TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/02/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8361/24 R.G. di Catania, con Parte_1
sede in Catania, Via Santa Sofia n. 78, Partita IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Gallo;
-ATTRICE-
contro
, nato a [...] il [...], (c.f. ), e Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi residenti CP_2 CodiceFiscale_2
in Catania in Via Plebiscito n. 549, piano 1;
- CONVENUTI -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 17 febbraio 2024.
pagina 1 di 4 -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 2 luglio 2024 l' Parte_1
di Catania chiedeva la condanna dei due convenuti indicati in
[...]
epigrafe al rilascio del proprio immobile sito in Catania in Via Plebiscito n. 549, piano 1, in catasto al foglio 69, particella 2978, sub 26, oltre al risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima dal 7 agosto 2018.
I convenuti, anche se regolarmente citati in giudizio, non si costituivano.
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta provato che l'attrice è proprietaria dell'immobile in questione e che quest'ultimo è occupato illegittimamente dai convenuti;
ciò in particolare è stato accertato nella sentenza penale definitiva di condanna n.
5185/2023 della Corte d'Appello di Catania.
In conseguenza, va disposta la condanna dei convenuti al rilascio immediato del suindicato immobile in favore dell'attrice, libero e sgombro da persone e cose.
Inoltre, i convenuti sono tenuti in solido a risarcire all'attrice il danno causato dalla mancata disponibilità dell'immobile dall'agosto 2018 (in cui è stata accertata la detenzione illegittima) e sino al luglio 2024, per come espressamente richiesto nella memoria del 19
dicembre 2024.
Questo danno può essere liquidato con riferimento alle somme per le quali l'immobile in questione, se nella disponibilità dell'attrice, avrebbe potuto essere dato in locazione.
Tenuto conto al riguardo delle risultanze istruttorie in atti riguardanti la consistenza e l'ubicazione dell'immobile de quo, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle somme mensili di €. 500,00 da agosto 2018 a luglio pagina 2 di 4 2024.
Le citate somme mensili, in quanto crediti di valore, vanno rivalutate d'ufficio (vd. Cass.
nn.4009/78, 913/80 e 12054/93) secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dalla scadenza di ciascuna di esse sino al soddisfo.
Trattandosi di crediti di valore, si ritiene d'ufficio (vd. Cass. nn.4166/76, 3529/83, 2240/85,
3888/85) che sulle somme de quibus devono, altresì, essere corrisposti gli interessi compensativi nella misura del tasso legale che vanno calcolati sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a decorrere dalla scadenza di ciascuna di esse sino al soddisfo.
Non può essere invece disposta la condanna dei convenuti al pagamento delle somme,
liquidate a titolo di spese processuali nelle sentenze penali che hanno definito il procedimento nei confronti dei convenuti, dato che le stesse costituiscono già titolo esecutivo.
In virtù del principio della soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 8361/24 R.G., così statuisce:
1) condanna i convenuti al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa e descritto in motivazione in favore dell'attrice, libero e sgombro da persone e cose;
pagina 3 di 4 2) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle somme mensili di €. 500,00 da agosto 2018 a luglio 2024, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali per come specificato in motivazione;
3) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in complessivi euro 4.560,00, di cui euro 560,00
per spese, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for..
CATANIA 21 FEBBRAIO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8361/24 R.G. di Catania, con Parte_1
sede in Catania, Via Santa Sofia n. 78, Partita IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Gallo;
-ATTRICE-
contro
, nato a [...] il [...], (c.f. ), e Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi residenti CP_2 CodiceFiscale_2
in Catania in Via Plebiscito n. 549, piano 1;
- CONVENUTI -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 17 febbraio 2024.
pagina 1 di 4 -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 2 luglio 2024 l' Parte_1
di Catania chiedeva la condanna dei due convenuti indicati in
[...]
epigrafe al rilascio del proprio immobile sito in Catania in Via Plebiscito n. 549, piano 1, in catasto al foglio 69, particella 2978, sub 26, oltre al risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima dal 7 agosto 2018.
I convenuti, anche se regolarmente citati in giudizio, non si costituivano.
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta provato che l'attrice è proprietaria dell'immobile in questione e che quest'ultimo è occupato illegittimamente dai convenuti;
ciò in particolare è stato accertato nella sentenza penale definitiva di condanna n.
5185/2023 della Corte d'Appello di Catania.
In conseguenza, va disposta la condanna dei convenuti al rilascio immediato del suindicato immobile in favore dell'attrice, libero e sgombro da persone e cose.
Inoltre, i convenuti sono tenuti in solido a risarcire all'attrice il danno causato dalla mancata disponibilità dell'immobile dall'agosto 2018 (in cui è stata accertata la detenzione illegittima) e sino al luglio 2024, per come espressamente richiesto nella memoria del 19
dicembre 2024.
Questo danno può essere liquidato con riferimento alle somme per le quali l'immobile in questione, se nella disponibilità dell'attrice, avrebbe potuto essere dato in locazione.
Tenuto conto al riguardo delle risultanze istruttorie in atti riguardanti la consistenza e l'ubicazione dell'immobile de quo, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle somme mensili di €. 500,00 da agosto 2018 a luglio pagina 2 di 4 2024.
Le citate somme mensili, in quanto crediti di valore, vanno rivalutate d'ufficio (vd. Cass.
nn.4009/78, 913/80 e 12054/93) secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dalla scadenza di ciascuna di esse sino al soddisfo.
Trattandosi di crediti di valore, si ritiene d'ufficio (vd. Cass. nn.4166/76, 3529/83, 2240/85,
3888/85) che sulle somme de quibus devono, altresì, essere corrisposti gli interessi compensativi nella misura del tasso legale che vanno calcolati sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a decorrere dalla scadenza di ciascuna di esse sino al soddisfo.
Non può essere invece disposta la condanna dei convenuti al pagamento delle somme,
liquidate a titolo di spese processuali nelle sentenze penali che hanno definito il procedimento nei confronti dei convenuti, dato che le stesse costituiscono già titolo esecutivo.
In virtù del principio della soccombenza, i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 8361/24 R.G., così statuisce:
1) condanna i convenuti al rilascio immediato dell'immobile per cui è causa e descritto in motivazione in favore dell'attrice, libero e sgombro da persone e cose;
pagina 3 di 4 2) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle somme mensili di €. 500,00 da agosto 2018 a luglio 2024, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali per come specificato in motivazione;
3) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali che liquida in complessivi euro 4.560,00, di cui euro 560,00
per spese, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge e al rimborso forfetario ex L. prof. for..
CATANIA 21 FEBBRAIO 2025
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 4 di 4