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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3703/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. Antonella DORE ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola (BO), Via Garibaldi, n. 40, e
nata a [...], il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Maurizio LO CONTE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola (BO), Via Cavour, n. 82,
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 17 marzo 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 23 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola, il 30 maggio 2009. Dall'unione già in precedenza al matrimonio è nata , il [...], Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 6 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia, nonché al diritto di visita del genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(BO), il 19 marzo 1973 e nata a [...], il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Imola (BO) il 30 maggio 2009, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 32 Parte 1 anno 2009; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, come di fatto già accade;
2) prende atto che il signor ha già provveduto a prelevare dalla casa coniugale Pt_1
i suoi effetti personali e, entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione, si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
3) avendo le parti dichiarato che , maggiorenne ma economicamente Per_1 autosufficiente, continuerà ad abitare insieme alla madre, assegna a quest'ultima la casa coniugale;
4) con decorrenza dal deposito della domanda pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di versare alla signora ( IBAN [...]), Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , Per_1 fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, la somma di 250,00 euro mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in pagina 2 di 6 oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) prende atto che le parti hanno dichiarato che:
- dal mese di luglio 2024 il signor provvede a corrispondere alla figlia, Pt_1 mediante satispay, la somma mensile di 200,00 euro;
- il 5 dicembre 2024 ha corrisposto alla signora mediante bonifico la Pt_2 somma di 1.500,00 euro a titolo di contributo al mantenimento di , maturato da Per_1 luglio 2024 a dicembre 2024 e, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 corrisponde mensilmente la somma di 250,00 euro;
6) dispone che ciascuno dei genitori provveda nella misura del 50% al sostenimento di tutte quelle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della medesima, disciplinate secondo quanto previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, come di seguito riportato: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia a) corrispondenti a scelte già concordate e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico e/o del percorso universitario intrapreso;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con messaggio telefonico e/o whatsapp e/o con e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con messaggio pagina 3 di 6 telefonico e/o whatsapp e/o con e-mail), motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
rimborso spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione, anche a mezzo whatsapp o e-mail, di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso pro quota dovrà avvenire in prossimità dell'esibizione del documento di spesa e il rimborso dovrà essere effettuato tempestivamente dall'altro genitore e, comunque, entro i 10 giorni successivi), salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia per il quale è stata sostenuta la spesa, ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi (esclusi quelli eventualmente derivati da polizze assicurative stipulate in proprio da ciascun genitore) e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori -i quali si impegnano a vicendevolmente informarsi circa l'eventuale spettanza e/o erogazione dei su detti benefici- nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno dichiarato di nulla avere a pretendere reciprocamente per le spese straordinarie rispettivamente sostenute nell'interesse della figlia e della famiglia, dal 30 giugno 2024 e fino al deposito del ricorso;
8) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale spettante alla figlia venga interamente riscosso dalla madre;
9) prende atto che relativamente alle eventuali detrazioni per figli a carico, qualora spettanti e previste ex lege, i ricorrenti hanno convenuto che vengano attribuite a ciascuno di essi nella misura del 50%;
