Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 16/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
524/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 80302 del registro di Segreteria, proposto da XX (CF: omissis)
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nato a [...] il omissis e ivi residente alla via omissis n.
omissis ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Guattani n. 15, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Gagliardo che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. ES TO, giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito l’utenza telefax n. 06/3216252 e/o le seguenti P.E.C.: salvatoregagliardo@ordineavvocatiroma.org e/o alessandrolodato@ordineavvocatiroma.org contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Flavia Incletolli (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 e che dichiara per le comunicazioni di rito l’indirizzo pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it e l’utenza telefax 06.94527726 Visto il decreto presidenziale di assegnazione del giudizio n. 322 del 19.03.2024 Esaminati tutti gli atti del processo.
Udito nell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 l’Avv.
ES TO. Nessuno è comparso per l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha evidenziato di aver In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ottenuto dall’A.G.O. (Trib. Roma, sent. 22 giugno 2017, n. 6137, confermata da C. app. Roma, sent. 17 giugno 2021, n. 2356)
sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di emolumenti stipendiali non riconosciuti né corrisposti (c.d.
indennità De RI di cui all’art. 31, comma 1, d.P.R. 761/1979 per il periodo di svolgimento dei relativi incarichi, ovverosia dal 1.8.2008 al 31.10.2015 – cfr. pag. 18 del ricorso introduttivo).
Conseguenzialmente ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento (per il ricorrente la menzionata indennità dovrebbe essere calcolata in quota A in ragione del suo carattere continuativo – art. 13, comma 1, d.lgs. 503/1992 e Circolare INPS del 31 luglio 2014, n. 95).
2. L’INPS, costituitosi in giudizio con memoria del 4 febbraio 2025, ha dedotto di avere provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente con atto di riliquidazione n. RME103202401013 provvedendo, altresì, alla liquidazione delle somme dovute sul rateo della mensilità di agosto 2024. Ha, quindi, concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Con argomentata nota del 13 febbraio 2025 il ricorrente si è opposto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere contestando la riliquidazione effettuata dall’INPS atteso che gli arretrati ancora dovuti sarebbero pari ad €
33.803,76 e che la riliquidazione, in ogni caso solo parziale, sarebbe comunque successiva alla data di incardinamento del In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ricorso.
4. Nel corso dell’udienza pubblica del 19 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti insistendo nelle conclusioni rassegnate. In particolare, il procuratore del ricorrente, richiamando le note critiche prodotte si è opposto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere invocata dall’Istituto resistente ribandendo l’effetto solo parzialmente satisfattivo della riliquidazione effettuata. Al contempo la difesa dell’Inps ha rivendicato il corretto adempimento e ha chiesto termine per note sull’aspetto contabile della riliquidazione.
5. Con provvedimento a verbale è stato, quindi, disposto il rinvio del giudizio all’udienza del 16.12.2025 con termine per l’Inps sino al 15.10.2025 per il deposito di una articolata relazione sulle note contabili prodotte dal ricorrente e ulteriore termine alla parte ricorrente per il deposito di documenti e repliche sino al 28.11.2025 con, infine, un ultimo termine per l’Inps al fine di eventuali note in replica.
6. Con note del 6.10.2025 l’Inps ha prodotto relazione istruttoria e provvedimenti di liquidazione e riliquidazione del trattamento pensionistico fornendo i chiarimenti richiesti.
7. Nulla ha prodotto la parte ricorrente.
8. All’udienza del 16.12.2025 il procuratore del ricorrente ha richiamato i propri scritti e le relative conclusioni, associandosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanza In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dall’INPS negli scritti processuali, con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che le domande avanzate in ricorso sono palesemente fondate non ponendosi, altresì, alcun problema di prescrizione dei ratei pensionistici derivando il diritto dalle statuizioni della sentenza della Corte d’appello n.
2356/2021.
La giurisprudenza contabile ha chiarito che la c.d. “indennità De RI” è rilevante a fini pensionistici in quota A (da ultimo app.
Sicilia n. 26/2023, utile anche per il carattere ricostruttivo della pronuncia; si ricorda altresì la celebre pronuncia della Corte costituzionale n. 126/1981).
2. Atteso il tenore delle difese dell’Istituto Previdenziale resistente, la documentazione prodotta nel corso del giudizio e in ultimo, le conclusioni rese in udienza dal procuratore della parte ricorrente, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L’Istituto previdenziale, infatti, in ottemperanza del provvedimento assunto a verbale nel corso dell’udienza del 18 febbraio 2025 ha provato di avere provveduto alla riliquidazione delle spettanze dovute al ricorrente per effetto della inclusione degli emolumenti dal medesimo invocati (c.d. indennità De RI di cui all’art. 31, comma 1, d.P.R. 761/1979) per il periodo di svolgimento dei relativi incarichi, ovverosia dal 1.8.2008 al 31.10.2015.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 A sostegno della correttezza del proprio operato ha precisato che
“Con atto n. RMM103201500307 è stata conferita all’interessato la pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata con il sistema misto 2012 di a.l.€ 69.713,59 a decorrere dal 1/11/2015. con atto di riliquidazione n. RME103202401013 questa Filiale ha conferito all’interessato la pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata con il sistema retributivo di a.l. 70.034,30 a decorrere dal 1/11/2015. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, occorre precisare che la differenza tra la pensione del provvedimento di riliquidazione (€ 70.034,30 a.l.) e l’importo del provvedimento di conferimento della pensione (€ 69.713,59 a.l.)
pari ad € 320,71 è una differenza annua lorda (che va divisa per 12 mensilità) non una differenza mensile. Pertanto, questo Istituto ha correttamente liquidato nel mese di Agosto 2024 la somma di
€ 199,57 quale arretrato pensione mensile lorda A.C. spettante dal mese di Gennaio 2024 al mese di Luglio 2024 e la somma di
€ 2.878,32 quale arretrato pensione mensile lorda A.P. spettante dal 1/11/2015 al 31/12/2023” (cfr. rel. istruttoria sub. doc. a)
note autorizzate INPS).
La parte ricorrente, nel corso dell’udienza, ha aderito alla posizione dell’Istituto previdenziale rivedendo le proprie precedenti deduzioni contabili.
Va precisato ad abundatiam come appaia evidente l’errore di calcolo in cui è incorso il ricorrente nel considerare la differenza annuale come differenza mensile a credito, con conseguente In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 errato effetto moltiplicatore sulle pretese avanzate.
3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. Pasquale Fava Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico Cons. Pasquale Fava In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. ES VINICOLA LE VINICOLA CORTE DEI CONTI 16.12.2025 15:50:14 GMT+01:00 In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03