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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 425/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. cc
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 425/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del ex 1669cc)
01/10/2025, promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra C.F._2
Cristani e avv. Andrea Cristani del foro di Brescia in forza di procura speciale rilasciata su figlio allegato alla citazione in riassunzione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
Attori in riassunzione pagina 1 di 18 CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli
[...] C.F._3
avv. Carlo Beltrani e avv. Alessandra Levito ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia via Solferino . 20/c, giusta delega allegata alla comparsa in riassunzione;
Convenuto in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio da ordinanza n. 2127/2024 emessa dalla
Suprema Corte di cassazione in data 22.01.2024.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia l'adita Corte di Appello di Brescia, facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dall'ordinanza del 20 giugno 2023, in totale riforma della cassata sentenza n. 896/2017 della Corte di Appello di Brescia, nonché della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia – Dott.ssa Gabriele in data 2.05.2014, n. 1698/14 Sent.,
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale svolto dal Sig. CP_1
in quanto tardivo;
[...]
- dichiarare la legittimazione ad impugnandum di e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 primo comma cod. civ. diminuire proporzionalmente il prezzo dell'opera per cui è causa in € 6.600,00 oltre IVA e, pagina 2 di 18 per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto dai ricorrenti in riassunzione all'impresa convenuta a titolo di corrispettivo;
- in accoglimento dell'azione risarcitoria proposta da e Parte_1
, condannare il sig. a risarcire i danni tutti Parte_2 Controparte_1
arrecati dall'errata esecuzione dell'opera per cui è causa;
per l'effetto,
condannare a pagare in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
la somma complessiva di € 102.704,92, di cui € 39.900,00 per i danni
[...]
patiti ed ulteriori € 59.174,92 per il mancato guadagno, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla domanda al di dell'effettivo saldo;
- spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% sulle spese generali, I.V.A. e C.P.A. ex lege, del presente grado di giudizio rifusi;
con rifusione altresì delle spese e del compenso professionale del giudizio di cassazione, maggiorato del contributo unificato assolto e dei precedenti due gradi di merito del giudizio, oltre che dei contributi unificati assolti per il loro avvio, il tutto sempre con aggravio di rimborso forfettario del 15% sulle spese generali, IVA e CPA ex lege;
- condannare alla restituzione a favore degli attori in Controparte_1
riassunzione di quanto già percepito in forza della sentenza di primo grado, pari a € 4.661,56, oltre agli interessi legali dalla debenza al saldo effettivo.
Per parte convenuta in riassunzione:
Voglia la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza n.
932/2020 pronunciata dal Tribunale di Bergamo, nel procedimento RG n.
pagina 3 di 18 896/2017, respingere ogni avversaria domanda, con conseguente accoglimento della domanda giudiziale dell'odierno appellato e così giudicare:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
In via principale: respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto;
In via ulteriore principale e di merito: in accoglimento dell'appello in via incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, accertato che il Sig.
nulla deve a corrispondere ai signori rigettare tutte le domande CP_1 Pt_1
proposte dagli attori;
condannare gli appellanti al pagamento in favore del dell'ulteriore somma di €. 7.663,39, oltre interessi dal dovuto al saldo;
CP_1
condannare gli appellanti a rifondere a le spese relative all'espletata CP_1
consulenza tecnica d'ufficio dallo stesso sostenute nella misura del 50%; con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si insiste affinché codesta Corte di Appello voglia rimettere la causa in istruttoria ammettendo i capitoli di prova già formulati e non ammessi nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritti,
richiamando altresì i testi parimenti indicati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 28.10.2006 conveniva in Controparte_3
giudizio innanzi al Tribunale di Brescia titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale, esponendo:
- che la deducente, concessionaria esclusiva per Brescia e provincia di pagina 4 di 18 motociclette Harley Davidson e Buell, nell'autunno 2004 aveva deciso di ampliare la propria area espositiva con l'installazione di un soppalco con scala che consentisse di alloggiare un negozio di abbigliamento;
- che, pertanto, in data 11.11.2004 aveva perfezionato con un Controparte_1
contratto di appalto per la fornitura, l'installazione e la posa del citato soppalco nell'unità espositiva di Brescia via S. Eufemia al prezzo concordato di € 22.000
oltre i.v.a. e il giorno successivo aveva bonificato l'acconto di € 6.600 oltre i.v.a.;
- che l'esecuzione delle opere era iniziata in ritardo e comunque la realizzazione delle medesime era avvenuta con vizi e difetti in quanto l'impresa appaltatrice aveva provocato gravi danni alla pavimentazione della sala espositiva poiché
durante le operazioni di taglio e di saldatura non era stata protetta la pavimentazione;
- che la deducente, su invito della locatrice aveva provveduto al Parte_3
ripristino della pavimentazione mediante rimozione del rivestimento danneggiato, la preparazione del fondo e della caldana e successiva posa del gres porcellanato sostenendo un costo di € 36.000 i.v.a. compresa;
- che per giunta, al fine di eliminare i vizi e i difetti, erano stati versati € 1.080 ad altro carpentiere, era stato necessario noleggiare una struttura mobile per l'esposizione delle motociclette con un costo di € 2.820 e vi era stata una contrazione del volume di affari rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente di € 59.174,92 per un danno complessivo di € 102.704,49.
pagina 5 di 18 resisteva evidenziando che i lavori erano stati subappaltati a Controparte_1
la quale aveva posticipato l'esecuzione delle opere;
Parte_4
- che i vizi e difetti denunciati dalla committente erano stati prontamente girati
Parte alla subappaltatrice
- che in ogni caso la committente era debitrice della somma di € 15.400, importo di cui era chiesta la condanna in via riconvenzionale.
Contestava il quantum del risarcimento evidenziando che i danni erano circoscritti a piccola parte della pavimentazione e chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice HDI Assicurazioni in forza di polizza n.
00000811300334 e della subappaltatrice.
contestava la debenza, eccepiva la prescrizione ex art. 1667 Parte_4
c.c. e che aveva promosso un procedimento di a.t.p. presso il Tribunale CP_1
di Monza finalizzato alla risoluzione del contratto di subappalto.
eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto il Controparte_4
subappalto aveva superato la percentuale consentita del 30% e che altra ragione di inoperatività era data dalla mancato pagamento del premio.
Il processo veniva interrotto per l'intervenuto fallimento di e Parte_4
riassunto ad istanza dei soci della società attrice e Parte_1 Parte_2
, i quali davano atto che aveva approvato il
[...] Controparte_5
bilancio di liquidazione, chiesto ed ottenuto la cancellazione della società attrice dal Registro delle Imprese di Brescia e che si erano accollati in parte il debito verso CP_1
pagina 6 di 18 Istruita la lite con testi e con consulenza tecnica affidata all'arch. Persona_1
il Tribunale adito dapprima rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, ravvisava la legittimazione di e di Controparte_6
alla riassunzione del processo e, nel merito, riteneva esistenti i Parte_2
vizi e difetti riferiti dai testi e illustrati nella consulenza tecnica limitando tuttavia il danno all'importo di € 5.427,14 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata, rigettando tuttavia la domanda di risarcimento da lucro cessante. In relazione alla riconvenzionale svolta da di pagamento del saldo del corrispettivo di € 15.400, il primo giudice CP_1
riteneva che e si fossero accollati il credito della società Parte_1 Pt_2
estinta solo con riguardo al minor importo di € 5.280 e spese legali e che,
pertanto, non potessero rispondere in eccesso poiché dal bilancio finale di liquidazione non constava che avessero percepito somme.
La domanda di manleva verso HDI era rigettata e veniva dichiarata
Parte inammissibile quella verso la fallita le spese di lite venivano Parte_4
poste a carico degli attori sia con riguardo alla chiamata HDI sia con Pt_1
riguardo alla posizione verso mentre quelle di consulenza erano poste a CP_1
carico a carico degli attori per la quota di metà e della convenuta per la restante metà.
e proponevano appello avverso la sentenza n. Controparte_6 Parte_2
1698/2014 del Tribunale bresciano lamentando, con il primo mezzo, che il primo giudice non aveva adeguatamente valutato gli elementi probatori acquisiti al pagina 7 di 18 processo in ordine al prospettato e richiesto danno censurando la decisione i)
nella parte in cui era stato accordato il risarcimento solo per la sostituzione di mq. 60 di pavimentazione in luogo dell'intera superficie, ii) laddove era stato ridotto il danno derivante dal noleggio della tensostruttura limitandolo al tempo necessario per la sostituzione delle piastrelle;
iii) nella parte in cui non aveva riconosciuto i costi necessari per eliminare i vizi della scala e iv) laddove non aveva riconosciuto il lucro cessante. Con il secondo mezzo, gli appellanti censuravano la regolamentazione delle spese di lite poiché il primo giudice aveva ravvisato la loro prevalente soccombenza in luogo di una reciproca soccombenza.
A sua volta, , con appello incidentale, sosteneva che nessuna Controparte_1
voce di danno era dovuta in quanto la committenza aveva già deciso di sacrificare l'intera pavimentazione in quanto la posa del nuovo soppalco doveva necessariamente comportare la realizzazione dei plinti in calcestruzzo e dunque detta voce di danno, unitamente al costo del noleggio della tensostruttura non erano dovuti.
Con sentenza n. n. 896/2017 del 20.06.2017, questa Corte rigettava sia l'appello principale che quello incidentale con integrale compensazione delle spese del grado osservando che gli ex soci non avevano legittimazione per chiedere un danno non incluso nel bilancio di liquidazione, nonostante sulla somma di €
5.247,14 riconosciuta dal Tribunale fosse sceso il giudicato interno;
parimenti disattendeva l'appello incidentale in quanto non aveva provato che i CP_1
pagina 8 di 18 soci avevano riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione per poter CP_6
chiedere il pagamento di altri importi.
Su ricorso per cassazione di e , la Corte di Controparte_6 Parte_2
cassazione, con ordinanza del 22.01.2024 n. 2127/04, accoglieva il primo motivo ritenendo che in realtà i ricorrenti erano legittimati a coltivare l'impugnazione della statuizione di parziale accoglimento della loro pretesa risarcitoria.
Nel giudizio di legittimità non si costituiva. Controparte_1
e riassumevano il processo ex art. 392 c.p.c. e Controparte_6 Parte_2
si costituiva riproponendo l'appello incidentale già rigettato Controparte_1
dalla sentenza cassata.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era spedita in decisione ex art. 352
c.p.c. all'udienza del giorno 1.10.2025, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello pagina 9 di 18 conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Occorre poi distinguere tra il c.d. rinvio proprio o prosecutorio dal c.d. rinvio improprio o restitutorio. Il primo si configura nei casi di merito e quindi il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado non costituisce una prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, sebbene soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, ha natura rescissoria nei limiti posti dalla pronuncia rescindente ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad altra pronuncia,
riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c.
Di converso, il rinvio proprio o restitutorio consiste in un completamento del giudizio di cassazione ai fini della decisione sul merito della domanda in applicazione del principio enunciato dalla Corte e tale fase non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario (cfr. tra le molte Cass. 22470/2020).
Nel caso concreto, si verte nel secondo caso in quanto la Suprema Corte ha disposto che questa Corte entrasse nel merito del gravame proposto da Parte_1
e da laddove la Corte territoriale, con la sentenza
[...] Parte_2
pagina 10 di 18 cassata, aveva ritenuto una carenza di legittimazione ad agire.
In fatto, è documentato che, con contratto in data 11.11.2004, la concessionaria di moto affidava a la fornitura di un soppalco Controparte_3 Controparte_1
con caratteristiche determinate al corrispettivo di € 22.000; tra le opere escluse vi erano le demolizioni e le opere murarie a carico della committenza, e nel contratto era previsto un termine per la consegna del soppalco al 12.11.2004; il
30% del compenso era previsto all'ordine, regolarmente versato, il 20% al montaggio e la restante metà entro 120 giorni dal termine lavori.
In data 3.01.2005 la committente lamentava ritardi nell'esecuzione delle opere e sul punto replicava di averle affidate in subappalto a CP_1 Parte_4
(subappalto autorizzato dalla committenza) alla quale aveva girato tutte le contestazioni sia in ordine ai tempi di esecuzione del soppalco e che quelle successive di denuncia dei vizi e dei difetti.
L'opera veniva comunque realizzata, ma Immobiliare Bianca s.r.l., proprietaria dell'immobile concesso in locazione a in data 27.01.2005 Controparte_3
scriveva alla conduttrice lamentando che il pavimento interno dei locali era stato seriamente danneggiato in seguito ai lavori di installazione del soppalco ed invitava pertanto al ripristino.
La prova che vi siano stati danni trova conferma nell'istruttoria espletata: lo stesso in sede di interpello, confermava che la pavimentazione aveva CP_1
subito danni in occasione della posa del soppalco in ferro, pur evidenziando che la stessa era già rovinata a causa di varie lavorazioni in precedenza eseguite e pagina 11 di 18 che poi l'intera pavimentazione era stata sostituita, o meglio su quella preesistente era stata collocata la nuova e il teste confermava la Testimone_1
veridicità del capitolo 5, ossia che la pavimentazione era stata danneggiata da scintille durante le fasi di taglio e di saldatura. Analogamente riferiva CP_7
che i capitoli 5, 6 e 7 della memoria attorea (in ordine ai danni alla pavimentazione) si erano verificati e che la anche la ringhiera della scala aveva dei problemi che sono stati sistemati da altra società.
Il teste , legale rappresentante di Testimone_2 Controparte_8
riferiva di aver eseguito le prestazioni di fornitura e posa in opera della
[...]
nuova pavimentazione;
a domanda riferiva che la gran parte della precedente era danneggiata e che dunque era stato impossibile procedere alla sostituzione con le piastrelle di scorta;
una volta presa visione del doc. 12 di parte convenuta il teste riserva che in effetti la metratura indicata in quel documento attestante la fornitura era di 60 mq.
Il consulente tecnico, a fronte della richiesta di danni di € 43.530 esposti in una consulenza di parte di cui € 40.280 per la sostituzione della pavimentazione, €
900 per riparazioni del soppalco ed € 2.350 per noleggio della struttura espositiva, evidenziava che, anche visionando l'a.t.p. celebrato presso il
Tribunale di Monza, il nuovo pavimento posato sopra quello preesistente era molto più costoso del precedente e che la superficie danneggiata era di mq. 60.
Lo stesso consulente evidenziava che già la pavimentazione era stata rimossa per impiantare i plinti del soppalco e tanto poteva anche indotto la società esecutrice pagina 12 di 18 delle opere a non prestare particolare attenzione al pavimento immaginando che lo stesso sarebbe stato integralmente rifatto, tanto più che la questione delle ipotizzate discromie che potevano emergere sostituendo le piastrelle rovinate dalle bruciature da saldatura si sarebbero manifestate anche in caso di rappezzo attorno alle nuove colonne.
In questo contesto probatorio, i costi per la posa in opera di un pavimento di qualità superiore non può essere addebitata a È provato che la nuova CP_1
pavimentazione fosse di qualità notevolmente superiore alla precedente e non a caso nei documenti 7 e 8 di parla di migliorie che, in quanto tali, non possono essere imputate alla società danneggiante in quanto determinerebbero in capo al danneggiato un'indebita locupletazione.
Alla luce di queste premesse, il ragionamento seguito dal primo giudice deve essere condiviso laddove ha riconosciuto il danno in € 4.092 oltre i.v.a. per i costi necessari alla sostituzione della porzione di pavimento effettivamente danneggiata avente un'estensione di mq. 60 – importo stimato congruo dal consulente e detratti i costi per la rimozione della pavimentazione esistente visto che detta operazione non è in concreto avvenuta.
Condivisibile anche la decisione di non accordare la somma di € 1.080
corrisposta a per la modifica ringhiera: non è dato sapere Controparte_9
la consistenza del vizio alla ringhiera e solo la teste riferiva sul cap. Tes_3
10 che “… la scala era decentrata e mi pare che anche la ringhiera avesse
problemi”
pagina 13 di 18 A parte che di questo vizio non esiste alcuna denuncia, non è dato conoscere quale fosse in concreto il vizio lamentato dalla committenza e quali siano stati in gli interventi posti in essere da per sistemare il citato vizio, Controparte_9
vista anche la genericità della fattura.
Condivisibilmente il primo giudice ha ridotto proporzionalmente il danno per il noleggio della tensostruttura in relazione agli otto giorni impiegati in più rispetto ai tre/quattro in contratto, posto che il noleggio di detta struttura era comunque necessaria e il suo costo era a carico della committenza.
La principale voce di danno è quella inerente al lucro cessante derivante dalle spese fisse insopprimibili sostenute nel periodo in cui vi era stata l'impossibilità
di utilizzo delle aree espositive e di vendita della concessionaria esposta dagli attori in € 59.174,92.
Nell'atto introduttivo, la società attrice allegava la stima dei danni indiretti calcolando le spese fisse ed insopprimibili ugualmente sostenute, nonostante l'impossibilità di impiegare le aree di vendita, la reception e gli uffici della concessionaria con decurtazione del 50% e con riduzione di 2/12 in relazione ai mesi di inattività.
Si tratta di calcoli privi di qualsiasi spiegazione e del tutto indimostrati anche in relazione alla circostanza, sopra evidenziata, che la decisione di procedere all'integrale sostituzione della pavimentazione in essere, mediante ricopertura con altre lastre di maggior pregio, non può essere addebitata a CP_1
Come noto il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del pagina 14 di 18 nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta che consenta di ritenere fondata e attendibile detta possibilità.
Nel caso di specie, si è in presenza di cifre indicate in una consulenza di parte disancorate da qualsiasi criterio o parametro che la parte danneggiata neppure si
è offerta di provare e correttamente il capitolo 14 di parte attrice con cui demandava al teste una valutazione circa la diminuzione del volume di affari nell'anno dei fatti di causa non è stato ammesso per assoluta genericità (si noti che il doc. 13 che dovrebbe indicare i dati di bilancio dell'anno 2004 indica un utile di esercizio di € 37.158 a fronte di soli € 9.095 dell'anno precedente).
In definitiva, il primo motivo di appello proposto da e da Controparte_6
va disatteso. CP_10
Il motivo di appello incidentale proposto da , in connessione Controparte_1
con il precedente, è gradatamente inammissibile e infondato.
L'inammissibilità discende dal fatto che non si è costituito nel Controparte_1
giudizio di legittimità e, pertanto, a fronte del rigetto del suo motivo di appello incidentale contenuto nella sentenza n. 896/2017 di questa Corte si è formato il giudicato interno.
Qualora si volesse ritenere che la cassazione della sentenza implichi la caducazione della pronuncia nella sua interezza – ma tanto collide con la chiara l'affermazione contenuta a pagina 7 dell'ordinanza della Suprema Corte, prima del dispositivo, con cui ha espressamente mandato al giudice del rinvio di pagina 15 di 18 riesaminare la fondatezza dell'appello proposto dai signori – lo stesso è Pt_1
infondato nel merito essendo pacifico e dimostrato, per espressa confessione dell'originario convenuto, che la società subappaltatrice aveva iniziato le opere in ritardo e aveva cagionato danni alla pavimentazione della concessionaria.
Il secondo motivo di gravame in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali va invece accolto.
Il primo giudice ha ravvisato la prevalente soccombenza degli attori sul fatto che vi fosse stato un consistente ridimensionamento delle pretese attoree con il concreto riconoscimento della complessiva somma di € 5.427,14 oltre rivalutazione e interessi dal marzo 2005 alla data della sentenza e soli interessi legali dalla data della sentenza sul capitale rivalutato.
Invero, il consistente ridimensionamento della pretesa attorea non determina soccombenza. Come chiarito da sezioni unite 31.10.2022 n. 32061, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.
pagina 16 di 18 Inoltre, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo,
piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass.
sezioni unite 8.11.2022 n. 32096).
Valutando pertanto l'esito complessivo del giudizio, da un lato è stata accolta la domanda risarcitoria svolta dagli attori in riassunzione nella limitata misura chiesta, sebbene in relazione solo ad alcune voci di danno, con rigetto della domanda risarcitoria di lucro cessante, e dall'altro gli attori in riassunzione sono stati condannati a pagare a l'importo di € 5.280 oltre interessi legali in CP_1
relazione a quella somma oggetto di accollo in sede di bilancio finale di liquidazione della società committente, nonostante il convenuto fosse creditore di una maggior somma in relazione al contratto di appalto di cui è causa.