10) prende atto che:
- la signora a dichiarato di aver già provveduto a effettuare la voltura a proprio Pt_2 nome delle utenze relative alla casa familiare, esonerando il signor da ogni Pt_1 onere e/o costo, relativo anche al periodo successivo alla cessazione della convivenza;
in merito, i coniugi hanno dichiarato di nulla dover corrispondere l'uno all'altro per le suddette utenze e così anche per il Telepass, che la moglie ha già provveduto a restituire al marito;
- le parti hanno dichiarato che l'abbonamento a Sky - codice cliente 2006862 - rimarrà nella disponibilità della figlia e continuerà a essere intestato al signor che Pt_1 provvederà al pagamento del relativo canone;
11) prende atto che le parti hanno convenuto che l'IMU, se dovuta, e/o qualsivoglia tributo dal quale dovesse ex lege essere sostituita, nonché gli eventuali ulteriori tributi e/o tasse previsti ex lege per l'uso degli immobili, vengano interamente corrisposti dalla signora ella sua qualità di assegnatario dell'immobile; Pt_2
12) prende atto che il signor avendo contratto al momento dell'acquisto della Pt_1 quota di ½ indiviso della casa coniugale un mutuo di 105.000,00 euro con il Banco BPM, decorrente dal 31 ottobre 2009 e con scadenza fissata al 31 ottobre 2029, si pagina 4 di 6 impegna a proseguire nel pagamento delle residue rate, attualmente pari a 542,00 euro circa mensili;
13) prende atto che le parti hanno convenuto che gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale ivi rimarranno fino a quando quest'ultima resterà assegnata alla signora , in ogni caso, fino a quando la figlia non trasferirà altrove la propria Pt_2 dimora e/o fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica e/o fino a quando non si manifesti la necessità per il signor di disporre dei suddetti beni. Pt_1
Successivamente i coniugi provvederanno a ripartirsi la cucina Scavolini completa di tavolo e sedie, quadro in argento;
14) prende atto che in merito alle attrezzature presenti nella casa familiare e in particolare al soffiatore elettrico, alla motozappa a scoppio, al tagliasiepe elettrico, all'idropulitrice e alla turbina da neve, acquistati dal signor i coniugi Pt_1 convengono che lo stesso provvederà a prelevare l'idropulitrice e la turbina da neve, mentre le altre rimarranno nella disponibilità della signora ino a quando non si Pt_2 manifesti la necessità per il marito di disporre dei suddetti beni;
15) prende atto che i coniugi hanno convenuto che gli arredi e suppellettili di proprietà del signor resteranno collocati nella casa ubicata a Firenzuola, località Pt_1
Bordignano, in comproprietà indivisa tra le sorelle e la moglie si Pt_2 Persona_2 impegna a restituirli al marito nell'eventualità in cui l'immobile in oggetto venga venduto, locato e/o concesso in comodato a terze persone e/o nell'eventualità in cui si manifesti l'esigenza per quest'ultimo di poterne disporre;
nello specifico, trattasi dei seguenti beni:
- tavolo in castagno metri 5 x 1,20; divano tre posti color beige;
madia antica;
vetrina alta a due ante in vetro;
due lampadari in ferro battuto;
due draghi in ferro battuto;
due porta bottiglia in ferro battuto;
caveja romagnola in ferro battuto;
portavaso basso in ferro battuto;
portavaso alto in ferro battuto;
cavatappi a muro in ferro battuto;
portariviste a forma di oca in ferro battuto;
tre quadri;
sega da legno antica;
giogo buoi antico in legno;
tavolo da cucina in abete completo di nr 6 sedie;
lampadario sali-scendi antico collocato in cucina;
letto matrimoniale, armadio e comò; armadio antico a due ante;
toielette antica;
baule antico;
letto singolo antico in legno;
armadio a due ante;
toupie electra beckum;
pialla filo spessore electra beckum 26 compresa di accessori e frese;
16) prende atto che i coniugi hanno convenuto che:
- l'autoveicolo SUZUKI – MZ SWIFT – TG CX726VZ, intestato alla signora e dalla medesima acquistato, rimarrà nell'esclusiva proprietà e disponibilità Pt_2 della stessa;
- l'autoveicolo BMW X5, TG EA511XX, la FIAT TG AV247AT e le moto CP_1
YAMAHA TRACER, TG EW31297, HONDA CR 125, GUZZI TG BO102484 e KEE
TG EZ76165, intestati al signor e dal medesimo acquistati, Pt_3 Pt_1 rimarranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità del medesimo;
- la moto KEE WAY RFK 125 - TG EZ76165, nella disponibilità della figlia, è intestata al signor il quale ne sosterrà le relative spese;
mentre quelle del Pt_1
pagina 5 di 6 veicolo in uso a continueranno a essere sostenute dall'intestatario e proprietario Per_1 dello stesso;
17) prende atto che le parti hanno convenuto che ciascuno provvederà al pagamento dei debiti contratti – e intestati- nel proprio interesse o per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia;
18) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di non disporre di un conto corrente cointestato e di essere ciascuno titolare di uno proprio. In merito al saldo dei conti correnti ai medesimi singolarmente intestati convengono che esso rimanga nell'esclusiva disponibilità del titolare del conto e così anche tutti gli eventuali investimenti e/o risparmi dai medesimi accantonati, rinunciando sin d'ora a pretenderne l'uno dall'altro la divisione;
19) prende atto che, stante il regime di separazione dei beni, gli eventuali beni immobili e/o mobili registrati dai medesimi acquistati anteriormente alla sottoscrizione del ricorso e alla pronuncia della separazione sono di esclusiva proprietà del coniuge acquirente e che pertanto, i ricorrenti si impegnano a dichiarare, a semplice richiesta qualora necessario, che l'acquisto dai medesimi separatamente compiuto resti a beneficio del solo acquirente il quale, pertanto, conserverà la titolarità esclusiva del bene acquistato;
20) prende atto che i signori e hanno dichiarato di essere Pt_2 Pt_1 economicamente autosufficienti e, pertanto, di non chiedere vicendevolmente nessun contributo a titolo di mantenimento;
rinunciano altresì espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa nei confronti delle somme che verranno eventualmente pagate a titolo di T.F.R e/o ad altro, anche equipollente, titolo o ragione;
21) prende atto che i ricorrenti si impegnano altresì a portarsi reciproco rispetto, a non frapporre interferenze alla rispettiva vita sentimentale e, dato atto di quanto sopra, dichiarano di avere in tal modo regolato e definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale, eccetto quello inerente alla casa coniugale in comproprietà indivisa, e di non avere, a qualsivoglia titolo o ragione, altre pretese da avanzare per tali titoli;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...], il [...] (C.F Parte_1
), rappresentato e difeso dall' avv. Antonella DORE ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Imola (BO), Via Garibaldi, n. 40, e
nata a [...], il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Maurizio LO CONTE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Imola (BO), Via Cavour, n. 82,
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Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23 maggio 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 17 marzo 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 23 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Imola, il 30 maggio 2009. Dall'unione già in precedenza al matrimonio è nata , il [...], Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 6 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia, nonché al diritto di visita del genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(BO), il 19 marzo 1973 e nata a [...], il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio a Imola (BO) il 30 maggio 2009, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 32 Parte 1 anno 2009; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, come di fatto già accade;
2) prende atto che il signor ha già provveduto a prelevare dalla casa coniugale Pt_1
i suoi effetti personali e, entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di separazione, si impegna a trasferire altrove la propria residenza;
3) avendo le parti dichiarato che , maggiorenne ma economicamente Per_1 autosufficiente, continuerà ad abitare insieme alla madre, assegna a quest'ultima la casa coniugale;
4) con decorrenza dal deposito della domanda pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di versare alla signora ( IBAN [...]), Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , Per_1 fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, la somma di 250,00 euro mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in pagina 2 di 6 oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) prende atto che le parti hanno dichiarato che:
- dal mese di luglio 2024 il signor provvede a corrispondere alla figlia, Pt_1 mediante satispay, la somma mensile di 200,00 euro;
- il 5 dicembre 2024 ha corrisposto alla signora mediante bonifico la Pt_2 somma di 1.500,00 euro a titolo di contributo al mantenimento di , maturato da Per_1 luglio 2024 a dicembre 2024 e, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 corrisponde mensilmente la somma di 250,00 euro;
6) dispone che ciascuno dei genitori provveda nella misura del 50% al sostenimento di tutte quelle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della medesima, disciplinate secondo quanto previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, come di seguito riportato: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia a) corrispondenti a scelte già concordate e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico e/o del percorso universitario intrapreso;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con messaggio telefonico e/o whatsapp e/o con e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con messaggio pagina 3 di 6 telefonico e/o whatsapp e/o con e-mail), motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
rimborso spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione, anche a mezzo whatsapp o e-mail, di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso pro quota dovrà avvenire in prossimità dell'esibizione del documento di spesa e il rimborso dovrà essere effettuato tempestivamente dall'altro genitore e, comunque, entro i 10 giorni successivi), salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia per il quale è stata sostenuta la spesa, ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi (esclusi quelli eventualmente derivati da polizze assicurative stipulate in proprio da ciascun genitore) e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori -i quali si impegnano a vicendevolmente informarsi circa l'eventuale spettanza e/o erogazione dei su detti benefici- nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno dichiarato di nulla avere a pretendere reciprocamente per le spese straordinarie rispettivamente sostenute nell'interesse della figlia e della famiglia, dal 30 giugno 2024 e fino al deposito del ricorso;
8) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico universale spettante alla figlia venga interamente riscosso dalla madre;
9) prende atto che relativamente alle eventuali detrazioni per figli a carico, qualora spettanti e previste ex lege, i ricorrenti hanno convenuto che vengano attribuite a ciascuno di essi nella misura del 50%;
10) prende atto che:
- la signora a dichiarato di aver già provveduto a effettuare la voltura a proprio Pt_2 nome delle utenze relative alla casa familiare, esonerando il signor da ogni Pt_1 onere e/o costo, relativo anche al periodo successivo alla cessazione della convivenza;
in merito, i coniugi hanno dichiarato di nulla dover corrispondere l'uno all'altro per le suddette utenze e così anche per il Telepass, che la moglie ha già provveduto a restituire al marito;
- le parti hanno dichiarato che l'abbonamento a Sky - codice cliente 2006862 - rimarrà nella disponibilità della figlia e continuerà a essere intestato al signor che Pt_1 provvederà al pagamento del relativo canone;
11) prende atto che le parti hanno convenuto che l'IMU, se dovuta, e/o qualsivoglia tributo dal quale dovesse ex lege essere sostituita, nonché gli eventuali ulteriori tributi e/o tasse previsti ex lege per l'uso degli immobili, vengano interamente corrisposti dalla signora ella sua qualità di assegnatario dell'immobile; Pt_2
12) prende atto che il signor avendo contratto al momento dell'acquisto della Pt_1 quota di ½ indiviso della casa coniugale un mutuo di 105.000,00 euro con il Banco BPM, decorrente dal 31 ottobre 2009 e con scadenza fissata al 31 ottobre 2029, si pagina 4 di 6 impegna a proseguire nel pagamento delle residue rate, attualmente pari a 542,00 euro circa mensili;
13) prende atto che le parti hanno convenuto che gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale ivi rimarranno fino a quando quest'ultima resterà assegnata alla signora , in ogni caso, fino a quando la figlia non trasferirà altrove la propria Pt_2 dimora e/o fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica e/o fino a quando non si manifesti la necessità per il signor di disporre dei suddetti beni. Pt_1
Successivamente i coniugi provvederanno a ripartirsi la cucina Scavolini completa di tavolo e sedie, quadro in argento;
14) prende atto che in merito alle attrezzature presenti nella casa familiare e in particolare al soffiatore elettrico, alla motozappa a scoppio, al tagliasiepe elettrico, all'idropulitrice e alla turbina da neve, acquistati dal signor i coniugi Pt_1 convengono che lo stesso provvederà a prelevare l'idropulitrice e la turbina da neve, mentre le altre rimarranno nella disponibilità della signora ino a quando non si Pt_2 manifesti la necessità per il marito di disporre dei suddetti beni;
15) prende atto che i coniugi hanno convenuto che gli arredi e suppellettili di proprietà del signor resteranno collocati nella casa ubicata a Firenzuola, località Pt_1
Bordignano, in comproprietà indivisa tra le sorelle e la moglie si Pt_2 Persona_2 impegna a restituirli al marito nell'eventualità in cui l'immobile in oggetto venga venduto, locato e/o concesso in comodato a terze persone e/o nell'eventualità in cui si manifesti l'esigenza per quest'ultimo di poterne disporre;
nello specifico, trattasi dei seguenti beni:
- tavolo in castagno metri 5 x 1,20; divano tre posti color beige;
madia antica;
vetrina alta a due ante in vetro;
due lampadari in ferro battuto;
due draghi in ferro battuto;
due porta bottiglia in ferro battuto;
caveja romagnola in ferro battuto;
portavaso basso in ferro battuto;
portavaso alto in ferro battuto;
cavatappi a muro in ferro battuto;
portariviste a forma di oca in ferro battuto;
tre quadri;
sega da legno antica;
giogo buoi antico in legno;
tavolo da cucina in abete completo di nr 6 sedie;
lampadario sali-scendi antico collocato in cucina;
letto matrimoniale, armadio e comò; armadio antico a due ante;
toielette antica;
baule antico;
letto singolo antico in legno;
armadio a due ante;
toupie electra beckum;
pialla filo spessore electra beckum 26 compresa di accessori e frese;
16) prende atto che i coniugi hanno convenuto che:
- l'autoveicolo SUZUKI – MZ SWIFT – TG CX726VZ, intestato alla signora e dalla medesima acquistato, rimarrà nell'esclusiva proprietà e disponibilità Pt_2 della stessa;
- l'autoveicolo BMW X5, TG EA511XX, la FIAT TG AV247AT e le moto CP_1
YAMAHA TRACER, TG EW31297, HONDA CR 125, GUZZI TG BO102484 e KEE
TG EZ76165, intestati al signor e dal medesimo acquistati, Pt_3 Pt_1 rimarranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità del medesimo;
- la moto KEE WAY RFK 125 - TG EZ76165, nella disponibilità della figlia, è intestata al signor il quale ne sosterrà le relative spese;
mentre quelle del Pt_1
pagina 5 di 6 veicolo in uso a continueranno a essere sostenute dall'intestatario e proprietario Per_1 dello stesso;
17) prende atto che le parti hanno convenuto che ciascuno provvederà al pagamento dei debiti contratti – e intestati- nel proprio interesse o per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia;
18) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di non disporre di un conto corrente cointestato e di essere ciascuno titolare di uno proprio. In merito al saldo dei conti correnti ai medesimi singolarmente intestati convengono che esso rimanga nell'esclusiva disponibilità del titolare del conto e così anche tutti gli eventuali investimenti e/o risparmi dai medesimi accantonati, rinunciando sin d'ora a pretenderne l'uno dall'altro la divisione;
19) prende atto che, stante il regime di separazione dei beni, gli eventuali beni immobili e/o mobili registrati dai medesimi acquistati anteriormente alla sottoscrizione del ricorso e alla pronuncia della separazione sono di esclusiva proprietà del coniuge acquirente e che pertanto, i ricorrenti si impegnano a dichiarare, a semplice richiesta qualora necessario, che l'acquisto dai medesimi separatamente compiuto resti a beneficio del solo acquirente il quale, pertanto, conserverà la titolarità esclusiva del bene acquistato;
20) prende atto che i signori e hanno dichiarato di essere Pt_2 Pt_1 economicamente autosufficienti e, pertanto, di non chiedere vicendevolmente nessun contributo a titolo di mantenimento;
rinunciano altresì espressamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa nei confronti delle somme che verranno eventualmente pagate a titolo di T.F.R e/o ad altro, anche equipollente, titolo o ragione;
21) prende atto che i ricorrenti si impegnano altresì a portarsi reciproco rispetto, a non frapporre interferenze alla rispettiva vita sentimentale e, dato atto di quanto sopra, dichiarano di avere in tal modo regolato e definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale, eccetto quello inerente alla casa coniugale in comproprietà indivisa, e di non avere, a qualsivoglia titolo o ragione, altre pretese da avanzare per tali titoli;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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