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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1751/2021
TRA
(C.F./P.IVA: , in persona del legale rapp.p.t, Parte_1 P.IVA_1 nonché (CF: ), rappresentati e difesi, giusta Parte_2 C.F._1 procure alle liti allegate all'atto di appello, dall'avv. Pasquale Di Perna (C.F.:
), presso il cui studio in Sant'Anastasia (NA), alla Via A. D'Auria 189, C.F._2 elettivamente domiciliano;
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
C.F./P.IVA: C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 della mandataria (C.F./P.IVA: , giusta Controparte_3 P.IVA_3 procura del 4.2.2021 rep. n. 49784- racc. n. 22934 per notar dott. in Milano, in Persona_1 persona del dott. (C.F. ), in virtù di procura rep. Persona_2 C.F._3
1 n. 22.298-racc. n. 10.843 per notar , rappresentata e difesa, giusta procura alle Persona_3 liti allegata all'atto di intervento, dall'avv. Antonio Ferrara (CF: ), C.F._4 presso il cui studio in Napoli, alla Via M. Cervantes n.55/5, elettivamente domicilia;
TERZA INTERVENUTA, EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n.
2232/2021, depositata in data 9.3.2021, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio, va rilevato che risulta per tabulas e, in ogni caso, sono fatti non contestati che:
- in data 14.11.2002 era concluso un contratto di finanziamento tra Monte dei Paschi di Siena
Merchant – Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A. e la società “Ing. A. Morra
Costruzioni s.r.l.”, avente ad oggetto la corresponsione della somma di € 19.000.000,00 per la realizzazione di un programma di investimento concernente la realizzazione di un compresso immobiliare ad uso prevalente industriale e commerciale nel comune di Teverola (CE); era convenuto che la somma finanziata sarebbe stata erogata in quattro tranches, previo monitoraggio e positiva valutazione, da parte della banca, dello stato di realizzazione del programma, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, e che l'ultima sarebbe stata erogata all'avvenuta ultimazione degli investimenti di programma;
- in data 15.10.2004 la banca finanziatrice e la società finanziata convenivano di ridurre l'originario finanziamento di € 19.000.000,00 a € 8.700.000,00, dando atto che, relativamente al nuovo importo di € 8.700.000,00, erano stati già erogati € 1.900.000,00 e che, pertanto, restavano da utilizzare, da parte della società finanziata, € 6.800.000,00, che sarebbero stati erogati in varie tranches, in relazione allo stato avanzamento lavori, nelle date ed alle condizioni espressamente previste nel medesimo atto del 15.10.2004;
- in data 12.7.2006 era concluso un contratto di compravendita tra la società “Ing. A. Morra
Costruzioni s.r.l.” (società finanziata) e la “ , a cui partecipava Parte_1 anche la banca finanziatrice, che, nelle more, aveva assunto la nuova denominazione di Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A.; con tale contratto, la società “Ing. A. Morra
Costruzioni s.r.l.” vendeva alla un lotto del più ampio complesso Parte_1 immobiliare (per cui era stato concesso il finanziamento con contratto del 14.11.2002) al
2 prezzo di € 630.590,00, convenendosi (art. 6) che parte del prezzo pattuito, pari a €
379.000,00, sarebbe stata corrisposta mediante accollo di quota parte del mutuo esistente, da parte della società acquirente, che, quindi, assumeva, ex art. 1273 c.c., tutte le obbligazioni dipendenti dal contratto di finanziamento del 14.11.2002, dall'atto aggiuntivo del 15.10.2004, nonché dal frazionamento del 21.4.2006; con il medesimo atto dichiarava di Parte_2 costituirsi fideiussore fino a concorrenza della somma di € 758.000,00; la MPS Banca per l'Impresa, nella sua qualità di creditore, dichiarava di accettare, ex art. 1273 c.c., l'accollo da parte della società “ , liberando, limitatamente alla quota di Parte_1 finanziamento di € 379.000,00, l'originaria società debitrice “Ing. A. Morra Costruzioni
s.r.l.”.
Sulla premessa dei fatti che precedono, la e con Parte_1 Parte_2 atto di citazione, notificato in data 28.11.2017, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, e deducevano che: Controparte_1
- la clausola degli interessi convenuta nell'art. 6 del contratto di compravendita immobiliare del 12.7.2006 e negli allegati sub “C”, “D”, “E”, disciplinante l'accollo del mutuo ipotecario Cont per la quota di € 379.000,00, risultava affetta da usura originaria, perché il , calcolato nel rispetto dell'art. 644 c.p., e nel quale andava ricompresa anche la commissione di risoluzione contrattuale, era pari, all'epoca della stipula dell'atto di compravendita del 12.7.2006, al
40,976% e, quindi, superava il tasso soglia per le medesime operazioni creditizie, pari al
6,63%; dalla nullità della clausola degli interessi, ex art. 1815, comma 2, c.c., derivava la non debenza degli interessi, sia di quelli già corrisposti, sia di quelli ancora dovuti sulle rate a scadere;
- inoltre, a causa della discrasia esistente tra il tasso annuale esplicitato nel contratto (4,858%)
e quello effettivamente impiegato dalla banca per il calcolo degli interessi di ciascuna rata
(4,917%), nonché a causa dell'assenza nel contratto dell'IS (indicatore sintetico di costo), la clausola degli interessi, contenuta nell'art. 6 del contratto del 12.7.2006, risultava chiaramente indeterminata/indeterminabile, e, pertanto, nulla, anche ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, per cui gli interessi di ammortamento erano da ricalcolarsi ai tassi minimi dei BOT, ex art. 117, comma 7, TUB;
- infine, l'assenza dell'IS (obbligatorio ai sensi dell'art. 9, comma 2, Delibera CICR del
4.3.2003) nell'art. 6 del contratto del 12.7.2006, disciplinante l'accollo di quota parte del mutuo, configurava chiara violazione dell'art. 117, comma 8, TUB, con conseguente nullità
3 dell'intero contratto (nel caso di specie, delle norme disciplinanti l'accollo);
- dalla nullità del contratto del 12.7.2006, relativamente all'accollo di quota parte del mutuo Par (art. 6), per la mancata pattuizione dell' , discendeva la nullità delle garanzie accessorie convenute nel medesimo art. 6, con effetto liberatorio per il fideiussore Parte_2
Tanto dedotto, gli attori così concludevano:
“1) in via principale, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità per usura della clausola determinativa degli interessi, disciplinante l'accollo del mutuo ipotecario per la quota di Euro 379.000,00, convenuta all'art. 6 e negli allegati sub “C”,
“D” ed “E” del contratto di compravendita del 12/7/2006;
2) conseguentemente dichiarare l'illegittimità e la non debenza, ai sensi dell'art. 1815, c.2, cc, degli interessi, sia di quelli già corrisposti dalla società accollante sia di quelli dovuti sulle rate a scadere. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interesse;
3) sempre in via principale, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'art. 6 e degli allegati sub “C”, “D” ed “E” del contratto del 12.7.2006 per Pa violazione dell'art. 117 c. 8 del D.Lgs. 385/1993, stante l'omessa indicazione dell' , obbligatorio ai sensi dell'art. 9 c. 2 della Delibera CICR del 4/3/2003. Conseguentemente dichiarare la nullità delle garanzie accessorie convenute nel medesimo contratto, con effetto liberatorio per il fideiussore Parte_2
4)in via subordinata, accertare e dichiarare, in ogni caso e per tutto quanto esposto in premessa, la nullità della clausola degli interessi, convenuta all'art. 6 e negli allegati sub
“C”, “D” ed “E” del contratto del 12/7/2006, per violazione del principio generale di determinatezza e determinabilità ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1284 c.c., dell'art. 117 c.4 e
c.6 del D.Lgs. 38571993, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9/2/2000 e dell'art. 9 c. 2 della
Delibera CICR del 4/3/2003 e, conseguentemente, l'illegittimità degli interessi da essi scaturenti così come addebitati dalla convenuta. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per la ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di interesse rispetto a quelli effettivamente dovuti a tale titolo e calcolati ai tassi BOT sostitutivi;
5) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione del 15,00%, iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_5
[..
[...] la quale contestava la fondatezza delle domande avverse, di cui chiedeva il
[...] rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 2232/2021, depositata in data 9.3.2021, con la quale rigettava le domande degli attori, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado accertava l'inesistenza dell'usura originaria denunciata dagli attori e sul punto la sentenza non è stata impugnata.
Per quanto ancora rileva, il primo giudice riteneva infondata la doglianza degli attori di nullità, con conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7,
TUB, per la mancata indicazione dell'indicatore sintetico (IS), nonché per la discrasia tra tasso d'interesse effettivo annuo (TAE), pari al 4,917%, ed il tasso indicato nel contratto del
4,858%. In proposito il primo giudice affermava che la delibera CICR del 4.3.2003 aveva Par previsto l'inserimento dell' nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza però prevedere nessuna sanzione in caso di violazione. Ed infatti, i commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e Par tanto non può essere esteso analogicamente all' , che non è un tasso debitore, un prezzo o una condizione contrattuale, ma solo un mero indicatore di carattere informativo del costo effettivo del finanziamento.
Per le stesse ragioni era infondato il richiamo degli appellanti al comma 6 dell'art. 117 TUB, che sancisce la nullità delle sole clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più Par sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblicizzati, e tale non può essere qualificato l' ; inoltre, gli attori non avevano fornito nessuna allegazione e nessuna prova di pubblicizzazione di tassi e condizioni rivolta alla generalità dei consumatori.
Il primo giudice evidenziava che una sanzione di nullità per mancata o non corretta Par indicazione dell' o TAEG nel contratto è prevista solo per i contratti di credito al consumo dall'art. 125 bis, comma 6, TUB, ma che, nel caso in esame, non ricorreva nessun contratto di credito al consumo.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 2232/2021, depositata in data 9.3.2021, non notificata, hanno proposto tempestivo appello la nonché il fideiussore con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato, in data 9.4.2021, a Controparte_6
con cui hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di “accertare e dichiarare
[...]
5 la nullità dei contratti di finanziamento innanzi detti per violazione dello scopo cui era stati accordati e, di conseguenza, la nullità del contratto di accollo mutuo ipotecario e, sempre, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di accollo mutuo ipotecario per violazione dell'art. 117 c.8 del D.Lgs. 385/93, stante l'omessa indicazione dell'IS, obbligatorio ai sensi dell'art.9 c.2 della Delibera CICR del 4/3/2003 e, per l'effetto, ridurre la pretesa creditoria;
con vittoria delle spese di lite.
L'appellata benché regolarmente citata in Controparte_6 giudizio, non si è costituita e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
In data 30.8.2021 è intervenuta nel presente giudizio Controparte_7
mediante la sua mandataria deducendo di essere
[...] Controparte_3
l'attuale titolare del credito per cui è causa, in forza di atto di scissione stipulato in data
25.11.2020 con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla G.U. del 29.12.2020; ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in subordine, per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di nullità del contratto di mutuo, per violazione dello scopo previsto nel contratto, perché proposta per la prima volta in appello, ex art. 345 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Sull'intervento di mediante la sua mandataria CP_7 Controparte_3
[...]
