Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza breve 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 17/12/2025, n. 22888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22888 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 5750 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cataldo e Ginevra Pignalosa, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco Cataldo in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., e Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di cui alla nota prot. n. 10616 del 13.03.2025, notificato in data 18.03.2025, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato ha opposto diniego all’istanza del 29 gennaio 2025, presentata dal ricorrente per chiedere la concessione del collocamento in posizione fuori ruolo presso lo European Migrant Smuggling Centre (EMSC), dal 1° Aprile 2025 al 31 Marzo 2030; 2) se e in quanto di ragione, il provvedimento di cui alla nota prot. n. 13762 del 8 aprile 2025, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza ha autorizzato il ricorrente a svolgere, nell’ambito dell’Organismo richiedente, il nuovo incarico ricevuto per la durata di 9 mesi, dal 1° maggio 2025 al 31 gennaio 2026; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 26.05.2025, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del 13 maggio 2025, n. 18512 (doc. 12), notificato al ricorrente in data 4 giugno 2025, con cui il Ministero dell’Interno ha concesso al ricorrente il collocamento in posizione di fuori ruolo presso l’Agenzia Europea Europol nei limiti del periodo decorrente dal 1° maggio 2025 al 31 gennaio 2026, negando conseguentemente lo svolgimento dell’incarico sino alla data del 31 marzo 2030, come richiesto dal ricorrente nell’istanza del 29 gennaio 2025; 2) se ed in quanto di ragione, la nota con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha autorizzato il collocamento in posizione fuori ruolo del ricorrente per il periodo 1° maggio 2025 – 31 gennaio 2026; 3) ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; 4) gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, il dott. IO IL e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, vice-ispettore della Polizia di Stato assunto nel 1990, in servizio dal 1999 presso la Polizia postale e delle comunicazioni, con consolidata esperienza nei settori afferenti al cybercrime , con decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza del 13 gennaio 2020, era inviato, quale addetto, presso il “ desk ” italiano interforze dell’Europol a L’Aja (Paesi Bassi), al fine di contribuire allo sviluppo delle progettualità dell’ European Cybercrime Centre .
Tale incarico, nella missione di lungo servizio all’estero, era ricoperto dal ricorrente, in posizione di distacco, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e, seppur inizialmente previsto per la durata di due anni, poi prorogato, con decreti a firma del Capo della Polizia, per tre volte consecutive, dapprima dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023, in seguito dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024 e, infine, dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2025.
Il ricorrente, successivamente, superava le quattro fasi selettive ( Shortlist , due prove scritte e prova orale) della procedura EUROPOL/2023/TA/AD6/573, bandita da Europol per la copertura dell’incarico di Operational Analyst all’interno del JOT–Mare-Information Clearing House (ICH) Team, nell’ambito dello “ European Migrant Smuggling Centre ” (EMSC), per la durata di cinque anni, ricevendo conseguentemente una nuova offerta di lavoro.
In data 29 gennaio 2025, il ricorrente inviava al Ministero dell'interno un’istanza di collocamento in posizione di fuori ruolo, fino al 31 marzo 2030, ai sensi della legge 27 luglio 1962 n. 1114, allo scopo di assumere presso l’Agenzia Europol l’incarico quinquennale, conseguito mediante selezione.
Sennonché, l’autorizzazione richiesta dal ricorrente non veniva concessa. Con nota del 13 marzo 2025 prot. n. 10616, successivamente notificatagli in data 18 marzo 2025, senza alcuna preventiva comunicazione di preavviso di diniego, l’Amministrazione negava al ricorrente la concessione del collocamento in fuori ruolo. Ciò, a seguito delle determinazioni espresse dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, di limitare ad anni sei la permanenza complessiva massima all’estero dei dipendenti e in considerazione del fatto che il “ il dipendente ha già svolto un incarico all’estero per un periodo superiore a cinque anni ”.
In data 18 marzo 2025, il ricorrente inviava all’Amministrazione una seconda istanza, in cui specificava che, trovandosi in servizio all’estero dal 1° febbraio 2020, egli non aveva ancora superato il limite dei sei anni.
L’istanza veniva esitata dall’Amministrazione, con il provvedimento di cui alla nota prot. n. 13762 dell’8 aprile 2025, con cui il Ministero dell’Interno autorizzava il ricorrente a svolgere, nell’ambito dell’Organismo richiedente, il nuovo incarico richiesto per la durata di 9 mesi, dal 1° maggio 2025 al 31 gennaio 2026.
Il ricorrente insorge, con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 12.05.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) carenza di istruttoria e di motivazione, inconferenza del richiamo al limite massimo di sei anni, violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 1 legge n. 1114/1962; violazione dei principi di correttezza e trasparenza; eccesso di potere per irragionevolezza, difetto dei presupposti, contraddittorietà e difetto d’istruttoria; 2) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, contraddittorietà; sviamento, violazione del Regolamento (UE) n. 2016/794 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, come successivamente modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/991; 3) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 1 della legge n. 1114/1962; eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento; 4) violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Si costituisce l’Amministrazione, per resistere nel giudizio. Deduce l’infondatezza del gravame.
Con i motivi aggiunti, depositati il 26.05.2025, il ricorrente impugna altresì i seguenti atti: 1) il decreto del 13 maggio 2025, n. 18512 (doc. 12), notificato al ricorrente in data 4 giugno 2025, con cui il Ministero dell’Interno ha concesso al ricorrente il collocamento in posizione di fuori ruolo presso l’Agenzia Europea Europol nei limiti del periodo decorrente dal 1° maggio 2025 al 31 gennaio 2026, negando conseguentemente lo svolgimento dell’incarico sino alla data del 31 marzo 2030, come richiesto dal ricorrente nell’istanza del 29 gennaio 2025; 2) se ed in quanto di ragione, la nota con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha autorizzato il collocamento in posizione fuori ruolo del ricorrente per il periodo 1° maggio 2025 – 31 gennaio 2026; 3) ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; 4) gli atti impugnati con il ricorso introduttivo. Deduce le medesime censure già formulate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza collegiale n. 4157 del 01.08.2025, questo T.a.r. accoglie la domanda cautelare del ricorrente, ai fini del riesame, fissando una nuova camera di consiglio per la verifica dell’esecuzione.
Con atto depositato il 12.12.2025, il Ministero resistente comunica che, con provvedimento del 21.07.2025, è stata disposta la posizione di fuori ruolo del ricorrente.
Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025, parte ricorrente dichiara la cessata materia del contendere, a seguito del sopravvenuto atto ministeriale. Sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – La materia del contendere è cessata.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio, salvo l’onere dell’Amministrazione di rimborsare il contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO IL, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.