Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 5
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, in caso di mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo, la riparazione mediante adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione non si cumula necessariamente con la liquidazione dell'indennizzo, essendo il ricorso all'ordine di pubblicazione rimesso al potere discrezionale del giudice del merito.
In tema di equo indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel novero del danno patrimoniale da violazione del termine di durata ragionevole del processo non rientrano le poste che costituiscono oggetto del giudizio, pendente o concluso, protrattosi eccessivamente.
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall'inosservanza di termini posti dal legislatore al manifesto scopo di imprimere un'accelerazione al processo (come quelli, previsti dal rito del lavoro, per l'individuazione della data entro cui deve tenersi l'udienza di discussione "ex" art. 415 cod. proc. civ.), l'inosservanza di detti termini rilevando solo in quanto (e nei limiti in cui) determini a sua volta il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato dall'art. 2 della citata legge, il quale è cosa diversa dai termini "legali", risultando da una sorta di media che tenga conto della durata del processo considerata fisiologica in linea di massima, salve le peculiarità del caso concreto.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel termine ragionevole del processo non è computabile il tempo occorso per lo svolgimento di fasi amministrative che, in relazione alla natura sostanziale del rapporto poi oggetto di contesa, possano o debbano precedere l'azione in giudizio, ancorché rivestano connotati procedimentali, trattandosi di momenti comunque estranei all'"apparato giustizia" ed affidati a soggetti ad esso non appartenenti. (Nella specie veniva in considerazione il procedimento amministrativo costituente, "ex" art. 443 cod. proc. civ. condizione di procedibilità per la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie).
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell'ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali occorre - secondo quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all'unico processo da considerare, secondo quanto induce a ritenere il fatto che, a norma dell'art. 4 della citata legge, ferma restando la possibilità di proporre la domanda di riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, tale domanda deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento stesso, è divenuta definitiva.
Commentario • 1
- 1. Durata irragionevole, indennizzo, prescrizione, dies a quoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NI, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Trasone n. 8, presso lo studio dell'Avvocato Ercole Forgione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Vetere del foro di Cosenza in forza di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte di Appello di Salerno, pubblicato il 4.6.2002, emesso il 7.5.2002 all'esito del procedimento iscritto al numero 242 di Registro della Camera di Consiglio per l'anno 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.6.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del controricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.12.2001, MA EO adiva la Corte di Appello di Salerno premettendo:
a) che con ricorso depositato il 26.9.1983 aveva richiesto al Pretore del lavoro di Cosenza di riconoscerle, nei confronti dalla locale sede dell'INPS, il diritto alla pensione di invalidità;
b) che tale giudice aveva rigettato la domanda con sentenza del 29.11/22.12.1984;
c) che essa istante, con atto depositato il 19.12.1985, aveva quindi interposto appello davanti al Tribunale di Cosenza, il quale, con sentenza del 13.2/30.5.1987, aveva parzialmente accolto il gravame, riconoscendole il diritto anzidetto dal novembre 1986;
d) che con atto notificato il 13.8.1987 l'INPS aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, accolto dalla Suprema Corte mediante la sentenza del 10.10.1988/25.1.1990, attraverso la quale era stata disposta la cassazione della decisione impugnata con rinvio al medesimo Tribunale;
e) che la causa, riassunta davanti a quest'ultimo giudice con ricorso depositato l'11.4.1990, era tuttora pendente.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva che, previo accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti, per brevità, denominata semplicemente "Convenzione europea"), sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, venisse disposta la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di quanto dovutole a titolo di equa riparazione del danno, patrimoniale e non, subito in conseguenza di siffatta durata, con le adeguate forme di pubblicità della dichiarazione della violazione anzidetta.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, resistendo alla pretesa avversaria della quale chiedeva il rigetto o, in subordine, il limitato accoglimento.
Il Giudice adito, con decreto emesso in data 7.5/4.6.2002, dichiarava che vi era stata violazione del richiamato art. 6, paragrafo 1 e, per l'effetto, condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente la somma di euro 2.417,00, assumendo per quanto qui interessa:
a) che non dovesse neppure porsi la questione della computabilità o meno del tempo occorso per il necessario svolgimento della previa fase amministrativa del procedimento a quo, data la carenza probatoria in ordine al presupposto di fatto allegato dalla ricorrente;
b) che la durata effettiva del processo, pari, per i tre gradi di giudizio e relativo giudizio di rinvio, a quattordici anni e venticinque giorni al netto del tempo (stimato in quattro anni e mesi due) non imputabile all'Amministrazione giudiziaria, eccedeva di sei anni e venticinque giorni la ragionevole durata dello stesso, apprezzata in otto anni per i tre gradi e per il giudizio di rinvio sopra indicati;
c) che il pregiudizio derivante dalla mancata percezione dei ratei di pensione riguardasse il merito della causa e che l'equivalente economico del relativo diritto della parte non potesse costituire oggetto del danno patrimoniale derivante dal ritardo nella definizione del processo;
d) che l'indennizzo attribuito fosse adeguatamente riparatore del danno non patrimoniale sofferto dalla EO, onde non si palesava possibile aggiungere l'ulteriore sanzione costituita dalla pubblicità della dichiarazione di violazione del parametro convenzionale.
