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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1156 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 616 c.p.c. vertente
TRA
(P.I. ), in persona legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Greco in forza di procura generale rogata in data 21.1.2022 dal notaio in Catanzaro, rep. n. 163.078 - Persona_1
racc. n. 36819; elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo PEC
E avvocato11. egione.calabria. Emai_1
ATTRICE
E
Avv. LO TURCO IA (c.f. ); C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 febbraio 2025 il procuratore della precisava le Parte_1
proprie conclusioni e discuteva la causa, insistendo nella declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato, la , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 3626 del R.G.E. dell'anno 2023, introduceva giudizio di merito nel
RG n. 1156/2024 - Pagina 1 di 6 termine perentorio di giorni sessanta fissato dal G.E. con l'ordinanza del 19 gennaio
2024 con la quale il rigettava al contempo la richiesta di sospensione invocata dall'ente regionale, al fine di sentir dichiarare “che l'Avv. IA Lo CO non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata” e, conseguentemente, “l'inefficacia, la nullità, la
inammissibilità e/o improcedibilità di tutti gli atti dell'esecuzione, con diritto della
alla ripetizione delle somme che, eventualmente, medio tempore, dovessero Pt_1
essere assegnate al creditore procedente”.
A sostegno della spiegata opposizione, la premetteva: Parte_1
1) che a seguito di atto di pignoramento presso terzi per il soddisfacimento del credito che l'Avv. IA Lo CO vantava nei confronti dell' , venivano pignorate le CP_2
somme asseritamente dovute dalla all'Azienda delle foreste regionali. Si Pt_1
instaurava, pertanto, il procedimento esecutivo all'esito del quale il G.E. pronunciava ordinanza di assegnazione di crediti (rep. n. 3321/2018) “per un totale di € 802,14 salvo esazione” ed ordinava “alla Regione di procedere al suddetto pagamento con
prelievo sulla somma pignorata”;
2) che, a seguito della notifica all'ente regionale, avvenuta in data 7 novembre 2023,
del pignoramento da parte della Lo CO IA, si instaurava il procedimento esecutivo avente n. 3626/2023;
3) che avverso tale atto di pignoramento la proponeva opposizione asserendo Pt_1
“l'inefficacia dell'eventuale assegnazione delle somme pignorate presso la Pt_1
(debitor debitoris) per sopravvenuta messa in liquidazione coatta
[...]
amministrativa dell' (debitore principale), ai sensi del combinato disposto di cui CP_2
agli artt. 44 e 200 della l. fall”;
4) che con la citata ordinanza del 19 gennaio 2024, il G.E. rigettava la sospensione invocata dalla ed assegnava termine per l'instaurazione del giudizio Parte_1
di merito;
ordinanza che veniva reclamata dall'ente regionale ai sensi dell'art. 669
terdecies c.p.c.
RG n. 1156/2024 - Pagina 2 di 6 Sulla scorta di tali premesse, l' rappresentava il proprio Parte_2
interesse ad introdurre il presente giudizio di merito, al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità, illegittimità e/o improcedibilità della procedura esecutiva.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Catanzaro, contrariis rejectis,
- accogliere l'opposizione e, per l'effetto,
- dichiarare che l'Avv. IA Lo CO non ha diritto di procedere all'esecuzione
forzata;
- dichiarare, dunque, l'inefficacia, la nullità, la inammissibilità e/o improcedibilità di
tutti gli atti dell'esecuzione, con diritto della alla ripetizione delle somme Pt_1
che, eventualmente, medio tempore, dovessero essere assegnate al creditore
procedente;
- pronunciare ogni statuizione conseguenziale, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio”.
1.1. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva in giudizio nell'interesse delle parti convenute.
1.2. Con memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. depositata in data 26 giugno
2024 la insisteva nell'accoglimento delle domande, eccezioni e Parte_1
conclusioni proposte con l'atto introduttivo ed allegava l'ordinanza n. 5083/2024 del
27 marzo 2024 con la quale il Tribunale in composizione collegiale accoglieva il reclamo proposto avverso il provvedimento del G.E. e, per l'effetto, sospendeva la procedura esecutiva iscritta al n. RGE 3626/2023.
Con la seconda memoria integrativa depositata in data 25 ottobre 2024 allegava,
altresì, l'ordinanza resa a verbale all'udienza del 27 giugno 2024 con la quale il G.E.
- stante l'accoglimento del suddetto reclamo – dichiarava estinta la procedura esecutiva e ordinava al terzo lo svincolo delle somme pignorate, nonché la loro
“restituzione nella piena disponibilità del debitore”.
RG n. 1156/2024 - Pagina 3 di 6 Rappresentava, pertanto, il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di merito e chiedeva conseguentemente che venisse emessa pronuncia di cessata materia del contendere.
1.3. All'udienza di prima comparizione del 21 novembre 2024 la , Parte_1
nell'insistere nella suddetta richiesta, domandava altresì l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Quindi, all'udienza dell'11 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa, Parte_1
insistendo nella cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Al termine della discussione orale, questo Giudice riservava la decisione con deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma,
c.p.c.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia delle parti convenute, atteso che –
nonostante la regolarità delle notifiche – non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito, alla luce delle conclusioni rassegnate dalla il Parte_1
Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria della cessata la materia del contendere, atteso che la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva e lo svincolo delle somme sottoposte a pignoramento costituiscono circostanze idonee a far venir meno l'interesse di parte attrice ad ottenere una pronuncia di merito.
Non appare superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione di fatto, tale da impedire la definizione del giudizio.
Come ribadito a tal proposito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può
ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate
circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo
RG n. 1156/2024 - Pagina 4 di 6 incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità
della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
In tale evenienza, dunque, il Giudice dà atto della cessata materia del contendere con sentenza dichiarativa, con la quale deve comunque provvedere sulle spese di lite sulla base del criterio della “soccombenza virtuale” o, in alternativa, disponendo la compensazione integrale delle stesse, anche qualora le parti non abbiano espresso una richiesta in tal senso, giacché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al Giudice “ad astenersi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 30728 del 26/11/2019).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di
contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse
sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso
accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni
originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per
procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Orbene, la sopraggiunta dichiarazione di estinzione nel corso del presente giudizio della procedura esecutiva e lo svincolo delle somme pignorate disposta dal G.E. all'udienza del 27 giugno 2024 (cfr. verbale di udienza allegato alla seconda memoria integrativa) rappresentano certamente circostanze che fanno venir meno qualsiasi interesse della ad ottenere una pronuncia di merito. Parte_1
RG n. 1156/2024 - Pagina 5 di 6 Da ciò consegue che, in accoglimento della richiesta avanzata dalla stessa amministrazione regionale, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1156
del R.G.A.C. dell'anno 2024, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Lo CO IA e di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
2. dichiara cessata la materia del contendere;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 2 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RG n. 1156/2024 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott.ssa Elais Mellace, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1156 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 616 c.p.c. vertente
TRA
(P.I. ), in persona legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Greco in forza di procura generale rogata in data 21.1.2022 dal notaio in Catanzaro, rep. n. 163.078 - Persona_1
racc. n. 36819; elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo PEC
E avvocato11. egione.calabria. Emai_1
ATTRICE
E
Avv. LO TURCO IA (c.f. ); C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 febbraio 2025 il procuratore della precisava le Parte_1
proprie conclusioni e discuteva la causa, insistendo nella declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato, la , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 3626 del R.G.E. dell'anno 2023, introduceva giudizio di merito nel
RG n. 1156/2024 - Pagina 1 di 6 termine perentorio di giorni sessanta fissato dal G.E. con l'ordinanza del 19 gennaio
2024 con la quale il rigettava al contempo la richiesta di sospensione invocata dall'ente regionale, al fine di sentir dichiarare “che l'Avv. IA Lo CO non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata” e, conseguentemente, “l'inefficacia, la nullità, la
inammissibilità e/o improcedibilità di tutti gli atti dell'esecuzione, con diritto della
alla ripetizione delle somme che, eventualmente, medio tempore, dovessero Pt_1
essere assegnate al creditore procedente”.
A sostegno della spiegata opposizione, la premetteva: Parte_1
1) che a seguito di atto di pignoramento presso terzi per il soddisfacimento del credito che l'Avv. IA Lo CO vantava nei confronti dell' , venivano pignorate le CP_2
somme asseritamente dovute dalla all'Azienda delle foreste regionali. Si Pt_1
instaurava, pertanto, il procedimento esecutivo all'esito del quale il G.E. pronunciava ordinanza di assegnazione di crediti (rep. n. 3321/2018) “per un totale di € 802,14 salvo esazione” ed ordinava “alla Regione di procedere al suddetto pagamento con
prelievo sulla somma pignorata”;
2) che, a seguito della notifica all'ente regionale, avvenuta in data 7 novembre 2023,
del pignoramento da parte della Lo CO IA, si instaurava il procedimento esecutivo avente n. 3626/2023;
3) che avverso tale atto di pignoramento la proponeva opposizione asserendo Pt_1
“l'inefficacia dell'eventuale assegnazione delle somme pignorate presso la Pt_1
(debitor debitoris) per sopravvenuta messa in liquidazione coatta
[...]
amministrativa dell' (debitore principale), ai sensi del combinato disposto di cui CP_2
agli artt. 44 e 200 della l. fall”;
4) che con la citata ordinanza del 19 gennaio 2024, il G.E. rigettava la sospensione invocata dalla ed assegnava termine per l'instaurazione del giudizio Parte_1
di merito;
ordinanza che veniva reclamata dall'ente regionale ai sensi dell'art. 669
terdecies c.p.c.
RG n. 1156/2024 - Pagina 2 di 6 Sulla scorta di tali premesse, l' rappresentava il proprio Parte_2
interesse ad introdurre il presente giudizio di merito, al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità, illegittimità e/o improcedibilità della procedura esecutiva.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Catanzaro, contrariis rejectis,
- accogliere l'opposizione e, per l'effetto,
- dichiarare che l'Avv. IA Lo CO non ha diritto di procedere all'esecuzione
forzata;
- dichiarare, dunque, l'inefficacia, la nullità, la inammissibilità e/o improcedibilità di
tutti gli atti dell'esecuzione, con diritto della alla ripetizione delle somme Pt_1
che, eventualmente, medio tempore, dovessero essere assegnate al creditore
procedente;
- pronunciare ogni statuizione conseguenziale, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio”.
1.1. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si costituiva in giudizio nell'interesse delle parti convenute.
1.2. Con memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. depositata in data 26 giugno
2024 la insisteva nell'accoglimento delle domande, eccezioni e Parte_1
conclusioni proposte con l'atto introduttivo ed allegava l'ordinanza n. 5083/2024 del
27 marzo 2024 con la quale il Tribunale in composizione collegiale accoglieva il reclamo proposto avverso il provvedimento del G.E. e, per l'effetto, sospendeva la procedura esecutiva iscritta al n. RGE 3626/2023.
Con la seconda memoria integrativa depositata in data 25 ottobre 2024 allegava,
altresì, l'ordinanza resa a verbale all'udienza del 27 giugno 2024 con la quale il G.E.
- stante l'accoglimento del suddetto reclamo – dichiarava estinta la procedura esecutiva e ordinava al terzo lo svincolo delle somme pignorate, nonché la loro
“restituzione nella piena disponibilità del debitore”.
RG n. 1156/2024 - Pagina 3 di 6 Rappresentava, pertanto, il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di merito e chiedeva conseguentemente che venisse emessa pronuncia di cessata materia del contendere.
1.3. All'udienza di prima comparizione del 21 novembre 2024 la , Parte_1
nell'insistere nella suddetta richiesta, domandava altresì l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Quindi, all'udienza dell'11 febbraio 2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
la precisava le proprie conclusioni e discuteva oralmente la causa, Parte_1
insistendo nella cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Al termine della discussione orale, questo Giudice riservava la decisione con deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma,
c.p.c.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia delle parti convenute, atteso che –
nonostante la regolarità delle notifiche – non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
3. Nel merito, alla luce delle conclusioni rassegnate dalla il Parte_1
Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria della cessata la materia del contendere, atteso che la sopravvenuta estinzione della procedura esecutiva e lo svincolo delle somme sottoposte a pignoramento costituiscono circostanze idonee a far venir meno l'interesse di parte attrice ad ottenere una pronuncia di merito.
Non appare superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione di fatto, tale da impedire la definizione del giudizio.
Come ribadito a tal proposito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può
ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate
circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo
RG n. 1156/2024 - Pagina 4 di 6 incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità
della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013).
In tale evenienza, dunque, il Giudice dà atto della cessata materia del contendere con sentenza dichiarativa, con la quale deve comunque provvedere sulle spese di lite sulla base del criterio della “soccombenza virtuale” o, in alternativa, disponendo la compensazione integrale delle stesse, anche qualora le parti non abbiano espresso una richiesta in tal senso, giacché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al Giudice “ad astenersi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 30728 del 26/11/2019).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di
contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse
sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso
accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni
originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per
procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione
delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Orbene, la sopraggiunta dichiarazione di estinzione nel corso del presente giudizio della procedura esecutiva e lo svincolo delle somme pignorate disposta dal G.E. all'udienza del 27 giugno 2024 (cfr. verbale di udienza allegato alla seconda memoria integrativa) rappresentano certamente circostanze che fanno venir meno qualsiasi interesse della ad ottenere una pronuncia di merito. Parte_1
RG n. 1156/2024 - Pagina 5 di 6 Da ciò consegue che, in accoglimento della richiesta avanzata dalla stessa amministrazione regionale, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1156
del R.G.A.C. dell'anno 2024, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Lo CO IA e di in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
2. dichiara cessata la materia del contendere;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Catanzaro, 2 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RG n. 1156/2024 - Pagina 6 di 6