Sentenza 1 luglio 2004
Massime • 1
In tema di spese processuali, le disposizioni degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto: come avviene nel giudizio di cui alla legge n. 89/2001, che configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/07/2004, n. 12021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12021 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 20, presso l'avvocato GIUSEPPE SPARANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA, depositato il 06/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/03/2004 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SPARANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'avvocato dello Stato D'AVANZO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del primo e terzo motivo ed il rigetto del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Perugia con decreto del 6 giugno 2002 ha dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio concluso dalla sentenza di questa Corte 3 ottobre 1998 n. 10900, avanzata da FO OR, osservando: a) che era inutilmente trascorso il termine di mesi 6, decorrente da tale data per la presentazione del ricorso davanti alla Corte CEDU, avendo l'OR documentato soltanto che la ricezione di esso da parte della Corte sudetta era avvenuta il 6 aprile 2000; b) che, d'altra parte, detto giudizio non poteva considerarsi pendente per il fatto che l'OR nel corso del 2001 aveva instaurato nei confronti dell'originaria controparte altro procedimento per decreto ingiuntivo, nonché notificato diversi atti di citazione, trattandosi di questioni che non hanno formato oggetto del contendere nel giudizio per cui era stata chiesta l'equa riparazione. Per la cassazione del provvedimento, FO OR ha proposto ricorso per 4 motivi;
cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, l'OR deducendo violazione dell'art. 6 della legge 89 del 2001 addebita alla Corte di appello di aver erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dalla norma sudetta per la presentazione del ricorso di cui all'art. 3, già avanzato davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, senza considerare: 1) che lo stesso era tempestivamente pervenuto a Strasburgo presso la Corte sudetta il 26 aprile 1999, rendendo del tutto irrilevante che altro plico fosse stato inviato alla stessa Corte il 6 aprile 2000; 2) che, essendo stato il procedimento di cui si lamentava l'irragionevole durata definito con sentenza 10900/1998 di questa Corte depositata il 30 ottobre 1998, il ricorso alla Corte europea era stato Inoltrato prima della scadenza del termine previsto dall'art. 35 dal Protocollo n. 11.
Con il terzo motivo, deducendo altra violazione di legge, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione si duole che la Corte di appello abbia ritenuto concluso il procedimento in questione con la menzionata decisione 10900/1998 della Cassazione, senza considerare che per ottenere la effettiva soddisfazione del proprio diritto egli aveva dovuto instaurare ulteriori procedimenti accessori e conseguenti, tuttora pendenti;
e che per "procedimento" doveva intendersi l'intera procedura litigiosa costituita dall'insieme dei giudizi necessari alla concreta ed effettiva attuazione della sentenza della Cassazione fino alla effettiva realizzazione della sua pretesa.
I motivi sono parte inammissibili e parte infondati. L'art. 4 della legge 89/2001, stabilendo i presupposti cui è subordinata la proposizione del giudizio ("Termine e condizioni di proponibilità) dispone che "la domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, e divenuta definitiva".
L'art. 6, come modificato dalla legge 432 dal 2001, ha aggiunto una norma transitoria la quale consente fino al 18 aprile 2002 a "coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della Legge 4 agosto 1955 n. 848" di "presentare la domanda di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea". Dal combinato disposto di detta normativa e del precedente art. 2, deriva quale prima conseguenza che la fattispecie indennitaria è collegata non già al tempo occorso all'attore per realizzare la sua pretesa sostanziale, bensì alla violazione del termine di durata ragionevole dello specifico procedimento giurisdizionale in cui la pretesa e/o il diritto sono stati fatti valere e che è addotto dall'istante quale fatto costitutivo di detto diritto: come del resto conferma proprio l'art. 6, 1^ comma della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo il quale si riferisce significativamente al diritto di ciascuno che la propria "causa" sia definita "equitablement, publiquement et dans un delai raisonnable". Il che non significa che conclusa quest'ultima, l'ordinamento resti insensibile all'ulteriore tempo necessario per la effettiva soddisfazione del diritto dedotto e riconosciuto dal giudizio intrapreso, posto che ove a tal fine siano necessari ulteriori procedimenti giurisdizionali accessori e perfino esecutivi, l'istante come già rilevato da questa Corte, ha nuovamente diritto per ciascuno di essi che la relativa definizione avvenga entro un termine ragionevole ed a richiedere in caso di violazione di questo l'equa riparazione di cui all'art. 2 relativa anche alla violazione sudetta (Cass. 14885/2002, - 15611/2002). D'altra parte, lo stesso OR non ha mostrato dubbi in ordine a siffatta disciplina, avendo proposto il ricorso introduttivo di questo giudizio per conseguire l'equa riparazione concernente l'eccessiva durata del procedimento instaurato contro certo PI nel 1982, concluso soltanto nel marzo 1998 dalla ricordata sentenza 10900 di questa Corte;
ed ha riferito al riguardo (ribadendo la circostanza in questa sede di legittimità) di avere inoltrato ricorso alla Corte CEDU, pervenuto a Strasburgo il 26 aprile 1999 (nel quale, dunque, non potevano farsi valere doglianze relative a procedimenti successivi).
Sennonché questa Corte ha ripetutamente affermato che per la proponibilità del ricorso alla Corte di appello secondo la disciplina transitoria posta dall'art. 6 della legge 89/2001, ai fini della sussistenza del presupposto processuale ivi previsto, la parte ha l'onere di dimostrare di avere preventivamente e tempestivamente proposto il ricorso davanti alla Corte dei diritti dell'uomo; quindi che tale proposizione e avvenuta nel termina perentorio stabilito dall'art. 35 del Protocollo, secondo cui la Corte europea dava essere necessariamente adita entro il termine di 6 mesi decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza resa nel giudizio cui si addebita la non ragionevole durata (Cass. 13422/2002; 2140/2003;
11713/2003).
il decreto impugnato, invece, ha accertato che l'OR non ha assolto a tale onere, malgrado con ordinanza del 21 gennaio 2002 la Corte lo abbia invitato a documentare quanto meno la data di spedizione del ricorso alla Corte europea;
che egli non ha prodotto neppure in questa sede di legittimità. Per cui, a nulla rileva stabilire se la decisione 10900/98 di questa Corte che ha definito il procedimento considerato per l'equa riparazione, fosse stata depositata il 30 ottobre piuttosto che il 3 ottobre di quell'anno, non avendo il ricorrente dimostrato che nel semestre successivo (quanto meno) alla prima data fosse avvenuta la spedizione sudetta. Vero è che lo stesso ha prodotto lettera della cancelleria di quella Corte (che il collegio può esaminare essendo stato dedotto un error in procedendo), in cui si da atto di un plico inviato dall'OR ed ivi pervenuto (soltanto) il 6 aprile 2000: quando, dunque il termine di cui al menzionato art. 35 era comunque ampiamente scaduto. Ma il tenore di detta missiva non consente di ipotizzare l'esistenza di alcun collegamento tra la domanda ivi inviata dal ricorrente ed il processo contro lo PI definito dalla decisione 10900/98 della Cassazione di cui in questo giudizio egli ha lamentato l'irragionevole durata: tanto più necessario in quanto lo stesso OR ha dedotto di aver dovuto intentare nei confronti di detto soggetto diversi procedimenti per il conseguimento del suo preteso credito inerente a miglioramenti apportati al fondo rustico da lui condotto a colonia. E non indica soprattutto la data di spedizione di quella "domanda" tale non potendosi ritenere quella "26 aprile 1999" che il cancelliere ha significativamente riferito di aver rilevato dall'indirizzo alla Corte europea apposto dallo stesso istante nella domanda sudetta. Per cui, anche sotto tale profilo è del tutto corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso contenuta nel decreto impugnato.
Con il secondo motivo FO OR, deducendo violazione degli art. 737 e segg. si duole che è stata pronunciata condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese processuali, non consentita nei procedimenti in Camera di consiglio e comunque mai adottata dalla Corte europea.
Con il quarto motivo lamenta, infine, che non sia stata dichiarata la contumacia del Ministero posto che la relativa memoria di costituzione non era stata sotto-scritta dal difensore. Anche questi motivi sono parte inammissibili e parte infondati. Le disposizioni degli art. 91 e segg. cod. proc. civ. in tema di spese processuali, infatti, trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali ove il procedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto:
come avviene nel giudizio di cui alla legge 89/2001 che configura un procedimento contenzioso che essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma dal decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato (Cass. 1416/1989). D'altra parte nessun ostacolo all'applicazione di detta normativa proviene dalla Convenzione CEDU, ne' dal Protocollo aggiuntivo, nessuna delle cui disposizioni precludono anche alla Corte europea di porre le spese del procedimento ex art. 6, 1^ comma menzionato dalla Convenzione a carico della parte soccombente.
Infine, le sole memorie di costituzione dell'Avvocatura davanti alla Corte di appello di Perugia, prodotte in atti risultano ivi depositate il 16 gennaio 2002, e regolarmente sottoscritta dall'avvocato dello Stato incaricato della trattazione dell'affare;
ragion per cui l'OR non ha formulato, come avrebbe dovuto alcuna eccezione al riguardo nel corso delle udienze del procedimento di merito, ove peraltro detto difensore del Ministero è anche comparso ed ha spiegato le proprie difese.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro favore del Ministero dalla Giustizia in complessivi Euro 1.150,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004