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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 220/2024, posta in decisione all'udienza del
6.05.2025 promossa da
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
, nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
, nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
; C.F._3
, nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_3
; C.F._4
, nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_4
; C.F._5
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale C.F._6
insieme a , nata in [...] il [...] sul minore Controparte_6 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. Persona_1
; C.F._7
, nata in [...] in data [...], C.F. Parte_2
; C.F._8 , nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
; C.F._9
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Dromi Eduardo del foro di
Roma
ricorrenti
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_7 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis C.F._10
domiciliato ( 090674168) Email_1
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 20.01.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere dalla cittadina italiana . Persona_2
A fondamento della domanda esponevano: che la SI.ra Persona_2
nasceva il 4.06.1890 nel Comune di Malfa (ME); che, in data 11.10.1906, la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. nato a Persona_2 Controparte_8
Malfa il 20.08.1877; che la SInora , emigrata in Argentina con il Persona_2
marito, al contrario di quest'ultimo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
che dai coniugi, nasceva, in data 9.02.1926, a La Plata (Buenos Aires), il SI. IG.
[...]
; che in data 4.7.1956, a La Plata, il SI. Parte_4 Parte_4
contraeva matrimonio con la SInora e dalla
[...] Persona_3
suddetta unione nascevano, a La Plata, le ricorrenti in Parte_1
data 7.10.1960 e in data 12.11.1963; che in data 16.12.1988 Controparte_4
a ER (Buenos Aires – Argentina), la IG.ra contraeva Parte_1
matrimonio con il IG. e dalla loro unione nascevano a La Plata Persona_4 i IGnori , in data 19.12.1989, , in data Controparte_1 Controparte_2
4.3.1992 e , in data 13.3.1996; che la SInora Controparte_3 CP_9
sposava, in data 20.07.1990, il SInor e dalla
[...] Persona_5
loro unione nascevano , in data 17.5.1991, Controparte_5 Parte_2
in data 24.7.1994 e , in data 19.1.2005; che in
[...] Parte_3
data 9.11.2021 a Puerto Madryn, dall'unione tra il IG. e la CP_5 Controparte_5
IG.ra , nasceva il minore;
Controparte_6 Persona_1
che, pertanto, i SInori ricorrenti hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto discendono da soggetto di origini italiane.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_7
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti, rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti, dovendosi, in tal caso, ritenere la domanda pienamente legittima.
Parte resistente, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 6.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Sicché, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel Comune di Malfa (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve ritenersi, altresì, sussistente, nel caso di specie, l'interesse ad agire degli odierni istanti, trattandosi di una discendenza in linea materna con rapporti di filiazione e di coniugio che risalgono ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione; i ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in altro modo se non per mezzo di un ricorso giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, conseguentemente, meritevole di accoglimento.
Sul punto, occorre, innanzitutto, richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti
o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza. Sul punto, è d'obbligo rammentare il tenore dell'impianto normativo originario del 1912, che riconosceva un ruolo preminente al marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposa un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del
2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza
è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. Va poi osservato che la giurisprudenza di legittimità successiva si è del tutto conformata a tale nuovo principio diritto, cui questo Giudice ritiene, pertanto, di aderire.
Ciò premesso, sulla scorta della documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, si può, a ragione, ritenere che gli odierni istanti siano diretti discendenti della SI.ra
, nata a [...] il [...] Persona_2
La domanda, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La SI.ra , ava degli odierni ricorrenti, non ha mai rinunciato Persona_2
alla cittadinanza italiana né si è mai naturalizzata cittadina argentina, come risulta dal certificato n. 0329813 rilasciato dall'Ufficio Nazionale Elettorale attestante la non registrazione presso l'Anagrafe Elettorale presso la quale sono iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina, quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina e quelli naturalizzati argentini.
La SI.ra , quindi, in virtù della sentenza n. 30 del 1983 con Persona_2
cui la Corte Costituzionale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna e di quanto stabilito dalle SS.UU. nella sentenza n. 4466/2009, trasmetteva la cittadinanza al figlio Parte_4
che, a sua volta, la trasmetteva alle SInore e
[...] Parte_1
le quali, rispettivamente, la trasmettevano ai figli Controparte_4 [...]
, , e , la prima, e ai figli CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e , la Controparte_5 Parte_2 Parte_3
seconda. Infine, , trasmetteva la cittadinanza italiana al figlio Controparte_5
minorenne . Persona_1
In conclusione, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana dall'antenata . Persona_2
Sicché, in applicazione dei principi sanciti dal Giudice delle leggi nelle sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 e dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4466 del 2009 e in mancanza di elementi che possano fra ritenere che vi sia stata una interruzione di continuità della catena di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, la domanda avanzata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_7
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_7
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 12 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Leonardo
Milintenda, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione
Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 220/2024, posta in decisione all'udienza del
6.05.2025 promossa da
nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
; C.F._1
, nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
, nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
; C.F._3
, nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_3
; C.F._4
, nata in [...] in data [...], C.F. Controparte_4
; C.F._5
, nato in [...] il [...], C.F. Controparte_5
, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale C.F._6
insieme a , nata in [...] il [...] sul minore Controparte_6 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. Persona_1
; C.F._7
, nata in [...] in data [...], C.F. Parte_2
; C.F._8 , nato in [...] il [...], C.F. Parte_3
; C.F._9
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Dromi Eduardo del foro di
Roma
ricorrenti
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_7 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis C.F._10
domiciliato ( 090674168) Email_1
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 20.01.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere dalla cittadina italiana . Persona_2
A fondamento della domanda esponevano: che la SI.ra Persona_2
nasceva il 4.06.1890 nel Comune di Malfa (ME); che, in data 11.10.1906, la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. nato a Persona_2 Controparte_8
Malfa il 20.08.1877; che la SInora , emigrata in Argentina con il Persona_2
marito, al contrario di quest'ultimo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
che dai coniugi, nasceva, in data 9.02.1926, a La Plata (Buenos Aires), il SI. IG.
[...]
; che in data 4.7.1956, a La Plata, il SI. Parte_4 Parte_4
contraeva matrimonio con la SInora e dalla
[...] Persona_3
suddetta unione nascevano, a La Plata, le ricorrenti in Parte_1
data 7.10.1960 e in data 12.11.1963; che in data 16.12.1988 Controparte_4
a ER (Buenos Aires – Argentina), la IG.ra contraeva Parte_1
matrimonio con il IG. e dalla loro unione nascevano a La Plata Persona_4 i IGnori , in data 19.12.1989, , in data Controparte_1 Controparte_2
4.3.1992 e , in data 13.3.1996; che la SInora Controparte_3 CP_9
sposava, in data 20.07.1990, il SInor e dalla
[...] Persona_5
loro unione nascevano , in data 17.5.1991, Controparte_5 Parte_2
in data 24.7.1994 e , in data 19.1.2005; che in
[...] Parte_3
data 9.11.2021 a Puerto Madryn, dall'unione tra il IG. e la CP_5 Controparte_5
IG.ra , nasceva il minore;
Controparte_6 Persona_1
che, pertanto, i SInori ricorrenti hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, in quanto discendono da soggetto di origini italiane.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_7
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti, rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti, dovendosi, in tal caso, ritenere la domanda pienamente legittima.
Parte resistente, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 6.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022. Sicché, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel Comune di Malfa (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve ritenersi, altresì, sussistente, nel caso di specie, l'interesse ad agire degli odierni istanti, trattandosi di una discendenza in linea materna con rapporti di filiazione e di coniugio che risalgono ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione; i ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in altro modo se non per mezzo di un ricorso giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, conseguentemente, meritevole di accoglimento.
Sul punto, occorre, innanzitutto, richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti
o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza. Sul punto, è d'obbligo rammentare il tenore dell'impianto normativo originario del 1912, che riconosceva un ruolo preminente al marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposa un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del
2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza
è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. Va poi osservato che la giurisprudenza di legittimità successiva si è del tutto conformata a tale nuovo principio diritto, cui questo Giudice ritiene, pertanto, di aderire.
Ciò premesso, sulla scorta della documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, si può, a ragione, ritenere che gli odierni istanti siano diretti discendenti della SI.ra
, nata a [...] il [...] Persona_2
La domanda, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La SI.ra , ava degli odierni ricorrenti, non ha mai rinunciato Persona_2
alla cittadinanza italiana né si è mai naturalizzata cittadina argentina, come risulta dal certificato n. 0329813 rilasciato dall'Ufficio Nazionale Elettorale attestante la non registrazione presso l'Anagrafe Elettorale presso la quale sono iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina, quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina e quelli naturalizzati argentini.
La SI.ra , quindi, in virtù della sentenza n. 30 del 1983 con Persona_2
cui la Corte Costituzionale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna e di quanto stabilito dalle SS.UU. nella sentenza n. 4466/2009, trasmetteva la cittadinanza al figlio Parte_4
che, a sua volta, la trasmetteva alle SInore e
[...] Parte_1
le quali, rispettivamente, la trasmettevano ai figli Controparte_4 [...]
, , e , la prima, e ai figli CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e , la Controparte_5 Parte_2 Parte_3
seconda. Infine, , trasmetteva la cittadinanza italiana al figlio Controparte_5
minorenne . Persona_1
In conclusione, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana dall'antenata . Persona_2
Sicché, in applicazione dei principi sanciti dal Giudice delle leggi nelle sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 e dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4466 del 2009 e in mancanza di elementi che possano fra ritenere che vi sia stata una interruzione di continuità della catena di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, la domanda avanzata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_7
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_7
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato
Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 12 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Leonardo
Milintenda, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione
Civile del Tribunale di Messina.