Articolo 97 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 96Articolo 98
Versione
4 maggio 1973
Art. 97.
Facolta' di ritirare gli oggetti rinvenuti

Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata gia' corrisposta l'indennita' dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facolta' di ritirare gli oggetti, restituendo l'indennita' stessa.
Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, la Amministrazione ha il diritto di riavere l'indennita' corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si puo' incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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