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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1716/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14.05.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Marconi, n. 24, presso lo studio Parte_1
Romano (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
in Napoli, via Chiaia, n. 142, presso lo studio dell'avv. Roberta Refolo (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/09/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 034201790085710299008000, notificata in data 8.08.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920190001244054000; 43920210000405000000; 43920210000570170000; 43920220000397703000 e 43920220001130981000. Il ricorrente deduceva di non aver mai
1 ricevuto gli avvisi di addebito predetti e che, in ogni caso, le pretese creditorie fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, fissare l'udienza di discussione ai sensi di legge e, espletata la necessaria istruttoria: a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato per mancanza della prova della notifica degli atti presupposti;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato per tutti i motivi indicati nel ricorso;
c) accertare e dichiarare l'estinzione delle pretese creditorie azionate con l'avviso di intimazione impugnato per intervenuta decadenza del potere di accertamento;
d) condannare gli enti intimati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e i quali CP_3 CP_2 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L' previdenziale ha dedotto e documentato di aver validamente notificato gli avvisi di CP_4 add in contestazione, nelle date di seguito riportate:
- l'avviso di addebito n. 43920190001244054000 è stato notificato il 17.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920210000405000000 è stato notificato l'8.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920220000397703000 è stato notificato il 9.08.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220001130981000 è stato notificato il 13.01.2023.
5. Stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, non si ravvisa alcuna estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, perché dalla data di notifica degli avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (8.08.2023) non è decorso il termine quinquennale normativamente previsto.
6. Per tale ragione, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
700,00€, ol legge da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lit idate in complessivi Parte_1
700,00€, ol legge, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 14.05.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14.05.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Marconi, n. 24, presso lo studio Parte_1
Romano (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti. RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1
in Napoli, via Chiaia, n. 142, presso lo studio dell'avv. Roberta Refolo (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 07/09/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 034201790085710299008000, notificata in data 8.08.2023, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920190001244054000; 43920210000405000000; 43920210000570170000; 43920220000397703000 e 43920220001130981000. Il ricorrente deduceva di non aver mai
1 ricevuto gli avvisi di addebito predetti e che, in ogni caso, le pretese creditorie fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del Lavoro, fissare l'udienza di discussione ai sensi di legge e, espletata la necessaria istruttoria: a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato per mancanza della prova della notifica degli atti presupposti;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato per tutti i motivi indicati nel ricorso;
c) accertare e dichiarare l'estinzione delle pretese creditorie azionate con l'avviso di intimazione impugnato per intervenuta decadenza del potere di accertamento;
d) condannare gli enti intimati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e i quali CP_3 CP_2 contestavano le pretese di parte ricorrente e chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
2 4. L' previdenziale ha dedotto e documentato di aver validamente notificato gli avvisi di CP_4 add in contestazione, nelle date di seguito riportate:
- l'avviso di addebito n. 43920190001244054000 è stato notificato il 17.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 43920210000405000000 è stato notificato l'8.12.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920220000397703000 è stato notificato il 9.08.2022;
- l'avviso di addebito n. 43920220001130981000 è stato notificato il 13.01.2023.
5. Stante l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, non si ravvisa alcuna estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, perché dalla data di notifica degli avvisi di addebito a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (8.08.2023) non è decorso il termine quinquennale normativamente previsto.
6. Per tale ragione, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
700,00€, ol legge da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lit idate in complessivi Parte_1
700,00€, ol legge, da corrispondere in favore di . CP_3
Vibo Valentia, 14.05.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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