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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/10/2024, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 343/2021 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni TRA
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via A. Parte_1
Brancaccio n.52 presso lo studio degli avvocati Vito Palmieri e Luigi Sorrentino, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
E
, residente in [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Napoli alla via Agostino Depretis n.145 presso lo studio dell'avvocato Carmela Greco, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA CONCLUSIONI CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.5.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, Parte_1 rispettivamente, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., e al fine di sentirli condannare, in solido, ai sensi degli artt. CP_1
144, 145, 148 d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 7.10.2017, verso le ore 16,10, in Castellammare di Stabia alla via Petraro, all'altezza Trav. Petraro. A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre era alla guida del motoveicolo Honda Hornet targato BB08827 e percorreva via Petraro, il conducente dell'autovettura Fiat 500 targata FH425HH, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a con la , CP_1 Controparte_3 percorrendo la stessa strada con direzione Santa Maria la Carità, poiché aveva la propria corsia parzialmente ostruita da un'altra auto che lo precedeva nella medesima direzione di marcia e che era intenta a svoltare sulla destra, al fine di immettersi in Traversa Petraro, si spostava, improvvisamente senza segnalazione, sulla propria sinistra, ed invadeva la corsia opposta. Per effetto della turbativa causata dall'autovettura, il motoveicolo Honda, al fine di evitare l'impatto, si spostava sul lato destro e dapprima andava ad urtare un muretto di contenimento e successivamente scivolava sul lato sinistro della moto scivolava al suolo. Finiva la corsa contro altra autovettura Fiat Panda, che seguiva la Fiat 500. La seguito di ciò riportava lesioni personali per le quali veniva soccorso e condotto al pronto soccorso del P.O. Ospedale Riuniti Area Stabiese con un periodo di degenza, fino alla guarigione con postumi. L'impresa assicuratrice nel costituirsi in giudizio contestava la domanda in rito e nel merito. In particolare, eccepiva la prescrizione della domanda risarcitoria;
la nullità dell'atto di citazione per essere generico e lacunoso, eccepiva l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per la richiesta di risarcimento priva di elementi previsti dagli artt. 144 e ss d.lgs. n. 209/2005, nonché la carenza di legittimazione delle parti;
contestava i fatti, ritenendo responsabile dell'evento dannoso lo stesso attore. Il convenuto sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si CP_1 costituiva rimanendo contumace.
2. in limine litis va respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso.
2.1. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 143,145 e 148 d.lgs. 209/2005, la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua non lascia dubbi di sorta. Invero, l'attore nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2; è, altresì, provato, che il danneggiato si è sottoposto a visita medico-legale presso lo studio medico fiduciario della impresa assicuratrice. Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro. Secondo la S.C., invero: “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 19354 del 30- 9-2016; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 15445 del 3-6-2021). Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla Controparte_3
2.2. Deve essere respinta, altresì l'eccezione, proposta dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva e passiva. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile. La legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva dei convenuti, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di CP_1 ed assicurato per la r.c.a. con la ed avendo citato in Controparte_3 giudizio i soggetti legittimati secondo l'azione proposta ai sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005. Inoltre, la convenuta Compagnia di Assicurazione a mezzo suo CP_3 fiduciario, dott. in data 16.2.2018 espletava visita medico Persona_1 legale all'attore.
3. Va, poi, respinta la sollevata eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria. Invero, a prescindere dalla considerazione, già da sola assorbente, che allegata alla produzione di parte attrice vi è la lettera di costituzione in mora inviata a mezzo pec in data 18.10.2017 va, tuttavia, osservato che è giurisprudenza consolidata che in materia di danno derivante dalla circolazione stradale da cui derivino lesioni personali, come nel caso de quo, trova applicazione il termine prescrizionale, di cui all'art. 2947 comma 3 c.c., previsto dalla norma penale ovvero il termine quinquennale (Cass. Civ. Sez. Unite 27337/08). Sicché, essendosi il sinistro verificato in data 7.10.2017 ed essendo stata inoltrata la pec di costituzione in mora il giorno 18.10.2017 mentre la notifica dell'atto di citazione risulta ricevuta il 19.1.2021, ovvero prima dello spirare del termine prescrizionale anzidetto, l'eccezione non può che essere accolta.
4. Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, sebbene nei limiti di seguito specificati. Per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, è risultata confermata la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione. Invero, i testimoni escussi, in data 22.9.22, , e , hanno riferito che nel mese di ottobre Tes_1 Testimone_2
2017, nel pomeriggio, in Castellammare di Stabia, alla via Petraro, erano presenti quando l'istante percorreva a bordo della moto Hornet, direzione Castellammare, proveniente da Santa Maria la Carità allorquando, nell'opposta corsia di marcia, viaggiava una 500 di colore nero che, nell'intento di superare un autovettura che la precedeva la quale doveva svoltare a destra, invadeva la corsia di marcia che percorreva la moto;
il conducente della moto si spostava sul lato destro, per evitare l'urto con l'auto, e andava a cadere sull'asfalto e scivolare sulla strada. Il teste di parte convenuta, , ha dichiarato di avere assistito Testimone_3 all'evento ma ha aggiunto di aver visto la moto, che proveniva dalla direzione opposta alla 500, procedere a velocità sostenuta e che non vi era stato alcun impatto tra i mezzi. La verificazione del sinistro ha, poi, trovato conferma anche nel verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia intervenuti sul posto dopo il sinistro Le deposizioni rese dai testi, hanno trovato conferma nel contenuto del verbale di pronto soccorso e nella ulteriore documentazione in atti (costituzione in mora e documentazione medica). Conferma e riscontro delle descritte emergenze è fornita, inoltre – come prima indicato - dalla costituzione in mora descritta e dal contenuto della perizia della c.t.u., da cui emerge che i consulenti hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto. Alla luce delle descritte risultanze istruttorie, può quindi ritenersi provato quanto prospettato dall'attore in citazione, ovvero la verificazione del sinistro secondo le modalità indicate.
4.1. Quanto alla responsabilità del sinistro, il caso di specie rientra nell'ipotesi definita di “sinistri causati da turbativa”, che si verificano in assenza di una collisione tra mezzi. Giova ricordare, in merito alla responsabilità derivante da circolazione stradale, che l'art. 2054 c.c. prevede al primo comma che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; per aver diritto al risarcimento dei danni subiti l'automobilista deve provare di aver tenuto una prudente condotta di guida. Al secondo comma sancisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; al danneggiato è richiesto l'onere di dimostrare il collegamento causale tra i danni e la condotta di guida della controparte. Secondo la giurisprudenza, “in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. civ., 29883/2008, 7532/2012); “nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le tante Cass. civ., n. 15847/2000, Cass. civ., 9528/2012, Cass. civ., 3696/2018, Cass. civ., ord., 21130/2013). In merito alla specifica ipotesi di sinistri causati da turbativa, la Suprema Corte ha stabilito che “la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro” (Cass. civ. ord. 15-6- 2022 n. 19282; cfr. anche Cass. civ. sent. 12-2-2021 n. 3764; Cass. civ. ord. 19- 6-2018 n. 19197; Cass. civ. sent. 9-3-2012 n. 3704; Cass. civ. sent. 23-7-2002 n. 10751). In sostanza, vengono posti a confronto i comportamenti di guida tenuta da entrambi i conducenti, e si chiede ad entrambi una pari condotta diligente e prudente;
la mancanza di una simile condotta da una sola parte non è sufficiente a farle addossare l'intera colpa dell'evento all'altra parte, ma occorre il concorso di quest'ultima nel mettere in opera ogni manovra atta ad evitare l'evento dannoso. Orbene, nel caso in esame, indipendentemente dalla condotta processuale tenuta dal convenuto , rimasto contumace, la compagnia assicuratrice, CP_1 anche attraverso l'escussione testimoniale, si ritiene abbia dimostrato che la condotta dell'attore, seppur in minima parte, ha concorso alla causazione del sinistro in esame. Invero, come emerge dall'istruttoria, il motociclista alla vista della Fiat 500, onde evitare l'impatto si spostava repentinamente sulla sua destra. Questo dimostra che il centauro, lungi dal viaggiare ad una velocità ridotta, percorreva l'indicata strada ad una velocità superiore ai limiti consentiti. L'attore, pertanto, in spregio dei precetti a lui imposti dal Codice della Strada e dalle comuni regole di diligenza e prudenza, percorreva il tratto di strada in questione ad una velocità certamente superiore a quella consentita, con la conseguenza che con la propria condotta ha indubbiamente concorso al verificarsi del sinistro denunciato. Ne consegue che nel caso de quo ricorre la fattispecie richiamata dall'art. 1227 c.c. il quale statuisce che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento del danno è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. È altrettanto indiscutibile che la condotta tenuta dal conducente dell'autovettura Fiat 500 sia stata determinante nella causazione del sinistro in questione. In altre parole, se la velocità alla quale viaggiava l'attore fa sì che non si possa affermare la esclusiva responsabilità del veicolo del convenuto, tuttavia, la manovra repentina, indubbiamente in spregio alle elementari regola dettate in materia di circolazione stradale, ha avuto un apporto causale di gran lunga superiore, in termini percentuali, rispetto al contegno tenuto dall'attore. Venendo alla quantificazione in concreto dei rispettivi gradi di responsabilità nella causazione del sinistro, alla luce di quanto appena esposto e delle risultanze emerse dall'istruttoria, si ritiene che la condotta del abbia concorso nella Pt_1 misura del 25% nella determinazione dell'incidente di cui si discorre: difatti, se è vero che non è stata fornita dall'attore la prova che lo stesso abbia tenuto una condotta pienamente rispettosa delle regole dettate in tema di circolazione stradale, è altrettanto vero che se avesse eseguito la manovra CP_1 verificando preventivamente se sopraggiungevano veicoli e, più in generale, accertando se sussistevano o meno le condizioni per effettuare la manovra senza pericoli, il solo comportamento dell'istante non avrebbe provocato la gravi conseguenze che ne sono, invece, derivate. In questa prospettiva, la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascrivere nella misura del 75% alla colpa del conducente l'autovettura.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del Parte_1 denunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “vasta FLC del volto regione mentonieria e della guancia sx della lunghezza di circa 10 cm con esposizione dei piani muscolari e soluzione di continuo a livello della mucosa della guancia sx: esposizione della radice dell'incisivo mediale laterale e canino emiarcata inferiore sx da lacerazione delle gengiva”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura dell'8,5%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole per ITT giorni 15, per ITP gg. 15 nella misura del 50% e giorni 10 nella misura del 25%. Il c.d. danno biologico subito dall'istante (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), deve dunque essere liquidato in base al criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) aggiornate al 2024, in attuali euro 16.252,12, per l'invalidità permanente all'8,5% in un soggetto leso di anni 27 ed in euro 1.381,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo una indennità giornaliera di euro 55,24, per un totale complessivo di euro 17.633,12. 4.2. Alcuna somma inoltre può essere riconosciuta a titolo di danno morale. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattasi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di avere subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico- fisica.
4.3. Al danneggiato compete invece il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 23,87. In definitiva all'attore va riconosciuto un importo pari ad euro 17.656,99. 4.4. Al danneggiato va inoltre riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 324,94 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014), per un totale di euro 17.981,93. 4.5. In applicazione dei principi esposti in precedenza cica l'accertato concorso di colpa del danneggiato, su tale somma va operata una decurtazione pari al 25%, con la conseguenza che ha diritto al pagamento, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro de quo, della complessiva somma di euro 13.486,44, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, al pagamento della quale vanno condannati, in solido tra loro, e la CP_1 Controparte_3
5. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda le spese di lite vanno compensate per un terzo e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.680,00; fase decisionale, euro 1.701,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarsi in favore degli avvocati Luigi Sorrentino e Vito Palmeri dichiaratisi antistatari.
5.1. Le spese di CTU, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti nella misura di due terzi e dell'attore nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il sinistro per il quale è causa va imputato in ragione del 75% alla responsabilità di CP_1
e per il restante 25% a quella dell'attore ;
[...] Parte_1
B. per l'effetto, condanna e la in persona CP_1 Controparte_3 del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1 della comma di euro 13.486,44, oltre interessi legali dalla data di
[...] pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
C. compensa le spese processuali per un terzo e condanna e la CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra Controparte_3 loro, al pagamento della restante parte in favore dell'attore, liquidate nella somma già decurtata in euro 250,00 per spese ed euro 3.384,66 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, se dovuto, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Luigi Sorrentino e Vito Palmeri dichiaratisi antistatari;
D. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di a CP_1
e la in persona del legale rapp.te p.t., in solido
[...] Controparte_3 tra loro, nella misura di due terzi e a carico dell'attore nella misura di un terzo. Così deciso in Torre Annunziata il 4 ottobre 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via A. Parte_1
Brancaccio n.52 presso lo studio degli avvocati Vito Palmieri e Luigi Sorrentino, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
E
, residente in [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Napoli alla via Agostino Depretis n.145 presso lo studio dell'avvocato Carmela Greco, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA CONCLUSIONI CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21.5.2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, Parte_1 rispettivamente, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., e al fine di sentirli condannare, in solido, ai sensi degli artt. CP_1
144, 145, 148 d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 7.10.2017, verso le ore 16,10, in Castellammare di Stabia alla via Petraro, all'altezza Trav. Petraro. A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, mentre era alla guida del motoveicolo Honda Hornet targato BB08827 e percorreva via Petraro, il conducente dell'autovettura Fiat 500 targata FH425HH, di proprietà di ed assicurato per la r.c.a con la , CP_1 Controparte_3 percorrendo la stessa strada con direzione Santa Maria la Carità, poiché aveva la propria corsia parzialmente ostruita da un'altra auto che lo precedeva nella medesima direzione di marcia e che era intenta a svoltare sulla destra, al fine di immettersi in Traversa Petraro, si spostava, improvvisamente senza segnalazione, sulla propria sinistra, ed invadeva la corsia opposta. Per effetto della turbativa causata dall'autovettura, il motoveicolo Honda, al fine di evitare l'impatto, si spostava sul lato destro e dapprima andava ad urtare un muretto di contenimento e successivamente scivolava sul lato sinistro della moto scivolava al suolo. Finiva la corsa contro altra autovettura Fiat Panda, che seguiva la Fiat 500. La seguito di ciò riportava lesioni personali per le quali veniva soccorso e condotto al pronto soccorso del P.O. Ospedale Riuniti Area Stabiese con un periodo di degenza, fino alla guarigione con postumi. L'impresa assicuratrice nel costituirsi in giudizio contestava la domanda in rito e nel merito. In particolare, eccepiva la prescrizione della domanda risarcitoria;
la nullità dell'atto di citazione per essere generico e lacunoso, eccepiva l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per la richiesta di risarcimento priva di elementi previsti dagli artt. 144 e ss d.lgs. n. 209/2005, nonché la carenza di legittimazione delle parti;
contestava i fatti, ritenendo responsabile dell'evento dannoso lo stesso attore. Il convenuto sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si CP_1 costituiva rimanendo contumace.
2. in limine litis va respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c. Nell'atto introduttivo sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione. In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega documentazione relativa all'evento dannoso.
2.1. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 143,145 e 148 d.lgs. 209/2005, la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua non lascia dubbi di sorta. Invero, l'attore nel richiedere il risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2; è, altresì, provato, che il danneggiato si è sottoposto a visita medico-legale presso lo studio medico fiduciario della impresa assicuratrice. Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione rimasta priva di riscontro. Secondo la S.C., invero: “La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 19354 del 30- 9-2016; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 15445 del 3-6-2021). Va disattesa, pertanto, l'eccezione di improponibilità della domanda formulata dalla Controparte_3
2.2. Deve essere respinta, altresì l'eccezione, proposta dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva e passiva. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c.. La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile. La legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva dei convenuti, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro provocato dal veicolo di proprietà di CP_1 ed assicurato per la r.c.a. con la ed avendo citato in Controparte_3 giudizio i soggetti legittimati secondo l'azione proposta ai sensi degli artt. 144 e 148 d.lgs. n. 209/2005. Inoltre, la convenuta Compagnia di Assicurazione a mezzo suo CP_3 fiduciario, dott. in data 16.2.2018 espletava visita medico Persona_1 legale all'attore.
3. Va, poi, respinta la sollevata eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria. Invero, a prescindere dalla considerazione, già da sola assorbente, che allegata alla produzione di parte attrice vi è la lettera di costituzione in mora inviata a mezzo pec in data 18.10.2017 va, tuttavia, osservato che è giurisprudenza consolidata che in materia di danno derivante dalla circolazione stradale da cui derivino lesioni personali, come nel caso de quo, trova applicazione il termine prescrizionale, di cui all'art. 2947 comma 3 c.c., previsto dalla norma penale ovvero il termine quinquennale (Cass. Civ. Sez. Unite 27337/08). Sicché, essendosi il sinistro verificato in data 7.10.2017 ed essendo stata inoltrata la pec di costituzione in mora il giorno 18.10.2017 mentre la notifica dell'atto di citazione risulta ricevuta il 19.1.2021, ovvero prima dello spirare del termine prescrizionale anzidetto, l'eccezione non può che essere accolta.
4. Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, sebbene nei limiti di seguito specificati. Per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, è risultata confermata la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione. Invero, i testimoni escussi, in data 22.9.22, , e , hanno riferito che nel mese di ottobre Tes_1 Testimone_2
2017, nel pomeriggio, in Castellammare di Stabia, alla via Petraro, erano presenti quando l'istante percorreva a bordo della moto Hornet, direzione Castellammare, proveniente da Santa Maria la Carità allorquando, nell'opposta corsia di marcia, viaggiava una 500 di colore nero che, nell'intento di superare un autovettura che la precedeva la quale doveva svoltare a destra, invadeva la corsia di marcia che percorreva la moto;
il conducente della moto si spostava sul lato destro, per evitare l'urto con l'auto, e andava a cadere sull'asfalto e scivolare sulla strada. Il teste di parte convenuta, , ha dichiarato di avere assistito Testimone_3 all'evento ma ha aggiunto di aver visto la moto, che proveniva dalla direzione opposta alla 500, procedere a velocità sostenuta e che non vi era stato alcun impatto tra i mezzi. La verificazione del sinistro ha, poi, trovato conferma anche nel verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia intervenuti sul posto dopo il sinistro Le deposizioni rese dai testi, hanno trovato conferma nel contenuto del verbale di pronto soccorso e nella ulteriore documentazione in atti (costituzione in mora e documentazione medica). Conferma e riscontro delle descritte emergenze è fornita, inoltre – come prima indicato - dalla costituzione in mora descritta e dal contenuto della perizia della c.t.u., da cui emerge che i consulenti hanno ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto. Alla luce delle descritte risultanze istruttorie, può quindi ritenersi provato quanto prospettato dall'attore in citazione, ovvero la verificazione del sinistro secondo le modalità indicate.
4.1. Quanto alla responsabilità del sinistro, il caso di specie rientra nell'ipotesi definita di “sinistri causati da turbativa”, che si verificano in assenza di una collisione tra mezzi. Giova ricordare, in merito alla responsabilità derivante da circolazione stradale, che l'art. 2054 c.c. prevede al primo comma che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; per aver diritto al risarcimento dei danni subiti l'automobilista deve provare di aver tenuto una prudente condotta di guida. Al secondo comma sancisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”; al danneggiato è richiesto l'onere di dimostrare il collegamento causale tra i danni e la condotta di guida della controparte. Secondo la giurisprudenza, “in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. civ., 29883/2008, 7532/2012); “nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le tante Cass. civ., n. 15847/2000, Cass. civ., 9528/2012, Cass. civ., 3696/2018, Cass. civ., ord., 21130/2013). In merito alla specifica ipotesi di sinistri causati da turbativa, la Suprema Corte ha stabilito che “la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro” (Cass. civ. ord. 15-6- 2022 n. 19282; cfr. anche Cass. civ. sent. 12-2-2021 n. 3764; Cass. civ. ord. 19- 6-2018 n. 19197; Cass. civ. sent. 9-3-2012 n. 3704; Cass. civ. sent. 23-7-2002 n. 10751). In sostanza, vengono posti a confronto i comportamenti di guida tenuta da entrambi i conducenti, e si chiede ad entrambi una pari condotta diligente e prudente;
la mancanza di una simile condotta da una sola parte non è sufficiente a farle addossare l'intera colpa dell'evento all'altra parte, ma occorre il concorso di quest'ultima nel mettere in opera ogni manovra atta ad evitare l'evento dannoso. Orbene, nel caso in esame, indipendentemente dalla condotta processuale tenuta dal convenuto , rimasto contumace, la compagnia assicuratrice, CP_1 anche attraverso l'escussione testimoniale, si ritiene abbia dimostrato che la condotta dell'attore, seppur in minima parte, ha concorso alla causazione del sinistro in esame. Invero, come emerge dall'istruttoria, il motociclista alla vista della Fiat 500, onde evitare l'impatto si spostava repentinamente sulla sua destra. Questo dimostra che il centauro, lungi dal viaggiare ad una velocità ridotta, percorreva l'indicata strada ad una velocità superiore ai limiti consentiti. L'attore, pertanto, in spregio dei precetti a lui imposti dal Codice della Strada e dalle comuni regole di diligenza e prudenza, percorreva il tratto di strada in questione ad una velocità certamente superiore a quella consentita, con la conseguenza che con la propria condotta ha indubbiamente concorso al verificarsi del sinistro denunciato. Ne consegue che nel caso de quo ricorre la fattispecie richiamata dall'art. 1227 c.c. il quale statuisce che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento del danno è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. È altrettanto indiscutibile che la condotta tenuta dal conducente dell'autovettura Fiat 500 sia stata determinante nella causazione del sinistro in questione. In altre parole, se la velocità alla quale viaggiava l'attore fa sì che non si possa affermare la esclusiva responsabilità del veicolo del convenuto, tuttavia, la manovra repentina, indubbiamente in spregio alle elementari regola dettate in materia di circolazione stradale, ha avuto un apporto causale di gran lunga superiore, in termini percentuali, rispetto al contegno tenuto dall'attore. Venendo alla quantificazione in concreto dei rispettivi gradi di responsabilità nella causazione del sinistro, alla luce di quanto appena esposto e delle risultanze emerse dall'istruttoria, si ritiene che la condotta del abbia concorso nella Pt_1 misura del 25% nella determinazione dell'incidente di cui si discorre: difatti, se è vero che non è stata fornita dall'attore la prova che lo stesso abbia tenuto una condotta pienamente rispettosa delle regole dettate in tema di circolazione stradale, è altrettanto vero che se avesse eseguito la manovra CP_1 verificando preventivamente se sopraggiungevano veicoli e, più in generale, accertando se sussistevano o meno le condizioni per effettuare la manovra senza pericoli, il solo comportamento dell'istante non avrebbe provocato la gravi conseguenze che ne sono, invece, derivate. In questa prospettiva, la responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascrivere nella misura del 75% alla colpa del conducente l'autovettura.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del Parte_1 denunciato sinistro, ha riportato i seguenti postumi permanenti: “vasta FLC del volto regione mentonieria e della guancia sx della lunghezza di circa 10 cm con esposizione dei piani muscolari e soluzione di continuo a livello della mucosa della guancia sx: esposizione della radice dell'incisivo mediale laterale e canino emiarcata inferiore sx da lacerazione delle gengiva”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura dell'8,5%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole per ITT giorni 15, per ITP gg. 15 nella misura del 50% e giorni 10 nella misura del 25%. Il c.d. danno biologico subito dall'istante (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), deve dunque essere liquidato in base al criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) aggiornate al 2024, in attuali euro 16.252,12, per l'invalidità permanente all'8,5% in un soggetto leso di anni 27 ed in euro 1.381,00 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quantificata ponendo a base di calcolo una indennità giornaliera di euro 55,24, per un totale complessivo di euro 17.633,12. 4.2. Alcuna somma inoltre può essere riconosciuta a titolo di danno morale. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a sezioni unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattasi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di avere subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico- fisica.
4.3. Al danneggiato compete invece il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 23,87. In definitiva all'attore va riconosciuto un importo pari ad euro 17.656,99. 4.4. Al danneggiato va inoltre riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 324,94 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014), per un totale di euro 17.981,93. 4.5. In applicazione dei principi esposti in precedenza cica l'accertato concorso di colpa del danneggiato, su tale somma va operata una decurtazione pari al 25%, con la conseguenza che ha diritto al pagamento, a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro de quo, della complessiva somma di euro 13.486,44, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, al pagamento della quale vanno condannati, in solido tra loro, e la CP_1 Controparte_3
5. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda le spese di lite vanno compensate per un terzo e si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 a euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.680,00; fase decisionale, euro 1.701,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarsi in favore degli avvocati Luigi Sorrentino e Vito Palmeri dichiaratisi antistatari.
5.1. Le spese di CTU, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti nella misura di due terzi e dell'attore nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che il sinistro per il quale è causa va imputato in ragione del 75% alla responsabilità di CP_1
e per il restante 25% a quella dell'attore ;
[...] Parte_1
B. per l'effetto, condanna e la in persona CP_1 Controparte_3 del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di Pt_1 della comma di euro 13.486,44, oltre interessi legali dalla data di
[...] pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
C. compensa le spese processuali per un terzo e condanna e la CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra Controparte_3 loro, al pagamento della restante parte in favore dell'attore, liquidate nella somma già decurtata in euro 250,00 per spese ed euro 3.384,66 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, se dovuto, IVA e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Luigi Sorrentino e Vito Palmeri dichiaratisi antistatari;
D. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico di a CP_1
e la in persona del legale rapp.te p.t., in solido
[...] Controparte_3 tra loro, nella misura di due terzi e a carico dell'attore nella misura di un terzo. Così deciso in Torre Annunziata il 4 ottobre 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo