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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/12/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 103/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con citazione notificata il
29/4/2025 ed iscritta a ruolo in data 5/5/2025 al n. 103/2025 vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n.
9, è pure per legge domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
, rappresentati e difesi nel
[...]
dall'avv. Giovanni Stefenelli per delega in atti;
APPELLATI OGGETTO: diritti della cittadinanza
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare la richiesta formulata dai ricorrenti in primo grado in quanto infondata e inammissibile per tutto quanto sopra argomentato e in particolare in quanto decaduti dalla possibilità di richiedere la cittadinanza italiana in forza della l. 379/2000.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
Appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, – in via principale e nel merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa rigettare l'appello proposto dal confermando integralmente la Parte_1
sentenza n. 993/2024 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio n. 296/2024 R.G., pubblicata in data 04.11.2024, e per l'effetto accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani degli odierni convenuti, ordinando al e/ ad ogni altra competente Parte_1
Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge. - Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e Controparte_1 Controparte_1
hanno adito il tribunale di Trento per Controparte_1
chiedere l'accertamento del loro status di cittadini italiani in quanto discendenti da nato il [...] a [...] Persona_1
(TN); hanno esposto che dall'unione tra e Persona_1 [...]
era nata a [...], in data [...], Pt_2 [...] deceduta ad Ica, in Perù, il 18 novembre 1968; che, Persona_2
quando era in tenerissima età, l'intera famiglia Persona_2
lasciava il paese natìo per trasferirsi definitivamente in Perù; che, in data 4 dicembre 1911 era nato, dall'unione tra e Persona_2 [...]
deceduto ad Ica Persona_3 Persona_4
(Perù) l'8 giugno 1950; che in data 28 ottobre 1932 Persona_4
e contraevano matrimonio e
[...] Parte_3
dalla loro unione nascevano a Ica (Perù): , il Persona_5
05.11.1934, l'11.06.1942; Persona_6 [...]
il 20.06.1943, Parte_4 Persona_7
il 13.12.1945. il 04.08.1947;
[...] Persona_8
il 04.06.1949; che dall'unione tra Persona_9 [...]
e nasceva, in Persona_6 Parte_5
data 21.11.1970, ; che dall'unione tra Controparte_1 [...]
e nascevano in Perù: Controparte_1 Persona_10
l'11.06.1996 ed Controparte_1 Controparte_1
il 05.07.2007; che, dunque, loro erano cittadini italiani iure
[...]
sanguinis in quanto discendenti da cittadino italiano per linea paterna diretta, ovverosia da nato a [...] il Persona_1
18.07.1873, successivamente trasferitosi con la propria famiglia in Perù, ivi decedendovi senza essersi mai naturalizzato peruviano, come comprovato dal relativo attestato di risultanze di iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana;
che, inoltre, anche la figlia di Persona_1 [...]
era cittadina italiana ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 Persona_2
giugno 1912, n. 555, atteso che la stessa, seppur trasferitasi con la famiglia in Perù, non aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza trasmettendola, pertanto, iure sanguinis, anche al proprio figlio Persona_4
, così, ai discendenti diretti di quest'ultimo.
[...] Con l'opposizione del convenuto , il tribunale Parte_1
ha accolto la domanda, rilevando che l'ava dei ricorrenti,
[...]
figlia di era cittadina italiana, Persona_2 Persona_1
come indicato nel suo atto di matrimonio, contratto con Persona_3
il 29 aprile 1937 e non avendo poi mai, la stessa, rinunziato alla
[...]
propria cittadinanza, trasmettendola, iure sanguinis, al figlio
[...]
e poi ai discendenti diretti di quest'ultimo. Il Tribunale ha Persona_4
invero ritenuto, in conformità con le decisioni della Corte Costituzionale n.
30/1983 e n. 87/1985 (sulla trasmissione della cittadinanza dalla madre e sull'automatico riacquisto della cittadinanza italiana perduta dalla donna a seguito di matrimonio con straniero contratto dopo l'entrata in vigore della
Costituzione), e con i principi statuiti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4466 del 2009 (sul riacquisto automatico della cittadinanza perduta dalla donna a seguito di matrimonio contratto con straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a partire dal 1° gennaio 1948), che aveva trasmesso la sua cittadinanza italiana al figlio e Persona_2
che questi e i suoi discendenti erano quindi cittadini italiani.
Avverso la sentenza, resa in data 4/11/2024, ha interposto appello il
. Parte_1
Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ha denunziato la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 1 della l.
91/1992 e all'art. 1 della l. 379/2000, l'erronea valutazione dei fatti e dei documenti offerti in giudizio e per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellante ha sostenuto che i ricorrenti avevano fatto valere il loro diritto all'acquisto della cittadinanza quali discendenti diretti di Persona_1
mentre la sentenza gravata indicava quale ava di riferimento
[...]
Ha aggiunto che entrambi i predetti erano nati Persona_2
prima del 16 luglio 1920 e presumibilmente emigrati prima di tale data, come desunto dalle stesse deduzioni del ricorso e dal fatto che il figlio di era nato in [...] nel 1911; entrambi non erano dunque cittadini Per_2
italiani e conseguentemente i ricorrenti non potevano richiedere il riconoscimento della cittadinanza.
Il Ministero appellante ha richiamato, in argomento, pronunce dello stesso tribunale di Trento e di questa Corte, conformi a tale principio, e le disposizioni di cui alla l. 379/2000, sulla subordinazione del riconoscimento della cittadinanza italiana per le persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920, tra cui il territorio della Provincia di Trento, al rilascio della dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992, nel termine di cinque anni, prorogato di altri cinque, istituto che prevedeva l'acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, e non iure sanguinis.
Ha poi contestato la valenza probatoria del certificato di matrimonio di circa la cittadinanza italiana della stessa ed ha Persona_2
rilevato che non constava alcuna dimostrazione dell'elezione della cittadinanza italiana da parte degli avi dei ricorrenti.
Come secondo motivo di appello il ha lamentato la Parte_1
violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 1 l.
91/1992, all'art. 1 l. 379/2000 e ss. modd., e alla l. 555 del 1912,
l'inapplicabilità dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione nelle sentenze 4467 del 2009 e 2136/2021 e della Corte
Costituzionale n. 30/1983 e n. 87/1975. Ha sostenuto che il tribunale aveva errato nel ritenere che potesse trasmettere la Persona_2
cittadinanza ai suoi discendenti e che gli avi e i loro discendenti avrebbero dovuto chiedere la cittadinanza a norma della l. 379/2000, che prevede l'acquisto della cittadinanza per elezione, diversamente dallo ius sanguinis, per cui i riferimenti giurisprudenziali menzionati in sentenza non erano pertinenti. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 3 bis della l. 91/1992, come introdotto dal d.l. 36/2025. Ha rilevato che nel caso di specie vi sarebbe carenza delle condizioni di cui all'art. 3 bis l. 91/1992, in quanto i ricorrenti sono tutti nati all'estero, non Parte_6
era nata in [...] e non risultava essere stata residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita di e Controparte_1
era anch'egli nato in [...] Persona_4
Ha quindi concluso come in epigrafe per il rigetto della domanda dei ricorrenti, in accoglimento dell'appello.
Si sono costituiti tardivamente gli appellati, riproponendo le difese di prime cure.
L'appello perviene in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene proposta solo con il terzo motivo, va preliminarmente esaminata la questione dell'applicabilità, alla fattispecie, della disposizione di cui all'art. 3 bis l. 91/1992, introdotta con il d.l. 36/2025, conv, con modd.
In l. 74/2025, secondo cui 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865,
n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi
è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d)un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Trattandosi, nella fattispecie, di domanda giudiziale presentata prima del
27 marzo 2025, trova applicazione la disciplina sostanziale previgente;
non vengono pertanto in rilievo le disposizioni restrittive introdotte con il predetto d.l. e relativa legge di conversione n. 74/2025, a modifica della l.
91/1992.
Con il primo dei motivi di appello il ha lamentato la Parte_1
mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato osservando che in prime cure i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da mentre il Persona_1
tribunale ha motivato il riconoscimento della cittadinanza da
[...]
Persona_2
Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre: nel ricorso di primo grado si legge infatti che Anche la figlia del Sig.
la Sig.ra cittadina Persona_1 Persona_2 italiana ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 giugno 1912, n. 5553 , seppur trasferitasi con la famiglia in Perù, non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza (come risultante dal relativo attestato di risultanze di iscrizione di iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana – doc. 15), trasmettendola, pertanto, iure sanguinis anche al proprio figlio
[...]
e, così, ai discendenti diretti di quest'ultimo; resta Persona_4
così evidente che la cittadinanza italiana era reclamata anche in base alla discendenza da i ricorrenti avevano infatti Persona_2
introdotto il tema della possibilità della trasmissione del diritto di cittadinanza da parte della donna che l'aveva perduta a seguito di matrimonio con cittadino straniero, che il tribunale ha quindi affrontato richiamando le pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione nel senso del superamento della obsoleta preclusione.
Ciò nondimeno, la pretesa di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da è infondata, e in Persona_2
tal senso risulta fondato il primo motivo di appello.
Ed invero, il tribunale ha affermato che era Persona_2
cittadina italiana traendo la prova di tale status dal suo atto di matrimonio, celebrato in Perù il 29 aprile 1937, laddove si legge, nelle generalità della sposa, di anni 62, nata a [...], Italia, e rilevando altresì che la stessa non aveva giammai rinunciato alla propria cittadinanza, come risultante dal relativo attestato di risultanze di iscrizione a titolo di cittadinanza peruviana.
La Corte ritiene di doversi discostare da tale decisione.
Premesso che ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, tuttora in vigore, “E' cittadino italiano per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, nella fattispecie per cui è causa vengono in rilievo le disposizioni del trattato di
Saint Germain en Laye del 10 settembre 1919.
In particolare, secondo il Trattato di Saint Germain: Art.70 Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno dritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dallo Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto.
Art.71 Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana:
1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati;
2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica.
Art. 72 Le persone indicate all'art. 71 o coloro:
a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed
i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione. art. 78 I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, e, norma dell'articolo
70, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in Vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito.
L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni
Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione, potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dall'opzione, e portar con sé i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata.
Prevede poi l'art. 1 l. 379/2000:
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato
a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato
e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio
2006, n. 51, ha poi disposto, con l'art. 28-bis, comma 1, che "Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n.
379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni".
Sia che suo padre Persona_11 Persona_1
erano nati a Caldonazzo, in provincia di Trento, in epoca in cui
[...] il territorio apparteneva ancora all'Impero austro-ungarico. In base alle citate disposizioni del trattato di Saint Germain, gli avi emigrati all'estero avrebbero potuto scegliere di acquistare la cittadinanza italiana, ma non risulta che ciò sia avvenuto, non essendo stato documentato l'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 78 del trattato, né per l'uno né per l'altra.
Dall'atto di matrimonio non può essere desunta la prova del fatto che avesse esercitato l'opzione all'epoca del Persona_2
trattato di Saint Germain, mancando la documentazione riguardante specificamente tale vicenda giuridica;
d'altronde è documentato che che morì in Perù, era ivi rimasta, e non aveva Persona_2
quindi trasferito in Italia il suo domicilio, come previsto dall'art. 78 del trattato. Il riferimento all'Italia contenuto in quell'atto trova una sua spiegazione nel fatto che all'epoca in cui detto atto venne formato Trento rientrava ormai nel territorio dell'Italia. Parimenti nessuna rilevanza concreta può essere attribuita all'atto di morte di Persona_2
del 18 novembre 1968, in cui si trova scritto “nata a [...] –
[...]
Italia - cittadina italiana”: l'atto di morte non può essere assunto a prova di una situazione giuridica (lo status di cittadino italiano), diversa da quella che ne formava oggetto diretto (decesso), tanto più che si tratta di un certificato proveniente dall'autorità di uno Stato diverso da quello cui di cui si chiede il riconoscimento della cittadinanza, come correttamente rilevato in prime cure;
il possesso della cittadinanza italiana non costituiva del resto un presupposto necessario per l'attestazione del decesso, sì da potersi desumere, dalla relativa menzione, il previo accertamento di detto status sulla base di risultanze anagrafiche, oltretutto in contrasto con il dato effettivo del mancato trasferimento in Italia, secondo la previsione dell'art. 78 del trattato.
Non è poi in alcun modo concludente il riferimento all'Italia come luogo di nascita dell'interessata, contenuto nei predetti atti, atteso che la cittadinanza non si acquista per “ius soli”, cioè in relazione al luogo di nascita, bensì “iure sanguinis” e comunque, e ciò è dirimente, all'epoca della nascita sia di che della figlia Persona_1 [...]
il luogo di nascita non apparteneva al territorio Persona_2
dell'Italia, bensì all'Impero austro-ungarico. In tale contesto, a nulla rileva che non fosse divenuta cittadina peruviana, Persona_2
come documentato dall'attestazione negativa prodotta dagli appellanti in primo grado, trattandosi di un dato non incompatibile con il mancato possesso della cittadinanza italiana.
Con il secondo motivo di appello il lamenta l'errore del Parte_1
tribunale per aver ritenuto che abbia potuto Persona_2
trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti;
ribadisce che la stessa, nata ed emigrata dal Trentino prima del 16 luglio 1920, non era cittadina italiana e che gli avi e i discendenti avrebbero dovuto richiedere la cittadinanza a norma della l. 379/2000.
Tale motivo è assorbito dal primo, che è accolto, essendo stata esclusa la prova della cittadinanza italiana in capo ad e Persona_2
a suo padre ed è esaminato solo per completezza. Persona_1
È infatti pacifico che i ricorrenti, o i loro ascendenti, non hanno richiesto la cittadinanza a norma della l. 379/2000, bensì iure sanguinis, perché hanno sostenuto di essere discendenti da persone già in possesso della cittadinanza italiana. La norma predetta stabilisce invece l'acquisto della cittadinanza per elezione, con effetti ex nunc, come chiarito dalla S.C. nella pronunzia n. 21236/2021 (Ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro- ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per
l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15
l. n. 91 del 1992).
È questa una fattispecie di acquisto della cittadinanza, riferita genericamente alle persone nate sotto l'Impero austro-ungarico e dei loro discendenti, senza distinzione tra maschi e femmine, diversa da quella oggetto del presente giudizio, in cui la cittadinanza è reclamata iure sanguinis per discendenza da chi si assume essere stato cittadino italiano;
nessuna concreta rilevanza riveste quindi, nel caso in esame, la tematica - affrontata in prime cure - della trasmissibilità della cittadinanza da parte della madre cittadina italiana e, quindi, la presenza di un'ava di sesso femminile nella linea di ascendenza, che avesse perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero, e del persistente ostacolo in sede di procedure amministrative per il riconoscimento della cittadinanza italiana anche per le donne che l'avessero perduta a seguito di matrimonio contratto in data antecedente al 1°/1/1948, mentre in sede giudiziale, a seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione n. 4466/2009, il riconoscimento della cittadinanza italiana è assicurato alla donna che l'avesse perduto a seguito di matrimonio con cittadino straniero contratto sia prima che dopo il 1°/1/1948; nella fattispecie difetta lo stesso presupposto del possesso della cittadinanza italiana in capo all'ava che non è mai stata cittadina italiana. Persona_2
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, poi, va escluso il carattere discriminatorio della norma di cui alla l. 379/2000, per il limite temporale per il rilascio della dichiarazione al fine del riconoscimento della cittadinanza previsto per i discendenti di persone originarie di territori appartenenti all'Impero austro-ungarico, rispetto alla possibilità senza limiti di tempo di riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di emigrati provenienti da altre zone del territorio nazionale, essendo evidentemente differente il presupposto di base (ovvero il possesso della cittadinanza italiana, di cui erano prive le persone nate nei territori dell'ex
Impero, emigrate prima della data di entrata in vigore del trattato di Saint
Germain).
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, essendo risultata infondata la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis accolta in prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del tribunale di Trento n. Parte_1
993/2024
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di riconoscimento di status di cittadini italiani proposta da
, , Controparte_1 Controparte_1 [...]
; Controparte_1
Condanna gli appellanti a rifondere al le spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in € 2.540,00 quale compenso per la difesa e, per il presente grado, in € 3.000,00 quale compenso per la difesa ed € 900,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il c. est. Il presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con citazione notificata il
29/4/2025 ed iscritta a ruolo in data 5/5/2025 al n. 103/2025 vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n.
9, è pure per legge domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
, rappresentati e difesi nel
[...]
dall'avv. Giovanni Stefenelli per delega in atti;
APPELLATI OGGETTO: diritti della cittadinanza
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare la richiesta formulata dai ricorrenti in primo grado in quanto infondata e inammissibile per tutto quanto sopra argomentato e in particolare in quanto decaduti dalla possibilità di richiedere la cittadinanza italiana in forza della l. 379/2000.
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”
Appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis, – in via principale e nel merito: per i motivi tutti dedotti in narrativa rigettare l'appello proposto dal confermando integralmente la Parte_1
sentenza n. 993/2024 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio n. 296/2024 R.G., pubblicata in data 04.11.2024, e per l'effetto accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani degli odierni convenuti, ordinando al e/ ad ogni altra competente Parte_1
Autorità amministrativa di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge. - Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e Controparte_1 Controparte_1
hanno adito il tribunale di Trento per Controparte_1
chiedere l'accertamento del loro status di cittadini italiani in quanto discendenti da nato il [...] a [...] Persona_1
(TN); hanno esposto che dall'unione tra e Persona_1 [...]
era nata a [...], in data [...], Pt_2 [...] deceduta ad Ica, in Perù, il 18 novembre 1968; che, Persona_2
quando era in tenerissima età, l'intera famiglia Persona_2
lasciava il paese natìo per trasferirsi definitivamente in Perù; che, in data 4 dicembre 1911 era nato, dall'unione tra e Persona_2 [...]
deceduto ad Ica Persona_3 Persona_4
(Perù) l'8 giugno 1950; che in data 28 ottobre 1932 Persona_4
e contraevano matrimonio e
[...] Parte_3
dalla loro unione nascevano a Ica (Perù): , il Persona_5
05.11.1934, l'11.06.1942; Persona_6 [...]
il 20.06.1943, Parte_4 Persona_7
il 13.12.1945. il 04.08.1947;
[...] Persona_8
il 04.06.1949; che dall'unione tra Persona_9 [...]
e nasceva, in Persona_6 Parte_5
data 21.11.1970, ; che dall'unione tra Controparte_1 [...]
e nascevano in Perù: Controparte_1 Persona_10
l'11.06.1996 ed Controparte_1 Controparte_1
il 05.07.2007; che, dunque, loro erano cittadini italiani iure
[...]
sanguinis in quanto discendenti da cittadino italiano per linea paterna diretta, ovverosia da nato a [...] il Persona_1
18.07.1873, successivamente trasferitosi con la propria famiglia in Perù, ivi decedendovi senza essersi mai naturalizzato peruviano, come comprovato dal relativo attestato di risultanze di iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana;
che, inoltre, anche la figlia di Persona_1 [...]
era cittadina italiana ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 Persona_2
giugno 1912, n. 555, atteso che la stessa, seppur trasferitasi con la famiglia in Perù, non aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza trasmettendola, pertanto, iure sanguinis, anche al proprio figlio Persona_4
, così, ai discendenti diretti di quest'ultimo.
[...] Con l'opposizione del convenuto , il tribunale Parte_1
ha accolto la domanda, rilevando che l'ava dei ricorrenti,
[...]
figlia di era cittadina italiana, Persona_2 Persona_1
come indicato nel suo atto di matrimonio, contratto con Persona_3
il 29 aprile 1937 e non avendo poi mai, la stessa, rinunziato alla
[...]
propria cittadinanza, trasmettendola, iure sanguinis, al figlio
[...]
e poi ai discendenti diretti di quest'ultimo. Il Tribunale ha Persona_4
invero ritenuto, in conformità con le decisioni della Corte Costituzionale n.
30/1983 e n. 87/1985 (sulla trasmissione della cittadinanza dalla madre e sull'automatico riacquisto della cittadinanza italiana perduta dalla donna a seguito di matrimonio con straniero contratto dopo l'entrata in vigore della
Costituzione), e con i principi statuiti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4466 del 2009 (sul riacquisto automatico della cittadinanza perduta dalla donna a seguito di matrimonio contratto con straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a partire dal 1° gennaio 1948), che aveva trasmesso la sua cittadinanza italiana al figlio e Persona_2
che questi e i suoi discendenti erano quindi cittadini italiani.
Avverso la sentenza, resa in data 4/11/2024, ha interposto appello il
. Parte_1
Quale primo motivo di impugnazione, l'appellante ha denunziato la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 1 della l.
91/1992 e all'art. 1 della l. 379/2000, l'erronea valutazione dei fatti e dei documenti offerti in giudizio e per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellante ha sostenuto che i ricorrenti avevano fatto valere il loro diritto all'acquisto della cittadinanza quali discendenti diretti di Persona_1
mentre la sentenza gravata indicava quale ava di riferimento
[...]
Ha aggiunto che entrambi i predetti erano nati Persona_2
prima del 16 luglio 1920 e presumibilmente emigrati prima di tale data, come desunto dalle stesse deduzioni del ricorso e dal fatto che il figlio di era nato in [...] nel 1911; entrambi non erano dunque cittadini Per_2
italiani e conseguentemente i ricorrenti non potevano richiedere il riconoscimento della cittadinanza.
Il Ministero appellante ha richiamato, in argomento, pronunce dello stesso tribunale di Trento e di questa Corte, conformi a tale principio, e le disposizioni di cui alla l. 379/2000, sulla subordinazione del riconoscimento della cittadinanza italiana per le persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920, tra cui il territorio della Provincia di Trento, al rilascio della dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992, nel termine di cinque anni, prorogato di altri cinque, istituto che prevedeva l'acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, e non iure sanguinis.
Ha poi contestato la valenza probatoria del certificato di matrimonio di circa la cittadinanza italiana della stessa ed ha Persona_2
rilevato che non constava alcuna dimostrazione dell'elezione della cittadinanza italiana da parte degli avi dei ricorrenti.
Come secondo motivo di appello il ha lamentato la Parte_1
violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 1 l.
91/1992, all'art. 1 l. 379/2000 e ss. modd., e alla l. 555 del 1912,
l'inapplicabilità dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione nelle sentenze 4467 del 2009 e 2136/2021 e della Corte
Costituzionale n. 30/1983 e n. 87/1975. Ha sostenuto che il tribunale aveva errato nel ritenere che potesse trasmettere la Persona_2
cittadinanza ai suoi discendenti e che gli avi e i loro discendenti avrebbero dovuto chiedere la cittadinanza a norma della l. 379/2000, che prevede l'acquisto della cittadinanza per elezione, diversamente dallo ius sanguinis, per cui i riferimenti giurisprudenziali menzionati in sentenza non erano pertinenti. Con il terzo motivo di appello l'appellante ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 3 bis della l. 91/1992, come introdotto dal d.l. 36/2025. Ha rilevato che nel caso di specie vi sarebbe carenza delle condizioni di cui all'art. 3 bis l. 91/1992, in quanto i ricorrenti sono tutti nati all'estero, non Parte_6
era nata in [...] e non risultava essere stata residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita di e Controparte_1
era anch'egli nato in [...] Persona_4
Ha quindi concluso come in epigrafe per il rigetto della domanda dei ricorrenti, in accoglimento dell'appello.
Si sono costituiti tardivamente gli appellati, riproponendo le difese di prime cure.
L'appello perviene in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene proposta solo con il terzo motivo, va preliminarmente esaminata la questione dell'applicabilità, alla fattispecie, della disposizione di cui all'art. 3 bis l. 91/1992, introdotta con il d.l. 36/2025, conv, con modd.
In l. 74/2025, secondo cui 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865,
n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi
è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d)un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Trattandosi, nella fattispecie, di domanda giudiziale presentata prima del
27 marzo 2025, trova applicazione la disciplina sostanziale previgente;
non vengono pertanto in rilievo le disposizioni restrittive introdotte con il predetto d.l. e relativa legge di conversione n. 74/2025, a modifica della l.
91/1992.
Con il primo dei motivi di appello il ha lamentato la Parte_1
mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato osservando che in prime cure i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti da mentre il Persona_1
tribunale ha motivato il riconoscimento della cittadinanza da
[...]
Persona_2
Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre: nel ricorso di primo grado si legge infatti che Anche la figlia del Sig.
la Sig.ra cittadina Persona_1 Persona_2 italiana ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 giugno 1912, n. 5553 , seppur trasferitasi con la famiglia in Perù, non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza (come risultante dal relativo attestato di risultanze di iscrizione di iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana – doc. 15), trasmettendola, pertanto, iure sanguinis anche al proprio figlio
[...]
e, così, ai discendenti diretti di quest'ultimo; resta Persona_4
così evidente che la cittadinanza italiana era reclamata anche in base alla discendenza da i ricorrenti avevano infatti Persona_2
introdotto il tema della possibilità della trasmissione del diritto di cittadinanza da parte della donna che l'aveva perduta a seguito di matrimonio con cittadino straniero, che il tribunale ha quindi affrontato richiamando le pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione nel senso del superamento della obsoleta preclusione.
