Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 2
In materia di truffa, il danno deve concretarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo, e, se non può essere configurato dalla violazione di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge, è integrato quando l'aspettativa sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica, avente contenuto patrimoniale. (Fattispecie nella quale gli artifizi e raggiri erano finalizzati a determinare una situazione di inadempimento addebitabile alla persona offesa, così da consentire all'agente di opporre a questa un'eccezione di decadenza per paralizzare l'esercizio di un diritto di opzione attribuito da un contratto).
In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile nel giudizio di legittimità, non può essere accolta la richiesta di liquidazione della indennità di trasferta e del rimborso spese avanzata dal difensore, sul presupposto che egli svolge la professione in modo prevalente non in Roma, in quanto l'esercizio della professione di avvocato innanzi la Corte Suprema di Cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell'albo speciale e può svolgersi esclusivamente in Roma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2014, n. 34722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34722 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/05/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1255
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 48077/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NU N. IL 13/02/1970;
avverso la sentenza n. 257/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 24/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi: - per le parti civili GN AS e GN TO, l'avv. Rossetti M. (anche in sost. Dell'avv. Righi P., che si è riportato alle conclusioni ed alle note spese che ha depositato.
- per l'imputato ricorrente, l'avv. Cerbari M., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 giugno 2008 dal Tribunale di IM (che aveva dichiarato l'odierno ricorrente OL NU colpevole del reato di truffa aggravata commesso in danno di NI IM e NI ER, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili), ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto all'odierno ricorrente, confermando le statuizioni civili.
Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di due avvocati iscritti nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - "vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: travisamento di prove decisive ai fini della decisione con riferimento al capo della sentenza attinente (al)la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la conseguente conferma delle statuizioni civili. Erronea applicazione dell'art. 640 c.p. con riferimento all'elemento costitutivo degli artifici e raggiri del reato di truffa";
2 - "vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: travisamento di prove decisive ai fini della decisione con riferimento al capo della sentenza attinente (al)la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la conseguente conferma delle statuizioni civili. Erronea applicazione dell'art. 640 c.p. con riferimento all'elemento costitutivo della "induzione in errore" nel reato di truffa";
3 - "vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: travisamento di prove decisive ai fini della decisione con riferimento al capo della sentenza attinente (al)la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e la conseguente conferma delle statuizioni civili. Erronea applicazione dell'art. 640 c.p. con riferimento all'elemento soggettivo del reato di truffa";
4 - "erronea applicazione dell'art. 640 c.p. con riferimento all'elemento costitutivo del reato di truffa rappresentato dall'atto di disposizione patrimoniale del soggetto passivi";
5 - "erronea applicazione dell'art. 640 c.p. con riferimento all'elemento costitutivo del reato di truffa rappresentato dal danno";
6 - "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alle incertezze della Corte circa la qualificazione del fatto come truffa tentata o consumata. Conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili".
In data 23 aprile 2014 è stata depositata memoria nell'interesse delle parti civili NI IM e NI ER, che hanno conclusivamente chiesto il rigetto integrale del ricorso, con conferma delle statuizioni civili.
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte generici e manifestamente infondati.
1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.2. Questa Corte Suprema ha anche già chiarito che è
inammissibile, per difetto di specificità (Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (ai più con raggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuta essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta). Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 71 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
1.3. Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061). Inoltre, in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).
2. Ciò premesso, i motivi (che possono essere esaminati congiuntamente):
- da un lato, sollecitano una rivalutazione degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti, senz'altro non consentita in sede di legittimità, in difetto di travisamenti degli acquisiti elementi probatori, meramente invocati, ma in realtà non documentati (giacché quelli cui il ricorrente ha fatto insistito riferimento sono, in realtà, meri ed indeducibili travisamenti del fatto);
- dall'altro, si risolvono in una più o meno pedissequa reiterazione di censure già costituenti oggetto dell'appello e già motivatamente disattese dalla Corte di appello.
Inoltre, tutte le violazioni di legge dedotte sono del tutto insussistenti: le relative doglianze sono, pertanto, manifestamente infondate.
