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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
UL RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Nella causa iscritta al numero di ruolo in epigrafe, promossa da
Parte_1 con l'avv. Gianluca Leonardo
-RICORRENTE-
CONTRO
P. DEL MINISTRO P.T. Controparte_1 con le funzionarie dott.sse Marilù Albanese e Giuseppina Tabone ed elettivamente domiciliato in Bergamo via Pradello n. 12
- RESISTENTE-
Oggetto: Carta docente
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.5.25, il ricorrente, docente precario a tempo determinato, agiva Cont in giudizio nei confronti del per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni Cont scolastici 2024-2025 in cui ha prestato attività lavorativa in favore del in forza di un primo
1 contratto a termine per il periodo dal 01/09/2024 al 08/12/2024 e poi annuale dal 9.12.24 al
31.8.24.
La parte ricorrente ha riferito e la convenuta, mediante deposito dello stato matricolare, ha confermato che è attualmente in servizio presso il circondario di Bergamo.
La parte ricorrente ha dedotto che in esecuzione dei contratti di lavoro a termine per il predetto anno scolastico ha svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato. Cont Ciò nonostante, il , agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (CGUE 18 maggio 2022 causa C-450/21), non avrebbe accordato la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
*** Cont Il si costituiva eccependo rilevando che la “carta elettronica del docente” non risulta correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientra tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
In ogni caso il convenuta evidenziava che la clausola n. 4 afferma che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» e si tratterebbe di distinzione oggettiva, in quanto soltanto per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione
«obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale;
la clausola n. 6, a sua volta, statuisce che «nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e che la Carta Docente attiene alla formazione.
La parte convenuta, in particolare, eccepiva il ne bis in idem avendo la ricorrente già introdotto un giudizio del medesimo tenore per il riconoscimento del beneficio per anni precedenti e che la ricorrente, essendo stata destinataria di un contratto annuale per l'a.s.
2024/25 avrebbe ottenuto il riconoscimento del beneficio per via amministrativa dietro semplice domanda.
2 Il Giudice, al fine di valutare la sussistenza del dedotto illegittimo frazionamento del credito, ha ordinato alla parte ricorrente di produrre documentazione attestante la data di deposito del precedente ricorso. Il precedente ricorso risulta essere stato depositato in data 18.9.24.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, osservato che al momento della instaurazione della controversia in data 26.5.25 era già stata riconosciuto legislativamente il diritto al riconoscimento della Carta docente anche ai docenti a termine con scadenza il 31.8.25, infatti con l'art. 6 bis del decreto legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito in legge n. 79 del 5 giugno
2025, la Carta del docente ha esteso estesa per l'anno scolastico 2024/2025 anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale il beneficio per cui è causa per un importo pari a
500 euro e la ricorrente era titolare di un contratto con scadenza al 31.8.25 già dal 9.12.24.
La parte ricorrente non ha preso posizione sul punto.
La ricorrente pertanto dietro semplice domanda avrebbe potuto ottenere la Carta docente senza alcuna necessità di introdurre un giudizio. La ricorrente non ha dedotto e allegato di aver introdotto alcuna domanda.
Inoltre, la ricorrente, infatti, ben avrebbe potuto e dovuto proporre unitamente al precedente ricorso depositato il 18.9.24 la domanda relativa al riconoscimento anche per l'a.s. 2024/25 della Carta docente essendo già sorto il diritto al riconoscimento stante l'assunzione a termine in data 1.9.24.
***
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante la particolare concomitanza temporale dei fatti e la modifica normativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso,
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Bergamo, 3 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
UL RT 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
UL RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Nella causa iscritta al numero di ruolo in epigrafe, promossa da
Parte_1 con l'avv. Gianluca Leonardo
-RICORRENTE-
CONTRO
P. DEL MINISTRO P.T. Controparte_1 con le funzionarie dott.sse Marilù Albanese e Giuseppina Tabone ed elettivamente domiciliato in Bergamo via Pradello n. 12
- RESISTENTE-
Oggetto: Carta docente
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.5.25, il ricorrente, docente precario a tempo determinato, agiva Cont in giudizio nei confronti del per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni Cont scolastici 2024-2025 in cui ha prestato attività lavorativa in favore del in forza di un primo
1 contratto a termine per il periodo dal 01/09/2024 al 08/12/2024 e poi annuale dal 9.12.24 al
31.8.24.
La parte ricorrente ha riferito e la convenuta, mediante deposito dello stato matricolare, ha confermato che è attualmente in servizio presso il circondario di Bergamo.
La parte ricorrente ha dedotto che in esecuzione dei contratti di lavoro a termine per il predetto anno scolastico ha svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato. Cont Ciò nonostante, il , agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (CGUE 18 maggio 2022 causa C-450/21), non avrebbe accordato la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – la c.d. Carta elettronica del docente – e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
*** Cont Il si costituiva eccependo rilevando che la “carta elettronica del docente” non risulta correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientra tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
In ogni caso il convenuta evidenziava che la clausola n. 4 afferma che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» e si tratterebbe di distinzione oggettiva, in quanto soltanto per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione
«obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale;
la clausola n. 6, a sua volta, statuisce che «nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e che la Carta Docente attiene alla formazione.
La parte convenuta, in particolare, eccepiva il ne bis in idem avendo la ricorrente già introdotto un giudizio del medesimo tenore per il riconoscimento del beneficio per anni precedenti e che la ricorrente, essendo stata destinataria di un contratto annuale per l'a.s.
2024/25 avrebbe ottenuto il riconoscimento del beneficio per via amministrativa dietro semplice domanda.
2 Il Giudice, al fine di valutare la sussistenza del dedotto illegittimo frazionamento del credito, ha ordinato alla parte ricorrente di produrre documentazione attestante la data di deposito del precedente ricorso. Il precedente ricorso risulta essere stato depositato in data 18.9.24.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, osservato che al momento della instaurazione della controversia in data 26.5.25 era già stata riconosciuto legislativamente il diritto al riconoscimento della Carta docente anche ai docenti a termine con scadenza il 31.8.25, infatti con l'art. 6 bis del decreto legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito in legge n. 79 del 5 giugno
2025, la Carta del docente ha esteso estesa per l'anno scolastico 2024/2025 anche ai docenti con contratto a tempo determinato annuale il beneficio per cui è causa per un importo pari a
500 euro e la ricorrente era titolare di un contratto con scadenza al 31.8.25 già dal 9.12.24.
La parte ricorrente non ha preso posizione sul punto.
La ricorrente pertanto dietro semplice domanda avrebbe potuto ottenere la Carta docente senza alcuna necessità di introdurre un giudizio. La ricorrente non ha dedotto e allegato di aver introdotto alcuna domanda.
Inoltre, la ricorrente, infatti, ben avrebbe potuto e dovuto proporre unitamente al precedente ricorso depositato il 18.9.24 la domanda relativa al riconoscimento anche per l'a.s. 2024/25 della Carta docente essendo già sorto il diritto al riconoscimento stante l'assunzione a termine in data 1.9.24.
***
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante la particolare concomitanza temporale dei fatti e la modifica normativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso,
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Bergamo, 3 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
UL RT 3