In via preliminare, deve essere affermata la carenza di titolarità di terza CP_7 intervenuta nel presente giudizio di appello a mezzo della sua mandataria
[...]
in relazione al rapporto di credito dedotto in giudizio. Controparte_3
Ed invero, la a mezzo della sua mandataria, si è qualificata l'attuale titolare del CP_7 credito dedotto in giudizio, allegando, a tal fine, che, in forza di atto di scissione stipulato con
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 20.11.2020, era divenuta beneficiaria, con effetto dall'1.12.2020, di un compendio di attività e passività, come indentificato nell'atto di scissione, e che tra i crediti inclusi nel compendio scisso in suo favore vi erano anche quelli vantati nei confronti della Parte_1
Orbene, in primo luogo, si rileva, già sul piano deduttivo, un difetto di allegazione dell'atto di intervento di atteso che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con cui CP_7 CP_7
6 aveva stipulato l'atto di scissione, per effetto del quale sarebbe divenuta la nuova titolare del credito nei confronti degli odierni appellanti, non risulta essere stata titolare del credito dedotto in giudizio nei confronti della (quale accollante in forza Parte_1 dell'atto di compravendita del 12.7.2006) e di (quale fideiussore, in forza Parte_2 del medesimo atto del 12.7.2006), perché non risulta essere la banca che aveva concluso l'originario contratto di finanziamento del 14.11.2002 con la società “Ing. A. Morra
Costruzioni s.r.l.”, poi ridotto con atto del 15.10.2004, e che aveva accettato l'accollo, da parte della della quota di finanziamento di € 379.000,00, né risulta Pt_1 Parte_1 essere stata parte del giudizio di primo grado, avendo in esso gli attori, odierni appellanti, convenuto solo la società finanziatrice, ossia la Controparte_6
(nuova denominazione assunta da come risulta
[...] Controparte_8 dall'atto aggiunto al contratto di finanziamento datato17.4.2013).
Pur a voler superare questa lacuna deduttiva, permane, in ogni caso, un deficit probatorio.
Ed invero, dalla lettura dell'atto di scissione (pag. 6) del 25.11.2020 da Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. in favore di allegato all'atto di intervento di quest'ultima, CP_7 risulta che le parti convenivano che il compendio scisso in favore di si intendeva CP_7 comprensivo anche degli elementi dell'attivo e del passivo rinvenienti a BMPS dalla propedeutica scissione di Monte dei Paschi Capital Service Banca per le Imprese S.p.A.
(convenuta in primo grado ed odierna appellata contumace) a favore della stessa BMPS, “la cui efficacia è dedotta nel Progetto di scissione come condizione sospensiva della Scissione”.
Tuttavia, non risulta alcuna prova che il credito dedotto in giudizio, per effetto di atto di scissione, sia stato trasferito da (società Controparte_6 finanziatrice, convenuta in primo grado ed odierna appellata contumace) a Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., perché, poi, quest'ultima lo potesse trasferire, a sua volta, ad CP_7 in forza del menzionato atto di scissione del 25.11.2020.
La mancanza di prova - ma, invero, anche di allegazione - che il credito vantato da
[...]
(convenuta in primo grado ed odierna appellata Controparte_6 contumace) sia stato trasferito da quest'ultima a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., preclude anche l'ulteriore prova che il medesimo credito sia stato, poi, trasferito da Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ad sicchè deve essere dichiarata la carenza, in capo CP_7
a quest'ultima, della titolarità del rapporto dedotto in giudizio, tenuto conto del fatto che gli appellanti non hanno riconosciuto il trasferimento del credito in favore di né hanno CP_7
7 spiegato difese incompatibili con la sua negazione (cfr. cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2915; cass. civ., 29.2.2024, n. 5478).
D. Esame dei motivi di appello
D.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità del contatto di finanziamento dedotto in giudizio, per violazione dello scopo per cui il finanziamento era stato accordato.
Gli appellanti hanno dedotto che il contratto di finanziamento, concluso in data 14.11.2002 tra la banca appellata e la società “Ing. A. Morra Costruzioni s.r.l.”, era qualificabile come mutuo di scopo o di destinazione, perché preordinato al perseguimento della determinata finalità in esso prevista (realizzazione di un compendio immobiliare ad uso prevalentemente industriale o commerciale), ma si era verificata la violazione dello scopo e tanto emergeva dall'atto per notar del 15.10.2004, con cui le parti concordavano una riduzione del Per_4 finanziamento, da € 19.000,000,00 a € 8.400.000,00, con aumento della durata del finanziamento di cinque anni, e precisavano che la somma fino ad allora utilizzata dall'impresa finanziata era pari a € 1.900.000,00, nonostante la completa realizzazione degli immobili oggetto del programma di investimento. Risultava, quindi, che l'insediamento produttivo era terminato in epoca anteriore al 15.10.2004, allorquando alla società costruttrice era stata finanziata solo la somma di € 1.900.000,00, e che solo dopo veniva erogata l'ulteriore somma di € 6.295.760,00, che, quindi, veniva utilizzata in violazione dello scopo contrattualmente previsto: ciò determinava la nullità del finanziamento, con conseguente nullità del contratto di accollo, anche se di tale nullità, che poteva e doveva essere rilevata anche d'ufficio, non vi era traccia nella sentenza di primo grado.
L'appellante ha dedotto che il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo d'ufficio di una nullità contrattuale, nonostante sia mancata la rilevazione di una nullità contrattuale in primo grado, e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di appello, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello, a norma dell'art. 345, comma 2,
c.p.c.
Il motivo di appello non coglie nel segno.
Ed invero, pur essendo, in generale, l'eccezione di nullità del contratto un'eccezione anche rilevabile d'ufficio, nel caso specifico, la questione della nullità del contratto di mutuo di scopo, per non essere stata la somma finanziata utilizzata (o meglio, interamente utilizzata) per la realizzazione dello scopo previsto nel contratto, introdotta dagli appellanti per la prima
8 volta nell'atto di appello, integra un'eccezione di nullità che non può ritenersi sottratta al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., in quanto si fonda su fatti (somme finanziate non interamente impiegate per lo scopo previsto nel contratto di finanziamento, consistente realizzazione del complesso immobiliare ad uso prevalentemente industriale e commerciale) che, oltre a non essere stati mai oggetto di specifica e tempestiva attività deduttiva della parte interessata, non emergono neanche dai documenti prodotti o, comunque, dalle risultanze istruttorie acquisite (cfr. cass. civ., 5.12.2023, n. 34053; cass. civ., 23.2.2024, n. 4867; cass. civ., 8.1.2025, n. 416; cass. civ., 13.1.2025, n. 863); in particolare, non emergono dall'atto per notar del 15.10.2004, espressamente richiamato, a tal fine, dagli appellanti. Per_4
Ed invero, con il menzionato atto le parti riducevano l'originario finanziamento, di cui al contratto del 14.11.2002, da € 19.000.000,00 a € 8.700.000,00 e davano atto del fatto che, relativamente al suddetto nuovo importo di € 8.700.000,00, erano stati già erogati €
1.900.000,00, e che, quindi, rimanevano ancora da utilizzare, da parte della società finanziata, la somma di € 6.800.000,00.
Tuttavia, contrariamente a quanto assumono gli appellanti, dal menzionato atto del
14.11.2002 non risulta che a quella data il compendio immobiliare fosse stato già completato, ma, anzi, depone in senso contrario il fatto che le parti prevedessero che l'importo di €
6.800.000,00 ancora da finanziare sarebbe stato versato in quattro tranches, in relazione allo stato di avanzamento lavori, accertato da un tecnico di fiducia della banca, fino ad arrivare all'ultima tranche da erogare all'avvenuta ultimazione degli investimenti di programma.
C.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice affermava che l'omessa specificazione nel contratto di mutuo dell'IS (indicatore sintetico di costo) non inficiava la validità del contratto, costituendo tale indicatore uno mero strumento informativo, e non un tasso, un prezzo o una condizione, con conseguente esclusione dell'art. 117, comma 6, TUB (che, appunto, si riferisce esclusivamente a “tassi, prezzi e condizioni”).
Gli appellanti hanno dedotto che l'obbligo di riportare nel contratto l'IS (indicatore sintetico di costo), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrevano a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, era stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR del
4.2.2003 e che, pertanto, l'omessa indicazione di tale indice nel contratto configurava una violazione dell'art. 117, comma 8, TUB, che prevede la nullità totale del contratto, e non della singola clausola, laddove il contratto sia privo del “contenuto tipico determinato” prescritto
9 dalla Banca D'Italia, costituendo l'IS un elemento tipico del contenuto obbligatorio del Par contratto. Inoltre, la nullità del contratto per mancata indicazione dell' derivava anche Par dalla violazione di norma imperativa, atteso che l'inserimento nel contratto dell' , lungi dall'essere solo un obbligo di comportamento del finanziatore, costituisce un obbligo posto a tutela di interessi pubblici di primaria importanza, quali la trasparenza delle condizioni economiche del contratto, volte a garantire, orientando il cliente nella scelta della proposta più conveniente, la più ampia concorrenza tra gli operatori.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Ed invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui si è uniformato il primo giudice, in materia di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (IS), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica, ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cass. civ., 8.3.2025, n.
6210, in motivazione;
cass. civ., n. 19.2.2025, n. 4379, in motivazione;
cass. civ., 14.2.2023,
n. 4597; cass. civ., 9.12.2021, n. 9169).
Pertanto, privo di pregio è il richiamo degli appellanti alle ipotesi di nullità parziale del contratto di cui all'art. 117, commi 4 e 6, TUB, e, quindi, all'applicazione dei tassi sostituitivi previsti dall'art. 117, comma 7, TUB, o, addirittura, all'ipotesi di nullità totale, di cui all'art. 117, comma 8, TUB.
E' appena il caso di ribadire che, come osservato già dal primo giudice, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è espressamente prevista, ma Pt_4 solo per i contratti di credito al consumo, dall'art. 125 bis, comma 6, TUB (che prevede che la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, con la precisazione che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”), con la conseguente applicazione del
10 successivo comma 7 del medesimo art. 125 bis TUB (TAEG equivalente al tasso nominale minimo del BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e durata del credito è di trentasei mesi), ma il contratto di finanziamento per cui è causa non è sicuramente un contratto di credito al consumo.
E. Le spese processuali
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente giudizio di appello tra gli appellanti e l'appellata perché quest'ultima, risultata Controparte_6 vittoriosa, è rimasta contumace e, quindi, non ha sopportato spese di cui essere rimborsata.
Le spese del presente giudizio tra gli appellanti e la terza intervenuta CP_7 rappresentata dalla sua mandataria restano irripetibili per Controparte_3 le parti ove si consideri, da una parte, il rigetto dell'appello, dall'altra, la carenza di titolarità del rapporto di credito dedotto in giudizio in capo alla terza intervenuta.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla società e da Parte_1 Pt_2 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 2232/2021,
[...] depositata in data 9.3.2021, non notificata, nei confronti dell'appellata
[...]
e della terza intervenuta rappresentata dalla sua Controparte_6 CP_7 mandataria ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, Controparte_3 così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_6
2) Dichiara la carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio in capo ad
[...]
terza intervenuta nel presente giudizio mediante la sua mandataria CP_7 [...]
Controparte_3
3) Rigetta l'appello;
4) Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e l'appellata
[...]
[...]
[...] Controparte_9
5) Spese irripetibili tra gli appellanti e la terza intervenuta rappresentata dalla CP_7 sua mandataria Controparte_3
6) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1751/2021
TRA
(C.F./P.IVA: , in persona del legale rapp.p.t, Parte_1 P.IVA_1 nonché (CF: ), rappresentati e difesi, giusta Parte_2 C.F._1 procure alle liti allegate all'atto di appello, dall'avv. Pasquale Di Perna (C.F.:
), presso il cui studio in Sant'Anastasia (NA), alla Via A. D'Auria 189, C.F._2 elettivamente domiciliano;
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
C.F./P.IVA: C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 della mandataria (C.F./P.IVA: , giusta Controparte_3 P.IVA_3 procura del 4.2.2021 rep. n. 49784- racc. n. 22934 per notar dott. in Milano, in Persona_1 persona del dott. (C.F. ), in virtù di procura rep. Persona_2 C.F._3
1 n. 22.298-racc. n. 10.843 per notar , rappresentata e difesa, giusta procura alle Persona_3 liti allegata all'atto di intervento, dall'avv. Antonio Ferrara (CF: ), C.F._4 presso il cui studio in Napoli, alla Via M. Cervantes n.55/5, elettivamente domicilia;
TERZA INTERVENUTA, EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n.
2232/2021, depositata in data 9.3.2021, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio, va rilevato che risulta per tabulas e, in ogni caso, sono fatti non contestati che:
- in data 14.11.2002 era concluso un contratto di finanziamento tra Monte dei Paschi di Siena
Merchant – Banca per le Piccole e Medie Imprese S.p.A. e la società “Ing. A. Morra
Costruzioni s.r.l.”, avente ad oggetto la corresponsione della somma di € 19.000.000,00 per la realizzazione di un programma di investimento concernente la realizzazione di un compresso immobiliare ad uso prevalente industriale e commerciale nel comune di Teverola (CE); era convenuto che la somma finanziata sarebbe stata erogata in quattro tranches, previo monitoraggio e positiva valutazione, da parte della banca, dello stato di realizzazione del programma, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, e che l'ultima sarebbe stata erogata all'avvenuta ultimazione degli investimenti di programma;
- in data 15.10.2004 la banca finanziatrice e la società finanziata convenivano di ridurre l'originario finanziamento di € 19.000.000,00 a € 8.700.000,00, dando atto che, relativamente al nuovo importo di € 8.700.000,00, erano stati già erogati € 1.900.000,00 e che, pertanto, restavano da utilizzare, da parte della società finanziata, € 6.800.000,00, che sarebbero stati erogati in varie tranches, in relazione allo stato avanzamento lavori, nelle date ed alle condizioni espressamente previste nel medesimo atto del 15.10.2004;
- in data 12.7.2006 era concluso un contratto di compravendita tra la società “Ing. A. Morra
Costruzioni s.r.l.” (società finanziata) e la “ , a cui partecipava Parte_1 anche la banca finanziatrice, che, nelle more, aveva assunto la nuova denominazione di Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A.; con tale contratto, la società “Ing. A. Morra
Costruzioni s.r.l.” vendeva alla un lotto del più ampio complesso Parte_1 immobiliare (per cui era stato concesso il finanziamento con contratto del 14.11.2002) al
2 prezzo di € 630.590,00, convenendosi (art. 6) che parte del prezzo pattuito, pari a €
379.000,00, sarebbe stata corrisposta mediante accollo di quota parte del mutuo esistente, da parte della società acquirente, che, quindi, assumeva, ex art. 1273 c.c., tutte le obbligazioni dipendenti dal contratto di finanziamento del 14.11.2002, dall'atto aggiuntivo del 15.10.2004, nonché dal frazionamento del 21.4.2006; con il medesimo atto dichiarava di Parte_2 costituirsi fideiussore fino a concorrenza della somma di € 758.000,00; la MPS Banca per l'Impresa, nella sua qualità di creditore, dichiarava di accettare, ex art. 1273 c.c., l'accollo da parte della società “ , liberando, limitatamente alla quota di Parte_1 finanziamento di € 379.000,00, l'originaria società debitrice “Ing. A. Morra Costruzioni
s.r.l.”.
Sulla premessa dei fatti che precedono, la e con Parte_1 Parte_2 atto di citazione, notificato in data 28.11.2017, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, e deducevano che: Controparte_1
- la clausola degli interessi convenuta nell'art. 6 del contratto di compravendita immobiliare del 12.7.2006 e negli allegati sub “C”, “D”, “E”, disciplinante l'accollo del mutuo ipotecario Cont per la quota di € 379.000,00, risultava affetta da usura originaria, perché il , calcolato nel rispetto dell'art. 644 c.p., e nel quale andava ricompresa anche la commissione di risoluzione contrattuale, era pari, all'epoca della stipula dell'atto di compravendita del 12.7.2006, al
40,976% e, quindi, superava il tasso soglia per le medesime operazioni creditizie, pari al
6,63%; dalla nullità della clausola degli interessi, ex art. 1815, comma 2, c.c., derivava la non debenza degli interessi, sia di quelli già corrisposti, sia di quelli ancora dovuti sulle rate a scadere;
- inoltre, a causa della discrasia esistente tra il tasso annuale esplicitato nel contratto (4,858%)
e quello effettivamente impiegato dalla banca per il calcolo degli interessi di ciascuna rata
(4,917%), nonché a causa dell'assenza nel contratto dell'IS (indicatore sintetico di costo), la clausola degli interessi, contenuta nell'art. 6 del contratto del 12.7.2006, risultava chiaramente indeterminata/indeterminabile, e, pertanto, nulla, anche ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB, per cui gli interessi di ammortamento erano da ricalcolarsi ai tassi minimi dei BOT, ex art. 117, comma 7, TUB;
- infine, l'assenza dell'IS (obbligatorio ai sensi dell'art. 9, comma 2, Delibera CICR del
4.3.2003) nell'art. 6 del contratto del 12.7.2006, disciplinante l'accollo di quota parte del mutuo, configurava chiara violazione dell'art. 117, comma 8, TUB, con conseguente nullità
3 dell'intero contratto (nel caso di specie, delle norme disciplinanti l'accollo);
- dalla nullità del contratto del 12.7.2006, relativamente all'accollo di quota parte del mutuo Par (art. 6), per la mancata pattuizione dell' , discendeva la nullità delle garanzie accessorie convenute nel medesimo art. 6, con effetto liberatorio per il fideiussore Parte_2
Tanto dedotto, gli attori così concludevano:
“1) in via principale, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità per usura della clausola determinativa degli interessi, disciplinante l'accollo del mutuo ipotecario per la quota di Euro 379.000,00, convenuta all'art. 6 e negli allegati sub “C”,
“D” ed “E” del contratto di compravendita del 12/7/2006;
2) conseguentemente dichiarare l'illegittimità e la non debenza, ai sensi dell'art. 1815, c.2, cc, degli interessi, sia di quelli già corrisposti dalla società accollante sia di quelli dovuti sulle rate a scadere. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interesse;
3) sempre in via principale, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'art. 6 e degli allegati sub “C”, “D” ed “E” del contratto del 12.7.2006 per Pa violazione dell'art. 117 c. 8 del D.Lgs. 385/1993, stante l'omessa indicazione dell' , obbligatorio ai sensi dell'art. 9 c. 2 della Delibera CICR del 4/3/2003. Conseguentemente dichiarare la nullità delle garanzie accessorie convenute nel medesimo contratto, con effetto liberatorio per il fideiussore Parte_2
4)in via subordinata, accertare e dichiarare, in ogni caso e per tutto quanto esposto in premessa, la nullità della clausola degli interessi, convenuta all'art. 6 e negli allegati sub
“C”, “D” ed “E” del contratto del 12/7/2006, per violazione del principio generale di determinatezza e determinabilità ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1284 c.c., dell'art. 117 c.4 e
c.6 del D.Lgs. 38571993, dell'art. 6 della Delibera CICR del 9/2/2000 e dell'art. 9 c. 2 della
Delibera CICR del 4/3/2003 e, conseguentemente, l'illegittimità degli interessi da essi scaturenti così come addebitati dalla convenuta. Con espressa riserva di agire con separato giudizio per la ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di interesse rispetto a quelli effettivamente dovuti a tale titolo e calcolati ai tassi BOT sostitutivi;
5) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione del 15,00%, iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_5
[..
[...] la quale contestava la fondatezza delle domande avverse, di cui chiedeva il
[...] rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 2232/2021, depositata in data 9.3.2021, con la quale rigettava le domande degli attori, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado accertava l'inesistenza dell'usura originaria denunciata dagli attori e sul punto la sentenza non è stata impugnata.
Per quanto ancora rileva, il primo giudice riteneva infondata la doglianza degli attori di nullità, con conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7,
TUB, per la mancata indicazione dell'indicatore sintetico (IS), nonché per la discrasia tra tasso d'interesse effettivo annuo (TAE), pari al 4,917%, ed il tasso indicato nel contratto del
4,858%. In proposito il primo giudice affermava che la delibera CICR del 4.3.2003 aveva Par previsto l'inserimento dell' nell'ambito della pubblicità precontrattuale, senza però prevedere nessuna sanzione in caso di violazione. Ed infatti, i commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB prevedono la sanzione della nullità solo in caso di mancata indicazione del tasso debitore e Par tanto non può essere esteso analogicamente all' , che non è un tasso debitore, un prezzo o una condizione contrattuale, ma solo un mero indicatore di carattere informativo del costo effettivo del finanziamento.
Per le stesse ragioni era infondato il richiamo degli appellanti al comma 6 dell'art. 117 TUB, che sancisce la nullità delle sole clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più Par sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblicizzati, e tale non può essere qualificato l' ; inoltre, gli attori non avevano fornito nessuna allegazione e nessuna prova di pubblicizzazione di tassi e condizioni rivolta alla generalità dei consumatori.
Il primo giudice evidenziava che una sanzione di nullità per mancata o non corretta Par indicazione dell' o TAEG nel contratto è prevista solo per i contratti di credito al consumo dall'art. 125 bis, comma 6, TUB, ma che, nel caso in esame, non ricorreva nessun contratto di credito al consumo.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 2232/2021, depositata in data 9.3.2021, non notificata, hanno proposto tempestivo appello la nonché il fideiussore con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato, in data 9.4.2021, a Controparte_6
con cui hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di “accertare e dichiarare
[...]
5 la nullità dei contratti di finanziamento innanzi detti per violazione dello scopo cui era stati accordati e, di conseguenza, la nullità del contratto di accollo mutuo ipotecario e, sempre, per tutto quanto esposto in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'intero contratto di accollo mutuo ipotecario per violazione dell'art. 117 c.8 del D.Lgs. 385/93, stante l'omessa indicazione dell'IS, obbligatorio ai sensi dell'art.9 c.2 della Delibera CICR del 4/3/2003 e, per l'effetto, ridurre la pretesa creditoria;
con vittoria delle spese di lite.
L'appellata benché regolarmente citata in Controparte_6 giudizio, non si è costituita e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
In data 30.8.2021 è intervenuta nel presente giudizio Controparte_7
mediante la sua mandataria deducendo di essere
[...] Controparte_3
l'attuale titolare del credito per cui è causa, in forza di atto di scissione stipulato in data
25.11.2020 con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., e di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione sulla G.U. del 29.12.2020; ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in subordine, per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di nullità del contratto di mutuo, per violazione dello scopo previsto nel contratto, perché proposta per la prima volta in appello, ex art. 345 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 12.2.2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Sull'intervento di mediante la sua mandataria CP_7 Controparte_3
[...]
In via preliminare, deve essere affermata la carenza di titolarità di terza CP_7 intervenuta nel presente giudizio di appello a mezzo della sua mandataria
[...]
in relazione al rapporto di credito dedotto in giudizio. Controparte_3
Ed invero, la a mezzo della sua mandataria, si è qualificata l'attuale titolare del CP_7 credito dedotto in giudizio, allegando, a tal fine, che, in forza di atto di scissione stipulato con
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in data 20.11.2020, era divenuta beneficiaria, con effetto dall'1.12.2020, di un compendio di attività e passività, come indentificato nell'atto di scissione, e che tra i crediti inclusi nel compendio scisso in suo favore vi erano anche quelli vantati nei confronti della Parte_1
Orbene, in primo luogo, si rileva, già sul piano deduttivo, un difetto di allegazione dell'atto di intervento di atteso che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con cui CP_7 CP_7
6 aveva stipulato l'atto di scissione, per effetto del quale sarebbe divenuta la nuova titolare del credito nei confronti degli odierni appellanti, non risulta essere stata titolare del credito dedotto in giudizio nei confronti della (quale accollante in forza Parte_1 dell'atto di compravendita del 12.7.2006) e di (quale fideiussore, in forza Parte_2 del medesimo atto del 12.7.2006), perché non risulta essere la banca che aveva concluso l'originario contratto di finanziamento del 14.11.2002 con la società “Ing. A. Morra
Costruzioni s.r.l.”, poi ridotto con atto del 15.10.2004, e che aveva accettato l'accollo, da parte della della quota di finanziamento di € 379.000,00, né risulta Pt_1 Parte_1 essere stata parte del giudizio di primo grado, avendo in esso gli attori, odierni appellanti, convenuto solo la società finanziatrice, ossia la Controparte_6
(nuova denominazione assunta da come risulta
[...] Controparte_8 dall'atto aggiunto al contratto di finanziamento datato17.4.2013).
Pur a voler superare questa lacuna deduttiva, permane, in ogni caso, un deficit probatorio.
Ed invero, dalla lettura dell'atto di scissione (pag. 6) del 25.11.2020 da Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. in favore di allegato all'atto di intervento di quest'ultima, CP_7 risulta che le parti convenivano che il compendio scisso in favore di si intendeva CP_7 comprensivo anche degli elementi dell'attivo e del passivo rinvenienti a BMPS dalla propedeutica scissione di Monte dei Paschi Capital Service Banca per le Imprese S.p.A.
(convenuta in primo grado ed odierna appellata contumace) a favore della stessa BMPS, “la cui efficacia è dedotta nel Progetto di scissione come condizione sospensiva della Scissione”.
Tuttavia, non risulta alcuna prova che il credito dedotto in giudizio, per effetto di atto di scissione, sia stato trasferito da (società Controparte_6 finanziatrice, convenuta in primo grado ed odierna appellata contumace) a Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., perché, poi, quest'ultima lo potesse trasferire, a sua volta, ad CP_7 in forza del menzionato atto di scissione del 25.11.2020.
La mancanza di prova - ma, invero, anche di allegazione - che il credito vantato da
[...]
(convenuta in primo grado ed odierna appellata Controparte_6 contumace) sia stato trasferito da quest'ultima a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., preclude anche l'ulteriore prova che il medesimo credito sia stato, poi, trasferito da Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ad sicchè deve essere dichiarata la carenza, in capo CP_7
a quest'ultima, della titolarità del rapporto dedotto in giudizio, tenuto conto del fatto che gli appellanti non hanno riconosciuto il trasferimento del credito in favore di né hanno CP_7
7 spiegato difese incompatibili con la sua negazione (cfr. cass. civ., sez. un., 16.2.2016, n. 2915; cass. civ., 29.2.2024, n. 5478).
D. Esame dei motivi di appello
D.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità del contatto di finanziamento dedotto in giudizio, per violazione dello scopo per cui il finanziamento era stato accordato.
Gli appellanti hanno dedotto che il contratto di finanziamento, concluso in data 14.11.2002 tra la banca appellata e la società “Ing. A. Morra Costruzioni s.r.l.”, era qualificabile come mutuo di scopo o di destinazione, perché preordinato al perseguimento della determinata finalità in esso prevista (realizzazione di un compendio immobiliare ad uso prevalentemente industriale o commerciale), ma si era verificata la violazione dello scopo e tanto emergeva dall'atto per notar del 15.10.2004, con cui le parti concordavano una riduzione del Per_4 finanziamento, da € 19.000,000,00 a € 8.400.000,00, con aumento della durata del finanziamento di cinque anni, e precisavano che la somma fino ad allora utilizzata dall'impresa finanziata era pari a € 1.900.000,00, nonostante la completa realizzazione degli immobili oggetto del programma di investimento. Risultava, quindi, che l'insediamento produttivo era terminato in epoca anteriore al 15.10.2004, allorquando alla società costruttrice era stata finanziata solo la somma di € 1.900.000,00, e che solo dopo veniva erogata l'ulteriore somma di € 6.295.760,00, che, quindi, veniva utilizzata in violazione dello scopo contrattualmente previsto: ciò determinava la nullità del finanziamento, con conseguente nullità del contratto di accollo, anche se di tale nullità, che poteva e doveva essere rilevata anche d'ufficio, non vi era traccia nella sentenza di primo grado.
L'appellante ha dedotto che il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo d'ufficio di una nullità contrattuale, nonostante sia mancata la rilevazione di una nullità contrattuale in primo grado, e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di appello, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello, a norma dell'art. 345, comma 2,
c.p.c.
Il motivo di appello non coglie nel segno.
Ed invero, pur essendo, in generale, l'eccezione di nullità del contratto un'eccezione anche rilevabile d'ufficio, nel caso specifico, la questione della nullità del contratto di mutuo di scopo, per non essere stata la somma finanziata utilizzata (o meglio, interamente utilizzata) per la realizzazione dello scopo previsto nel contratto, introdotta dagli appellanti per la prima
8 volta nell'atto di appello, integra un'eccezione di nullità che non può ritenersi sottratta al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c., in quanto si fonda su fatti (somme finanziate non interamente impiegate per lo scopo previsto nel contratto di finanziamento, consistente realizzazione del complesso immobiliare ad uso prevalentemente industriale e commerciale) che, oltre a non essere stati mai oggetto di specifica e tempestiva attività deduttiva della parte interessata, non emergono neanche dai documenti prodotti o, comunque, dalle risultanze istruttorie acquisite (cfr. cass. civ., 5.12.2023, n. 34053; cass. civ., 23.2.2024, n. 4867; cass. civ., 8.1.2025, n. 416; cass. civ., 13.1.2025, n. 863); in particolare, non emergono dall'atto per notar del 15.10.2004, espressamente richiamato, a tal fine, dagli appellanti. Per_4
Ed invero, con il menzionato atto le parti riducevano l'originario finanziamento, di cui al contratto del 14.11.2002, da € 19.000.000,00 a € 8.700.000,00 e davano atto del fatto che, relativamente al suddetto nuovo importo di € 8.700.000,00, erano stati già erogati €
1.900.000,00, e che, quindi, rimanevano ancora da utilizzare, da parte della società finanziata, la somma di € 6.800.000,00.
Tuttavia, contrariamente a quanto assumono gli appellanti, dal menzionato atto del
14.11.2002 non risulta che a quella data il compendio immobiliare fosse stato già completato, ma, anzi, depone in senso contrario il fatto che le parti prevedessero che l'importo di €
6.800.000,00 ancora da finanziare sarebbe stato versato in quattro tranches, in relazione allo stato di avanzamento lavori, accertato da un tecnico di fiducia della banca, fino ad arrivare all'ultima tranche da erogare all'avvenuta ultimazione degli investimenti di programma.
C.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice affermava che l'omessa specificazione nel contratto di mutuo dell'IS (indicatore sintetico di costo) non inficiava la validità del contratto, costituendo tale indicatore uno mero strumento informativo, e non un tasso, un prezzo o una condizione, con conseguente esclusione dell'art. 117, comma 6, TUB (che, appunto, si riferisce esclusivamente a “tassi, prezzi e condizioni”).
Gli appellanti hanno dedotto che l'obbligo di riportare nel contratto l'IS (indicatore sintetico di costo), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrevano a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, era stato introdotto dall'art. 9 della delibera CICR del
4.2.2003 e che, pertanto, l'omessa indicazione di tale indice nel contratto configurava una violazione dell'art. 117, comma 8, TUB, che prevede la nullità totale del contratto, e non della singola clausola, laddove il contratto sia privo del “contenuto tipico determinato” prescritto
9 dalla Banca D'Italia, costituendo l'IS un elemento tipico del contenuto obbligatorio del Par contratto. Inoltre, la nullità del contratto per mancata indicazione dell' derivava anche Par dalla violazione di norma imperativa, atteso che l'inserimento nel contratto dell' , lungi dall'essere solo un obbligo di comportamento del finanziatore, costituisce un obbligo posto a tutela di interessi pubblici di primaria importanza, quali la trasparenza delle condizioni economiche del contratto, volte a garantire, orientando il cliente nella scelta della proposta più conveniente, la più ampia concorrenza tra gli operatori.
Il secondo motivo di appello è infondato.
Ed invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui si è uniformato il primo giudice, in materia di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (IS), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica, ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cass. civ., 8.3.2025, n.
6210, in motivazione;
cass. civ., n. 19.2.2025, n. 4379, in motivazione;
cass. civ., 14.2.2023,
n. 4597; cass. civ., 9.12.2021, n. 9169).
Pertanto, privo di pregio è il richiamo degli appellanti alle ipotesi di nullità parziale del contratto di cui all'art. 117, commi 4 e 6, TUB, e, quindi, all'applicazione dei tassi sostituitivi previsti dall'art. 117, comma 7, TUB, o, addirittura, all'ipotesi di nullità totale, di cui all'art. 117, comma 8, TUB.
E' appena il caso di ribadire che, come osservato già dal primo giudice, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è espressamente prevista, ma Pt_4 solo per i contratti di credito al consumo, dall'art. 125 bis, comma 6, TUB (che prevede che la nullità delle clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG, con la precisazione che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”), con la conseguente applicazione del
10 successivo comma 7 del medesimo art. 125 bis TUB (TAEG equivalente al tasso nominale minimo del BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e durata del credito è di trentasei mesi), ma il contratto di finanziamento per cui è causa non è sicuramente un contratto di credito al consumo.
E. Le spese processuali
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente giudizio di appello tra gli appellanti e l'appellata perché quest'ultima, risultata Controparte_6 vittoriosa, è rimasta contumace e, quindi, non ha sopportato spese di cui essere rimborsata.
Le spese del presente giudizio tra gli appellanti e la terza intervenuta CP_7 rappresentata dalla sua mandataria restano irripetibili per Controparte_3 le parti ove si consideri, da una parte, il rigetto dell'appello, dall'altra, la carenza di titolarità del rapporto di credito dedotto in giudizio in capo alla terza intervenuta.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla società e da Parte_1 Pt_2 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, n. 2232/2021,
[...] depositata in data 9.3.2021, non notificata, nei confronti dell'appellata
[...]
e della terza intervenuta rappresentata dalla sua Controparte_6 CP_7 mandataria ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, Controparte_3 così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_6
2) Dichiara la carenza di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio in capo ad
[...]
terza intervenuta nel presente giudizio mediante la sua mandataria CP_7 [...]
Controparte_3
3) Rigetta l'appello;
4) Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e l'appellata
[...]
[...]
[...] Controparte_9
5) Spese irripetibili tra gli appellanti e la terza intervenuta rappresentata dalla CP_7 sua mandataria Controparte_3
6) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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