Avverso tale decreto, propone ricorso per cassazione la stessa EO, deducendo quattro motivi di gravame ai quali resiste l'Amministrazione della Giustizia con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma secondo e dell'art. 3, comma quinto, della legge n. 89 del 2001, dell'art. 443 c.p.c., dell'art. 111 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 116 c.p.c., nonché
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., assumendo:
a) che va censurata la decisione resa dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto che lo svolgimento della preventiva fase amministrativa non andava computato ai fini del rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6 della Convenzione europea, ponendo a fondamento della decisione anzidetta il fatto che la ricorrente medesima non avrebbe fornito, al riguardo, alcuna prova attestante gli snodi essenziali del suindicato procedimento, onde, non potendo dirsi affatto sufficiente qualche richiamo indiretto al suo espletamento suscettibile di essere tratto da questo o da quell'atto processuale susseguente, una simile deficienza rendeva ultroneo affrontare la questione attinente all'inquadramento (o meno) dell'autorità preposta allo svolgimento della fase amministrativa fra le autorità chiamate a concorrere alla definizione del processo in sede giurisdizionale;
b) che la decisione adottata dal giudice di merito e la motivazione che tale decisione sorregge si pongono in chiaro contrasto con il combinato disposto delle norme che disciplinano le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, in particolare con quanto sancito dall'art. 443 c.p.c. e dall'art. 111 del d.P.R. n. 1124 del 1965;
c) che tali disposizioni normative, se rettamente interpretate, determinano, nei confronti del soggetto di diritto, una sorta di sbarramento al libero accesso alla giustizia impedendogli di ricorrere, in modo diretto ed immediato, al giudice competente per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, onde la tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive, di cui il cittadino è titolare, rimane condizionata al preventivo espletamento del procedimento amministrativo, la mancata attivazione del quale, pertanto, incide sulla definizione della controversia portata alla cognizione del giudice, allungandone necessariamente i tempi, laddove l'Autorità cui è demandata la definizione della preventiva fase amministrativa, deve essere considerata, a tutti gli effetti, come autorità chiamata, ex art. 2 della legge n. 89 del 2001, a concorrere allo svolgimento del processo;
d) che, erroneamente, quindi, il giudice a quo ha creduto di rilevare una carenza probatoria in ordine al presupposto di fatto allegato dalla parte ricorrente, atteso che, per un verso, risulta agli atti del processo la prova dell'espletamento della preventiva fase amministrativa e, per altro verso, la causa, avente per oggetto il ritardo nell'amministrazione della giustizia, non impone alla parte istante un rigoroso onere probatorio in quanto tale giudizio ha per oggetto una sorta di responsabilità oggettiva dello Stato, per il solo fatto che si sia verificata una violazione del termine ragionevole;
e) che la Corte territoriale avrebbe, cioè, dovuto considerare come "tempo processuale", rilevante ai fini del rispetto del termine anzidetto, anche l'intervallo di tempo occorso per l'espletamento della preventiva fase amministrativa, computando, nel ritardo, quanto meno l'intervallo minimo di cui agli artt. 443, comma primo, c.p.c. e 111, comma terzo, del d.P.R. n. 1124/1965, onde la somma liquidata, a titolo di indennizzo, in favore della ricorrente, sarebbe dovuta essere proporzionalmente più cospicua.
Il motivo non è fondato.
Giova, al riguardo, premettere che la Corte territoriale ha espressamente escluso la necessità di "porsi in concreto la questione della computabilità o meno del tempo che sia occorso per lo svolgimento della ... previa (ex art. 443 c.p.c.) fase amministrativa", argomentando "già (dal) fatto che di tale fase non risulta agli atti alcuna documentazione che ne comprovi gli snodi essenziali, nulla di specifico avendo prodotto o chiesto di acquisire la parte onerata, non potendo dirsi in alcun modo sufficiente qualche richiamo indiretto al suo espletamento che possa trarsi da questo o quell'atto processuale susseguente, dato che siffatto richiamo non è idoneo a dar conto della specifica tempistica dell'articolazione dei relativi incombenti e del contegno assunto dalle parti nella corrispondente evoluzione", onde la conclusione, tratta dalla medesima Corte, secondo cui "data la carenza probatoria in ordine al presupposto di fatto allegato dalla parte ricorrente per la prospettazione di inserzione del tempo necessario allo svolgimento della fase amministrativa in quello rilevante ai fini del dedotto ritardo, non mette conto affrontare la questione giuridica di principio relativa alla stessa ammissibilità di tale operazione, anche in rapporto al quesito sul se l'Autorità amministrativa preposta alla fase pregiudiziale possa essere inquadrata quale autorità chiamata a concorrere al procedimento o comunque a contribuire alla sua definizione (per gli effetti di cui all'art. 2 L. n. 89/01)". Posto, dunque, che appare palese come detto giudice non sia entrato nel merito della "questione giuridica di principio relativa alla stessa ammissibilità (della) inserzione