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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2024, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1143/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
PARZIALE nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11.4.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIORDO ANDREA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIORDO Parte_2 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 11.4.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate come da ricorso congiunto.
All'udienza del 25.6.2024 svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione.
pagina 1 di 3 Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data Parte_1 Parte_2
10.3.2007 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 31, P. 1), dalla cui unione sono nate le figlie (5.1.2013) e (16.2.2015). Per_1 Per_2
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Le parti chiedevano altresì, congiuntamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c., formulando anche le condizioni di divorzio.
Le parti rinunciavano altresì all'impugnazione della sentenza.
In questa sede deve pertanto essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di scioglimento del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2
l. 898/70 nonché dovranno confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Vista, altresì, l'istanza di trattazione cartolare dell'udienza, le predette dichiarazioni saranno contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 10.3.2007 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 31, P. 1);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 25.6.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
PARZIALE nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11.4.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIORDO ANDREA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIORDO Parte_2 C.F._2
ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c., depositato in data 11.4.2024, chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale e, cumulativamente, la successiva pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate come da ricorso congiunto.
All'udienza del 25.6.2024 svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c.,
i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione.
pagina 1 di 3 Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data Parte_1 Parte_2
10.3.2007 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 31, P. 1), dalla cui unione sono nate le figlie (5.1.2013) e (16.2.2015). Per_1 Per_2
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Considerato altresì che l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, la domanda congiunta delle parti può essere recepita integralmente.
Le parti chiedevano altresì, congiuntamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art 473 bis.49 c.p.c., formulando anche le condizioni di divorzio.
Le parti rinunciavano altresì all'impugnazione della sentenza.
In questa sede deve pertanto essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di scioglimento del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2
l. 898/70 nonché dovranno confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Vista, altresì, l'istanza di trattazione cartolare dell'udienza, le predette dichiarazioni saranno contenute nelle note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile in Sassari in data 10.3.2007 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sassari – anno 2007, n. 31, P. 1);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 25.6.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 3 di 3