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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/07/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1734/2024
nato il [...] a [...], C.F: , e Parte_1 C.F._1
residente in [...] alla Contrada Armino n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Francesco Conte (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in San Marcellino (CE) alla Via Gramsci, 10, come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
:
, (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Direttore Controparte_2 Controparte_3
Generale pro-tempore dell' , rappresentato e difeso, ai Controparte_2
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv.
Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' di , sita in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – pec: Controparte_3 CP_3
Email_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI Tribunale di Treviso
Per il ricorrente:
"Piaccia all'On.le Autorità Giudiziaria adita, contrariis reiectis:
1 In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta
docente non goduta, in favore del ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 dal
valore complessivo di € 1.000,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico
di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione
convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in
favore del ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore
di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.".
Per parte resistente:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Tribunale di Treviso
Con ricorso depositato in data 1.11.2024 il sig. ha adito il Tribunale di Treviso Parte_1
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il beneficio economico della "Carta
elettronica del docente" di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € 1.000,00.
A tal fine, il ricorrente ha sostenuto di aver svolto attività di insegnamento con contratti a tempo determinato comparabili a quelli di ruolo, adducendo che il mancato riconoscimento del beneficio violava i principi di non discriminazione e parità di trattamento.
A supporto della sua domanda, ha richiamato le pronunce della Corte di Giustizia Europea (causa
C-450/21), del Consiglio di Stato (n. 1842/2022), e della Corte di Cassazione (n. 29961/2023), le quali hanno affermato l'incompatibilità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dalla Carta
del Docente con l'ordinamento comunitario e costituzionale.
Il si è ritualmente costituito, eccependo preliminarmente il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, il ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo che la "carta CP_1
elettronica del docente" non rientra tra le "condizioni di impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a tempo determinato e di ruolo.
Ha altresì sostenuto che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale è prevista solo per il personale a tempo indeterminato (art. 1, co. 124 L. n. 107/2015), e che la Carta del Docente è uno strumento accessorio a tale obbligo.
In via subordinata, ha chiesto di rapportare l'importo annuale di 500 Euro al servizio effettivamente reso e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti.
La causa, data la sua natura documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d.
carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della Pubblica Amministrazione a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
- 4 - Tribunale di Treviso
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito,
all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28
novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato – fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata - siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
- 5 - Tribunale di Treviso
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Il Giudice amministrativo, inoltre,
consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 (norma di rango primario),
ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del
C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza
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alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità
che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo:
sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità
dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons.
Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020,
n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa – che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del – la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo CP_1
quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
- 7 - Tribunale di Treviso
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, CP_1
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal
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sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124
del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n.
29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti che si sono protratti sino al termine delle attività didattiche o annuali negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024. Nello specifico, per l'anno scolastico 2022/2023, il ricorrente ha prestato servizio per 258 giorni di lezione, frutto di una serie continua e ininterrotta di supplenze presso il medesimo istituto scolastico. Per l'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio dal
04/09/2023 al 30/06/2024 per un totale di 301 giorni. Entrambi i periodi superano la soglia dei 180
giorni di servizio. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni CP_1
obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di
- 9 - Tribunale di Treviso
impiego). Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali. Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata,
la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Sulla base di tali condivisibili premesse, in cui si valorizza la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, si ritiene corretto riconoscere in relazione agli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 il bonus carta docente, atteso che i vari contratti per supplenze temporanee si sono susseguiti senza soluzione di continuità e l'attività
di docenza si è svolta sempre presso il medesimo plesso scolastico sino alla fine dell'anno scolastico (o comunque sino al termine delle lezioni).
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022). Si
osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento
- 10 - Tribunale di Treviso
anche per l'anno scolastico in corso e, conseguentemente, il rapporto di lavoro è in corso con l'amministrazione convenuta. Parte ricorrente ha dimostrato di aver prestato servizio anche nel corso dell'ultimo anno scolastico (in quanto iscritta nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenza) e pertanto va ritenuta interna al sistema scolastico atteso che, anche in caso di mancato inoltro della domanda di aggiornamento delle GPS (per il biennio 2024-2026), non conseguirebbe il depennamento dalle stesse (cfr. art. 3, co. 4, OM n. 88/2024).
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato il 31/10/2024 e il più risalente degli anni in contestazione è il 2022/2023.
Tutti gli anni richiesti rientrano nel quinquennio precedente la notifica del ricorso.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in
- 11 - Tribunale di Treviso
dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del sig. C.F. , ad usufruire del Parte_1 C.F._1
beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
condanna il , C.F. , a mettere a disposizione Controparte_1 P.IVA_1
della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite il sistema della Carta
elettronica.
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore del ricorrente, che si liquida in complessivi Euro 550,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Conte,
dichiaratosi antistatario.
Treviso, 04/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1734/2024
nato il [...] a [...], C.F: , e Parte_1 C.F._1
residente in [...] alla Contrada Armino n. 2, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Francesco Conte (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in San Marcellino (CE) alla Via Gramsci, 10, come da procura alle liti allegata al ricorso;
ricorrente
contro
:
, (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , in persona del Direttore Controparte_2 Controparte_3
Generale pro-tempore dell' , rappresentato e difeso, ai Controparte_2
sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., congiuntamente ed anche disgiuntamente dal Dott. Avv.
Stefano Rozza e dal Dott. Avv. Raffaele Cortese, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' di , sita in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – pec: Controparte_3 CP_3
Email_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI Tribunale di Treviso
Per il ricorrente:
"Piaccia all'On.le Autorità Giudiziaria adita, contrariis reiectis:
1 In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta
docente non goduta, in favore del ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 dal
valore complessivo di € 1.000,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico
di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione
convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in
favore del ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore
di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre accessori, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.".
Per parte resistente:
"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito In via principale:
• dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
• Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp.att. c.p In via subordinata:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Tribunale di Treviso
Con ricorso depositato in data 1.11.2024 il sig. ha adito il Tribunale di Treviso Parte_1
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il beneficio economico della "Carta
elettronica del docente" di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € 1.000,00.
A tal fine, il ricorrente ha sostenuto di aver svolto attività di insegnamento con contratti a tempo determinato comparabili a quelli di ruolo, adducendo che il mancato riconoscimento del beneficio violava i principi di non discriminazione e parità di trattamento.
A supporto della sua domanda, ha richiamato le pronunce della Corte di Giustizia Europea (causa
C-450/21), del Consiglio di Stato (n. 1842/2022), e della Corte di Cassazione (n. 29961/2023), le quali hanno affermato l'incompatibilità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dalla Carta
del Docente con l'ordinamento comunitario e costituzionale.
Il si è ritualmente costituito, eccependo preliminarmente il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e il difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, il ha contestato la fondatezza della pretesa, sostenendo che la "carta CP_1
elettronica del docente" non rientra tra le "condizioni di impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a tempo determinato e di ruolo.
Ha altresì sostenuto che la formazione obbligatoria, permanente e strutturale è prevista solo per il personale a tempo indeterminato (art. 1, co. 124 L. n. 107/2015), e che la Carta del Docente è uno strumento accessorio a tale obbligo.
In via subordinata, ha chiesto di rapportare l'importo annuale di 500 Euro al servizio effettivamente reso e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti.
La causa, data la sua natura documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d.
carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della Pubblica Amministrazione a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, CP_1
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
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mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito,
all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo d.P.C.M. del 28
novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato – fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata - siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
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Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Il Giudice amministrativo, inoltre,
consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 (norma di rango primario),
ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del
C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza
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alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità
che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo:
sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità
dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons.
Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020,
n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa – che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del – la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo CP_1
quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
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all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L.
107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, CP_1
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal
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sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124
del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n.
29961).
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratti che si sono protratti sino al termine delle attività didattiche o annuali negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024. Nello specifico, per l'anno scolastico 2022/2023, il ricorrente ha prestato servizio per 258 giorni di lezione, frutto di una serie continua e ininterrotta di supplenze presso il medesimo istituto scolastico. Per l'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio dal
04/09/2023 al 30/06/2024 per un totale di 301 giorni. Entrambi i periodi superano la soglia dei 180
giorni di servizio. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni CP_1
obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di
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impiego). Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali. Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata,
la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Sulla base di tali condivisibili premesse, in cui si valorizza la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, si ritiene corretto riconoscere in relazione agli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 il bonus carta docente, atteso che i vari contratti per supplenze temporanee si sono susseguiti senza soluzione di continuità e l'attività
di docenza si è svolta sempre presso il medesimo plesso scolastico sino alla fine dell'anno scolastico (o comunque sino al termine delle lezioni).
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022). Si
osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento
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anche per l'anno scolastico in corso e, conseguentemente, il rapporto di lavoro è in corso con l'amministrazione convenuta. Parte ricorrente ha dimostrato di aver prestato servizio anche nel corso dell'ultimo anno scolastico (in quanto iscritta nelle graduatorie per gli aspiranti a supplenza) e pertanto va ritenuta interna al sistema scolastico atteso che, anche in caso di mancato inoltro della domanda di aggiornamento delle GPS (per il biennio 2024-2026), non conseguirebbe il depennamento dalle stesse (cfr. art. 3, co. 4, OM n. 88/2024).
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal atteso che il CP_1
ricorso è stato notificato il 31/10/2024 e il più risalente degli anni in contestazione è il 2022/2023.
Tutti gli anni richiesti rientrano nel quinquennio precedente la notifica del ricorso.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La
disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in
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dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto del sig. C.F. , ad usufruire del Parte_1 C.F._1
beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto,
condanna il , C.F. , a mettere a disposizione Controparte_1 P.IVA_1
della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.000,00 tramite il sistema della Carta
elettronica.
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore del ricorrente, che si liquida in complessivi Euro 550,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Conte,
dichiaratosi antistatario.
Treviso, 04/07/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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