del tempo necessario allo svolgimento della fase amministrativa in quello rilevante ai fini del dedotto ritardo", ovvero della questione "della computabilità o meno del tempo che sia occorso per lo svolgimento della ... previa (ex art. 443 c.p.c.) fase amministrativa", avendo evidentemente ritenuto siffatta questione "assorbita" dalla stessa "carenza probatoria" circa "gli snodi essenziali di tale fase" e, segnatamente, circa la "specifica tempistica dell'articolazione dei relativi incombenti (ed il) contegno assunto dalle parti nella corrispondente evoluzione", si osserva tuttavia come il controllo della motivazione in fatto sia connesso, pur essendo intrinsecamente diverso per le modalità con cui si svolge, al sindacato sull'applicazione della legge, dal momento che controllare che sia logicamente giustificato l'accertamento del fatto significa verificare che esista la premessa per l'applicazione della norma, di guisa che non ogni difettoso accertamento del genere può condurre alla cassazione, ma solo quello che incida su elementi determinanti ai fini dell'individuazione della disciplina giuridica della fattispecie, ovvero quello che rilevi come causa di una falsa applicazione della legge, sì che la nozione di "punto decisivo" della controversia sostanzialmente coincide con quella di fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto in contestazione (Cass. 24 ottobre 2000, n. 13984; Cass. 18 novembre 2000, n. 14953; Cass. 5 marzo 2002, n. 3161). In questo senso, la motivazione (sopra riportata) posta dalla Corte territoriale a fondamento dell'impugnato decreto non appare sindacabile sotto le specie (le sole deducibili, cioè, giusta il contenuto del decreto medesimo che si è prima detto) della prova dell'apertura e della durata del procedimento amministrativo in oggetto, siccome relative ad un punto niente affatto "decisivo" della controversia, essendo da escludere, in linea di diritto, proprio la "computabilità ... del tempo che sia occorso per lo svolgimento della ... previa fase amministrativa ... in quello rilevante ai fini del dedotto ritardo".
Basterà, al riguardo, notare che l'art. 2, primo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89, accorda equa riparazione per il caso di violazione del diritto di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea e, dunque, in materia civile, per la violazione del diritto di ogni persona ad ottenere "entro un termine ragionevole", da un tribunale indipendente e imparziale, la determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri.
Il testuale riferimento alla definizione giudiziale delle posizioni oggetto di dibattito evidenzia che il diritto riconosciuto e tutelato è quello ad una "risposta di giustizia" entro un congruo tempo dalla domanda (propria o della controparte) e che, reciprocamente, l'obbligazione riparatoria dello Stato insorge per effetto delle disfunzioni di sistema e di organizzazione inerenti alla struttura giudiziaria preposta a statuire sulla domanda stessa, ovvero relative all'apparato giustizia" inteso come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all'espletamento del relativo servizio (Cass. 14 gennaio 2003, n. 363). Discende da quanto precede, ai fini in esame, l'irrilevanza delle fasi negoziali od amministrative che, in relazione alla natura sostanziale del rapporto poi oggetto di contesa, possano o debbano precedere l'azione in giudizio, ancorché rivestano connotati procedimentali, trattandosi di momenti comunque estranei a detta struttura ed affidati a soggetti ad essa non appartenenti. Una simile interpretazione non è contrastata, risultandone anzi implicitamente avvalorata, dal disposto del secondo comma del già richiamato art. 2, il quale, sempre con riguardo al comportamento "del giudice del procedimento", considera influenti altresì i comportamenti di ogni altra autorità, diversa da quella giudiziaria, che sia chiamata a concorrere nel procedimento medesimo o comunque a contribuire alla sua definizione, rendendo quindi conferenti i ritardi di tali diverse autorità se ed in quanto la legge od il giudice affidino loro specifici compiti "interni" alla causa, oltre che necessari per lo svolgimento e la conclusione di essa (Cass. 20 settembre 2002, n. 13768, là dove la considerazione della necessità di computare il ritardo conseguente all'intervento di provvedimenti discrezionali dell'autorità amministrativa, come la concessione della forza pubblica in un procedimento esecutivo di sfratto di immobile ad uso di abitazione).
L'eventualità, poi, che la suddetta fase "anteriore" risulti doverosa e condizioni la proponibilità o procedibilità della domanda, come si verifica per le controversie in tema di previdenza ed assistenza obbligatorie ai sensi dell'art. 443 c.p.c., non autorizza una differente soluzione.
Anche in queste ipotesi, infatti, l'autorità amministrativa non svolge attività nell'ambito del conflitto, essendo anzi tenuta a prevenirlo ove reputi fondata la richiesta dell'assicurato, ne' si inserisce nella struttura i cui ritardi sono capaci di condurre alla riparazione in argomento, la quale, giova rammentare, appare rivolta a ristorare ciascuna parte in causa dell'eccessiva attesa per la definizione giudiziale della lite, quale ne sia l'esito, non la parte vittoriosa per il tempo trascorso dall'insorgenza del suo diritto sostanziale al soddisfacimento del medesimo.