Esiste dunque una reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
dovrà restituire le somme percepite a titolo di spese legali CP_1
eventualmente percepite, maggiorate di interessi legali ex art. 1284 primo pagina 17 di 18 comma c.c. dalla data di ricezione al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1698/2014 emessa dal Tribunale di Brescia in data
13.05.2024, così provvede:
- In parziale riforma della gravata sentenza, compensa integralmente le spese dell'intero processo;
- rigetta nel resto l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale confermando nel resto la impugnata sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 18 di 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. cc
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 425/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del ex 1669cc)
01/10/2025, promossa
DA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli avv. Alessandra C.F._2
Cristani e avv. Andrea Cristani del foro di Brescia in forza di procura speciale rilasciata su figlio allegato alla citazione in riassunzione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
Attori in riassunzione pagina 1 di 18 CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli
[...] C.F._3
avv. Carlo Beltrani e avv. Alessandra Levito ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Brescia via Solferino . 20/c, giusta delega allegata alla comparsa in riassunzione;
Convenuto in riassunzione
In punto: Giudizio di rinvio da ordinanza n. 2127/2024 emessa dalla
Suprema Corte di cassazione in data 22.01.2024.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia l'adita Corte di Appello di Brescia, facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dall'ordinanza del 20 giugno 2023, in totale riforma della cassata sentenza n. 896/2017 della Corte di Appello di Brescia, nonché della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia – Dott.ssa Gabriele in data 2.05.2014, n. 1698/14 Sent.,
- dichiarare inammissibile l'appello incidentale svolto dal Sig. CP_1
in quanto tardivo;
[...]
- dichiarare la legittimazione ad impugnandum di e Parte_1 Parte_2
;
[...]
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 primo comma cod. civ. diminuire proporzionalmente il prezzo dell'opera per cui è causa in € 6.600,00 oltre IVA e, pagina 2 di 18 per l'effetto, dichiarare che nulla è più dovuto dai ricorrenti in riassunzione all'impresa convenuta a titolo di corrispettivo;
- in accoglimento dell'azione risarcitoria proposta da e Parte_1
, condannare il sig. a risarcire i danni tutti Parte_2 Controparte_1
arrecati dall'errata esecuzione dell'opera per cui è causa;
per l'effetto,
condannare a pagare in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
la somma complessiva di € 102.704,92, di cui € 39.900,00 per i danni
[...]
patiti ed ulteriori € 59.174,92 per il mancato guadagno, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla domanda al di dell'effettivo saldo;
- spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% sulle spese generali, I.V.A. e C.P.A. ex lege, del presente grado di giudizio rifusi;
con rifusione altresì delle spese e del compenso professionale del giudizio di cassazione, maggiorato del contributo unificato assolto e dei precedenti due gradi di merito del giudizio, oltre che dei contributi unificati assolti per il loro avvio, il tutto sempre con aggravio di rimborso forfettario del 15% sulle spese generali, IVA e CPA ex lege;
- condannare alla restituzione a favore degli attori in Controparte_1
riassunzione di quanto già percepito in forza della sentenza di primo grado, pari a € 4.661,56, oltre agli interessi legali dalla debenza al saldo effettivo.
Per parte convenuta in riassunzione:
Voglia la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza n.
932/2020 pronunciata dal Tribunale di Bergamo, nel procedimento RG n.
pagina 3 di 18 896/2017, respingere ogni avversaria domanda, con conseguente accoglimento della domanda giudiziale dell'odierno appellato e così giudicare:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
In via principale: respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e in diritto;
In via ulteriore principale e di merito: in accoglimento dell'appello in via incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, accertato che il Sig.
nulla deve a corrispondere ai signori rigettare tutte le domande CP_1 Pt_1
proposte dagli attori;
condannare gli appellanti al pagamento in favore del dell'ulteriore somma di €. 7.663,39, oltre interessi dal dovuto al saldo;
CP_1
condannare gli appellanti a rifondere a le spese relative all'espletata CP_1
consulenza tecnica d'ufficio dallo stesso sostenute nella misura del 50%; con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Si insiste affinché codesta Corte di Appello voglia rimettere la causa in istruttoria ammettendo i capitoli di prova già formulati e non ammessi nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritti,
richiamando altresì i testi parimenti indicati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 28.10.2006 conveniva in Controparte_3
giudizio innanzi al Tribunale di Brescia titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale, esponendo:
- che la deducente, concessionaria esclusiva per Brescia e provincia di pagina 4 di 18 motociclette Harley Davidson e Buell, nell'autunno 2004 aveva deciso di ampliare la propria area espositiva con l'installazione di un soppalco con scala che consentisse di alloggiare un negozio di abbigliamento;
- che, pertanto, in data 11.11.2004 aveva perfezionato con un Controparte_1
contratto di appalto per la fornitura, l'installazione e la posa del citato soppalco nell'unità espositiva di Brescia via S. Eufemia al prezzo concordato di € 22.000
oltre i.v.a. e il giorno successivo aveva bonificato l'acconto di € 6.600 oltre i.v.a.;
- che l'esecuzione delle opere era iniziata in ritardo e comunque la realizzazione delle medesime era avvenuta con vizi e difetti in quanto l'impresa appaltatrice aveva provocato gravi danni alla pavimentazione della sala espositiva poiché
durante le operazioni di taglio e di saldatura non era stata protetta la pavimentazione;
- che la deducente, su invito della locatrice aveva provveduto al Parte_3
ripristino della pavimentazione mediante rimozione del rivestimento danneggiato, la preparazione del fondo e della caldana e successiva posa del gres porcellanato sostenendo un costo di € 36.000 i.v.a. compresa;
- che per giunta, al fine di eliminare i vizi e i difetti, erano stati versati € 1.080 ad altro carpentiere, era stato necessario noleggiare una struttura mobile per l'esposizione delle motociclette con un costo di € 2.820 e vi era stata una contrazione del volume di affari rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente di € 59.174,92 per un danno complessivo di € 102.704,49.
pagina 5 di 18 resisteva evidenziando che i lavori erano stati subappaltati a Controparte_1
la quale aveva posticipato l'esecuzione delle opere;
Parte_4
- che i vizi e difetti denunciati dalla committente erano stati prontamente girati
Parte alla subappaltatrice
- che in ogni caso la committente era debitrice della somma di € 15.400, importo di cui era chiesta la condanna in via riconvenzionale.
Contestava il quantum del risarcimento evidenziando che i danni erano circoscritti a piccola parte della pavimentazione e chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice HDI Assicurazioni in forza di polizza n.
00000811300334 e della subappaltatrice.
contestava la debenza, eccepiva la prescrizione ex art. 1667 Parte_4
c.c. e che aveva promosso un procedimento di a.t.p. presso il Tribunale CP_1
di Monza finalizzato alla risoluzione del contratto di subappalto.
eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto il Controparte_4
subappalto aveva superato la percentuale consentita del 30% e che altra ragione di inoperatività era data dalla mancato pagamento del premio.
Il processo veniva interrotto per l'intervenuto fallimento di e Parte_4
riassunto ad istanza dei soci della società attrice e Parte_1 Parte_2
, i quali davano atto che aveva approvato il
[...] Controparte_5
bilancio di liquidazione, chiesto ed ottenuto la cancellazione della società attrice dal Registro delle Imprese di Brescia e che si erano accollati in parte il debito verso CP_1
pagina 6 di 18 Istruita la lite con testi e con consulenza tecnica affidata all'arch. Persona_1
il Tribunale adito dapprima rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal convenuto, ravvisava la legittimazione di e di Controparte_6
alla riassunzione del processo e, nel merito, riteneva esistenti i Parte_2
vizi e difetti riferiti dai testi e illustrati nella consulenza tecnica limitando tuttavia il danno all'importo di € 5.427,14 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata, rigettando tuttavia la domanda di risarcimento da lucro cessante. In relazione alla riconvenzionale svolta da di pagamento del saldo del corrispettivo di € 15.400, il primo giudice CP_1
riteneva che e si fossero accollati il credito della società Parte_1 Pt_2
estinta solo con riguardo al minor importo di € 5.280 e spese legali e che,
pertanto, non potessero rispondere in eccesso poiché dal bilancio finale di liquidazione non constava che avessero percepito somme.
La domanda di manleva verso HDI era rigettata e veniva dichiarata
Parte inammissibile quella verso la fallita le spese di lite venivano Parte_4
poste a carico degli attori sia con riguardo alla chiamata HDI sia con Pt_1
riguardo alla posizione verso mentre quelle di consulenza erano poste a CP_1
carico a carico degli attori per la quota di metà e della convenuta per la restante metà.
e proponevano appello avverso la sentenza n. Controparte_6 Parte_2
1698/2014 del Tribunale bresciano lamentando, con il primo mezzo, che il primo giudice non aveva adeguatamente valutato gli elementi probatori acquisiti al pagina 7 di 18 processo in ordine al prospettato e richiesto danno censurando la decisione i)
nella parte in cui era stato accordato il risarcimento solo per la sostituzione di mq. 60 di pavimentazione in luogo dell'intera superficie, ii) laddove era stato ridotto il danno derivante dal noleggio della tensostruttura limitandolo al tempo necessario per la sostituzione delle piastrelle;
iii) nella parte in cui non aveva riconosciuto i costi necessari per eliminare i vizi della scala e iv) laddove non aveva riconosciuto il lucro cessante. Con il secondo mezzo, gli appellanti censuravano la regolamentazione delle spese di lite poiché il primo giudice aveva ravvisato la loro prevalente soccombenza in luogo di una reciproca soccombenza.
A sua volta, , con appello incidentale, sosteneva che nessuna Controparte_1
voce di danno era dovuta in quanto la committenza aveva già deciso di sacrificare l'intera pavimentazione in quanto la posa del nuovo soppalco doveva necessariamente comportare la realizzazione dei plinti in calcestruzzo e dunque detta voce di danno, unitamente al costo del noleggio della tensostruttura non erano dovuti.
Con sentenza n. n. 896/2017 del 20.06.2017, questa Corte rigettava sia l'appello principale che quello incidentale con integrale compensazione delle spese del grado osservando che gli ex soci non avevano legittimazione per chiedere un danno non incluso nel bilancio di liquidazione, nonostante sulla somma di €
5.247,14 riconosciuta dal Tribunale fosse sceso il giudicato interno;
parimenti disattendeva l'appello incidentale in quanto non aveva provato che i CP_1
pagina 8 di 18 soci avevano riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione per poter CP_6
chiedere il pagamento di altri importi.
Su ricorso per cassazione di e , la Corte di Controparte_6 Parte_2
cassazione, con ordinanza del 22.01.2024 n. 2127/04, accoglieva il primo motivo ritenendo che in realtà i ricorrenti erano legittimati a coltivare l'impugnazione della statuizione di parziale accoglimento della loro pretesa risarcitoria.
Nel giudizio di legittimità non si costituiva. Controparte_1
e riassumevano il processo ex art. 392 c.p.c. e Controparte_6 Parte_2
si costituiva riproponendo l'appello incidentale già rigettato Controparte_1
dalla sentenza cassata.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era spedita in decisione ex art. 352
c.p.c. all'udienza del giorno 1.10.2025, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello pagina 9 di 18 conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Occorre poi distinguere tra il c.d. rinvio proprio o prosecutorio dal c.d. rinvio improprio o restitutorio. Il primo si configura nei casi di merito e quindi il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado non costituisce una prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, sebbene soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, ha natura rescissoria nei limiti posti dalla pronuncia rescindente ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad altra pronuncia,
riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c.
Di converso, il rinvio proprio o restitutorio consiste in un completamento del giudizio di cassazione ai fini della decisione sul merito della domanda in applicazione del principio enunciato dalla Corte e tale fase non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario (cfr. tra le molte Cass. 22470/2020).
Nel caso concreto, si verte nel secondo caso in quanto la Suprema Corte ha disposto che questa Corte entrasse nel merito del gravame proposto da Parte_1
e da laddove la Corte territoriale, con la sentenza
[...] Parte_2
pagina 10 di 18 cassata, aveva ritenuto una carenza di legittimazione ad agire.
In fatto, è documentato che, con contratto in data 11.11.2004, la concessionaria di moto affidava a la fornitura di un soppalco Controparte_3 Controparte_1
con caratteristiche determinate al corrispettivo di € 22.000; tra le opere escluse vi erano le demolizioni e le opere murarie a carico della committenza, e nel contratto era previsto un termine per la consegna del soppalco al 12.11.2004; il
30% del compenso era previsto all'ordine, regolarmente versato, il 20% al montaggio e la restante metà entro 120 giorni dal termine lavori.
In data 3.01.2005 la committente lamentava ritardi nell'esecuzione delle opere e sul punto replicava di averle affidate in subappalto a CP_1 Parte_4
(subappalto autorizzato dalla committenza) alla quale aveva girato tutte le contestazioni sia in ordine ai tempi di esecuzione del soppalco e che quelle successive di denuncia dei vizi e dei difetti.
L'opera veniva comunque realizzata, ma Immobiliare Bianca s.r.l., proprietaria dell'immobile concesso in locazione a in data 27.01.2005 Controparte_3
scriveva alla conduttrice lamentando che il pavimento interno dei locali era stato seriamente danneggiato in seguito ai lavori di installazione del soppalco ed invitava pertanto al ripristino.
La prova che vi siano stati danni trova conferma nell'istruttoria espletata: lo stesso in sede di interpello, confermava che la pavimentazione aveva CP_1
subito danni in occasione della posa del soppalco in ferro, pur evidenziando che la stessa era già rovinata a causa di varie lavorazioni in precedenza eseguite e pagina 11 di 18 che poi l'intera pavimentazione era stata sostituita, o meglio su quella preesistente era stata collocata la nuova e il teste confermava la Testimone_1
veridicità del capitolo 5, ossia che la pavimentazione era stata danneggiata da scintille durante le fasi di taglio e di saldatura. Analogamente riferiva CP_7
che i capitoli 5, 6 e 7 della memoria attorea (in ordine ai danni alla pavimentazione) si erano verificati e che la anche la ringhiera della scala aveva dei problemi che sono stati sistemati da altra società.
Il teste , legale rappresentante di Testimone_2 Controparte_8
riferiva di aver eseguito le prestazioni di fornitura e posa in opera della
[...]
nuova pavimentazione;
a domanda riferiva che la gran parte della precedente era danneggiata e che dunque era stato impossibile procedere alla sostituzione con le piastrelle di scorta;
una volta presa visione del doc. 12 di parte convenuta il teste riserva che in effetti la metratura indicata in quel documento attestante la fornitura era di 60 mq.
Il consulente tecnico, a fronte della richiesta di danni di € 43.530 esposti in una consulenza di parte di cui € 40.280 per la sostituzione della pavimentazione, €
900 per riparazioni del soppalco ed € 2.350 per noleggio della struttura espositiva, evidenziava che, anche visionando l'a.t.p. celebrato presso il
Tribunale di Monza, il nuovo pavimento posato sopra quello preesistente era molto più costoso del precedente e che la superficie danneggiata era di mq. 60.
Lo stesso consulente evidenziava che già la pavimentazione era stata rimossa per impiantare i plinti del soppalco e tanto poteva anche indotto la società esecutrice pagina 12 di 18 delle opere a non prestare particolare attenzione al pavimento immaginando che lo stesso sarebbe stato integralmente rifatto, tanto più che la questione delle ipotizzate discromie che potevano emergere sostituendo le piastrelle rovinate dalle bruciature da saldatura si sarebbero manifestate anche in caso di rappezzo attorno alle nuove colonne.
In questo contesto probatorio, i costi per la posa in opera di un pavimento di qualità superiore non può essere addebitata a È provato che la nuova CP_1
pavimentazione fosse di qualità notevolmente superiore alla precedente e non a caso nei documenti 7 e 8 di parla di migliorie che, in quanto tali, non possono essere imputate alla società danneggiante in quanto determinerebbero in capo al danneggiato un'indebita locupletazione.
Alla luce di queste premesse, il ragionamento seguito dal primo giudice deve essere condiviso laddove ha riconosciuto il danno in € 4.092 oltre i.v.a. per i costi necessari alla sostituzione della porzione di pavimento effettivamente danneggiata avente un'estensione di mq. 60 – importo stimato congruo dal consulente e detratti i costi per la rimozione della pavimentazione esistente visto che detta operazione non è in concreto avvenuta.
