Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2014, n. 34722
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Sentenza 14 maggio 2014

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In materia di truffa, il danno deve concretarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo, e, se non può essere configurato dalla violazione di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge, è integrato quando l'aspettativa sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica, avente contenuto patrimoniale. (Fattispecie nella quale gli artifizi e raggiri erano finalizzati a determinare una situazione di inadempimento addebitabile alla persona offesa, così da consentire all'agente di opporre a questa un'eccezione di decadenza per paralizzare l'esercizio di un diritto di opzione attribuito da un contratto).

In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile nel giudizio di legittimità, non può essere accolta la richiesta di liquidazione della indennità di trasferta e del rimborso spese avanzata dal difensore, sul presupposto che egli svolge la professione in modo prevalente non in Roma, in quanto l'esercizio della professione di avvocato innanzi la Corte Suprema di Cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell'albo speciale e può svolgersi esclusivamente in Roma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2014, n. 34722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34722
    Data del deposito : 14 maggio 2014

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