Del resto, neppure può trascurarsi il fatto che la disposizione contenuta nel già citato art. 443 c.p.c. non si limita a stabilire l'improcedibilità sine die della domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (di cui al primo comma dell'art. 442 c.p.c.) fino all'esaurimento dei procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, ma fissa in ogni caso la procedibilità della domanda anzidetta una volta che siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo, onde appare evidente come, nelle ipotesi in esame, non possa venire in considerazione altro "ritardo", imputabile all'autorità amministrativa, che non sia, al più, quello massimo (di 180 giorni appunto) stabilito per legge e come, in questo senso, non sia dato di configurare alcun comportamento di un diverso potere dello Stato cui addebitare la responsabilità di non avere preso, con la prontezza dovuta, tutte le misure necessarie in vista della più sollecita definizione del procedimento in questione. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e/o falsa applicazione degli arti 175, 415, terzo comma, 420, 429, 435, 116 c.p.c. e delle norme sul nuovo processo del lavoro, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., deducendo:
a) che la Corte territoriale ha, innanzi tutto, operato un cumulo della durata temporale di tutti i gradi del processo, per calcolare poi il ritardo del singolo grado non in base alla durata che ciascuno di essi avrebbe dovuto avere, ma con riferimento all'arco temporale ritenuto complessivamente sufficiente per l'espletamento di tutti i gradi di giudizio;
b) che, non risultando definita la causa pendente in sede di rinvio, non si poteva prendere a base del calcolo l'arco di otto anni ritenuto fisiologico per la celebrazione dei tre gradi di processo e relativo giudizio di rinvio, giacché un tale criterio di calcolo poteva avere senso solo se, nella specie, fosse risultata definita anche la causa pendente davanti al Tribunale di Castrovillari, ne' si poteva contenere la durata lorda del processo in anni diciotto, mesi due e giorni venticinque;
c) che è illegittima anche l'affermazione secondo cui la durata fisiologica del processo di secondo grado possa contenersi in anni due, almeno con riguardo al caso di processi regolati dal rito del lavoro, in quanto essa si pone in contrasto con il disposto dell'art. 435 c.p.c., a mente del quale l'udienza di discussione va fissata non oltre il termine di giorni sessanta dal deposito dell'appello (onde avrebbe dovuto celebrarsi non oltre il mese di marzo del 1986, risultando il gravame proposto il 19 dicembre 1985);
d) che lo stesso è a dire per quanto riguarda il primo grado di giudizio, stante l'illegittimità, a fronte delle disposizioni di cui agli artt. 415, 420 e 429 c.p.c., dell'affermazione secondo cui, in primo grado, la durata fisiologica del processo dovrebbe attestarsi intorno ai tre anni, dal momento che una simile affermazione, di nuovo, contrasta con le norme che disciplinano il processo del lavoro;
e) che la decisione della Corte territoriale è altresì censurabile là dove ha ritenuto imputabile al contegno delle parti l'arco di tempo intercorso fra un udienza e l'altra, sul rilievo che le medesime non avrebbero mosso osservazioni all'operato del giudice, trattandosi di argomentazione non provata e, comunque, priva di fondamento giuridico, siccome in contrasto con i principi in base ai quali deve essere affermata l'esistenza del ritardo nella definizione del processo, rappresentato dal dato oggettivo della lungaggine non riferibile al comportamento di parte;
f) che l'impugnato decreto è, ancora, illegittimo là dove il giudice di merito ha determinato in anni quattro e mesi due il ritardo imputabile alla condotta delle parti, vuoi sotto il profilo che tale statuizione non reca alcuna dimostrazione del procedimento utilizzato e degli elementi considerati nell'effettuare il calcolo, vuoi sotto il profilo che detto giudice, nel ritenere la responsabilità delle stesse parti per le richieste di rinvio del 20.6.1990, del 16.1.1991, del 17.4.1991, del 3.11.1991, del 12.2.1992, del 31.3.1993 e del 23.2.1994, ha mancato di valutare adeguatamente il dato probatorio dal quale emergeva in modo inconfutabile che anche tali differimenti erano stati motivati dall'esigenza del Tribunale del rinvio di disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio;
g) che la Corte territoriale, per determinare la durata ragionevole del processo, afferma che, trattandosi di materia la quale, per la posta in gioco, esige l'impiego di una diligenza qualificata, il periodo di otto anni complessivi dovrebbe essere decurtato di qualche mensilità, per ognuno dei tre gradi di giudizio e relativa fase di rinvio, laddove, poi, nel calcolare l'eccedenza rispetto al parametro della ragionevolezza, non tiene conto della particolarità della vicenda processuale e della relativa diminuzione dei tempi che essa impone nella determinazione del termine ragionevole, senza che si possa poi condividere l'assunto della medesima Corte circa il fatto che la controversia avrebbe imposto una non semplice acquisizione probatoria, dal momento che una simile controversia, al contrario, non comportava indagini impegnative o gravose, ovvero impegnativi adempimenti istruttori, trattandosi di causa di puro diritto, suscettibile di venire decisa allo stato degli atti. Il motivo non è fondato.
