TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 708/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AMOROSO FRANCESCO, giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 04/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) La figlia minore , ormai vicina alla maggiore età, viene affidata, fino al Per_1 compimento della maggiore età, a entrambi i coniugi, con sistemazione preferenziale presso la madre. La minore durante le giornate che prevedono la sua frequenza scolastica, Per_1 pranzerà presso la casa dei nonni paterni, per poi pernottare presso la madre. Il padre avrà facoltà di vederla e prenderla con sé tutti i giorni, previo accordo con la madre e tenendo sempre in considerazioni le esigenze e le necessità della minore. 2) La casa familiare sita a
Latina, Via Gloria, 24, condotta in locazione dal SI. rimarrà assegnata allo Parte_2
stesso, mentre la SI.ra se ne allontanerà, a far data dal 15.4.2025, Parte_1 trasferendo il proprio domicilio in Via Senofane 13, Latina Scalo (LT), presso un immobile da Lei condotto in locazione. 3) Il SI. verserà alla SI.ra , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno. 4) Il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_2
relative alla figlia e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) Il SI. e la SInora Parte_2 Parte_1 provvederanno ognuno al proprio mantenimento in maniera autonoma, in quanto entrambi dotati di autonomo reddito ed economicamente autosufficienti. 6) I coniugi esprimono, sin da ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia minore sui documenti di entrambi”.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in RM (LT) il 18/10/2025,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 89, Parte II, Serie A , dell'anno 2003), dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 01/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. AMOROSO FRANCESCO, giusta delega in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 04/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) La figlia minore , ormai vicina alla maggiore età, viene affidata, fino al Per_1 compimento della maggiore età, a entrambi i coniugi, con sistemazione preferenziale presso la madre. La minore durante le giornate che prevedono la sua frequenza scolastica, Per_1 pranzerà presso la casa dei nonni paterni, per poi pernottare presso la madre. Il padre avrà facoltà di vederla e prenderla con sé tutti i giorni, previo accordo con la madre e tenendo sempre in considerazioni le esigenze e le necessità della minore. 2) La casa familiare sita a
Latina, Via Gloria, 24, condotta in locazione dal SI. rimarrà assegnata allo Parte_2
stesso, mentre la SI.ra se ne allontanerà, a far data dal 15.4.2025, Parte_1 trasferendo il proprio domicilio in Via Senofane 13, Latina Scalo (LT), presso un immobile da Lei condotto in locazione. 3) Il SI. verserà alla SI.ra , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno. 4) Il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Parte_2
relative alla figlia e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
5) Il SI. e la SInora Parte_2 Parte_1 provvederanno ognuno al proprio mantenimento in maniera autonoma, in quanto entrambi dotati di autonomo reddito ed economicamente autosufficienti. 6) I coniugi esprimono, sin da ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio e per l'iscrizione della figlia minore sui documenti di entrambi”.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in RM (LT) il 18/10/2025,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 89, Parte II, Serie A , dell'anno 2003), dando atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 01/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. ssa Concetta Serino