distolti dal giudice naturale precostituito per legge, a meno di non voler ipotizzare che ogni mutamento della legge processuale comporti di per sè violazione di tale diritto (laddove invece la norma costituzionale impone unicamente che il giudice sia istituito in base a criteri generali fissati in anticipo, tali da escludere ogni potere discrezionale di scelta a posteriori, in vista di determinate controversie). Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 64, lett. b), c) e g) anche in relazione all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. oltre a motivazione contraddittoria. In quanto del tutto priva di motivazione e dei requisiti previsti e voluti dalle norme rubricate, la sentenza 26 aprile 1997 non poteva essere riconosciuta in Italia. La doglianza è chiaramente inammissibile per la sua novità, non rinvenendosi traccia della relativa questione nella sentenza (che pure riporta e confuta analiticamente le varie eccezioni sollevate dai resistenti), ne' nelle conclusioni ivi epigrafate e non avendo la ricorrente precisato in quale scritto o atto del processo ha dedotto la nullità, sotto il profilo indicato, della sentenza delibanda. Inoltre, sia detto per debito di ragione, essa cozza contro un accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, avendo il giudice del merito osservato come dalla lettura delle sentenze in discussione si evincesse inequivocamente che per il giudice statunitense i convenuti non avevano esattamente adempiuto le obbligazioni gravanti su di essi in relazione a un contratto di fornitura di marmi stipulato con la società attrice e si erano resi responsabili dei danni da questa patiti.
Non vi è luogo a statuizione sulle spese, non avendo la società intimata svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2008