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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Consigliere rel. Assunta Marini
Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1181 R.G.A.C. dell'anno 2022
TRA
( C.F. P.IVA_1 ) in p.l.r.p.t. Parte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Fortunato (C.F. C.F. 1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Michele Mercati n. 51, giusta procura in atti
Appellante
E
rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_1 (C.F. C.F. 2 Andrea Panzarola (C.F. C.F. 3 e Avv. Aniello Merone
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Codice Fiscale_4 '
Roma, Viale Gorizia n. 52
appellata CP_2 (P.I.V.A. P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Maria Agostinucci (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio inC.F._5
Roma alla Circonvallazione Trionfale n. 34
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione depositata in data 02 Marzo 2022 la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso sentenza n. 1077/2022 pubblicata il
24/01/2022, emessa dal Tribunale di Roma, nel procedimento di cui al RG
77411/2015.
Parti appellate si sono costituite.
All'udienza del 15 Giugno 2022 all'esito della trattazione in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 Luglio 2025.
In data 18 Luglio 2023 veniva depositato atto di rinuncia all'impugnazione e/o agli atti del giudizio;
All'udienza del 09 Luglio 2025 parte appellante depositava note di trattazione scritta evidenziando la rinuncia all'impugnazione e/o atti del giudizio con conseguente richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, le parti appellate non hanno depositato note di trattazione scritta;
Preso atto della rinuncia, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG 1691/2018:
a) dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti;
b) dichiara che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
c) ordina al conservatore dei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta al repertorio n. 16185/2015 del 27.1.02015, registro generale 121590 e registro particolare n. 87719
Roma 9.7.2025
Il Cons. est. Il Presidente
F. Petrolati A. Marini
in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Consigliere rel. Assunta Marini
Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1181 R.G.A.C. dell'anno 2022
TRA
( C.F. P.IVA_1 ) in p.l.r.p.t. Parte 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Fortunato (C.F. C.F. 1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Michele Mercati n. 51, giusta procura in atti
Appellante
E
rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_1 (C.F. C.F. 2 Andrea Panzarola (C.F. C.F. 3 e Avv. Aniello Merone
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Codice Fiscale_4 '
Roma, Viale Gorizia n. 52
appellata CP_2 (P.I.V.A. P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Maria Agostinucci (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio inC.F._5
Roma alla Circonvallazione Trionfale n. 34
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione depositata in data 02 Marzo 2022 la parte appellante in epigrafe indicata ha proposto appello avverso sentenza n. 1077/2022 pubblicata il
24/01/2022, emessa dal Tribunale di Roma, nel procedimento di cui al RG
77411/2015.
Parti appellate si sono costituite.
All'udienza del 15 Giugno 2022 all'esito della trattazione in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 Luglio 2025.
In data 18 Luglio 2023 veniva depositato atto di rinuncia all'impugnazione e/o agli atti del giudizio;
All'udienza del 09 Luglio 2025 parte appellante depositava note di trattazione scritta evidenziando la rinuncia all'impugnazione e/o atti del giudizio con conseguente richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, le parti appellate non hanno depositato note di trattazione scritta;
Preso atto della rinuncia, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va disposta la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. RG 1691/2018:
a) dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti;
b) dichiara che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
c) ordina al conservatore dei registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta al repertorio n. 16185/2015 del 27.1.02015, registro generale 121590 e registro particolare n. 87719
Roma 9.7.2025
Il Cons. est. Il Presidente
F. Petrolati A. Marini