Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2015, n. 13103
CASS
Sentenza 3 dicembre 2015

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Massime1

Il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice che aveva reso sentenza "ex" art. 444 cod. proc. pen., senza pronunciarsi sulla concordemente chiesta sospensione condizionale della pena).

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2015, n. 13103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13103
Data del deposito : 3 dicembre 2015

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