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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/06/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di IC del Lavoro e in persona della
IC Paola MA, nella causa iscritta al N. 17738/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CORDOVA SILVIA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente–
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 30/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La IC, definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta
I.N.P.S. al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno di inclusione, nella misura spettante per legge, con decorrenza di legge in relazione alla domanda amministrativa del 30/07/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/12/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS deducendo: “Che, l'odierno ricorrente, e possedendo i requisiti richiesti dalla
Legge in data 30.07.2024 avanzava regolare domanda n. di Controparte_2
percezione del sussidio denominato Assegno di inclusione;
Che, in pari data, al fine della presentazione della domanda di cui sopra, presentava la “Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE”; Che, la domanda veniva respinta perché la DSU, necessaria per accedere al beneficio richiesto, aveva pari data (30.07.2024) della domanda dell'Assegno di inclusione, per la quale era presupposto. Che, tramite il canale di comunicazione che i patronati detengono con l' , veniva richiesto il riesame della domanda, a fronte della quale veniva risposto che: CP_1
“si ricorda che la fase istruttoria, nonché l'erogazione dell'assegno di inclusione, sono sottoposte ad una procedura informatica automatizzata caratterizzata da gestione centralizzata sia della fase di verifica dei requisiti che della fase del pagamento. Nel caso di specie, la procedura durante la fase istruttoria non ha rilevato la presenza di alcuna DSU valida alla data della domanda
(30.07.2024) atteso che la DSU prot. N. risulta Controparte_3
registrata in data 01.08.2024.”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare che il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti richiesti per beneficiare della prestazione richiesta (assegno di inclusione);
Accertare e dichiarare illegittima della respinta comunicata dall e, per l'effetto, CP_1
ripristinare la prestazione oggetto di domanda del 30.07.2024;
Condannare, di conseguenza, l'INPS al pagamento della prestazione revocata”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando;
precisava: “Come si evince dalla schermata allegata, in base all'orario della presentazione nel sistema, non è automatico che la dichiarazione sostitutiva unica venga registrata nel sistema nella stessa data in cui viene inserita.
Essendo un presupposto fondamentale della domanda di assegno di inclusione, deve essere cura dell'utente accertarsi che sia presente una dsu registrata nei sistemi prima di presentare una domanda di assegno di inclusione.”.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di aver presentato in data
30/07/2024 sia la domanda di Assegno di inclusione che la DSU nr. INPS-ISEE-
2024-10121889N-00 e che non può essere considerata causa di decadenza dal beneficio la registrazione nel sistema di quest'ultima solo in un momento successivo.
Di contro, l' – che non ha contestato la ricorrenza dei requisiti necessari CP_1
per l'accesso della ricorrente alla prestazione domandata – si è limitato ad affermare che: “in base all'orario della presentazione nel sistema, non è automatico che la dichiarazione sostitutiva unica venga registrata nel sistema nella stessa data in cui viene inserita”.
Ciò premesso, la tesi della ricorrente appare fondata in quanto la registrazione della DSU nella piattaforma informatica in data 1/08/2024 – ma regolarmente trasmessa il 30/07/2024 - era idonea a generare un soccorso istruttorio dell'ente, che avrebbe dovuto accogliere l'istanza di riesame presentata dalla ricorrente che aveva dimostrato il possesso di tutti i requisiti per ottenere la prestazione.
Conclusivamente, quindi, non sussistono motivi ostativi all'erogazione dell'assegno di inclusione in favore della ricorrente, nella misura spettante per legge, con decorrenza di legge in relazione alla domanda amministrativa del
30/07/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 7/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 30/04/2025.
La IC
Paola MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di IC del Lavoro e in persona della
IC Paola MA, nella causa iscritta al N. 17738/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CORDOVA SILVIA e dall'avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO
MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59.
- resistente–
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 30/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La IC, definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta
I.N.P.S. al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno di inclusione, nella misura spettante per legge, con decorrenza di legge in relazione alla domanda amministrativa del 30/07/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. CORDOVA SILVIA e SCOTTO DI TELLA RAOUL, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/12/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS deducendo: “Che, l'odierno ricorrente, e possedendo i requisiti richiesti dalla
Legge in data 30.07.2024 avanzava regolare domanda n. di Controparte_2
percezione del sussidio denominato Assegno di inclusione;
Che, in pari data, al fine della presentazione della domanda di cui sopra, presentava la “Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE”; Che, la domanda veniva respinta perché la DSU, necessaria per accedere al beneficio richiesto, aveva pari data (30.07.2024) della domanda dell'Assegno di inclusione, per la quale era presupposto. Che, tramite il canale di comunicazione che i patronati detengono con l' , veniva richiesto il riesame della domanda, a fronte della quale veniva risposto che: CP_1
“si ricorda che la fase istruttoria, nonché l'erogazione dell'assegno di inclusione, sono sottoposte ad una procedura informatica automatizzata caratterizzata da gestione centralizzata sia della fase di verifica dei requisiti che della fase del pagamento. Nel caso di specie, la procedura durante la fase istruttoria non ha rilevato la presenza di alcuna DSU valida alla data della domanda
(30.07.2024) atteso che la DSU prot. N. risulta Controparte_3
registrata in data 01.08.2024.”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare che il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti richiesti per beneficiare della prestazione richiesta (assegno di inclusione);
Accertare e dichiarare illegittima della respinta comunicata dall e, per l'effetto, CP_1
ripristinare la prestazione oggetto di domanda del 30.07.2024;
Condannare, di conseguenza, l'INPS al pagamento della prestazione revocata”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando;
precisava: “Come si evince dalla schermata allegata, in base all'orario della presentazione nel sistema, non è automatico che la dichiarazione sostitutiva unica venga registrata nel sistema nella stessa data in cui viene inserita.
Essendo un presupposto fondamentale della domanda di assegno di inclusione, deve essere cura dell'utente accertarsi che sia presente una dsu registrata nei sistemi prima di presentare una domanda di assegno di inclusione.”.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, i procuratori della parte ricorrente insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di aver presentato in data
30/07/2024 sia la domanda di Assegno di inclusione che la DSU nr. INPS-ISEE-
2024-10121889N-00 e che non può essere considerata causa di decadenza dal beneficio la registrazione nel sistema di quest'ultima solo in un momento successivo.
Di contro, l' – che non ha contestato la ricorrenza dei requisiti necessari CP_1
per l'accesso della ricorrente alla prestazione domandata – si è limitato ad affermare che: “in base all'orario della presentazione nel sistema, non è automatico che la dichiarazione sostitutiva unica venga registrata nel sistema nella stessa data in cui viene inserita”.
Ciò premesso, la tesi della ricorrente appare fondata in quanto la registrazione della DSU nella piattaforma informatica in data 1/08/2024 – ma regolarmente trasmessa il 30/07/2024 - era idonea a generare un soccorso istruttorio dell'ente, che avrebbe dovuto accogliere l'istanza di riesame presentata dalla ricorrente che aveva dimostrato il possesso di tutti i requisiti per ottenere la prestazione.
Conclusivamente, quindi, non sussistono motivi ostativi all'erogazione dell'assegno di inclusione in favore della ricorrente, nella misura spettante per legge, con decorrenza di legge in relazione alla domanda amministrativa del
30/07/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 7/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 30/04/2025.
La IC
Paola MA