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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/09/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 7537/2025
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
Nel procedimento iscritto al n. 7537 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025 promosso da:
, nata in [...] l'[...] (C.F. , c.u.i. Parte_1 C.F._1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Savoldi e dall'avv. Federica Turano, entrambe del foro di Brescia ricorrente contro
Controparte_1 convenuto contumace
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 4.7.2025 con il quale Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione con termine di parte di 30 giorni, emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia il 16.6.2025 e notificato in pari data dal Questore della Provincia di Brescia;
rilevato che, sospesa in via urgente l'efficacia del decreto, è stata fissata udienza di comparizione ex art. 18 d.lgs. 150/2011 per il giorno 12.8.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che l'amministrazione, ricevuta il 7.7.2025 notifica a mezzo PEC di ricorso e decreto, non si è costituita;
rilevato che la ricorrente il 3.7.2025 ha presentato al Tribunale per i Minorenni istanza ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 di autorizzazione alla permanenza in Italia per assistenza/cura delle tre figlie minorenni nata a [...] il [...]), nata in [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nata in [...] il [...]) e che il procedimento è attualmente pendente (v. Per_3 in copia e storico fascicolo n. 1359/2025 RG Minorenni allegati quali doc. 2 e 2bis), e sussiste dunque la competenza per materia di questo Tribunale a conoscere del presente ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con mod., dalla l. 12 novembre 2004, n. 271 (cfr. Cass., sez. 6, 13 luglio 2018, n. 18622); ritenuto che, irrilevante in questa sede considerare i motivi del rigetto della domanda di permesso di soggiorno notificato nella stessa data 16.6.2025, è sufficiente richiamare quanto esposto nell'ordinanza di sospensione degli effetti del decreto di espulsione, e osservare in particolare che, come dedotto in ricorso e documentato, la ricorrente vive in Italia dal 2023 e dimora attualmente nel comune di Mairano insieme alle tre figlie, ospite del fratello cittadino italiano (v. doc. 6, 7 e 11) e della moglie di lui , i cui Parte_2 Parte_3
1 redditi (v. modelli 730/2025 doc. 9) risultano idonei al mantenimento della richiedente e delle bambine, e che queste ultime risultano essere iscritte e avere frequentato nell'anno 2024/2025 la scuola primaria o (la più piccola) la scuola per l'infanzia a Castelmella (doc. 5); ritenuto che, oltre ad emergere causa di non espellibilità ex art. 19, comma 2, lett. c) TUI. 19 in ragione della convivenza con parente entro il secondo grado cittadino italiano, risulta in ogni caso omesso il doveroso bilanciamento che l'autorità amministrativa – ai fini della adozione del provvedimento di espulsione – è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 (come interpretato da Cass., sez. I, 2 ottobre 2018, n. 23957, in linea con il dictum della sent. n. 202/2013 della Corte costituzionale con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. cit.), posto che nel provvedimento impugnato è del tutto assente la comparazione tra le ragioni pubblicistiche dell'allontanamento della cittadina straniera e quelle attinenti la sussistenza di legami familiari, culturali e sociali che al contrario ne impongano la permanenza in Italia (legami dei quali la ricorrente ha provato l'effettiva esistenza per tutti i rilevanti profili sopra esposti: superfluo dunque approfondire le allegazioni ulteriori, non provate, circa la presenza in Italia del marito – e padre delle tre figlie - e nella provincia di Brescia dei fratelli della ricorrente Persona_4 Parte_4
e , i quali a loro volta la sosterrebbero nella cura delle tre minori);
[...] Persona_5 rilevato che nulla deve disporsi sulle spese di lite in favore della ricorrente RI (la difesa ha chiesto condanna della controparte con distrazione in quanto antistataria, senza deposito di nota spese), in quanto la stessa, ai sensi degli artt. 18 d.lgs. n. 150/2011 e 142 d.P.R. n. 115/2002, è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato e le spese sono dunque a carico dell'erario indipendentemente dai requisiti di reddito e di merito e dalla stessa istanza di ammissione, e l'onorario va liquidato su istanza del patrocinatore nei modi previsti dall'art. 82 d.P.R. n. 115/1982
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in accoglimento del ricorso
- annulla il provvedimento di espulsione 16.6.2025 adottato dal Prefetto della Provincia di Brescia nei confronti della ricorrente;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito
Brescia, 6 settembre 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
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TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
Nel procedimento iscritto al n. 7537 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025 promosso da:
, nata in [...] l'[...] (C.F. , c.u.i. Parte_1 C.F._1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Savoldi e dall'avv. Federica Turano, entrambe del foro di Brescia ricorrente contro
Controparte_1 convenuto contumace
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 4.7.2025 con il quale Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione con termine di parte di 30 giorni, emesso dal Prefetto della Provincia di Brescia il 16.6.2025 e notificato in pari data dal Questore della Provincia di Brescia;
rilevato che, sospesa in via urgente l'efficacia del decreto, è stata fissata udienza di comparizione ex art. 18 d.lgs. 150/2011 per il giorno 12.8.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che l'amministrazione, ricevuta il 7.7.2025 notifica a mezzo PEC di ricorso e decreto, non si è costituita;
rilevato che la ricorrente il 3.7.2025 ha presentato al Tribunale per i Minorenni istanza ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 di autorizzazione alla permanenza in Italia per assistenza/cura delle tre figlie minorenni nata a [...] il [...]), nata in [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nata in [...] il [...]) e che il procedimento è attualmente pendente (v. Per_3 in copia e storico fascicolo n. 1359/2025 RG Minorenni allegati quali doc. 2 e 2bis), e sussiste dunque la competenza per materia di questo Tribunale a conoscere del presente ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv., con mod., dalla l. 12 novembre 2004, n. 271 (cfr. Cass., sez. 6, 13 luglio 2018, n. 18622); ritenuto che, irrilevante in questa sede considerare i motivi del rigetto della domanda di permesso di soggiorno notificato nella stessa data 16.6.2025, è sufficiente richiamare quanto esposto nell'ordinanza di sospensione degli effetti del decreto di espulsione, e osservare in particolare che, come dedotto in ricorso e documentato, la ricorrente vive in Italia dal 2023 e dimora attualmente nel comune di Mairano insieme alle tre figlie, ospite del fratello cittadino italiano (v. doc. 6, 7 e 11) e della moglie di lui , i cui Parte_2 Parte_3
1 redditi (v. modelli 730/2025 doc. 9) risultano idonei al mantenimento della richiedente e delle bambine, e che queste ultime risultano essere iscritte e avere frequentato nell'anno 2024/2025 la scuola primaria o (la più piccola) la scuola per l'infanzia a Castelmella (doc. 5); ritenuto che, oltre ad emergere causa di non espellibilità ex art. 19, comma 2, lett. c) TUI. 19 in ragione della convivenza con parente entro il secondo grado cittadino italiano, risulta in ogni caso omesso il doveroso bilanciamento che l'autorità amministrativa – ai fini della adozione del provvedimento di espulsione – è tenuta ad effettuare ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 (come interpretato da Cass., sez. I, 2 ottobre 2018, n. 23957, in linea con il dictum della sent. n. 202/2013 della Corte costituzionale con riferimento all'analoga previsione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. cit.), posto che nel provvedimento impugnato è del tutto assente la comparazione tra le ragioni pubblicistiche dell'allontanamento della cittadina straniera e quelle attinenti la sussistenza di legami familiari, culturali e sociali che al contrario ne impongano la permanenza in Italia (legami dei quali la ricorrente ha provato l'effettiva esistenza per tutti i rilevanti profili sopra esposti: superfluo dunque approfondire le allegazioni ulteriori, non provate, circa la presenza in Italia del marito – e padre delle tre figlie - e nella provincia di Brescia dei fratelli della ricorrente Persona_4 Parte_4
e , i quali a loro volta la sosterrebbero nella cura delle tre minori);
[...] Persona_5 rilevato che nulla deve disporsi sulle spese di lite in favore della ricorrente RI (la difesa ha chiesto condanna della controparte con distrazione in quanto antistataria, senza deposito di nota spese), in quanto la stessa, ai sensi degli artt. 18 d.lgs. n. 150/2011 e 142 d.P.R. n. 115/2002, è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato e le spese sono dunque a carico dell'erario indipendentemente dai requisiti di reddito e di merito e dalla stessa istanza di ammissione, e l'onorario va liquidato su istanza del patrocinatore nei modi previsti dall'art. 82 d.P.R. n. 115/1982
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in accoglimento del ricorso
- annulla il provvedimento di espulsione 16.6.2025 adottato dal Prefetto della Provincia di Brescia nei confronti della ricorrente;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito
Brescia, 6 settembre 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
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