Condivisibile anche la decisione di non accordare la somma di € 1.080
corrisposta a per la modifica ringhiera: non è dato sapere Controparte_9
la consistenza del vizio alla ringhiera e solo la teste riferiva sul cap. Tes_3
10 che “… la scala era decentrata e mi pare che anche la ringhiera avesse
problemi”
pagina 13 di 18 A parte che di questo vizio non esiste alcuna denuncia, non è dato conoscere quale fosse in concreto il vizio lamentato dalla committenza e quali siano stati in gli interventi posti in essere da per sistemare il citato vizio, Controparte_9
vista anche la genericità della fattura.
Condivisibilmente il primo giudice ha ridotto proporzionalmente il danno per il noleggio della tensostruttura in relazione agli otto giorni impiegati in più rispetto ai tre/quattro in contratto, posto che il noleggio di detta struttura era comunque necessaria e il suo costo era a carico della committenza.
La principale voce di danno è quella inerente al lucro cessante derivante dalle spese fisse insopprimibili sostenute nel periodo in cui vi era stata l'impossibilità
di utilizzo delle aree espositive e di vendita della concessionaria esposta dagli attori in € 59.174,92.
Nell'atto introduttivo, la società attrice allegava la stima dei danni indiretti calcolando le spese fisse ed insopprimibili ugualmente sostenute, nonostante l'impossibilità di impiegare le aree di vendita, la reception e gli uffici della concessionaria con decurtazione del 50% e con riduzione di 2/12 in relazione ai mesi di inattività.
Si tratta di calcoli privi di qualsiasi spiegazione e del tutto indimostrati anche in relazione alla circostanza, sopra evidenziata, che la decisione di procedere all'integrale sostituzione della pavimentazione in essere, mediante ricopertura con altre lastre di maggior pregio, non può essere addebitata a CP_1
Come noto il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del pagina 14 di 18 nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta che consenta di ritenere fondata e attendibile detta possibilità.
Nel caso di specie, si è in presenza di cifre indicate in una consulenza di parte disancorate da qualsiasi criterio o parametro che la parte danneggiata neppure si
è offerta di provare e correttamente il capitolo 14 di parte attrice con cui demandava al teste una valutazione circa la diminuzione del volume di affari nell'anno dei fatti di causa non è stato ammesso per assoluta genericità (si noti che il doc. 13 che dovrebbe indicare i dati di bilancio dell'anno 2004 indica un utile di esercizio di € 37.158 a fronte di soli € 9.095 dell'anno precedente).
In definitiva, il primo motivo di appello proposto da e da Controparte_6
va disatteso. CP_10
Il motivo di appello incidentale proposto da , in connessione Controparte_1
con il precedente, è gradatamente inammissibile e infondato.
L'inammissibilità discende dal fatto che non si è costituito nel Controparte_1
giudizio di legittimità e, pertanto, a fronte del rigetto del suo motivo di appello incidentale contenuto nella sentenza n. 896/2017 di questa Corte si è formato il giudicato interno.
Qualora si volesse ritenere che la cassazione della sentenza implichi la caducazione della pronuncia nella sua interezza – ma tanto collide con la chiara l'affermazione contenuta a pagina 7 dell'ordinanza della Suprema Corte, prima del dispositivo, con cui ha espressamente mandato al giudice del rinvio di pagina 15 di 18 riesaminare la fondatezza dell'appello proposto dai signori – lo stesso è Pt_1
infondato nel merito essendo pacifico e dimostrato, per espressa confessione dell'originario convenuto, che la società subappaltatrice aveva iniziato le opere in ritardo e aveva cagionato danni alla pavimentazione della concessionaria.
Il secondo motivo di gravame in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali va invece accolto.
Il primo giudice ha ravvisato la prevalente soccombenza degli attori sul fatto che vi fosse stato un consistente ridimensionamento delle pretese attoree con il concreto riconoscimento della complessiva somma di € 5.427,14 oltre rivalutazione e interessi dal marzo 2005 alla data della sentenza e soli interessi legali dalla data della sentenza sul capitale rivalutato.
Invero, il consistente ridimensionamento della pretesa attorea non determina soccombenza. Come chiarito da sezioni unite 31.10.2022 n. 32061, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma cod. proc. civ.
pagina 16 di 18 Inoltre, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo,
piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass.
sezioni unite 8.11.2022 n. 32096).
Valutando pertanto l'esito complessivo del giudizio, da un lato è stata accolta la domanda risarcitoria svolta dagli attori in riassunzione nella limitata misura chiesta, sebbene in relazione solo ad alcune voci di danno, con rigetto della domanda risarcitoria di lucro cessante, e dall'altro gli attori in riassunzione sono stati condannati a pagare a l'importo di € 5.280 oltre interessi legali in CP_1
relazione a quella somma oggetto di accollo in sede di bilancio finale di liquidazione della società committente, nonostante il convenuto fosse creditore di una maggior somma in relazione al contratto di appalto di cui è causa.
Esiste dunque una reciproca soccombenza che giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
dovrà restituire le somme percepite a titolo di spese legali CP_1
eventualmente percepite, maggiorate di interessi legali ex art. 1284 primo pagina 17 di 18 comma c.c. dalla data di ricezione al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1698/2014 emessa dal Tribunale di Brescia in data
13.05.2024, così provvede:
- In parziale riforma della gravata sentenza, compensa integralmente le spese dell'intero processo;
- rigetta nel resto l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale confermando nel resto la impugnata sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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