Ciò nondimeno, la pretesa di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da è infondata, e in Persona_2
tal senso risulta fondato il primo motivo di appello.
Ed invero, il tribunale ha affermato che era Persona_2
cittadina italiana traendo la prova di tale status dal suo atto di matrimonio, celebrato in Perù il 29 aprile 1937, laddove si legge, nelle generalità della sposa, di anni 62, nata a [...], Italia, e rilevando altresì che la stessa non aveva giammai rinunciato alla propria cittadinanza, come risultante dal relativo attestato di risultanze di iscrizione a titolo di cittadinanza peruviana.
La Corte ritiene di doversi discostare da tale decisione.
Premesso che ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, tuttora in vigore, “E' cittadino italiano per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, nella fattispecie per cui è causa vengono in rilievo le disposizioni del trattato di
Saint Germain en Laye del 10 settembre 1919.
In particolare, secondo il Trattato di Saint Germain: Art.70 Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno dritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dallo Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto.
Art.71 Nonostante la disposizione dell'art. 70, per quanto concerne i territori trasferiti all'Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana:
1° coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati;
2° coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l'hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica.
Art. 72 Le persone indicate all'art. 71 o coloro:
a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed
i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione. art. 78 I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, e, norma dell'articolo
70, avranno facoltà, durante un anno dalla entrata in Vigore del presente trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito.
L'opzione del marito implicherà quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni
Coloro che hanno esercitato questo diritto dovranno entro i dodici mesi seguenti, trasportare il proprio domicilio nello Stato a favore del quale avranno fatto l'opzione, potranno conservare i beni immobili che posseggono nel territorio dello Stato in cui avevano il proprio domicilio prima dall'opzione, e portar con sé i propri beni mobili di ogni specie, senza che sia loro imposto perciò alcun diritto o tassa, di uscita o di entrata.
Prevede poi l'art. 1 l. 379/2000:
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato
a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato
e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio
2006, n. 51, ha poi disposto, con l'art. 28-bis, comma 1, che "Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n.
379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni".
Sia che suo padre Persona_11 Persona_1
erano nati a Caldonazzo, in provincia di Trento, in epoca in cui
[...] il territorio apparteneva ancora all'Impero austro-ungarico. In base alle citate disposizioni del trattato di Saint Germain, gli avi emigrati all'estero avrebbero potuto scegliere di acquistare la cittadinanza italiana, ma non risulta che ciò sia avvenuto, non essendo stato documentato l'esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 78 del trattato, né per l'uno né per l'altra.
Dall'atto di matrimonio non può essere desunta la prova del fatto che avesse esercitato l'opzione all'epoca del Persona_2
trattato di Saint Germain, mancando la documentazione riguardante specificamente tale vicenda giuridica;
d'altronde è documentato che che morì in Perù, era ivi rimasta, e non aveva Persona_2
quindi trasferito in Italia il suo domicilio, come previsto dall'art. 78 del trattato. Il riferimento all'Italia contenuto in quell'atto trova una sua spiegazione nel fatto che all'epoca in cui detto atto venne formato Trento rientrava ormai nel territorio dell'Italia. Parimenti nessuna rilevanza concreta può essere attribuita all'atto di morte di Persona_2
del 18 novembre 1968, in cui si trova scritto “nata a [...] –
[...]
Italia - cittadina italiana”: l'atto di morte non può essere assunto a prova di una situazione giuridica (lo status di cittadino italiano), diversa da quella che ne formava oggetto diretto (decesso), tanto più che si tratta di un certificato proveniente dall'autorità di uno Stato diverso da quello cui di cui si chiede il riconoscimento della cittadinanza, come correttamente rilevato in prime cure;
il possesso della cittadinanza italiana non costituiva del resto un presupposto necessario per l'attestazione del decesso, sì da potersi desumere, dalla relativa menzione, il previo accertamento di detto status sulla base di risultanze anagrafiche, oltretutto in contrasto con il dato effettivo del mancato trasferimento in Italia, secondo la previsione dell'art. 78 del trattato.
Non è poi in alcun modo concludente il riferimento all'Italia come luogo di nascita dell'interessata, contenuto nei predetti atti, atteso che la cittadinanza non si acquista per “ius soli”, cioè in relazione al luogo di nascita, bensì “iure sanguinis” e comunque, e ciò è dirimente, all'epoca della nascita sia di che della figlia Persona_1 [...]
il luogo di nascita non apparteneva al territorio Persona_2
dell'Italia, bensì all'Impero austro-ungarico. In tale contesto, a nulla rileva che non fosse divenuta cittadina peruviana, Persona_2
come documentato dall'attestazione negativa prodotta dagli appellanti in primo grado, trattandosi di un dato non incompatibile con il mancato possesso della cittadinanza italiana.
Con il secondo motivo di appello il lamenta l'errore del Parte_1
tribunale per aver ritenuto che abbia potuto Persona_2
trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti;
ribadisce che la stessa, nata ed emigrata dal Trentino prima del 16 luglio 1920, non era cittadina italiana e che gli avi e i discendenti avrebbero dovuto richiedere la cittadinanza a norma della l. 379/2000.
Tale motivo è assorbito dal primo, che è accolto, essendo stata esclusa la prova della cittadinanza italiana in capo ad e Persona_2
a suo padre ed è esaminato solo per completezza. Persona_1
È infatti pacifico che i ricorrenti, o i loro ascendenti, non hanno richiesto la cittadinanza a norma della l. 379/2000, bensì iure sanguinis, perché hanno sostenuto di essere discendenti da persone già in possesso della cittadinanza italiana. La norma predetta stabilisce invece l'acquisto della cittadinanza per elezione, con effetti ex nunc, come chiarito dalla S.C. nella pronunzia n. 21236/2021 (Ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro- ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per
l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15
l. n. 91 del 1992).
È questa una fattispecie di acquisto della cittadinanza, riferita genericamente alle persone nate sotto l'Impero austro-ungarico e dei loro discendenti, senza distinzione tra maschi e femmine, diversa da quella oggetto del presente giudizio, in cui la cittadinanza è reclamata iure sanguinis per discendenza da chi si assume essere stato cittadino italiano;
nessuna concreta rilevanza riveste quindi, nel caso in esame, la tematica - affrontata in prime cure - della trasmissibilità della cittadinanza da parte della madre cittadina italiana e, quindi, la presenza di un'ava di sesso femminile nella linea di ascendenza, che avesse perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero, e del persistente ostacolo in sede di procedure amministrative per il riconoscimento della cittadinanza italiana anche per le donne che l'avessero perduta a seguito di matrimonio contratto in data antecedente al 1°/1/1948, mentre in sede giudiziale, a seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione n. 4466/2009, il riconoscimento della cittadinanza italiana è assicurato alla donna che l'avesse perduto a seguito di matrimonio con cittadino straniero contratto sia prima che dopo il 1°/1/1948; nella fattispecie difetta lo stesso presupposto del possesso della cittadinanza italiana in capo all'ava che non è mai stata cittadina italiana. Persona_2
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, poi, va escluso il carattere discriminatorio della norma di cui alla l. 379/2000, per il limite temporale per il rilascio della dichiarazione al fine del riconoscimento della cittadinanza previsto per i discendenti di persone originarie di territori appartenenti all'Impero austro-ungarico, rispetto alla possibilità senza limiti di tempo di riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di emigrati provenienti da altre zone del territorio nazionale, essendo evidentemente differente il presupposto di base (ovvero il possesso della cittadinanza italiana, di cui erano prive le persone nate nei territori dell'ex
Impero, emigrate prima della data di entrata in vigore del trattato di Saint
Germain).
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto, essendo risultata infondata la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis accolta in prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del tribunale di Trento n. Parte_1
993/2024
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda di riconoscimento di status di cittadini italiani proposta da
, , Controparte_1 Controparte_1 [...]
; Controparte_1
Condanna gli appellanti a rifondere al le spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in € 2.540,00 quale compenso per la difesa e, per il presente grado, in € 3.000,00 quale compenso per la difesa ed € 900,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il c. est. Il presidente dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo