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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/05/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2535/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2535/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 maggio 2024 ad ore 9,30 innanzi alla Dr.ssa Ilaria Giambelli, sono comparsi:
Per 'avv. PAGLIERANI STEFANO, oggi sostituito dall'avv. Luca Cavalieri Parte_1
Per 'avv. VECCHIATO FRANCESCA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Cavalieri precisa le proprie conclusioni come da note, richiama i propri scritti difensivi, ribadisce l'infondatezza dell'eccezione avversaria di decadenza, stante la persistente violazione della normativa da parte della convenuta che non ha eseguito le opere indicate e quantificate nella ATP e confermata dalla CTU.
Il fabbricato non è prebellico ed è stato oggetto di ristrutturazione nel 1989 in modo difforme dal progetto licenziato, non c'è nessuna prova nessuna prova della pretesa usucapione della ringhiera, del terrazzo e delle piante neppure articolata da controparte. Non si accettano le eccezioni nuove avanzate da controparte in sede di conclusioni;
si chiede la condanna alle spese come indicate e ai sensi dell'art. 196 cpc nei limiti della condanna alle spese in quanto controparte ha resistito per anni alla domanda attorea con a fronte di una situazione di pericolo concreto ed esistente;
solo la mancanza di scosse telluriche ha evitato i danni evidenziati dai consulenti. L'avv. Vecchiato contesta tutto quanto sopra e si riporta alle proprie note.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Ilaria Giambelli pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria Giambelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2535/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAGLIERANI STEFANO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. , elettivamente domiciliato in VIA MELOZZO DA FORLI' 8 47921 RIMINI ITALIA presso il difensore Avv. PAGLIERANI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VECCHIATO Controparte_1 C.F._2 FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA N. 169/171 SCALA A RIMINI presso il difensore Avv. VECCHIATO FRANCESCA
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accertare e di conseguenza condannare la convenuta all'esecuzione delle opere meglio specificate nelle proprie conclusioni.
Riferiva parte attrice di essere proprietaria dell'immobile sito a Rimini in via Padre Savino Tosi n. 33, realizzato in aderenza, con muro in comunione, all'edificio avente numero civico n. 27 e 29 di proprietà di;
che, nel 2013, stante il degrado dell'immobile della depositava Controparte_1 CP_1 ricorso per ATP al fine di accertare giudizialmente la situazione di fatto esistente;
che detto procedimento, avente RG 861/2013, si concludeva il 23.12.2013 con il deposito della relazione peritale del CTU;
che, nonostante le risultanze della CTU, la non provvedeva ad eliminare le CP_1 problematiche accertate, ad eccezione dell'allaccio alla fognatura.
Si costituiva in giudizio contestando quanto rappresentato, chiedendo preliminarmente Controparte_1 accertarsi la prescrizione e dunque la decadenza di parte attrice dalle odierne pretese, essendo trascorsi pagina 2 di 5 quasi sette anni dal procedimento per ATP e il presente giudizio;
nel merito, eccepiva il difetto di prova dei danni lamentati, oltre alla carenza di prova del pericolo di cedimento e/o crollo dell'edificio; quanto alle piante insistenti sul proprio terreno, ne eccepiva l'intervenuta usucapione, offrendosi in ogni caso di estirparle o di ridurle ad un'altezza al di sotto della rete di recinzione, “per mero spirito di buon vicinato”; quanto alla ringhiera di protezione del terrazzo, essendo stata posizionata oltre 20 anni fa, ne eccepiva altresì l'avvenuta usucapione.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documentazione e l'escussione dei testi richiesti dalle parti e, previa CTU dell'ing. sulle conclusioni formulate dalle stesse, veniva tenuta in Per_1 decisione.
***
Sulla scorta delle risultanze di causa, ritiene questo giudice che la domanda attorea debba essere solo parzialmente accolta nei seguenti limiti.
Preliminarmente, si precisa che la presente causa, così come iscritta a ruolo, è stata correttamente qualificata come “responsabilità extracontrattuale” ai sensi dell'art. 2043 c.c., in considerazione dell'assunto per cui il proprietario di un edificio risponde, in via generale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, nel caso di rovina, ai sensi dell'art. 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi a seguito di opere o di omessa manutenzione nel proprio immobile.
Così qualificata la domanda di parte attrice, ne consegue che l'azione derivante dagli asseriti danni sussistenti o temuti è da considerarsi sottoposta al regime prescrizionale di 5 anni previsto per l'istituto in esame.
Ciò è manifestamente evidente per le asserite infiltrazioni nella parete di confine a causa della acque meteoriche;
la necessità di un intervento di impermeabilizzazione e dunque la sussistenza di tale problematica veniva evidenziata, oltre che da nel proprio ricorso per ATP, anche dal CTU in Parte_1 detto contesto;
dall'accertamento di tale problematica, tuttavia, sono decorsi i termini di cui all'art. 2947 c.c., essendo stati tali vizi accertati già nel 2013 e, nonostante ciò, avendo l'odierna parte attrice lasciato trascorrere almeno 7 anni da tale accertamento.
“L'ATP rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato” (Cass. n. 26225/2023).
In ragione di quanto premesso, l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta, quanto meno per i danni da infiltrazioni, è fondata, essendo stata la CTU nell'ATP con RG 861/2013 depositata il
23.12.2013 ed essendo dunque ampiamente spirato il termine prescrizionale di cinque anni.
Meno immediata è la risoluzione della questione riguardante il rispetto della normativa antisismica e i conseguenti rischi dovuti alla stabilità dell'immobile.
Premesso che la fase di ATP e quella, successiva, di merito, sono, tra loro, del tutto autonome, sicché le valutazioni eventualmente compiute in sede di ATP non possono, sic et simpliciter legittimamente porsi a fondamento della decisione della fase di merito, necessitando, per converso, in questa sede una pagina 3 di 5 valutazione affatto completa ed esaustiva di ogni tema di giudizio introdotto dalle parti, ivi inclusa, ovviamente, la sussistenza della effettiva persistenza delle situazioni di pericolo e di danno.
Ciò premesso, le risultanze della documentazione di causa e della CTU redatta in questa sede, non conducono ad accertare un reale pericolo, nel qual caso, peraltro, se l'avesse ritenuto sussistente, parte attrice avrebbe senz'altro attivato l'azione prevista dall'art. 1172 c.c.
Non sono neppure emersi nel presente procedimento, a parere di questo giudice, i profili di rischio paventati da parte attrice, atteso che il CTU ing. nella propria relazione attesta che Per_1 effettivamente, come affermato da parte attrice, quanto all'immobile della sig.a “la situazione CP_1 appare immutata rispetto a quanto precedentemente rilevato in sede di pregresso contenzioso”.
E' pur vero che il CTU ing. nel procedimento per ATP evidenziava delle asserite criticità Per_2 passibili di miglioramento nell'immobile della convenuta ma non indicava eventuali rischi per l'immobile di proprietà dell'odierna attrice;
nella causa di merito, inoltre, non forniva alcuna Parte_1 prova di un eventuale attuale, grave e prossimo pericolo di danno al proprio immobile, non potendo dunque fondare su un proprio timore soggettivo una richiesta di condanna nei confronti di
[...]
di eliminazione di criticità la cui negatività dal punto di vista sismico non è stata affermata da CP_1 alcuno dei due CTU, né tantomeno provata in questa sede.
A diverse conclusioni si ritiene di dover giungere in merito alle altre richieste di parte attrice.
Quanto alle piantumazioni, l'art. 892 c.c. è piuttosto esaustivo e l'azione prevista a tutela del proprietario che assume la violazione di tale precetto è imprescrittibile, essendo una facoltà concernente il diritto di proprietà; è difatti pacificamente accettato che le azioni poste a tutela della proprietà , quale diretta conseguenza della perpetuità del diritto reale, abbiano il carattere dell'imprescrittibilità; fatti salvi, ovviamente, gli effetti di un eventuale acquisto del diritto di tenere le piante a una distanza minore di quelle legali o per contratto o per usucapione ventennale;
in mancanza, come è evidente, il confinante può legittimamente esigere che le piante cresciute a distanza non legale vengano estirpate.
Nel caso in esame, pur essendo stata eccepita l'usucapione del diritto di tenere le piante ad una distanza inferiore, la stessa non è stata né documentata né tantomeno provata.
Infondata, sul punto, è anche l'affermazione secondo la quale la rete di confine sarebbe equiparabile ad un muro divisorio, in considerazione del fatto che la nozione di muro divisorio si ritiene essere unicamente quella dell'art. 881 c.c. con esclusione quindi di una eventuale recinzione metallica.
Ciò precisato, dunque, è fondata e come tale deve essere accolta, anche alla luce della CTU di cui al presente giudizio, la domanda di parte attrice e dunque deve essere condannata ad Controparte_1 asportare ovvero arretrare le piante individuate dal CTU ing. nella propria relazione e Per_1 dunque il ligustro posto nella corte sul fronte della casa, il melograno, il nespolo giapponese e il ligustro posti nella corte sul retro della casa.
Lo stesso vale per il parapetto della terrazza che, in difformità da quanto previsto dall'art. 905 c.c., e non essendo stata fornita alcuna prova in merito al suo posizionamento ultraventennale, deve essere pagina 4 di 5 arretrato di almeno 1,5 metri rispetto al confine di proprietà, come disposto dall'ing. alle cui Per_1 conclusioni, condivise, ci si riporta.
Infine, non vi è alcun conflitto sulla questione riguardante gli allacci fognari, considerato che entrambe le parti concordano sul fatto che tale questione è già stata risolta tramite allaccio alla fognatura da parte della convenuta.
In ragione di tutto quanto sopra, le spese di lite del presente giudizio, ivi incluse le spese di CTU, in ragione del rigetto di una consistente parte della domanda, vengono compensate fra le parti;
per le medesime ragioni, parte convenuta deve essere tenuta a rifondere a parte attrice la metà del compenso versato dalla stessa già versato al CTU in sede di ATP avente RG 861/2013.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice:
- previo accertamento che il ligustro posto nella corte sul fronte della casa di proprietà della convenuta, il melograno, il nespolo giapponese e il ligustro posti nella corte sul retro della casa, non rispettano i dettami del c.c. in merito alle distanze dal confine, condanna la convenuta ad asportare o ad arretrate dette piante nei limiti di legge;
- previo accertamento che il parapetto della terrazza non rispetta la distanza prevista dall'art. 905 c.c. dalla proprietà confinante, condanna la convenuta ad arretrare lo stesso secondo i limiti di legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in uguale misura;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice la metà del compenso versato al CTU in sede di
ATP avente RG 861/2013.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Rimini, 20 maggio 2024
Il Giudice dott. Ilaria Giambelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2535/2020 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 20 maggio 2024 ad ore 9,30 innanzi alla Dr.ssa Ilaria Giambelli, sono comparsi:
Per 'avv. PAGLIERANI STEFANO, oggi sostituito dall'avv. Luca Cavalieri Parte_1
Per 'avv. VECCHIATO FRANCESCA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Cavalieri precisa le proprie conclusioni come da note, richiama i propri scritti difensivi, ribadisce l'infondatezza dell'eccezione avversaria di decadenza, stante la persistente violazione della normativa da parte della convenuta che non ha eseguito le opere indicate e quantificate nella ATP e confermata dalla CTU.
Il fabbricato non è prebellico ed è stato oggetto di ristrutturazione nel 1989 in modo difforme dal progetto licenziato, non c'è nessuna prova nessuna prova della pretesa usucapione della ringhiera, del terrazzo e delle piante neppure articolata da controparte. Non si accettano le eccezioni nuove avanzate da controparte in sede di conclusioni;
si chiede la condanna alle spese come indicate e ai sensi dell'art. 196 cpc nei limiti della condanna alle spese in quanto controparte ha resistito per anni alla domanda attorea con a fronte di una situazione di pericolo concreto ed esistente;
solo la mancanza di scosse telluriche ha evitato i danni evidenziati dai consulenti. L'avv. Vecchiato contesta tutto quanto sopra e si riporta alle proprie note.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Ilaria Giambelli pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria Giambelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2535/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAGLIERANI STEFANO e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. , elettivamente domiciliato in VIA MELOZZO DA FORLI' 8 47921 RIMINI ITALIA presso il difensore Avv. PAGLIERANI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VECCHIATO Controparte_1 C.F._2 FRANCESCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA N. 169/171 SCALA A RIMINI presso il difensore Avv. VECCHIATO FRANCESCA
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accertare e di conseguenza condannare la convenuta all'esecuzione delle opere meglio specificate nelle proprie conclusioni.
Riferiva parte attrice di essere proprietaria dell'immobile sito a Rimini in via Padre Savino Tosi n. 33, realizzato in aderenza, con muro in comunione, all'edificio avente numero civico n. 27 e 29 di proprietà di;
che, nel 2013, stante il degrado dell'immobile della depositava Controparte_1 CP_1 ricorso per ATP al fine di accertare giudizialmente la situazione di fatto esistente;
che detto procedimento, avente RG 861/2013, si concludeva il 23.12.2013 con il deposito della relazione peritale del CTU;
che, nonostante le risultanze della CTU, la non provvedeva ad eliminare le CP_1 problematiche accertate, ad eccezione dell'allaccio alla fognatura.
Si costituiva in giudizio contestando quanto rappresentato, chiedendo preliminarmente Controparte_1 accertarsi la prescrizione e dunque la decadenza di parte attrice dalle odierne pretese, essendo trascorsi pagina 2 di 5 quasi sette anni dal procedimento per ATP e il presente giudizio;
nel merito, eccepiva il difetto di prova dei danni lamentati, oltre alla carenza di prova del pericolo di cedimento e/o crollo dell'edificio; quanto alle piante insistenti sul proprio terreno, ne eccepiva l'intervenuta usucapione, offrendosi in ogni caso di estirparle o di ridurle ad un'altezza al di sotto della rete di recinzione, “per mero spirito di buon vicinato”; quanto alla ringhiera di protezione del terrazzo, essendo stata posizionata oltre 20 anni fa, ne eccepiva altresì l'avvenuta usucapione.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documentazione e l'escussione dei testi richiesti dalle parti e, previa CTU dell'ing. sulle conclusioni formulate dalle stesse, veniva tenuta in Per_1 decisione.
***
Sulla scorta delle risultanze di causa, ritiene questo giudice che la domanda attorea debba essere solo parzialmente accolta nei seguenti limiti.
Preliminarmente, si precisa che la presente causa, così come iscritta a ruolo, è stata correttamente qualificata come “responsabilità extracontrattuale” ai sensi dell'art. 2043 c.c., in considerazione dell'assunto per cui il proprietario di un edificio risponde, in via generale ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, nel caso di rovina, ai sensi dell'art. 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi a seguito di opere o di omessa manutenzione nel proprio immobile.
Così qualificata la domanda di parte attrice, ne consegue che l'azione derivante dagli asseriti danni sussistenti o temuti è da considerarsi sottoposta al regime prescrizionale di 5 anni previsto per l'istituto in esame.
Ciò è manifestamente evidente per le asserite infiltrazioni nella parete di confine a causa della acque meteoriche;
la necessità di un intervento di impermeabilizzazione e dunque la sussistenza di tale problematica veniva evidenziata, oltre che da nel proprio ricorso per ATP, anche dal CTU in Parte_1 detto contesto;
dall'accertamento di tale problematica, tuttavia, sono decorsi i termini di cui all'art. 2947 c.c., essendo stati tali vizi accertati già nel 2013 e, nonostante ciò, avendo l'odierna parte attrice lasciato trascorrere almeno 7 anni da tale accertamento.
“L'ATP rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato” (Cass. n. 26225/2023).
In ragione di quanto premesso, l'eccezione di decadenza formulata da parte convenuta, quanto meno per i danni da infiltrazioni, è fondata, essendo stata la CTU nell'ATP con RG 861/2013 depositata il
23.12.2013 ed essendo dunque ampiamente spirato il termine prescrizionale di cinque anni.
Meno immediata è la risoluzione della questione riguardante il rispetto della normativa antisismica e i conseguenti rischi dovuti alla stabilità dell'immobile.
Premesso che la fase di ATP e quella, successiva, di merito, sono, tra loro, del tutto autonome, sicché le valutazioni eventualmente compiute in sede di ATP non possono, sic et simpliciter legittimamente porsi a fondamento della decisione della fase di merito, necessitando, per converso, in questa sede una pagina 3 di 5 valutazione affatto completa ed esaustiva di ogni tema di giudizio introdotto dalle parti, ivi inclusa, ovviamente, la sussistenza della effettiva persistenza delle situazioni di pericolo e di danno.
Ciò premesso, le risultanze della documentazione di causa e della CTU redatta in questa sede, non conducono ad accertare un reale pericolo, nel qual caso, peraltro, se l'avesse ritenuto sussistente, parte attrice avrebbe senz'altro attivato l'azione prevista dall'art. 1172 c.c.
Non sono neppure emersi nel presente procedimento, a parere di questo giudice, i profili di rischio paventati da parte attrice, atteso che il CTU ing. nella propria relazione attesta che Per_1 effettivamente, come affermato da parte attrice, quanto all'immobile della sig.a “la situazione CP_1 appare immutata rispetto a quanto precedentemente rilevato in sede di pregresso contenzioso”.
E' pur vero che il CTU ing. nel procedimento per ATP evidenziava delle asserite criticità Per_2 passibili di miglioramento nell'immobile della convenuta ma non indicava eventuali rischi per l'immobile di proprietà dell'odierna attrice;
nella causa di merito, inoltre, non forniva alcuna Parte_1 prova di un eventuale attuale, grave e prossimo pericolo di danno al proprio immobile, non potendo dunque fondare su un proprio timore soggettivo una richiesta di condanna nei confronti di
[...]
di eliminazione di criticità la cui negatività dal punto di vista sismico non è stata affermata da CP_1 alcuno dei due CTU, né tantomeno provata in questa sede.
A diverse conclusioni si ritiene di dover giungere in merito alle altre richieste di parte attrice.
Quanto alle piantumazioni, l'art. 892 c.c. è piuttosto esaustivo e l'azione prevista a tutela del proprietario che assume la violazione di tale precetto è imprescrittibile, essendo una facoltà concernente il diritto di proprietà; è difatti pacificamente accettato che le azioni poste a tutela della proprietà , quale diretta conseguenza della perpetuità del diritto reale, abbiano il carattere dell'imprescrittibilità; fatti salvi, ovviamente, gli effetti di un eventuale acquisto del diritto di tenere le piante a una distanza minore di quelle legali o per contratto o per usucapione ventennale;
in mancanza, come è evidente, il confinante può legittimamente esigere che le piante cresciute a distanza non legale vengano estirpate.
Nel caso in esame, pur essendo stata eccepita l'usucapione del diritto di tenere le piante ad una distanza inferiore, la stessa non è stata né documentata né tantomeno provata.
Infondata, sul punto, è anche l'affermazione secondo la quale la rete di confine sarebbe equiparabile ad un muro divisorio, in considerazione del fatto che la nozione di muro divisorio si ritiene essere unicamente quella dell'art. 881 c.c. con esclusione quindi di una eventuale recinzione metallica.
Ciò precisato, dunque, è fondata e come tale deve essere accolta, anche alla luce della CTU di cui al presente giudizio, la domanda di parte attrice e dunque deve essere condannata ad Controparte_1 asportare ovvero arretrare le piante individuate dal CTU ing. nella propria relazione e Per_1 dunque il ligustro posto nella corte sul fronte della casa, il melograno, il nespolo giapponese e il ligustro posti nella corte sul retro della casa.
Lo stesso vale per il parapetto della terrazza che, in difformità da quanto previsto dall'art. 905 c.c., e non essendo stata fornita alcuna prova in merito al suo posizionamento ultraventennale, deve essere pagina 4 di 5 arretrato di almeno 1,5 metri rispetto al confine di proprietà, come disposto dall'ing. alle cui Per_1 conclusioni, condivise, ci si riporta.
Infine, non vi è alcun conflitto sulla questione riguardante gli allacci fognari, considerato che entrambe le parti concordano sul fatto che tale questione è già stata risolta tramite allaccio alla fognatura da parte della convenuta.
In ragione di tutto quanto sopra, le spese di lite del presente giudizio, ivi incluse le spese di CTU, in ragione del rigetto di una consistente parte della domanda, vengono compensate fra le parti;
per le medesime ragioni, parte convenuta deve essere tenuta a rifondere a parte attrice la metà del compenso versato dalla stessa già versato al CTU in sede di ATP avente RG 861/2013.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice:
- previo accertamento che il ligustro posto nella corte sul fronte della casa di proprietà della convenuta, il melograno, il nespolo giapponese e il ligustro posti nella corte sul retro della casa, non rispettano i dettami del c.c. in merito alle distanze dal confine, condanna la convenuta ad asportare o ad arretrate dette piante nei limiti di legge;
- previo accertamento che il parapetto della terrazza non rispetta la distanza prevista dall'art. 905 c.c. dalla proprietà confinante, condanna la convenuta ad arretrare lo stesso secondo i limiti di legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in uguale misura;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice la metà del compenso versato al CTU in sede di
ATP avente RG 861/2013.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Rimini, 20 maggio 2024
Il Giudice dott. Ilaria Giambelli
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