Sentenza 3 dicembre 2015
Massime • 1
Il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando "in toto" la richiesta di patteggiamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice che aveva reso sentenza "ex" art. 444 cod. proc. pen., senza pronunciarsi sulla concordemente chiesta sospensione condizionale della pena).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2015, n. 13103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13103 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2015 |
Testo completo
1 3 1 0 3/ 1 6 le 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1955 - Presidente- Sent. n. sez. Dott. Grazia LAPALORCIA Dott. Paolo Antonio BRUNO - Consigliere - -CC 3/12/2015 Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore - R.G.N. 30015/2015 Dott. Angelo CAPUTO - Consigliere - Dott. Roberto AMATORE Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: RE CI, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 12/5/2015 del G.u.p. del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Eugenio Selvaggi, che ha richiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Napoli ha applicato ai sensi degli artt. 444 e 447 c.p.p. a RE CI la pena da questi concordata con il pubblico ministero in relazione ai reati di falso e truffa contestatigli.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge, errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena applicata ed alla quale era stata invece subordinata la richiesta di patteggiamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Per il consolidato insegnamento di questa Corte il giudice - che si ispira al disposto del terzo comma dell'art. 444 c.p.p. ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento (Sez. 4, n. 9455 del 21 gennaio 2011, Selvaggio, Rv. 249813).
2.1 Non è dunque consentito al giudice accogliere la richiesta di patteggiamento, ma non anche la subordinata richiesta di sospensione della pena applicata e la sentenza in tal senso pronunziata è illegittima, sia che lo stesso giudice abbia semplicemente dimenticato di pronunziarsi su tale ultima richiesta (dimenticanza peraltro non emendabile, per altrettanto consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, mediante la procedura di correzione dell'errore materiale) ovvero abbia ritenuto di non poterla soddisfare per il difetto dei presupposti per la concessione del beneficio.
2.2 Nel caso di specie la sentenza ha registrato la richiesta di sospensione proposta dalla coimputata OG (cui è poi stata effettivamente concessa), ma non quella avanzata in termini identici dal ricorrente, come risulta dall'istanza di patteggiamento proposta dal medesimo e dall'atto di consenso del pubblico ministero, provvedendo comunque a ratificare l'accordo intervenuto tra le parti sulla pena.
2.3 La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 3/12/2015 DEPORTATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Presidente Luca Pistorelli Grazia Lapalorcia add 31 MAR 2016 Lofalorare JUO ZIVARIK ои IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise