Articolo 2 della Legge 15 novembre 1989, n. 378
Articolo 1
Versione
8 dicembre 1989
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Associazione Italia Nostra".
Entrata in vigore il 8 dicembre 1989