Per quanto attiene, infatti, alle censure riportate sotto le lettere a), b), e) e d), si osserva:
1) che la Corte territoriale, muovendo dal presupposto secondo cui "il processo in questione avrebbe dovuto concludersi, per rispettare il canone della ragionevole durata stabilito dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, come richiamato dal primo comma dell'art. 2 L. n. 89/01, in un tempo quantificabile intorno agli otto anni" (sul rilievo che, in armonia con le linee tracciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, "possa stimarsi adeguato fissare l'orizzonte temporale medio ed orientativo per lo svolgimento in lasso ragionevole del processo di cognizione di primo grado quello pari a tre anni", che " con riguardo a procedimento che contempli anche l'espletamento del secondo grado, la durata ragionevole può congruamente fissarsi intorno ai cinque anni" e che, "quando il procedimento abbia contemplato o contempli l'accesso al grado di legittimità, la durata ragionevole del medesimo viene ad attestarsi generalmente, secondo le linee giurisprudenziali richiamate, intorno al periodo di sei anni complessivi"), ha quindi rilevato che "la durata effettiva del processo, attestatasi nel complesso, per quanto articolata fino all'inizio del presente procedimento, a 14 anni e 25 giorni, al netto dei tempi non ascrivibili all'amministrazione giudiziaria, ha superato il cennato parametro della ragionevole durata", onde la conclusione secondo cui "l'eccedenza va quantificata in anni sei e giorni venticinque, (e) deve ritenersi accertata la violazione lamentata, ma solo per il correlativo lasso";
2) che la medesima Corte, al riguardo, ha espressamente ritenuto che "ove esso (ovvero il processo) avesse rispettato questo canone di durata, non si sarebbe potuta fondatamente addurre ad opera della parte ricorrente l'avvenuta violazione del citato parametro convenzionale (ora anche costituzionalizzato all'esito della modificazione dell'art. 111 Cost.); ciò, pure se i termini ordinatori, quale quello entro cui il codice di procedura civile stabilisce doversi tenere l'udienza di discussione nel processo regolato dagli artt. 409 e ss., in relazione agli artt. 442 e ss. c.p.c. (in particolare quello previsto dall'art. 415 c.p.c.), fossero stati disattesi, in quanto quel che rileva ai fini della verifica prevista dalla L. n. 89/01 è la durata dell'intero procedimento o (se la domanda viene formulata mentre ancora pende la causa, come è possibile fare) di quella parte di esso già svolta ed all'esito della quale si propone la domanda di accertamento della violazione, non invece di singoli e selezionati segmenti all'interno del processo stesso";
3) che, così argomentando, detto giudice ha fatto corretta applicazione del principio, già enunciato anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU 19 febbraio 1991, ric. Brigandi;
CEDU 27 febbraio 1992, ric. Ruotolo;
CEDU 6 aprile 2000, ric. Comingersoll S.A.; CEDU 14 novembre 2000, ric. Delgado), secondo il quale, pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell'ipotesi (identica a quella di specie) in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in Cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea occorre avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e per fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all'unico processo da considerare, secondo quanto induce a ritenere il fatto che, a norma dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, ferma restando la possibilità di proporre la domanda di riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, tale domanda deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento stesso, è divenuta definitiva;
4) che del pari correttamente la Corte territoriale ha stimato, per un verso, in anni otto la durata ragionevole del processo (ivi includendo il giudizio di rinvio), nonché, per altro verso, in anni diciotto, mesi due e giorni venticinque "il periodo che ha occupato l'iter del procedimento stesso" (computandolo dalla data del relativo inizio, con il deposito del ricorso presso il primo ufficio giudiziario calabrese il 26.9.1983, fino al momento della proposizione del ricorso per equa riparazione, il 21.12.2001), atteso che, se, giusta quanto già accennato, la domanda di equa riparazione può essere presentata anche a processo pendente (ai sensi del citato art. 4 della legge n. 89/2001), il dies ad quem in tal caso, è costituito da quello dell'ultimo atto processuale dedotto nella domanda (ovvero, nella specie, secondo l'incensurato apprezzamento di fatto della Corte territoriale, dalle "nuove ricerche del fascicolo" disposte, in sede di rinvio, "all'udienza dell'8.11.2000") con cui si assuma dall'attore il superamento della ragionevole durata del processo, laddove è altrettanto palese che, per analoghe ragioni, il relativo termine (di durata ragionevole del processo cioè) deve comprendere altresì il giudizio di rinvio (ancorché non concluso, come nel caso in esame, ma semplicemente pendente al momento dell'instaurazione del procedimento di equa riparazione), trattandosi di apprezzare appunto siffatta durata fino a tale momento, ovvero, quindi, includendovi il giudizio anzidetto, impregiudicata ogni ulteriore ed eventuale pretesa per il tempo che occuperà il futuro corso della causa;
5) che, del resto, il mancato rispetto di termini posti dal legislatore al manifesto scopo di imprimere un'accelerazione al processo (come quelli, previsti dal rito del lavoro, menzionati dalla stessa ricorrente) non viene minimamente in rilievo, se non in quanto (e nei limiti in cui) abbia comunque determinato il mancato rispetto del "termine ragionevole" di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea (richiamato dall'art. 2, primo comma, della legge n. 89 del 2001), il quale, all'evidenza, è cosa diversa dai termini
"legali", risultando da "una sorta di media" che tenga conto della durata del processo considerata fisiologica in linea di massima e tranne le peculiarità del caso concreto, con riguardo, in via generale ed approssimativa, allo svolgimento del processo medesimo, più complesso e gravoso in primo grado, più semplice e spedito in appello ed ancora più rapido in Cassazione.
Circa, poi, le doglianze sopra riportate alla lettera e), vale notare come l'apprezzamento della Corte territoriale, relativo all'imputabilità al comportamento delle parti dell'arco di tempo intercorso fra un'udienza e l'altra, sul rilievo che le medesime non avrebbero mosso osservazioni all'operato del giudice, appaia, per il suo stesso tenore letterale (caratterizzato dall'impiego della locuzione introduttiva "peraltro"), formare quanto meno oggetto di una più ampia ratio deciderteli (ove pure non estraneo ad essa), incentrata sull'assunto che le parti, "peraltro senza sollevare osservazioni circa la loro misura", "hanno dato causa, in tutto o in misura concorrente, ai rinvii delle udienze considerati", laddove, però, quest'ultima argomentazione non è stata minimamente censurata con il profilo di gravame all'attenzione della Corte, onde tale profilo si palesa, in questo senso, inammissibile per difetto di interesse, atteso che, quand'anche venisse accolto, la decisione impugnata continuerebbe pur sempre a fondarsi sopra la (differente) ratio non contestata e non potrebbe quindi, in ogni caso, essere cassata.
Per quanto attiene, ancora, alle doglianze sopra riportate alla lettera f), basterà rilevare:
a) che quella secondo cui il giudice del merito ha statuito che il ritardo ascrivibile alla condotta delle parti "assommava complessivamente a 4 anni e 2 mesi, senza dare alcuna dimostrazione del procedimento utilizzato e degli elementi di cui aveva tenuto conto nell'effettuare il calcolo", si palesa affatto generica, siccome tale da non offrire alcuno specifico riferimento a quella che doveva essere, invece, la durata "effettiva" di simili ritardi;
b) che quella secondo cui detto giudice, nel ritenere la responsabilità delle parti avendo le stesse richiesto i sopra indicati rinvii, ha mancato di valutare adeguatamente il dato probatorio, acquisito agli atti, dal quale emerge che anche tali differimenti erano stati motivati dall'esigenza del Tribunale di disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, non si palesa minimamente decisiva, atteso che, a fronte di un apprezzamento di fatto del genere di quello contenuto nell'impugnato decreto nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che i differimenti anzidetti "sono ... stati richiesti dalle parti" ("con la precisazione che, da un lato, non risulta a verbale la motivazione di tale richiesta e, dall'altro - anche dato per certo che i rinvii siano stati chiesti per l'omessa acquisizione dei fascicoli della prima fase - la parte ricorrente non ha mai chiesto, sino all'udienza dell'8.11.2000, il passaggio in decisione della causa ne' si è attivata per la ricostruzione, almeno parziale, di quei fascicoli"), non appare capace di indurre il giudice ad una differente decisione il mero riferimento al fatto che "anche tali differimenti erano stati motivati dall'esigenza del Tribunale di disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio", posto che, come si è visto, la Corte territoriale ha espressamente dato conto della circostanza, reputandone tuttavia l'ininfluenza sulla base di un ulteriore apprezzamento di fatto non specificatamente censurato in questa sede. Circa, infine, le doglianze sopra riportate alla lettera g), si osserva che la Corte territoriale, nel ritenere "congruo ... che il processo in questione avrebbe dovuto concludersi ... in un tempo quantificabile intorno agli otto anni" (tanto da stimare definitivamente in anni sei e giorni venticinque l'eccedenza, rispetto alla ragionevole durata del processo, della durata effettiva netta di questo, corrispondente a "14 anni e 25 giorni"), ha in buona sostanza operato una sorta di implicita "compensazione" tra la "decurtazione di alcune mensilità" che avrebbe dovuto trovare applicazione al "periodo di otto anni complessivi" (in ragione del fatto che "il processo in materia previdenziale ed assistenziale, per le esigenze di peculiare spessore caratterizzanti le questioni in esso trattate, rientr(a) fra quelli che esigono l'impiego di particolare diligenza") e la considerazione, all'opposto, dell'incremento della ragionevole durata legato alla posta in gioco (versata nella causa in oggetto) e all'entità della medesima, da "stimarsi soggettivamente ed oggettivamente di rilevanza non secondaria, siccome attinente all'accertamento della permanenza o meno del diritto a pensione della parte ricorrente dopo che l'Istituto aveva ritenuto carenti i relativi presupposti, nonché, per altro verso, della non semplicissima acquisizione probatoria specifica resasi necessaria per l'accertamento dei requisiti basilari per la verifica del diritto a pensione dell'appellante". Al riguardo, varrà notare che, mentre il primo profilo dell'argomentazione sopra indicata non ha, come è intuitivo, formato oggetto di doglianza alcuna da parte della ricorrente, il secondo, implicante un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non sotto le specie della denunzia di un vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato censurato dalla medesima ricorrente nel senso di una differente ricostruzione (segnatamente imperniata sull'assunto che "una simile controversia non comporta un'attività onerosa, ne' impegnativi adempimenti istruttori, trattandosi di una causa di puro diritto che il giudice può e deve decidere allo stato degli atti") la quale, ove pure riconducibile alla prospettazione di un simile vizio in termini di omessa od erronea considerazione di risultanze processuali, avrebbe dovuto in ogni caso recare lo specifico ed analitico riferimento (fino all'integrale trascrizione, se necessario) alle emergenze trascurate o mal apprezzate, così rispondendo al requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, laddove, nella specie, nè il generico richiamo agli "atti di causa", ne', comunque, la stessa illustrazione fattane dalla ricorrente, si palesano tali da mettere questa Corte in grado, sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, di esercitare il controllo circa il carattere decisivo o meno di simili risultanze (Cass. 1^ febbraio 1995, n. 1161; Cass. 13 gennaio 1997, n. 265; Cass. 5 aprile 1997, n. 2965; Cass. 11 ottobre 1999, n. 11386; Cass. 13 settembre 2000, n. 12080). Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1226 e 2056 c.c., il tutto in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., deducendo:
a) che la medesima ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha agito per ottenere il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, all'equa riparazione sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale;
b) che il giudice del merito ha rigettato il capo della domanda relativo alla prima voce di danno, fondando la pronuncia sull'erroneo presupposto della mancanza di allegazione specifica e di corrispondente prova, nonché del fatto che tale voce di danno, collegata alla mancata percezione dei ratei pensionistici, "attiene ... al merito della causa";
c) che dagli atti di causa emerge, invece, inconfutabilmente la prova del danno subito dalla ricorrente, avendo quest'ultima agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità che le avrebbe consentito di beneficiare di una provvidenza economica, onde si deve affermare che il danno patrimoniale subito dalla EO, a causa della mancata disponibilità dei ratei pensionistici di cui è stata riconosciuta titolare, è in re ipsa, costituendo la mancanza di fonti di sostentamento, con le quali far fronte alle normali esigenze della vita, un danno, a carattere patrimoniale (e permanente), di difficile se non impossibile dimostrazione.
Il motivo non è fondato.
Le argomentazioni della Corte territoriale, sul punto, si sviluppano nei termini seguenti:
a) "... la parte ricorrente ha dedotto, quanto alla sussistenza di eventuale danno patrimoniale, danno che esige, anche sotto il profilo dell'ontologica sussistenza, di allegazione specifica e di corrispondente prova, il pregiudizio derivante dalla mancata percezione dei ratei pensionistici ...";
b) "... epperò, tale voce economica attiene, all'evidenza, al merito della causa che si verifica ..."
c) "l'equivalente economico del diritto a pensione della parte non può costituire l'oggetto del danno patrimoniale rinveniente dal mero ritardo del processo, anche perché delle due l'una: o l'interessato non avrà, all'esito del giudizio, titolo alla pensione stessa ed allora ricevere alcunché in questa sede a quel titolo si rivelerebbe come indebita locupletazione, oppure egli sarà riconosciuto titolare della pensione stessa ed allora sarà l'Istituto debitore a dovergli corrispondere i ratei relativi, dalla decorrenza che sarà stata determinata";
d) "in un caso o nell'altro, la posta pertanto non integra danno patrimoniale ai presenti fini".
Un simile assunto va esente dalle censure dedotte dalla ricorrente. Premesso, infatti, come non formi oggetto di specifica doglianza l'apprezzamento della Corte territoriale relativo al fatto che "il pregiudizio derivante dalla mancata percezione dei ratei pensionistici ... attiene ... al merito della causa" (avendo, del resto, l'odierna ricorrente ancora in questa sede ribadito di avere "agito, dinanzi l'Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione d'invalidità che le avrebbe consentito di beneficiare di una provvidenza economica", nonché di ravvisare il danno di carattere patrimoniale subito nella "mancata disponibilità dei ratei pensionistici di cui è stata riconosciuta titolare", ovvero nella "mancanza di fonti di sostentamento, con cui far fronte alle normali esigenze della vita"), si osserva che detto giudice ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui non possono rientrare nel novero del danno patrimoniale da violazione del termine di durata ragionevole del processo le poste che costituiscono oggetto del giudizio, pendente o concluso, nel quale si sarebbero verificate.
Secondo quanto trovasi affermato anche in dottrina, il danno da considerare ai fini della riparazione non è infatti (e non può essere) rappresentato dal bene della vita dedotto nel processo irragionevolmente lungo, essendo da negare che tale danno risulti pari al credito azionato (e non recuperato o non ancora recuperato) e restando invece la relativa liquidazione subordinata comunque all'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul richiedente, nel senso esattamente che, se quello fosse il danno riparabile, ciò presupporrebbe una prognosi postuma sull'esito del processo e sulle possibilità di realizzazione del credito, mentre nella fattispecie in esame viene in considerazione, quale causa del pregiudizio, solamente la durata del processo (e l'eccessiva lunghezza di questo in particolare), per la frazione che eccede il termine ragionevole (art. 2, comma terzo, lettera a), della legge n. 89 del 2001). In altri termini, debbono restare esclusi tutti quei pregiudizi che sono connessi alla decisione di merito del processo, dal momento che il pregiudizio da valutare in sede di equa riparazione non può costituire una duplicazione del danno apprezzato nel giudizio a quo, onde ne' la parte, se soccombente, può aspettarsi di recuperare, per via di equa riparazione appunto, quanto il giudizio ha accertato che non le spettava, ne' la medesima, se vincitrice, può pretendere di conseguire in tal guisa un ingiustificato arricchimento. Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione dell'art. 2, comma terzo, lettera b), della legge n. 89 del 2001, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo:
a) che la decisione impugnata è infine meritevole di censura perché il giudice del merito, dopo avere riconosciuto il diritto della ricorrente ad un'equa riparazione del danno non patrimoniale, ha ritenuto che l'irrisoria somma di denaro alla medesima liquidata a titolo di indennizzo fosse adeguatamente riparatrice del danno anzidetto, affermando quindi il principio secondo cui, nel caso di specie, non si profila possibile aggiungere l'ulteriore sanzione costituita da adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione;
b) che il vizio il quale inficia la pronuncia della Corte di merito attiene all'interpretazione che deve essere data alla norma di cui si denuncia la violazione, prevedendo il legislatore, per la riparazione del solo danno non patrimoniale, due forme di reintegrazione che non vengono in considerazione in via alternativa, e ad esclusione l'una dell'altra, ma che si presentano come termini concorrenti e complementari fra loro, nel senso che all'indennizzo in forma pecuniaria deve necessariamente accompagnarsi anche l'altra forma di ristoro del danno che il legislatore ha appunto individuato nelle adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione, secondo quanto è dato altresì di ricavare dal raffronto con l'equivalente disposizione contenuta sotto l'art. 120 c.p.c., là dove viene attribuito al giudice un potere discrezionale che la legge sull'equa riparazione ha inteso sottrarre al magistrato. Il motivo non è fondato.
Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera b), della legge n. 89 del 2001, "il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione". Malgrado l'apparente diversità della norma sopra riportata rispetto a quella, di carattere generale, contenuta nell'art. 120 c.p.c., là dove, cioè, risulta espressamente previsto che il giudice, su istanza di parte, "può" ordinare la pubblicità della decisione di merito, a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati, è da ritenere che, con la disposizione di cui al sopra richiamato art. 2, comma terzo, lettera b), il legislatore del 2001 abbia inteso in realtà specificare le misure suscettibili di riparare il danno non patrimoniale, fissandole, rispettivamente, nel "pagamento di una somma di denaro" e in "adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione", senza tuttavia voler stabilire un necessario "cumulo" tra le stesse, ma sottintendendo anzi la possibilità per il giudice di far ricorso all'una o all'altra, ovvero, semmai, ad entrambe.
Ad una simile conclusione inducono i rilievi:
a) che la previsione in esame trova il proprio archetipo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, riguardo al danno morale, pur non mancando di riconoscere, normalmente, somme di denaro in favore del ricorrente, ha talvolta ritenuto che la pubblicazione della sentenza fosse una sufficiente soddisfazione per quest'ultimo (CEDU 23 febbraio 1984, ric. Luberti;
CEDU 25 ottobre 1989, ric. Bazicheri;
CEDU 20 febbraio 1996, ric. Vermeulen);
b) che si rinvengono esempi, nell'ordinamento interno, di disposizioni particolari (così, l'art. 85 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali;
l'art. 65 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi;
l'art. 2600 c.c.,
sulla concorrenza sleale;
l'art. 166 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore), le quali, nelle materie sopra indicate ed alle relative condizioni ivi stabilite, prevedono, in via ugualmente "speciale" rispetto alla norma contenuta nell'art. 120 c.p.c., la "possibilità" di ordinare la pubblicazione della sentenza;
c) che, del resto, proprio la dottrina la quale ha ritenuto la necessità per il giudice, in sede di equa riparazione del danno non patrimoniale da mancata osservanza del termine di ragionevole durata del processo, di disporre "sempre" sia il pagamento di una somma di denaro sia la dichiarazione dell'avvenuta violazione assistita da adeguate forme di pubblicità, ha poi messo in risalto come "sarebbe stato più opportuno lasciare al giudice (stesso) la discrezionalità di disporre o no le previste misure di adeguata pubblicità, lasciandolo così libero di non disporle quando il soggetto leso dall'eccessiva durata del processo abbia avuto torto nel merito ovvero sia stato condannato in sede penale", sul presupposto che, in questi casi, la misura dell'adeguata pubblicità, lungi dal raggiungere il risultato dell'equo ristoro, finirebbe solo per ottenere l'effetto opposto, ovvero per ampliare gli effetti stigmatizzanti della decisione, inevitabilmente richiamata dalla corte di appello, in cui venga dato atto dell'eccessiva durata del processo;
d) che, in contrario, neppure varrebbe opporre che il preteso "obbligo" di dare adeguata pubblicità al decreto di condanna al ristoro del danno non patrimoniale sia comunque condizionato alla proposizione della relativa domanda di parte (così da porre il diretto interessato meglio in grado di valutare se la pubblicità data all'avvenuta violazione costituisca un'equa riparazione), dal momento che appare innegabile la necessità di rimettere pur sempre al giudice il potere di ponderare gli effetti complessivi derivanti dalle due sanzioni (somma di denaro ed adeguata pubblicità), così da bilanciare la portata della prima con quella della seconda fino ad escludere l'applicazione di quest'ultima ogni qual volta essa si palesi sprovvista di reale valenza riparatoria o risulti, comunque, assorbita, quanto alla propria efficacia, dalla comminazione dell'altra.
Nella specie, l'apprezzamento in punto di fatto del giudice di merito, il quale, nei termini da ultimo enunciati, ha stimato "l'attribuito indennizzo adeguatamente riparatore del danno non patrimoniale sofferto dalla EO a cagione della violazione...", non risulta che sia stato di per sè oggetto di specifica doglianza, onde l'assunto di detto giudice, in forza delle considerazioni che precedono, si palesa corretto quanto alle implicazioni in punto di diritto ad esso sottese e va perciò esente dalle censure dedotte dalla ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La novità e la portata delle questioni affrontate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004