Corte d'Appello Trento, sentenza 04/12/2025, n. 227
CA
Sentenza 4 dicembre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Trento, Sezione Prima, ha pronunciato sentenza in un giudizio di appello avverso una decisione del Tribunale di Trento che aveva accolto la domanda di riconoscimento dello status di cittadini italiani proposta da alcuni soggetti, discendenti da un cittadino italiano nato nel 1873 e successivamente emigrato in Perù. L'appellante, il Ministero, ha sollevato tre motivi di impugnazione: il primo, concernente la violazione di legge e l'erronea valutazione dei fatti, sostenendo che i ricorrenti avessero fatto valere il loro diritto in base alla discendenza da un antenato nato prima del 1920 e presumibilmente emigrato prima di tale data, mentre la sentenza impugnata si sarebbe basata sulla discendenza da un'ava, la cui cittadinanza italiana non sarebbe provata e che, in ogni caso, avrebbe dovuto richiedere la cittadinanza ai sensi della L. 379/2000, che prevede l'acquisto per elezione e non iure sanguinis; il secondo motivo, reiterando la violazione di legge e l'erronea applicazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, contestava la trasmissione della cittadinanza da parte dell'ava e ribadiva la necessità di applicare la L. 379/2000; il terzo motivo, infine, denunciava la violazione di legge con riferimento all'art. 3-bis della L. 91/1992, introdotto dal D.L. 36/2025, sostenendo la carenza delle condizioni previste per l'applicazione di tale norma, dato che i ricorrenti erano nati all'estero e non risultavano residenti in Italia per il periodo richiesto. Gli appellati, costituitisi tardivamente, hanno riproposto le difese di primo grado.

La Corte d'Appello, preliminarmente, ha escluso l'applicabilità dell'art. 3-bis della L. 91/1992, introdotto dal D.L. 36/2025, ritenendo che, trattandosi di domanda giudiziale presentata prima del 27 marzo 2025, trovasse applicazione la disciplina sostanziale previgente. In merito al primo motivo di appello, la Corte ha rigettato la censura relativa alla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la cittadinanza fosse stata reclamata anche in base alla discendenza dall'ava. Tuttavia, ha accolto il primo motivo nel merito, riformando la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto che, ai sensi del Trattato di Saint Germain del 1919 e della L. 379/2000, gli avi emigrati dall'Impero austro-ungarico avrebbero potuto scegliere di acquistare la cittadinanza italiana, ma non vi era prova dell'esercizio di tale diritto di opzione né per l'uno né per l'altra. L'atto di matrimonio dell'ava non poteva essere considerato prova dell'opzione, né l'atto di morte poteva attestare lo status di cittadino italiano. La Corte ha altresì escluso che il luogo di nascita in Trentino, all'epoca parte dell'Impero austro-ungarico, comportasse l'acquisto della cittadinanza italiana iure soli, né che l'ava fosse mai divenuta cittadina italiana. Il secondo motivo di appello è stato dichiarato assorbito dal primo, ma esaminato per completezza, ribadendo che la cittadinanza non poteva essere trasmessa dall'ava, la quale non era cittadina italiana, e che la L. 379/2000 prevedeva un acquisto per elezione e non iure sanguinis. La Corte ha infine escluso il carattere discriminatorio della L. 379/2000. In conclusione, l'appello è stato accolto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è stata respinta e gli appellati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Trento, sentenza 04/12/2025, n. 227
    Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
    Numero : 227
    Data del deposito : 4 dicembre 2025

    Testo completo