Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3347 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA / 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA0 3347 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Locazione successione net contratto dissimulato. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati 1. R.G.N. 18070/98 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Giovanni Silvio Coco Cron. 6897 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 1112 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 04/12/00 AMATUCCI Rel. Consigliere Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta POLEPORE SEN T ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per dirittiL. 6000 LAS VEGAS DI CH PA & C, corrente in IL CANCELLIERE Moena, in persona del legale rappresentante pro LIRE 1500 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIULIO CANCELLERI CESARE 128, presso 10 studio dell'avvocato MAURO PADRONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ALDO BEVILACQUA, giusta delega in atti;
D239819 - ricorrente 0239794 contro 0239893 AN UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A MORDINI 14/A/2, presso lo studio dell'avvocato 0239923 た 2000 PAOLO ANTONUCCI, che lo difende anche disgiuntamente 1963 all'avvocato GUIDO BONOMO, giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 251/98 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione Promiscua, emessa il 12/05/98 e depositata il 15/06/98 (R.G. 140/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito 1'Avvocato Barbara SPADONI (per delega Avv. M. PADRONI); udito l'Avvocato Guido BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il 10.11.1980 RT IO locò un'immobile ad uso non abitativo а RI AN al canone annuo di L.
2.000.000. Il 10.1.1983 furono conclusi tra le stesse parti 게 altri due contratti di locazione relativi allo stesso immobile, per la durata di quattro anni, prevedenti diversi canoni di L.
4.000.000 e di L. 14.400.000 an- nue, solo il primo dei quali (denominato di affitto di azienda) fu registrato. Il 9.11.1983 il AN costitui la s.a.s. LA VE AN NA GA & C., della quale divenne socio di 2 accomandante: Il 2..2.1986 fu concluso altro contratto di loca- zione tra il IO e la suddetta società al cano- ne annuo di L.
8.000.000. La società, che dal novembre del 1983 aveva corri- sposto il canone di L. 14.400.000 annue con le ulterio- ri maggiorazioni, dal gennaio del 1988, a seguito dell'azione promossa dal locatore per ottenere il rila- scio dell'immobile, lo ridusse a L.
8.000.000 annue.
2. Nell'ottobre del 1993 il IO intimò alla società LA VE lo sfratto per morosità con conte- stuale citazione per la convalida. Il tribunale di Trento, innanzi al quale il giudi- zio era stato riassunto dopo che il pretore aveva di- satteso la richiesta di emissione di ordinanza ai sensi dell'art. 665 c.p.c., rigettò la domanda del locatore cui la società LA VE aveva resistito affermando tra l'altro di aver sempre pagato il canone pattuito col contratto del 1986, che aveva sostituito con effi- cacia novativa quelli precedentemente conclusi col Ra- cani. Nel giudizio di appello promosso dal IO intervenne la s.a.s. LA VE di HE ZI & C., la cui nuova denominazione conseguiva alla modi- fica dell'atto costitutivo in esito alla cessione, av- venuta nel 1996, delle quote societarie da RT Ra- cani e NA AN a ZI e MO HE.
3. Con atto separato il IO intimò licenza per finita locazione dello stesso immobile alla data del 30.11.1992 e citò per la convalida il AN e la s.a.s. LA VE di AN NA GA & C. assumendo che nel contratto concluso il 10.11.1980 era subentrata la società, di cui il AN era socio accomandante e la moglie socia accomandataria. I convenuti si oppose- ro. Innanzi al Tribunale di Trento, cui il pretore ave- va rimesso le parti, il AN ribadi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la società LA Ve- gas sostenne che il rapporto era regolato dal contratto concluso nel 1986, non ritualmente disdetto con le mo- dalità di cui all'art. 29 della legge n. 392 del 1978. Il tribunale, in accoglimento delle eccezioni dei convenuti, respinse la domanda.
4. La corte d'appello di Trento, decidendo con sen- n. 251 98 sugli appelli di RT IO tenza cui avevano resistito gli appellati, riunite le impu- gnazioni, ha preliminarmente rilevato che in caso di modifica dell'assetto societario permane di fronte ai terzi l'identità della persona giuridica e che, dunque, allo stato, unica conduttrice dell'immobile ed unica interlocutrice processuale del locatore LL era 4 la s.a.s. LA VE di HE ZI & C. (non coesistendo altra s.a.s. LA VE di AN NA GA & C. dotata di personalità giuridica), non qualificabi- le dunque come terza intervenuta ma come unica destina- taria dell'atto di impugnazione. Ha ritenuto inoltre la corte d'appello che il Raca- non fosse passivamente legittimato in ordine alla ni domanda di risoluzione del contratto di locazione, es- sendo a lui subentrata con la cessione del contratto di locazione, contestualmente alla cessione dell'azienda esercitata nell'immobile locato, la s.a.s. LA VE;
il tutto con l'assenso del locatore, manifestato attra- verso un comportamento univoco e consolidato negli an- ni. Ha poi rilevato la corte, per quanto in questa sede ancora interessa, che, quantomeno a decorrere dalla da- ta dell' 1.1.1983, il rapporto contrattuale svoltosi prima con i AN e poi con la s.a.s. LA VE era stato unico e che il contratto sottoscritto il 2.2.1986, concluso dal IO e dalla società LA VE, ebbe come unico scopo quello di costituire un atto utile ad evadere gli oneri fiscali, senza incidere sulle condizioni del rapporto locativo già in corso, come tra l'altro si evinceva dalla circostanza che la 1983 a tutto il società LA VE, dal novembre del 5 1987, aveva corrisposto il canone di L. 14.400.000 an- nue (con i successivi aggiornamenti) pattuito col vali- do contratto non registrato dell'1.1.1983, essendo sta- to invece disatteso il coevo contratto registrato. La corte d'appello ha dunque dichiarato che il con- tratto operante tra le parti era quello non registrato dell'1.1.1983, prevedente un canone iniziale di L. 14.400.000; ha conseguentemente condannato la s.a.s. LA VE di HE ZI $ C (già s.a.s. LA VE di AN NA GA & C.) al pagamento della somma di L. 60.170.400, dell'ulteriore somma pari alle differenze di canone per il periodo successivo (fino al rilascio da effettuarsi entro tre mesi dalla data della sentenza), della sonuna di L.
1.560.000 a titolo di rim- borso delle spese di registrazione, oltre agli interes- si legali ed alle spese del doppio grado. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la s.a.s. LA VE di HE ZI & C affidando- и н А si a tre motivi illustrati anche da memoria, ci resiste con controricorso RT IO. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1372, comma 2, c.c. e difetto di motivazione, la ricorrente si duole che la corte d'appello abbia ritenuto opponibile alla società LA 6 VE il contratto concluso in data 1.1.1983 tra il lo- catore IO ed il AN senza chiarire in base a quale principio il contratto stipulato con un sogget- to (il AN) potesse riflettersi obbligatoriamente su un soggetto diverso, volta che l'art. 1372, comma 2, C.C. stabilisce che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge. Essendo stata omessa ogni motivazione dalla corte d'appello, sicché la sentenza appariva già sotto tale aspetto viziata, il ricorrente si raffigura che la cor- te d'appello potrebbe aver fatto applicazione dell'art. 2558 C.C., sul presupposto che al momento della costi- tuzione della s.a.s. LA VE, a questa fosse stata trasferita anche l'azienda del AN. Ma, afferma, di tanto non v'era prova, né traccia, nei vari gradi del giudizio di merito;
come non vi era prova della inter- venuta cessione del contratto tra il AN e la socie- tà LA VE. Né, conclude, "è previsto che tale tra- sferimento avvenga per fatti concludenti o per presun- zione, quale potrebbe essere, nella fattispecie, quella del pagamento di un canone superiore per un certo pe- riodo".
1.2. La censura è infondata. La corte ha inequivocamente fondato le proprie mo- tivate conclusioni sulla intervenuta cessione del con- 7 tratto, contestualmente alla cessione dell'azienda, non già sulla circostanza che per un certo periodo fosse stato pagato un canone superiore, ma sul fatto stesso che la s.a.s. LA VE secondo la ricorrente estra- nea al rapporto fino al 1986 dal novembre del 1983 avesse cionondimeno provveduto essa stessa, e non più il AN, al pagamento dei canoni locativi. Si tratta di ratio decidendi pienamente idonea a sorreggere la decisione, alla quale la ricorrente non oppone, del resto, di aver mai chiarito a quale diverso titolo avesse provveduto al pagamento. Né il ricorso alla presunzione è precluso dall'art. 2729, comma 2, c.c. allorché la esistenza del contrat- to, quand' anche in ipotesi da concludersi in una forma vincolata ad substantiam (il che va nella specie esclu- so) о ad probationem, venga dedotta non come fonte di diritti e di obblighi tra le parti contraenti, ma come semplice fatto storico influente sulla decisione (cfr. Cass., n. 3351/87).
2.1. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2269, 2558 e 2560 c.c. e difetto di motivazione sul punto dell'opponibilità del contratto da cui è scaturita la condanna alla s.a.s. di HE ZI & C.
2.2. La censura è priva di pregio. 8 . . Il richiamo dell'art. 2269 C.C. è improprio, in quanto concerne la responsabilità del socio per le ob- bligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, responsabilità che qui non viene in conside- razione. Della successione della s.a.s. LA VE di AN NA .C nell'azienda del AN, in riferimento alla dedotta violazione dell'art. 2558 C.C. (che quale prevede la successione dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale), si è già detto a pro- posito del primo motivo. La prospettata violazione dell'art. 2560 C.C. (il cui secondo comma prevede che dei debiti dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento l'acquirente risponde solo se essi risultano dai libri contabili) in relazio- ne al preteso trasferimento dell'azienda dalla s.a.s. LA VE di AN NA alla s.a.s. LA VE di HE ZI è incompatibile con il non impu- gnato rilievo della corte di merito che la modifica dell'assetto societario della s.a.s. LA VE non ha alterato l'identità della persona giuridica di fronte ai terzi, sicché non sussistono due distinti soggetti tra i quali sia intervenuta una cessione d'azienda.
3.1. Col terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1415 C. C e vizio di motivazione per non avere la corte d'appello considerato che il recante il canone contratto dissimulato dell'1.1.1983, di L. 14.400.000 annue, non avrebbe potuto essere oppo- sto alla s.a.s. LA VE di HE ZI & C., in quanto acquirente di buona fede (posto che il con- tratto dissimulato era destinato a non risultare dalle scritture contabili) dell'azienda dai precedenti soci AN e AN.
3.2. Anche tale censura è priva di pregio in quanto del tutto prescinde dalle circostanze di fatto, diffu- samente chiarite dalla gravata sentenza, che la s.a.s. LA VE di AN e la s.a.s. LA VE di Chiocchet- ti sono la stessa persona, sicché non ha senso logico fare riferimento ad una cessione d'azienda da un sog- getto a se stesso;
e che la società era subentrata nel contratto dissimulato dell'1.1.1983, intercorso col Ra- cani, quando questi aveva ceduto l'azienda alla socie- tà, nel novembre del 1983. Da allora al 1987 la società aveva infatti versato al locatore il canone contemplato non dal contratto simulato (L.
4.000.000 annue) ma da quello dissimulato (L. 14.400.000 annue), come la corte d'appello ha posto in rilievo e come si è già osservato sopra.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del- 10 la ricorrente alle spese.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- 267400, te alle spese, che liquida in L. oltre а L.
6.000.000 per onorari. Roma, 4 dicembre 2000 consigliere estensore Soman Kinan Il presidente IL CANCELLIERE C1 Длина Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 7 MAR 2001 IL CANCELLIERE 69000 Giovanni Giambattista о Do 310000 м * э AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 1.MAR.2003 Serie 4. al/20899 Registrato in do 160,10 vercate €.. CENTOSESSANTA/10 ...) (euro p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grezia DAFILIPPO) Il Responsabile Servizio At udiziari (Dr. M. RACCIONI) RATE A 2 M O DT R 11