2.1. La Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente censure già costituenti oggetto di appello, e già motivatamente ritenute infondate, ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, valorizzando, in particolare, in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (f. 7 ss.), la articolata condotta del OL (in parte attiva, in parte omissiva, ma nei complesso certamente fraudolenta, e quindi idonea a costituire i necessari raggiri od artifizi) consistita - nell'ambito del groviglio di rapporti giuridici intercorrenti fra le parti (per la cui ricostruzione non può che farsi rinvio al capo di imputazione ed alla parte descrittiva della sentenza impugnata-:
- nella predisposizione (agendo in questo momento in apparenza nell'interesse dei NI) di un ordine di bonifico inesatto per difetto in favore della COVIGNANO 260 s.a.s., del quale il OL era al tempo stesso dominus, unitamente al proprio genitore (la artata predisposizione del bonifico insufficiente è stata incensurabilmente desunta dalla Corte di appello dalla - altrimenti immotivata - dicitura "acconto" che il bonifico recava, e dalla incongruità del versamento di un acconto di importo quasi pari alla totalità della cifra dovuta);
- nella successivamente omessa informazione dei NI quanto all'intervenuto - e sia pur minimo - inadempimento ed alle sue conseguenze sul contratto stipulato il 5 novembre 2001 (materialmente predisposto dall'odierno imputato - che era quindi necessariamente a conoscenza di tutte le clausole -, e che, alla clausola 13, prevedeva "l'immediata decadenza dal diritto di opzione per effetto di qualunque inadempimento contrattuale dei NI"): va, al riguardo, necessariamente attribuito ampio risalto al documentato rinvenimento, nello studio dell'imputato OL, della lettera di contestazione dell'inadempimento, ricevuta in quanto egli era il "tecnico" che si curava della gestione degli affari del NI, e naturalmente non portata a conoscenza dei truffati. A tali rilievi, il ricorrente non ha opposto alcun elemento decisivo di segno contrario, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare, come si vedrà, eventuali travisamenti nei modi di rito.
2.1. D'altro canto, a decisiva riprova del fatto che le argomentazioni difensive sono del tutto prive di fondamento, sta il fatto ineludibile che i OL invocarono proprio quel minimo inadempimento (non certo imputabile ai NI) quale causa di decadenza dall'esercizio del diritto di opzione de quo, separatamente concesso agli stessi NI: se davvero la errata predisposizione del predetto bonifico da parte di OL NU fosse stata dovuta a mera negligenza, ma compiuta in buona fede, certamente il conseguente (e senz'altro incolpevole) inadempimento degli inconsapevoli NI non avrebbe potuto essere invocato dagli stessi OL.
2.2.1. Non sussiste il travisamento di prove decisive dedotto a fondamento del primo e del secondo motivo.
Nell'ambito della ricostruzione della Corte di appello, prova decisiva è, infatti, l'avvenuto pagamento, a mezzo bonifico, di una somma inferiore a quella dovuta, ed in relazione a ciò nessun travisamento sussiste;
non decisiva, ed anzi ininfluente, appare, pertanto, la invocata circostanza che la relativa fattura fosse stata emessa per l'importo dovuto.
Del tutto sfornita di prova, e costituente, quindi, mera ed interessata allegazione difensiva, è l'invocata circostanza dell'indisponibilità di fondi sufficienti al pagamento dell'intera somma dovuta (così si spiegherebbe anche l'apposizione della dicitura "acconto" quale causale dell'ordine di bonifico): peraltro, di ciò il OL, nell'ambito della vicenda negotiorum gestor dei NI, avrebbe dovuto necessariamente avvertire gli interessati, per diligenza contrattuale nell'espletamento dei compiti affidatigli, tenuto anche conto della consapevolezza delle gravi conseguenze contrattuali che l'inadempimento poteva cagionare, ma in proposito è rimasto del tutto silente, a riprova della fallacità della relativa argomentazione, peraltro ulteriormente confermata da già ricordato rinvenimento, nello studio dell'imputato OL, della lettera di contestazione dell'inadempimento, ricevuta in quanto egli era il "tecnico" che si curava della gestione degli affari del NI, e naturalmente non portata a conoscenza dei truffati.
2.2.2. Nè colgono nel segno i rilievi inerenti alla presunta insussistenza:
- dell'elemento costitutivo degli artifici e raggiri del reato di truffa, al contrario senz'altro integrati dal groviglio di condotte attive (la voluta precostituzione di un inadempimento) ed omissive (la mancata informazione dell'effettuazione del bonifico per un importo inferiore a quello dovuto, e della conseguente contestazione di inadempimento ricevuta) ...
- ... finalizzati ad indurre in errore i NI sulla possibilità - in difetto di residui inadempimenti contrattuali, condizione in effetti artatamente precostituita dal OL, e della quale i NI erano inconsapevoli - di esercitare utilmente il diritto potestativo di opzione contrattualmente spettante loro, ed acquisito a condizioni tali da rendere il contratto sottostante estremamente vantaggioso o estremamente svantaggioso per i NI, a seconda del positivo esercizio, o meno, della predetta opzione.
2.2.3. Le considerazioni che precedono assorbono i non decisivi rilievi di cui al terzo motivo di ricorso: si è già detto che non decisivo è il dedotto travisamento, non riguardante in effetti la somma materialmente pagata, e quindi il conseguente inadempimento, ma soltanto la fattura emessa;
inoltre, il dolo dell'imputato è evidenziato dalla consapevolezza che egli ebbe dei vari segmenti della vicenda, dei quali fu esclusivo artefice, e del fatto che egli - pur al corrente dell'inconsapevolezza dei NI - non esitò a trarre beneficio dalla decadenza contrattuale della quale aveva artatamente precostituito i presupposti.
2.2.4. Il ricorrente invoca, a fondamento del terzo motivo, il fatto che il valorizzato bonifico di una somma inferire al quantum dovuto, in ipotesi finalizzato a precostituire quell'inadempimento contrattuale che doveva in futuro propiziare la decadenza dei NI dall'esercizio del diritto di opzione de quo, sarebbe stato in realtà ascrivibile a negligenza della segretaria NO.
In proposito, peraltro, il ricorrente non spiega la ragione per la quale i NI non sarebbero stati resi edotti ne' dell'accaduto, nè della intervenuta contestazione di inadempimento, il che rende le dichiarazioni della NO non decisive, ed comunque inidonee a scalfire la diversa ricostruzione dei fatti cui sono motivatamente, e conformemente, addivenuti i giudici di merito.
2.2.5. Manifestamente infondati sono il quarto ed il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente.
Nel delitto di truffa, il danno (consistente per i NI nella perdita del diritto di opzione) ed il profitto (consistente per il OL nella decadenza dei NI dal diritto di opzione) possono certamente derivare, come nella specie, da una condotta formalmente ascrivibile alla vittima (l'inadempimento contrattuale in seguito dedotto per far valere la decadenza dei NI dalla possibilità di esercitare il diritto di opzione), ma in realtà ingenerata da una condotta in parte commissiva (l'effettuazione del bonifico di importo inferiore al dovuto) in parte omissiva (l'omessa informazione circa l'intervenuto inadempimento) dello stesso deceptor.
Ritiene, inoltre, il collegio, in adesione ad un remoto, ma tuttora attuale e non superato orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, sentenza n. 5465 del 23 febbraio 1972, CED Cass. n. 121774 s.) che il danno deve avere contenuto patrimoniale, deve cioè concretizzarsi in un detrimento del patrimonio (inteso come complesso di diritti, rapporti e situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale) del soggetto passivo, e non può essere configurato in presenza della violazione di una mera aspettativa fondata su una astratta situazione giuridica ipotizzata dalla legge.
Al contrario, il danno è configurabile quando, essendosi - come nel caso di specie - verificate le condizioni stabilite affinché la situazione giuridica astrattamente considerata fosse resa operante nei confronti di un determinato soggetto, l'aspettativa sia divenuta concreta e dia luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica e, come tale, se sia di contenuto patrimoniale, rientrante nel patrimonio del soggetto sotto il duplice ed alternativo aspetto di una acquisizione materiale avvenuta ovvero futura. Nel caso di specie, in concreto, per esercitare il diritto di opzione era sufficiente una mera manifestazione di volontà dei NI entro il termine prestabilito, in difetto di precedenti inadempimenti nei confronti della società riconducibile ai OL;
la situazione era divenuta attuale in presenza dell'intervenuto esercizio del diritto potestativo de quo, ed il danno si era concretamente materializzato per effetto dell'eccezione di decadenza fondata sul pregresso inadempimento artatamente precostituito dal OL con le condotte ampiamente in precedenza descritte.
Non vi fu quindi una perdita di mere chances, ma di un vero e proprio diritto a contenuto patrimoniale (avente ad oggetto l'acquisizione di quanto costituente oggetto del diritto di opzione stesso).
2.2.6. Generico e manifestamente infondato è anche il sesto motivo:
nessuna contraddizione è rilevabile attesa la chiara, inequivocabile e corretta affermazione dell'intervenuto accertamento di una truffa consumata (f. 16), rispetto al quale il successivo inciso invocato dalla difesa costituisce mera argomentazione subordinata, nell'ambito di un ininfluente (pur se inopportuno, per una sentenza) ragionamento "per absurdum".
2.3. Del tutto incensurabilmente in questa sede, la Corte di appello ha, pertanto, conclusivamente dichiarato estinto il reato di truffa per prescrizione (ravvisando l'impossibilità di addivenire ad una - più favorevole per l'imputato - decisione di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) e confermato le statuizioni civili, osservando che <<gli artifici e i raggiri, iniziati con la predisposizione fraudolenta da parte del OL dell'ordine di bonifico dell'11.10.2002, hanno indotto in errore i NI che hanno dunque effettuato il pagamento del canone di locazione per un importo inferiore al dovuto;
essi sono poi proseguiti nel periodo successivo (da ottobre a dicembre 2002) - mediate l'omissione di informare i NI circa l'avvenuto inadempimento e la decadenza dal diritto di opzione che esso avrebbe comportato - fin al momento dell'eccezione di inadempimento da parte del OL con dichiarazione del 30.12.2002, sollevata per contrastare il diritto di opzione esercitato dai NI il 6.12.2002. in questo momento si sono effettivamente ed irrimediabilmente realizzati gli effetti dannosi della condotta truffaldina, già verificatisi in via potenziale nel momento dell'indotto inadempimento. In conseguenza dell'accertata responsabilità penale di OL NU in relazione al reato contestato di truffa consumata (...) vanno confermate tutte le statuizioni civili della sentenza impugnata".
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
3.1. Il ricorrente va anche condannato alla rifusione in favore delle parti civili NI IM e NI ER delle spese dalle stesse sostenute nel grado, liquidate come da dispositivo (quanto alle spese generali, nella misura-base prevista dalla legge). Deve, in proposito, evidenziarsi l'inaccoglibilità della richiesta (formulata per conto di NI IM) di liquidazione della indennità di trasferta e del rimborso spese, sul presupposto che il difensore instante svolge la professione in modo prevalente non in Roma.
La materia è attualmente disciplinata dal D.M. 10 marzo 2014, art. 15, e l'istanza non è accoglibile, perché l'esercizio della professione di avvocato dinanzi alla Corte Suprema di cassazione è consentito ai soli soggetti iscritti nell'apposito albo speciale, e la relativa professione di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione, che esercita la sua giurisdizione sull'intero territorio della nazione, può svolgersi esclusivamente in Roma, non quindi altrove (come sarebbe, al contrario, necessario al fine di poter valutare il luogo nel quale detta professione sia in ipotesi svolta in prevalenza).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore delle parti civili NI IM e NI ER delle spese dalle stesse sostenute nel grado, liquidate per ciascuna di esse in Euro tremilacinquecento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 14 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014