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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4144.24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
c.f. e p.iva in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in Battipaglia (Sa) alla via Leonardo da Vinci n. 5b presso lo studio dell'avv. Luigi Mongiello dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo
Opponente
E
, nato il [...] in [...] e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Cavallaro, del Foro di Salerno presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Montecorvino Rovella alla Via Tintoretto n. 19, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite . Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024 la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 429/2024 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, in data 19.06.2024
e notificato in pari data, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore del della somma di € CP_1
2.095,88 oltre interessi e accessori come da domanda, per omesso pagamento della busta paga di
Febbraio 2024 di euro 1.529,25 nonché versamento del TFR maturato pari ad euro 566,63;
l'opponente chiedeva in particolare che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 cpc, in quanto i documenti depositati dall'opposto in sede monitoria non avrebbero avuto alcun valore probatorio ai fini del credito vantato;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “revocare il decreto ingiuntivo emesso in favore della parte opposta, in quanto inammissibile per carenza dei presupposti per il riconoscimento del credito, nonché del requisito della prova scritta idoneo a supportare il provvedimento monitorio, secondo le disposizioni contenute nel combinato disposto di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., con tutte le derivanti conseguenze in tema di interessi e spese del procedimento monitorio. - dichiarare non provata la domanda e pertanto che nulla è dovuto dalla opponente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, ribadendo la legittimità della pretesa azionata con il ricorso monitorio e concludeva quindi per il rigetto
In data odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
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Aderendo alla richiesta formulata da entrambe le parti costituite, va dichiarata cessata la materia del contendere .
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Ebbene , nel caso di specie , non è controverso tra le parti che , successivamente alla instaurazione del presente giudizio , le parti hanno raggiunto un accordo transattivo con reciproche rinunce e concessioni, al fine di porre fine all'insorta lite e che , nelle more della vertenza, il summenzionato accordo è stato puntualmente eseguito .
Entrambi i contendenti dichiarano pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra. E poiché le parti hanno raggiunto un accordo anche riguardo alle spese del giudizio , queste restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere e , per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.429/2024 ;
- compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria D'Antonio