Art. 9.
Dopo l' articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 27-bis - Formazione della lista nazionale. - L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonche' agli uffici centrali circoscrizionali.
Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26.
In caso di parita' di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario.
Art. 27-ter - Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore. - La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.
Ciascun magistrato puo' votare per non piu' di sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non piu' di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non piu' di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.
Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresi' validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti e' stabilita in base all'ordine di priorita' di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.
Art. 27-quater - Proclamazione dei risultati. - Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.
In caso di parita' di voti e' proclamato eletto chi ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario.
I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio".
Dopo l' articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 27-bis - Formazione della lista nazionale. - L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonche' agli uffici centrali circoscrizionali.
Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26.
In caso di parita' di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario.
Art. 27-ter - Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore. - La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.
Ciascun magistrato puo' votare per non piu' di sei magistrati di cassazione, di cui due con ufficio direttivo e di cui almeno quattro scelti tra quelli designati; per non piu' di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non piu' di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.
Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria o per ciascun collegio, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresi' validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti e' stabilita in base all'ordine di priorita' di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.
Art. 27-quater - Proclamazione dei risultati. - Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte di appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.
In caso di parita' di voti e' proclamato eletto chi ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario.
I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio".