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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6413 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la ordinanza ex art. 281 undecies c.p.c. emessa, nel giudizio iscritto al n. 16009/2023 R.G., dal Tribunale di Napoli in data 5.12.2023, iscritto al n. 163/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: rilascio titolo autorizzativo alla guida, pendente tra
(c.f. ), nato l'[...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Guidi (c.f. ), giusta procura CodiceFiscale_2
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel
Controparte_1
appellante e
e Controparte_2 [...]
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_3
Stato di Napoli (c.f. ), domiciliata in Via A. Diaz. N. 11 P.IVA_1 CP_1
appellati
Svolgimento del processo e conclusioni
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, adito da (titolare di Parte_1
patente di guida cat. e dal 29.4.2023, a seguito di superamento delle prove di guida, della patente N_1
cat. per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di diniego al rilascio e di ritiro della N_2
patente B-A3, disposti a seguito del rilievo della sentenza della Corte d'Appello di Napoli con cui era stato condannato per il reato di cui all'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309/1990, e per la condanna al risarcimento dei danni, respingeva le domande e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Affermava il Tribunale che l'art. 120, comma 1, del codice della strada, enucleava situazioni ostative al conseguimento della patente;
che l'attore era stato condannato per il reato previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 (sentenza divenuta irrevocabile il 9.4.2018), per cui il diniego al rilascio della patente era atto dovuto, non sussistendo margini di discrezionalità, a differenza di quanto invece previsto per la revoca del titolo abilitativo già conseguito;
che era irrilevante l'eventuale affidamento ingenerato nel dall'erroneo rilascio materiale della patente, in presenza di uno degli Parte_1 elementi ostativi indicati dall'art. 120; che nemmeno risultava avere il beneficiato di Parte_1
un provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p. né essere stato affidato in prova al servizio sociale con esito positivo;
che il rilascio materiale della patente era stato frutto di errore della Motorizzazione determinato anche dalla falsa autocertificazione rilasciata dal ricorrente in ordine alla inesistenza di ragioni ostative, poi disvelatesi.
Avverso detta sentenza proponeva appello che evidenziava non avere il Parte_1
Tribunale tenuto conto che il procedimento amministrativo di rilascio della patente di guida si era già perfezionato, mediante la consegna del titolo di guida, per cui nella fattispecie si era verificata l'ipotesi della revoca della patente, potere attribuito al solo Prefetto, che però non era stato da questi esercitato. Aggiungeva poi che detto potere di revoca era prescritto, per essere decorso il termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui all'art. 120, e che, qualora riformata la sentenza di primo grado, dovevano essere risarciti i danni conseguenti alla adozione del provvedimento illegittimo.
Instava quindi per la riforma dell'ordinanza impugnata e per la declaratoria del suo diritto al rilascio della patente di guida cat. A3, con condanna al risarcimento dei danni e con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore.
Si costituivano in giudizio gli appellati, instando per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Il Presidente istruttore fissava ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 26.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini perentori per il deposito di note, comparsa conclusionale e memorie di replica. Depositata la comparsa conclusionale dal solo appellante e rinviata l'udienza di discussione al 3.12.2025, in tale udienza, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Presidente istruttore riservava la causa alla decisione del collegio e la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
L'art. 120 del Codice della strada, intitolato “Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita” è così formulato:
“1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”
Ha affermato il Tribunale, alla luce anche della pronuncia n. 152/2021 della Corte
Costituzionale, che il tenore letterale del primo comma dell'art. 120 esclude il carattere discrezionale del provvedimento di diniego, che deve essere adottato in via automatica, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, a differenza invece di quanto accade per la revoca, che presuppone una valutazione discrezionale;
e che nella fattispecie era operante il primo comma dell'art. 120, risultando il essere stato già condannato con sentenza passata in giudicato per i reati ostativi ivi Parte_1
previsti ed essendo quindi privo dei requisiti morali necessari per ottenere il rilascio della patente, solo erroneamente consegnatagli.
L'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale sostenendo che la fattispecie deve essere inquadrata nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 120, essendosi già definito il procedimento e quindi trattandosi di una revoca della patente di guida.
Ritiene la Corte che l'assunto non sia fondato, condividendosi le affermazioni contenute nella sentenza impugnata.
Per il rilascio di una patente di guida occorre essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120 comma 1 C.d.S. e il possesso di detti requisiti appare imprescindibile per cui è automaticamente escluso il rilascio della patente in caso di presenza delle condizioni ostative indicate, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, con conseguente legittimità del provvedimento della
Motorizzazione che ha provveduto pertanto al ritiro della patente stessa, erroneamente rilasciata anche in conseguenza della falsa autodichiarazione di insussistenza dei requisiti ostativi.
Non può invece sostenersi, come affermato dall'appellante a sostegno della propria impugnazione, che nella fattispecie si sia trattato di revoca della patente, di cui al secondo comma dell'art. 120, operando la revoca esclusivamente nel caso in cui le condizioni ostative “intervengono in data successiva al rilascio”, ossia quando la condanna per uno dei reati ostativi interviene dopo l'avvenuto rilascio della patente e non, come nella fattispecie, quando la condizione ostativa è preesistente. Il rigetto del motivo di appello assorbe anche l'esame dell'ulteriore motivo inerente la richiesta risarcitoria, fondata sulla illegittimità del provvedimento di ritiro della patente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022, cause di valore indeterminabile, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione civile, pronunziando sull'appello proposto da
[...]
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in oggetto;
disattesa ogni ulteriore Parte_1
eccezione, deduzione e istanza, così provvede: l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione CP_4
in favore degli appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa se dovuti.
-----Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell'appello.
Così deciso in Napoli il 10.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo