Art. 1.
L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 ed all' art. 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , e' abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita.
L'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 ed all' art. 17 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , e' abolito per i commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita.