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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 851 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti, dall'Avv. Serena Rondinone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Brindisi alla Via Achille Grandi 72
appellante
e
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._4 Parte_2
), nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._5 Persona_1 procura speciale in calce, dall'Avv. Ercole Pennetta ed elettivamente domiciliati in Lecce presso lo studio dell'Avv. Luca Monticchio alla Via del Mare n. 7/A
appellati
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 4 marzo 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1181/2023, pubblicata il 07.08.2023, il Tribunale di Brindisi rigettava tutte le domande risarcitorie formulate con atto di citazione del 22.12.2014 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , e , quali eredi di;
respingeva,
[...] CP_2 CP_3 Parte_2 Persona_1 altresì, la richiesta risarcitoria formulata dai convenuti in riconvenzionale.
Ed invero.
conveniva in giudizio , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, in qualità di eredi di , premettendo che con contratto del 3.12.1987 il de Parte_2 Persona_1 cuius prometteva di vendere a , il quale prometteva di acquistare, un immobile di Parte_1 sua proprietà composto da un fabbricato rurale e da un circostante terreno, in agro di Brindisi alla contrada Nervegna o Mascava, contraddistinto dalle particelle catastali 20, 19 e 63 del Comune di Brindisi al prezzo di L. 30.000.000. Il , corrisposto il prezzo di vendita, veniva immesso nel possesso del Pt_1 bene con l'intento di trasferire la propria attività lavorativa nell'immobile oggetto di causa. Assumeva che il definitivo non veniva stipulato entro il termine pattuito dalle parti (31.5.1988) a causa della presenza di gravami e ipoteche sull'immobile, per cui il rogito veniva differito al momento in cui il promissario alienante avesse approntato la documentazione propedeutica alla vendita. Deduceva che, trascorsi più di dieci anni senza addivenire alla sottoscrizione del contratto definitivo, con atto di citazione del 20.6.2002 il aveva adito il Tribunale di Brindisi al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione Per_1 del diritto del alla vendita. Il giudizio, rubricato al n. R.G. 94872002, veniva definito con Pt_1 sentenza n. 725/2007 del 20.07.2007, con la quale il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava prescritto il diritto dell'acquirente a concludere il definitivo e condannava il al rilascio Pt_1 dell'immobile. Avverso tale statuizione proponeva appello il e con sentenza n. 627/12 del Pt_1
21.9.2012, la Corte di Appello di Lecce, riformando la sentenza impugnata, respingeva l'originaria domanda attorea sul presupposto che il computo temporale necessario ai fini prescrizionali non potesse decorrere, come affermato dal Tribunale, dalla data del 31.5.1988, fissata per la stipula, ma dalla data in cui il promittente avesse predisposto il carteggio necessario per il trasferimento del bene.
Lamentando di aver subito un grave ed irreparabile nocumento in conseguenza del comportamento antigiuridico del , il quale, pur consapevole dei proprio oneri, con condotta contraria ai principi di Per_1 buona fede e correttezza, aveva omesso di rendere disponibile la documentazione indispensabile per la stipula del definitivo, l'attore chiedeva l'accertamento e la declaratoria della responsabilità contrattuale del
2 e la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati in € 150.000,00, in Per_1 conseguenza della condotta del promissario alienante, oltre all'ulteriore importo di € 150.000,00, a titolo di danno da perdita di chance, posto che il contegno dilatatorio del aveva vanificato i sacrifici e le Per_1 intenzioni del , il quale avrebbe voluto trasferire l'attività di restauro avviata nell'immobile Pt_1 oggetto di causa.
Nel costituirsi in giudizio, gli eredi contrastavano gli assunti di controparte deducendo che il Per_1 preliminare non avrebbe potuto trovare adempimento in ragione delle iniziative assunte dal , il Pt_1 quale aveva realizzato interventi edificatori senza alcuna autorizzazione, sì da alterare lo stato dei luoghi, con conseguente impossibilità di addivenire al rogito. Chiedevano quindi il rigetto delle pretese avverse;
in riconvenzionale, chiedevano comunque dichiararsi l'acquisto dell'immobile per l'intervenuta usucapione in favore di , il quale aveva posseduto il fondo uti dominus fin dalla data Parte_1 del preliminare;
sempre in riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attore al risarcimento danno, connesso alla pronuncia di usucapione, derivante dagli oneri e gravami di natura fiscale ricadenti sull'immobile, per la somma di € 45.000,00 o in subordine, la risoluzione del contratto preliminare di vendita del 03.10.87 per inadempimento del promissario alienante ovvero per impossibilità sopravvenuta.
All'esito dell'istruzione probatoria, esperita mediante produzione documentale e CTU, il Pt_1 dichiarava di nino porsi alla richiesta, formulata in riconvenzionale, dei convenuti di dichiarare l'intervenuta usucapione, sicché il Tribunale valutato che effettivamente la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente, nata come detenzione qualificata, si era poi trasformata in possesso utile all'usucapione per effetto di interversio possessionis a seguito degli interventi edificatori realizzati dal sull'immobile oggetto di preliminare. Pt_1
Il primo giudice respingeva però la domanda risarcitoria per responsabilità patrimoniale dei , Per_1 trattandosi di una questione ormai coperta da giudicato. Invero, , impugnando la Parte_1 sentenza n. 725/2007, aveva omesso di censurare il capo relativo al rigetto della richiesta risarcitoria dei danni da inadempimento contrattuale, proposta in via riconvenzionale dal , con conseguente Pt_1 passaggio in giudicato della questione. Ad ogni buon conto, il Tribunale riteneva che, comunque la domanda era infondata perché priva di supporto probatorio, non avendo l'attore assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare sia la condotta ostativa e dilatatoria del , sia i pregiudizi che assumeva di Per_1 aver patito. Il Tribunale disattendeva anche la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita di chance, non avendo l'attore, pur essendone onerato, fornito parametri da cui desumere, anche in via presuntiva o probabilistica, un nocumento derivato dalla condotta di controparte né provato la correlazione causale tra l'eventuale pregiudizio subito e la condotta del , anche ai fini di una Per_1 quantificazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
3 Il Tribunale respingeva infine la domanda risarcitoria formulata dai convenuti in riconvenzionale, perché anche questa era sfornita di prova.
Le spese di lite del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, venivano integralmente compensate, mentre quelle di CTU venivano poste a carico delle parti in solido.
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2. Con atto di citazione notificato il 13.10.23, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
1. Violazione e/o errata valutazione delle disposizioni di legge art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale) ed art. 2909 c.c. (cosa giudicata sostanziale): l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, sulla scorta di un malgoverno degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., abbia ritenuto coperta da giudicato la domanda afferente al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, laddove, invece, la sentenza della Corte d'Appello n. 672/2012 aveva definito questioni diverse e non coincidenti con quelle oggetto del giudizio di primo grado, senza entrare nel merito della richiesta risarcitoria. Pertanto, a parere dell'appellante, la sentenza spiegherebbe efficacia di giudicato solo sui fatti in essa richiamati, afferenti la condotta omissiva del promissario alienante in ordine alla mancata presentazione della documentazione propedeutica per il rogito.
2. Errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, indipendentemente dalla formazione del giudicato sulla domanda risarcitoria, abbia ritenuto comunque la predetta richiesta non meritevole di accoglimento perché sfornita di prova, conclusione frutto di una errata ricostruzione dei fatti. Invero, a parere del deducente, il primo giudice ha trascurato l'illegittimo comportamento tenuto dal , il quale Per_1 ha agito con condotta non ispirata a canoni di correttezza e buona fede, tale da giustificare la domanda di ristoro dei danni cagionati all'appellante; peraltro il , per dimostrare la Pt_1 condotta del promissario alienante, aveva chiesto l'ammissione della prova testi non ammessa dal tribunale, che quindi reitera in questa fase di giudizio.
3. Errata interpretazione delle disposizioni di legge ex art. 1223 c.c. ed art. 1226 c.c.: la difesa del censura il rigetto della domanda risarcitoria del danno da perdita di chances, Pt_1 ritenendola priva di riscontro probatorio, laddove, invece, il aveva fornito tutti gli Pt_1 elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui desumere, in via presuntiva o probabilistica, l'esistenza e l'entità del pregiudizio patrimoniale subito, per non aver potuto destinare l'immobile a costituire la nuova sede lavorativa della ditta di restauro di cui era titolare, così rinunciando ad opportunità reddituali più favorevoli.
2.1. Ritualmente costituitisi in giudizio, , , e CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2
eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnazione, per effetto della declaratoria dell'intervenuta
[...]
4 usucapione in favore del , che preclude ogni valutazione di eventuali contegni di Pt_1 Persona_1 in relazione ai beni oggetto di causa, non essendo più proprietario degli stessi sin dal 1987. Persona_1
Nel merito, rilevano l'infondatezza della domanda considerato che la responsabilità per i pregiudizi di cui l'appellante ha chiesto il ristoro sarebbe da addebitarsi allo stesso per non aver agito ex art. Pt_1
1183 c.c., al fine di ottenere la fissazione di un termine entro il quale procedere alla stipula del definitivo, oltre al fatto che le irregolarità urbanistiche, poste in essere dall'appellante, non consentivano di onorare gli impegni assunti. Concludevano chiedendo il rigetto delle avverse censure.
2.2. Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 04.03.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3.Giova preliminarmente evidenziare che non è stato fatto oggetto di gravame il capo della sentenza relativo alla declaratoria di intervenuta usucapione della proprietà dell'immobile oggetto di causa;
tale statuizione pertanto è divenuta definitiva. Tanto tuttavia non comporta l'inammissibilità dell'appello in scrutinio, come eccepito dagli appellati, perché le censure svolte si appuntano avverso le altre e diverse statuizioni della sentenza, che non sono direttamente conseguenti e/o connesse a tale giudicato interno, sicché non ne è preclusa la disamina da parte della Corte.
3.1. Sempre preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie formulate in appello. La mancata ammissione da parte del tribunale delle richieste istruttorie formulate in primo grado non è mai contestata nel prosieguo di quel giudizio, con la conseguenza che la mancata riproposizione in sede di precisazione conclusioni delle istanze istruttorie equivale ad una implicita rinuncia delle stesse da parte dell'appellante.
La giurisprudenza di legittimità più recente ricorda che nel caso in cui – come nella specie - il giudice di primo grado non accolga tutte e/o alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
In tal senso: Cass. Civ. 31 maggio 2019 n. 15029; Cass. Civ. 27 febbraio 2019 n. 5471.
Alla luce dei richiamati principi, consegue che il mancato deposito alla udienza cartolare di p.c. del
9.9.2022 di note scritte di precisazione delle conclusioni da parte del – per come si apprezza Pt_1 dalla lettura del verbale della udienza del 9.9.2022 -preclude, per la mancata reiterazione in sede di conclusioni di tali istanze istruttorie la possibilità di chiedere in appello la ammissione delle prove non ammesse in primo grado.
5 Le richieste istruttorie formulate in appello vanno pertanto disattese.
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4. L'appello è nel merito privo di pregio e va pertanto disatteso.
4.1. Infondato è invero il primo motivo di gravame
L'assunto secondo cui il tribunale avrebbe errato nel ritenere la domanda risarcitoria del Pt_1 inammissibile per ne bis in idem non appare condivisibile.
Nel giudizio definito dal tribunale di Brindisi con la sentenza n. 725/2007 il aveva chiesto in Pt_1 via riconvenzionale la condanna del attore in quel giudizio- al << risarcimento dei danni Persona_1 da inadempimento contrattuale>> con riferimento al preliminare del 3.12.1987, che non si era mai trasfuso nel definitivo, perchè il promissario venditore non aveva fornito la documentazione necessaria.
Tale domanda è stata rigettata dal tribunale, che - dichiarata la prescrizione del diritto alla stipula del definitivo per essere decorsi 10 anni dalla data del 31.5.1988 fissata per il rogito – ha disatteso la domanda riconvenzionale del per il ristoro dei danni da inadempimento contrattuale. Tale passaggio Pt_1 motivazionale della sentenza non è stato impugnato dal soccombente innanzi alla Corte di Appello, atteso che il ha interposto appello avverso la sentenza n. 725/2007 solo << lamentando ingiustizia Pt_1 della decisione di primo grado, limitatamente alle domande principali della controparte sulla base di tre motivi di impugnazione: a) erronea determinazione del termine di prescrizione decennale partire dalla data del 31.5.1988….; b) erronea esclusione della prova testimoniale proposta…finalizzata a dimostrare che il non aveva mai prodotto la documentazione necessaria nonostante i ripetuti inviti di esso Per_1
a comparire davanti al notaio;
c) violazione del principio di buona fede, a seguito della condotta Pt_1 pervicacemente omissiva del promesso alienante.>>
Il rigetto della domanda risarcitoria non è stato dunque oggetto di impugnazione. La Corte di Appello con sentenza n. 627/2012 ha accolto l'appello, assumendo come effettivamente non poteva dirsi avverata la prescrizione e condannarsi quindi il al rilascio dell'immobile, sicché per l'effetto < Pt_1 parziale della decisione gravata>>, ha rigettato le domanda del , confermando nel resto la sentenza Per_1 appellata e definendo le spese di lite del grado secondo soccombenza.
Alla luce di tal ricostruzione è evidente che il thema decidendum oggetto del giudizio di appello riguardava soltanto il passaggio della motivazione di primo grado, che aveva accolto la domanda attorea di prescrizione e di rilascio. Il rigetto della domanda riconvenzionale del da parte del tribunale Pt_1 non impugnato innanzi alla Corte, è divenuto definitivo, sicché la sentenza n. 725/2007 sul punto è passata in giudicato per omessa impugnazione: tale definitività preclude la riproposizione in altro giudizio della medesima domanda risarcitoria, rigettata con sentenza passata in giudicato.
La domanda risarcitoria proposta dal nella citazione del 30.12.2014 è infatti assolutamente Pt_1 sovrapponibile alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale nel giudizio del 2002 perché mira ad ottenere la condanna del – e per esso dei suoi eredi - al risarcimento dei medesimi danni, Per_1
6 e per le medesime ragioni. Correttamente il tribunale ha ritenuto ostativo alla disamina della domanda risarcitoria il principio del ne bis in idem posto che nella specie effettivamente la parte ha proposto, alla presenza di una pronuncia precedente, passata in giudicato e vertente sul medesimo rapporto giuridico, un nuovo giudizio sempre sulla medesima questione, omettendo di introdurre fatti nuovi sopravvenuti rispetto alla sentenza già emessa tra le parti, e limitandosi a proporre una domanda fondata su quanto già dedotto nel primo giudizio.
La doglianza in scrutinio, poi, è assolutamente inconferente ed infondata, laddove tenta di superare il giudicato esterno, assumendo come le questioni definite dal tribunale nella sentenza del 2007 sarebbero differenti da quelle esaminate e definite dalla Corte nel 2012: vero è che il diverso thema decidendum fra i due gradi del giudizio deriva proprio dal fatto che alla Corte di appello non sia stata devoluta l'intera res litigiosa oggetto del primo grado ( domanda principale e domanda riconvenzionale ), ma è stato sottoposto all'esame del giudice di secondo grado un più ristretto ambito di cognizione;
tutte le questioni definite nella sentenza n. 725/2007 non devolute alla Corte sono passate in giudicato.
Il motivo va disatteso.
4.2. La conferma del passaggio motivazionale della sentenza appellata che ritiene la pretesa risarcitoria una questione ormai coperta da giudicato comporta il conseguente assorbimento del secondo motivo di appello, che concerne il rigetto nel merito della medesima domanda.
La sentenza del tribunale di Brindisi appellata, infatti, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione
( la inammissibilità della domanda per il divieto di bis in idem), ha esaminato quale seconda ratio decidendi, al fine di sostenere la decisione finale, il merito della pretesa. La sentenza, quindi con riferimento alla domanda risarcitoria qui scrutinata configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata ( da ultimo Cassazione civile sez. I,
14/08/2020, n.17182). Se in tal caso è onere della parte di impugnare entrambe le rationes decidendi, come in effetti ha fatto l'appellante, tuttavia è sufficiente per confermare il passaggio motivazionale della decisione sull'unica domanda in sede di gravame confermare una soltanto delle due ratioens decidendi.
In ogni caso il motivo, ove non assorbito, va disatteso, perché comunque è infondato nel merito.
Correttamente il tribunale ha ritenuto la domanda non corroborata da un valido supporto probatorio, sia con riferimento ai presupposti della pretesa, sia con riferimento alla entità del danno rivendicato dal
. La inammissibilità della prove orali avanzate in appello conferma tale conclusione, ed in ogni Pt_1 caso – ove pure si potesse ritenere sussistere la evidenza in atti di una condotta contraria a correttezza a buona fede del – tanto non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la pretesa Persona_1 risarcitoria, posto che alcun mezzo di prova è mai stato richiesto e/o fornito in ordine alla entità del pregiudizio subito dal , a seguito di detta condotta, essendo onerato di provare in maniera Pt_1 rigorosa, vertendosi in tema di un danno di natura patrimoniale, il pregiudizio concretamene sofferto.
Il danno resta dunque indimostrato.
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4.3. Infondato è infine anche il terzo motivo di appello.
Il ricollega la pretesa in scrutino alla circostanza di non aver potuto, a causa delle vicende Pt_1 giudiziarie che lo hanno coinvolto, con riferimento all'acquisto dell'immobile oggetto di causa, trasferire nell'immobile la sua attività di restauro: questa sarebbe la chance perduta, che l'appellante pone in rapporto di causa ed effetto con l'illecito contrattuale del , consistito nel non aver fornito la Per_1 documentazione necessaria al rogito e nell'aver agito “temerariamente “per far dichiarare la prescrizione del diritto del . Pt_1
Anche con riferimento a tale domanda, la Corte non può che convenire con il tribunale sulla assoluta carenza di alcun supporto probatorio a corredo di tale assunto.
Effettivamente, al di là ed in disparte ogni considerazione sulla configurabilità nella specie di una chance risarcibile, rileva il Collegio come dirimente, anche nell'ottica della ragione più liquida, che non sia in atti né la prova di una condotta negligente del , né la prova del danno subito, connesso al non aver Per_1 potuto ampliare la propria attività, ma soprattutto che non sia provato il nesso causale fra tale omesso ampliamento della attività e le cause che lo hanno determinato, se cioè sia imputabile al ritardo nel trasferimento dell'immobile, per la condotta del promissario venditore;
considerato che
il era Pt_1 stato immesso sin dal 1987 nel possesso del bene, su cui ha realizzato degli immobili, con una condotta che – integrando interversio nel possesso - ha consentito di ritenere esercitato sul bene per oltre 20 anni un suo possesso utile ad usucapione, il non aver fornito il la documentazione necessaria al Persona_1 rogito e l'aver agito “temerariamente “ per far dichiarare la prescrizione del diritto del al rogito Pt_1 assumono in detto contesto fattuale una valenza assolutamente neutra.
Giova ricordare che il danno non patrimoniale, da perdita di chance, anche ove sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno conseguenza, che deve essere allegato e provato;
attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva
è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice. Le SS.UU. abbiano ribadito comunque che punti fermi dell'istituto risarcitorio consistono nella necessaria sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. per la configurabilità dell'illecito civile extracontrattuale, ossia: a) la condotta;
b)il nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela;
c) il danno-conseguenza che ne deriva. Ne vien che se pure il danno è suscettibile di prova presuntiva, occorre in ogni caso la prova rigorosa della condotta illecita e soprattutto del nesso causale: entrambe le prove difettano nella specie.
Va aggiunto nello specifico che del tutto privo di pregio è il lamentato abuso del processo per integrare la condotta illecita a sostegno della pretesa risarcitoria del , considerato da un lato che, se pure Pt_1
l'esito dell'appello è stato favorevole per l'appellante, nessun giudicato sulla temerarietà di quella lite si è
8 mai formato, tale che il richiamo all'abuso del processo è qui oltre che infondato, anche pretestuoso, e dall'altro che tale condotta non si pone affatto in rapporto causale con la dedotta chance perduta, sicché in ogni caso difetta un nesso causale fra condotta e danni.
Anche tale ragione di censura non merita accoglimento.
L'appello va disatteso e la sentenza confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto, nonostante l' ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello Stato, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato (Cass. civile sez. un., 20/02/2020,
n.4315)
Si provvederà infine, con separato provvedimento, all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessato (che non risulta prodotta), a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 13.10.2023 nei confronti di , , e CP_1 CP_2 CP_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1181/2023, pubblicata in data Parte_2
07.08.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna al pagamento, in favore di , , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
e in solido fra loro, delle spese del presente grado del giudizio,
[...] Parte_2 che liquida in € 11.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 851 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti, dall'Avv. Serena Rondinone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Brindisi alla Via Achille Grandi 72
appellante
e
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._4 Parte_2
), nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi, in virtù di C.F._5 Persona_1 procura speciale in calce, dall'Avv. Ercole Pennetta ed elettivamente domiciliati in Lecce presso lo studio dell'Avv. Luca Monticchio alla Via del Mare n. 7/A
appellati
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1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del 4 marzo 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 1181/2023, pubblicata il 07.08.2023, il Tribunale di Brindisi rigettava tutte le domande risarcitorie formulate con atto di citazione del 22.12.2014 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, , e , quali eredi di;
respingeva,
[...] CP_2 CP_3 Parte_2 Persona_1 altresì, la richiesta risarcitoria formulata dai convenuti in riconvenzionale.
Ed invero.
conveniva in giudizio , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, in qualità di eredi di , premettendo che con contratto del 3.12.1987 il de Parte_2 Persona_1 cuius prometteva di vendere a , il quale prometteva di acquistare, un immobile di Parte_1 sua proprietà composto da un fabbricato rurale e da un circostante terreno, in agro di Brindisi alla contrada Nervegna o Mascava, contraddistinto dalle particelle catastali 20, 19 e 63 del Comune di Brindisi al prezzo di L. 30.000.000. Il , corrisposto il prezzo di vendita, veniva immesso nel possesso del Pt_1 bene con l'intento di trasferire la propria attività lavorativa nell'immobile oggetto di causa. Assumeva che il definitivo non veniva stipulato entro il termine pattuito dalle parti (31.5.1988) a causa della presenza di gravami e ipoteche sull'immobile, per cui il rogito veniva differito al momento in cui il promissario alienante avesse approntato la documentazione propedeutica alla vendita. Deduceva che, trascorsi più di dieci anni senza addivenire alla sottoscrizione del contratto definitivo, con atto di citazione del 20.6.2002 il aveva adito il Tribunale di Brindisi al fine di ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione Per_1 del diritto del alla vendita. Il giudizio, rubricato al n. R.G. 94872002, veniva definito con Pt_1 sentenza n. 725/2007 del 20.07.2007, con la quale il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava prescritto il diritto dell'acquirente a concludere il definitivo e condannava il al rilascio Pt_1 dell'immobile. Avverso tale statuizione proponeva appello il e con sentenza n. 627/12 del Pt_1
21.9.2012, la Corte di Appello di Lecce, riformando la sentenza impugnata, respingeva l'originaria domanda attorea sul presupposto che il computo temporale necessario ai fini prescrizionali non potesse decorrere, come affermato dal Tribunale, dalla data del 31.5.1988, fissata per la stipula, ma dalla data in cui il promittente avesse predisposto il carteggio necessario per il trasferimento del bene.
Lamentando di aver subito un grave ed irreparabile nocumento in conseguenza del comportamento antigiuridico del , il quale, pur consapevole dei proprio oneri, con condotta contraria ai principi di Per_1 buona fede e correttezza, aveva omesso di rendere disponibile la documentazione indispensabile per la stipula del definitivo, l'attore chiedeva l'accertamento e la declaratoria della responsabilità contrattuale del
2 e la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, quantificati in € 150.000,00, in Per_1 conseguenza della condotta del promissario alienante, oltre all'ulteriore importo di € 150.000,00, a titolo di danno da perdita di chance, posto che il contegno dilatatorio del aveva vanificato i sacrifici e le Per_1 intenzioni del , il quale avrebbe voluto trasferire l'attività di restauro avviata nell'immobile Pt_1 oggetto di causa.
Nel costituirsi in giudizio, gli eredi contrastavano gli assunti di controparte deducendo che il Per_1 preliminare non avrebbe potuto trovare adempimento in ragione delle iniziative assunte dal , il Pt_1 quale aveva realizzato interventi edificatori senza alcuna autorizzazione, sì da alterare lo stato dei luoghi, con conseguente impossibilità di addivenire al rogito. Chiedevano quindi il rigetto delle pretese avverse;
in riconvenzionale, chiedevano comunque dichiararsi l'acquisto dell'immobile per l'intervenuta usucapione in favore di , il quale aveva posseduto il fondo uti dominus fin dalla data Parte_1 del preliminare;
sempre in riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attore al risarcimento danno, connesso alla pronuncia di usucapione, derivante dagli oneri e gravami di natura fiscale ricadenti sull'immobile, per la somma di € 45.000,00 o in subordine, la risoluzione del contratto preliminare di vendita del 03.10.87 per inadempimento del promissario alienante ovvero per impossibilità sopravvenuta.
All'esito dell'istruzione probatoria, esperita mediante produzione documentale e CTU, il Pt_1 dichiarava di nino porsi alla richiesta, formulata in riconvenzionale, dei convenuti di dichiarare l'intervenuta usucapione, sicché il Tribunale valutato che effettivamente la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente, nata come detenzione qualificata, si era poi trasformata in possesso utile all'usucapione per effetto di interversio possessionis a seguito degli interventi edificatori realizzati dal sull'immobile oggetto di preliminare. Pt_1
Il primo giudice respingeva però la domanda risarcitoria per responsabilità patrimoniale dei , Per_1 trattandosi di una questione ormai coperta da giudicato. Invero, , impugnando la Parte_1 sentenza n. 725/2007, aveva omesso di censurare il capo relativo al rigetto della richiesta risarcitoria dei danni da inadempimento contrattuale, proposta in via riconvenzionale dal , con conseguente Pt_1 passaggio in giudicato della questione. Ad ogni buon conto, il Tribunale riteneva che, comunque la domanda era infondata perché priva di supporto probatorio, non avendo l'attore assolto all'onere, su di sé gravante, di dimostrare sia la condotta ostativa e dilatatoria del , sia i pregiudizi che assumeva di Per_1 aver patito. Il Tribunale disattendeva anche la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita di chance, non avendo l'attore, pur essendone onerato, fornito parametri da cui desumere, anche in via presuntiva o probabilistica, un nocumento derivato dalla condotta di controparte né provato la correlazione causale tra l'eventuale pregiudizio subito e la condotta del , anche ai fini di una Per_1 quantificazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
3 Il Tribunale respingeva infine la domanda risarcitoria formulata dai convenuti in riconvenzionale, perché anche questa era sfornita di prova.
Le spese di lite del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, venivano integralmente compensate, mentre quelle di CTU venivano poste a carico delle parti in solido.
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2. Con atto di citazione notificato il 13.10.23, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a tre motivi di gravame, e segnatamente:
1. Violazione e/o errata valutazione delle disposizioni di legge art. 324 c.p.c. (cosa giudicata formale) ed art. 2909 c.c. (cosa giudicata sostanziale): l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, sulla scorta di un malgoverno degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., abbia ritenuto coperta da giudicato la domanda afferente al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale, laddove, invece, la sentenza della Corte d'Appello n. 672/2012 aveva definito questioni diverse e non coincidenti con quelle oggetto del giudizio di primo grado, senza entrare nel merito della richiesta risarcitoria. Pertanto, a parere dell'appellante, la sentenza spiegherebbe efficacia di giudicato solo sui fatti in essa richiamati, afferenti la condotta omissiva del promissario alienante in ordine alla mancata presentazione della documentazione propedeutica per il rogito.
2. Errata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, indipendentemente dalla formazione del giudicato sulla domanda risarcitoria, abbia ritenuto comunque la predetta richiesta non meritevole di accoglimento perché sfornita di prova, conclusione frutto di una errata ricostruzione dei fatti. Invero, a parere del deducente, il primo giudice ha trascurato l'illegittimo comportamento tenuto dal , il quale Per_1 ha agito con condotta non ispirata a canoni di correttezza e buona fede, tale da giustificare la domanda di ristoro dei danni cagionati all'appellante; peraltro il , per dimostrare la Pt_1 condotta del promissario alienante, aveva chiesto l'ammissione della prova testi non ammessa dal tribunale, che quindi reitera in questa fase di giudizio.
3. Errata interpretazione delle disposizioni di legge ex art. 1223 c.c. ed art. 1226 c.c.: la difesa del censura il rigetto della domanda risarcitoria del danno da perdita di chances, Pt_1 ritenendola priva di riscontro probatorio, laddove, invece, il aveva fornito tutti gli Pt_1 elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui desumere, in via presuntiva o probabilistica, l'esistenza e l'entità del pregiudizio patrimoniale subito, per non aver potuto destinare l'immobile a costituire la nuova sede lavorativa della ditta di restauro di cui era titolare, così rinunciando ad opportunità reddituali più favorevoli.
2.1. Ritualmente costituitisi in giudizio, , , e CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2
eccepiscono l'inammissibilità dell'impugnazione, per effetto della declaratoria dell'intervenuta
[...]
4 usucapione in favore del , che preclude ogni valutazione di eventuali contegni di Pt_1 Persona_1 in relazione ai beni oggetto di causa, non essendo più proprietario degli stessi sin dal 1987. Persona_1
Nel merito, rilevano l'infondatezza della domanda considerato che la responsabilità per i pregiudizi di cui l'appellante ha chiesto il ristoro sarebbe da addebitarsi allo stesso per non aver agito ex art. Pt_1
1183 c.c., al fine di ottenere la fissazione di un termine entro il quale procedere alla stipula del definitivo, oltre al fatto che le irregolarità urbanistiche, poste in essere dall'appellante, non consentivano di onorare gli impegni assunti. Concludevano chiedendo il rigetto delle avverse censure.
2.2. Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 04.03.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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3.Giova preliminarmente evidenziare che non è stato fatto oggetto di gravame il capo della sentenza relativo alla declaratoria di intervenuta usucapione della proprietà dell'immobile oggetto di causa;
tale statuizione pertanto è divenuta definitiva. Tanto tuttavia non comporta l'inammissibilità dell'appello in scrutinio, come eccepito dagli appellati, perché le censure svolte si appuntano avverso le altre e diverse statuizioni della sentenza, che non sono direttamente conseguenti e/o connesse a tale giudicato interno, sicché non ne è preclusa la disamina da parte della Corte.
3.1. Sempre preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie formulate in appello. La mancata ammissione da parte del tribunale delle richieste istruttorie formulate in primo grado non è mai contestata nel prosieguo di quel giudizio, con la conseguenza che la mancata riproposizione in sede di precisazione conclusioni delle istanze istruttorie equivale ad una implicita rinuncia delle stesse da parte dell'appellante.
La giurisprudenza di legittimità più recente ricorda che nel caso in cui – come nella specie - il giudice di primo grado non accolga tutte e/o alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
In tal senso: Cass. Civ. 31 maggio 2019 n. 15029; Cass. Civ. 27 febbraio 2019 n. 5471.
Alla luce dei richiamati principi, consegue che il mancato deposito alla udienza cartolare di p.c. del
9.9.2022 di note scritte di precisazione delle conclusioni da parte del – per come si apprezza Pt_1 dalla lettura del verbale della udienza del 9.9.2022 -preclude, per la mancata reiterazione in sede di conclusioni di tali istanze istruttorie la possibilità di chiedere in appello la ammissione delle prove non ammesse in primo grado.
5 Le richieste istruttorie formulate in appello vanno pertanto disattese.
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4. L'appello è nel merito privo di pregio e va pertanto disatteso.
4.1. Infondato è invero il primo motivo di gravame
L'assunto secondo cui il tribunale avrebbe errato nel ritenere la domanda risarcitoria del Pt_1 inammissibile per ne bis in idem non appare condivisibile.
Nel giudizio definito dal tribunale di Brindisi con la sentenza n. 725/2007 il aveva chiesto in Pt_1 via riconvenzionale la condanna del attore in quel giudizio- al << risarcimento dei danni Persona_1 da inadempimento contrattuale>> con riferimento al preliminare del 3.12.1987, che non si era mai trasfuso nel definitivo, perchè il promissario venditore non aveva fornito la documentazione necessaria.
Tale domanda è stata rigettata dal tribunale, che - dichiarata la prescrizione del diritto alla stipula del definitivo per essere decorsi 10 anni dalla data del 31.5.1988 fissata per il rogito – ha disatteso la domanda riconvenzionale del per il ristoro dei danni da inadempimento contrattuale. Tale passaggio Pt_1 motivazionale della sentenza non è stato impugnato dal soccombente innanzi alla Corte di Appello, atteso che il ha interposto appello avverso la sentenza n. 725/2007 solo << lamentando ingiustizia Pt_1 della decisione di primo grado, limitatamente alle domande principali della controparte sulla base di tre motivi di impugnazione: a) erronea determinazione del termine di prescrizione decennale partire dalla data del 31.5.1988….; b) erronea esclusione della prova testimoniale proposta…finalizzata a dimostrare che il non aveva mai prodotto la documentazione necessaria nonostante i ripetuti inviti di esso Per_1
a comparire davanti al notaio;
c) violazione del principio di buona fede, a seguito della condotta Pt_1 pervicacemente omissiva del promesso alienante.>>
Il rigetto della domanda risarcitoria non è stato dunque oggetto di impugnazione. La Corte di Appello con sentenza n. 627/2012 ha accolto l'appello, assumendo come effettivamente non poteva dirsi avverata la prescrizione e condannarsi quindi il al rilascio dell'immobile, sicché per l'effetto < Pt_1 parziale della decisione gravata>>, ha rigettato le domanda del , confermando nel resto la sentenza Per_1 appellata e definendo le spese di lite del grado secondo soccombenza.
Alla luce di tal ricostruzione è evidente che il thema decidendum oggetto del giudizio di appello riguardava soltanto il passaggio della motivazione di primo grado, che aveva accolto la domanda attorea di prescrizione e di rilascio. Il rigetto della domanda riconvenzionale del da parte del tribunale Pt_1 non impugnato innanzi alla Corte, è divenuto definitivo, sicché la sentenza n. 725/2007 sul punto è passata in giudicato per omessa impugnazione: tale definitività preclude la riproposizione in altro giudizio della medesima domanda risarcitoria, rigettata con sentenza passata in giudicato.
La domanda risarcitoria proposta dal nella citazione del 30.12.2014 è infatti assolutamente Pt_1 sovrapponibile alla domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale nel giudizio del 2002 perché mira ad ottenere la condanna del – e per esso dei suoi eredi - al risarcimento dei medesimi danni, Per_1
6 e per le medesime ragioni. Correttamente il tribunale ha ritenuto ostativo alla disamina della domanda risarcitoria il principio del ne bis in idem posto che nella specie effettivamente la parte ha proposto, alla presenza di una pronuncia precedente, passata in giudicato e vertente sul medesimo rapporto giuridico, un nuovo giudizio sempre sulla medesima questione, omettendo di introdurre fatti nuovi sopravvenuti rispetto alla sentenza già emessa tra le parti, e limitandosi a proporre una domanda fondata su quanto già dedotto nel primo giudizio.
La doglianza in scrutinio, poi, è assolutamente inconferente ed infondata, laddove tenta di superare il giudicato esterno, assumendo come le questioni definite dal tribunale nella sentenza del 2007 sarebbero differenti da quelle esaminate e definite dalla Corte nel 2012: vero è che il diverso thema decidendum fra i due gradi del giudizio deriva proprio dal fatto che alla Corte di appello non sia stata devoluta l'intera res litigiosa oggetto del primo grado ( domanda principale e domanda riconvenzionale ), ma è stato sottoposto all'esame del giudice di secondo grado un più ristretto ambito di cognizione;
tutte le questioni definite nella sentenza n. 725/2007 non devolute alla Corte sono passate in giudicato.
Il motivo va disatteso.
4.2. La conferma del passaggio motivazionale della sentenza appellata che ritiene la pretesa risarcitoria una questione ormai coperta da giudicato comporta il conseguente assorbimento del secondo motivo di appello, che concerne il rigetto nel merito della medesima domanda.
La sentenza del tribunale di Brindisi appellata, infatti, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione
( la inammissibilità della domanda per il divieto di bis in idem), ha esaminato quale seconda ratio decidendi, al fine di sostenere la decisione finale, il merito della pretesa. La sentenza, quindi con riferimento alla domanda risarcitoria qui scrutinata configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata ( da ultimo Cassazione civile sez. I,
14/08/2020, n.17182). Se in tal caso è onere della parte di impugnare entrambe le rationes decidendi, come in effetti ha fatto l'appellante, tuttavia è sufficiente per confermare il passaggio motivazionale della decisione sull'unica domanda in sede di gravame confermare una soltanto delle due ratioens decidendi.
In ogni caso il motivo, ove non assorbito, va disatteso, perché comunque è infondato nel merito.
Correttamente il tribunale ha ritenuto la domanda non corroborata da un valido supporto probatorio, sia con riferimento ai presupposti della pretesa, sia con riferimento alla entità del danno rivendicato dal
. La inammissibilità della prove orali avanzate in appello conferma tale conclusione, ed in ogni Pt_1 caso – ove pure si potesse ritenere sussistere la evidenza in atti di una condotta contraria a correttezza a buona fede del – tanto non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la pretesa Persona_1 risarcitoria, posto che alcun mezzo di prova è mai stato richiesto e/o fornito in ordine alla entità del pregiudizio subito dal , a seguito di detta condotta, essendo onerato di provare in maniera Pt_1 rigorosa, vertendosi in tema di un danno di natura patrimoniale, il pregiudizio concretamene sofferto.
Il danno resta dunque indimostrato.
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4.3. Infondato è infine anche il terzo motivo di appello.
Il ricollega la pretesa in scrutino alla circostanza di non aver potuto, a causa delle vicende Pt_1 giudiziarie che lo hanno coinvolto, con riferimento all'acquisto dell'immobile oggetto di causa, trasferire nell'immobile la sua attività di restauro: questa sarebbe la chance perduta, che l'appellante pone in rapporto di causa ed effetto con l'illecito contrattuale del , consistito nel non aver fornito la Per_1 documentazione necessaria al rogito e nell'aver agito “temerariamente “per far dichiarare la prescrizione del diritto del . Pt_1
Anche con riferimento a tale domanda, la Corte non può che convenire con il tribunale sulla assoluta carenza di alcun supporto probatorio a corredo di tale assunto.
Effettivamente, al di là ed in disparte ogni considerazione sulla configurabilità nella specie di una chance risarcibile, rileva il Collegio come dirimente, anche nell'ottica della ragione più liquida, che non sia in atti né la prova di una condotta negligente del , né la prova del danno subito, connesso al non aver Per_1 potuto ampliare la propria attività, ma soprattutto che non sia provato il nesso causale fra tale omesso ampliamento della attività e le cause che lo hanno determinato, se cioè sia imputabile al ritardo nel trasferimento dell'immobile, per la condotta del promissario venditore;
considerato che
il era Pt_1 stato immesso sin dal 1987 nel possesso del bene, su cui ha realizzato degli immobili, con una condotta che – integrando interversio nel possesso - ha consentito di ritenere esercitato sul bene per oltre 20 anni un suo possesso utile ad usucapione, il non aver fornito il la documentazione necessaria al Persona_1 rogito e l'aver agito “temerariamente “ per far dichiarare la prescrizione del diritto del al rogito Pt_1 assumono in detto contesto fattuale una valenza assolutamente neutra.
Giova ricordare che il danno non patrimoniale, da perdita di chance, anche ove sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno conseguenza, che deve essere allegato e provato;
attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva
è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice. Le SS.UU. abbiano ribadito comunque che punti fermi dell'istituto risarcitorio consistono nella necessaria sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c. per la configurabilità dell'illecito civile extracontrattuale, ossia: a) la condotta;
b)il nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela;
c) il danno-conseguenza che ne deriva. Ne vien che se pure il danno è suscettibile di prova presuntiva, occorre in ogni caso la prova rigorosa della condotta illecita e soprattutto del nesso causale: entrambe le prove difettano nella specie.
Va aggiunto nello specifico che del tutto privo di pregio è il lamentato abuso del processo per integrare la condotta illecita a sostegno della pretesa risarcitoria del , considerato da un lato che, se pure Pt_1
l'esito dell'appello è stato favorevole per l'appellante, nessun giudicato sulla temerarietà di quella lite si è
8 mai formato, tale che il richiamo all'abuso del processo è qui oltre che infondato, anche pretestuoso, e dall'altro che tale condotta non si pone affatto in rapporto causale con la dedotta chance perduta, sicché in ogni caso difetta un nesso causale fra condotta e danni.
Anche tale ragione di censura non merita accoglimento.
L'appello va disatteso e la sentenza confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto, nonostante l' ammissione della parte appellante al patrocinio a spese dello Stato, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato (Cass. civile sez. un., 20/02/2020,
n.4315)
Si provvederà infine, con separato provvedimento, all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessato (che non risulta prodotta), a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato il 13.10.2023 nei confronti di , , e CP_1 CP_2 CP_3
, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1181/2023, pubblicata in data Parte_2
07.08.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna al pagamento, in favore di , , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
e in solido fra loro, delle spese del presente grado del giudizio,
[...] Parte_2 che liquida in € 11.000,00 oltre accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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