Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 2
Il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato quand'anche tali condizioni fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità.
In materia di immissioni rumorose, la circostanza che tali immissioni siano di livello inferiore a quello minimo previsto dai regolamenti locali non esclude l'applicabilità dell'art. 844 cod. civ. o delle altre norme poste a tutela della salute, ove in concreto sia accertata la nocività delle suddette immissioni per la salute dell'individuo.
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- 1. I vizi dell’immobile locato ed i rimedi concessi al conduttore. Conseguenze per mancato rilascio della abitabilità od agibilità del fabbricato.Arseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2016
Recita l'art. 1578 CC: 1) “Se al momento della consegna la casa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, allorché si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili”. 2) “Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti dai vizi della cosa, se non prova di aver senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna”. Alla obbligazione di garanzia dei vizi da parte del locatore, si accompagna quella di mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto (art. 1576 CC) e di assicurarne il pacifico godimento …
Leggi di più… - 2. Tutela del diritto alla salute contro l'inquinamento acusticoAccesso limitatoDomenico Chinello · https://www.altalex.com/ · 3 febbraio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Claudio FANCELLI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA RO, LD NA, TA UC, TA OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANICIO GALLO 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CAPONI, difesi dall'avvocato FERNANDO ROSSETTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FONTE S.p.A., con sede in Roma, in persona dell'Amministratore Unico Giovanna GUERRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO CARLEVARIS, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati EMIDIO TEDESCO, PIETRO TRANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2654/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 25/05/96 e depositata il 17/07/96 (R.G. 635/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Franco CAPONI (con delega Avv. F. ROSSETTI);
uditi gli Avvocati Carlo CARLEVARIS e Pietro TRANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Nel 1986, il Sig.CC NG, deducendo che:
era conduttore di un appartamento nel quale si era verificata e persisteva una forte immissione di rumore proveniente da un'autoclave collocata dal locatore INAIL al piano sottostante;
ha citato davanti al Pretore di Roma l'istituto locatore, chiedendone la condanna alla rimozione dell'autoclave e al risarcimento dei danni materiali e morali causati dalla intollerabile immissione di rumore da liquidare in separata sede. 2) Dopo molteplici vicende processuali che non interessano più in questa sede, il Tribunale di Roma -al quale il Pretore aveva rimesso gli atti per competenza relativamente alla domanda di risarcimento- ha deciso nel contraddittorio tra CC NG, originario istante, e DI LI, UC e PA NG, da una parte, e l'INAIL e la Fonte S.p.A., che aveva costruito l'immobile dove era ubicato l'appartamento locato, dall'altra, rigettando la domanda.
La sentenza del Tribunale è stata confermata da quella della Corte d'Appello di Roma (resa in data 25.6.1966), che è stata motivata con i seguenti argomenti.
a) La domanda di risarcimento si era inequivocabilmente basata sulla violazione dell'obbligo, contrattualmente imposto al locatore dall'art. 1575 c.c., di mantenere l'immobile in condizione di godibilità.
b) Il conduttore, avendo dichiarato, all'atto della consegna dell'appartamento, che anche gli impianti di uso comune erano normali, non poteva accreditare la tesi che l'eccessiva rumorosità era un vizio da lui non conosciuto ne' conoscibile o che l'autoclave era stato modificato dopo la consegna.
c) I danni provocati alla salute dei danneggiati, per una anomala reazione degli stessi ad una situazione "ambientale sicuramente non ottimale", non potevano essere imputati, neppure a titolo di responsabilità extracontrattuale, al locatore, dato che "l'evento lesivo e (ra) tale solo per una anomala condizione caratteriale e temperamentale" dei danneggiati.
d) Il locatore non poteva rispondere per non avere ridotto il livello di rumorosità al disotto di quello prescritto dal regolamento comunale, che "rappresenta il più razionale contemperamento dei contrapposti interessi".
Di tale sentenza gli NG-LI hanno chiesto la cassazione, con ricorso affidato a due motivi, al quale l'INAIL e la Fonte S.p.A. resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo - formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1575 e 1578 c.c. in relazione all'art. 32 della Costituzione- i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia escluso la responsabilità del locatore, "essendo la situazione dei luoghi, coeva alla stipulazione del contratto di locazione conosciuta dall'NG (CC) il quale rilasciò (alla) data dell'immissione in possesso, dichiarazione liberatoria di normalità dell'immobile locato", senza valutare che la salute è un valore irrinunciabile e incomprimibile e interpretando erroneamente gli artt. 1575 e 1578 c.c., (infatti, il locatore aveva consegnato l'appartamento conoscendone il vizio che escludeva il pacifico godimento locativo e il conduttore non poteva valutare la rilevanza della fonte rumorosa prima della materiale occupazione dell'appartamento).
Altre molteplici censure vengono sviluppate nel secondo motivo - formulato per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e per vizio di motivazione (anche se non esplicitamente enunciato)- relativamente al rilievo che la sentenza impugnata ha attribuito rilevanza, al fine di escludere la responsabilità del locatore: per un verso alle anomale condizioni caratteriali dei danneggiati, senza valutare adeguamente i risultati degli accertamenti (soprattutto quelli eseguiti dalla USL) relativi alla effettiva consistenza del rumore e il fatto che lo stesso locatore aveva provveduto a rimuovere l'impianto eccessivamente rumoroso;
per l'altro, ai regolamenti di polizia.
2) È opportuno esaminare i due motivi in unico contesto, osservando, per quanto attiene specificamente al primo che la controversia decisa dalla sentenza impugnata riguardava il risarcimento del danno prodotto dalla eccessiva rumorosità degli impianti condominiali e che tale domanda è stata rigettata, come si è esposto, in base alla dichiarazione rilasciata dal conduttore all'atto della sua immissione in possesso.
Il ricorrente lamenta che tale argomentazione contrasta con il valore precettivo attribuito, anche nei rapporti interprivati, all'art. 32 della Costituzione. Nei limiti infra indicati, la censura è fondata.
Infatti, è indiscutibile che la tutela della salute, in particolare nei confronti degli effetti dannosi prodotti dall'inquinamento acustico, deve operare anche nei rapporti interprivati di locazione, come peraltro è anche prescritto dall'art. 1580 c.c., che conferisce al conduttore l'azione di risoluzione, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualsiasi rinuncia.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questo S.C. (Cass.26.6.1965, n. 897; Cass. 27.2.1984, n. 1399), il conduttore non può
chiedere, oltre alla risoluzione, anche il risarcimento dei danni, quando, conoscendo il vizio, vi si è volontariamente esposto. Bisogna però valutare che: a) tale interpretazione non tiene adeguatamente conto del significato attribuito dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale (elaborate, almeno in parte, successivamente ai precedenti specifici citati) al bene della salute, nei confronti di ogni condotta o fatto, i quali, pregiudicandolo, diventano illeciti da risarcire;
b) per effetto di tale elaborazione giurisprudenziale, la tutela della salute rileva come "norma di ordine pubblico", la cui violazione, anche ai sensi dell'art. 1229, comma 2, espone l'obbligato (anche ex contractu) al risarcimento, nonostante "qualsiasi patto preventivo di esclusione o di limitazione della responsabilità"; c) in più, la sentenza impugnata, dopo avere escluso la responsabilità contrattuale del locatore, ha pure giudicato su quella extracontrattuale, in ordine alla quale non potrebbe valere comunque l'esclusione della risarcibilità asserita dalla (risalente) interpretazione dell'art.1575 c.c. Per le ragioni esposte, risultano fondate le censure esposte nel primo motivo, nel senso che la domanda di risarcimento avanzata dal conduttore per i danni arrecati alla sua salute per fatto del locatore non poteva essere disattesa perché il conduttore aveva preso in consegna il bene locato senza nulla osservare sul vizio (successivamente) incidente sulla salute.
3) Come si è esposto, il secondo motivo censura quella parte della sentenza impugnata che esclude la responsabilità del locatore per l'incidenza delle menomate condizioni di salute degli inquilini e per il rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
Anche tali censure sono fondate.
La sentenza impugnata, prima riconosce che si era determinata "una situazione ambientale sicuramente non ottimale" nei confronti della quale le condizioni di salute degli inquilini aveva rappresentato una reazione anomala;
successivamente esclude la responsabilità (anche extracontrattuale) del locatore, perché allo stesso poteva "essere ricondotto il fatto rappresentato dal rumore... ma non anche la responsabilità di un evento lesivo che è tale solo per una anomala condizione temperamentale o caratteriale dell'altro soggetto".
Tali argomentazioni sono, come lamentato dal ricorrente (secondo motivo, lett. a e b) censurabili, sotto il duplice profilo della:
insufficienza di motivazione, perché questa si è limitata ad asserire "l'anomala reazione" degli inquilini, senza nulla motivare sulle fonti e le ragioni di tale asserzione e in contrasto con alcuni accertamenti sulla consistenza della rumorosità già acquisiti al processo (soprattutto da parte della USL); contraddittorietà, perché prima sembra prospettare un concorso di cause, sia pure variamente incidenti sull'effetto dannoso (la situazione "non ottimale" e la "reazione anomala" dei danneggiati) e subito dopo attribuisce tale effetto soltanto all'anomala condizione temperamentale.
Peraltro, per costante giurisprudenza di questo S.C., i regolamenti limitativi delle attività rumorose "essendo rivolti alla tutela della quiete pubblica riguardano soltanto i rapporti fra l'esercente di una delle suddette attività e la collettività in cui esso opera, creando a carico del primo precisi obblighi verso gli enti preposti alla vigilanza" (Cass. 10.1.1996,, n. 161). Tali disposizioni però non escludono l'applicabilità, ne' dall'art. 844 c.c., ne' degli altri principi che tutelano la salute nei rapporti interprivati che richiedono l'accertamento caso per caso della tollerabilità o meno delle immissioni di rumori e della loro concreta lesività per il riposo e la quiete di ogni soggetto interessato.
A tale fine, dovendosi la risarcibilità delle immissioni rapportare alla tutela concreta (nei singoli casi) della salute, non può rilevare il giudizio espresso, in termini puramente assertivi, dalla impugnata sentenza, quando considera il regolamento comunale come "il più razionale contemperamento dei contrapposti interessi" (dei quali invece uno, quello alla salute, è certamente di rango preminente rispetto a quelli contrapposti, del funzionamento degli impianti condominiali o di altro sfruttamento produttivo dei beni). 4) Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nei limiti esposti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 5.6.1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.