CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n.478/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “assegno sociale”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Mariella Fornaro e Camilla Fanelli Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Certomà e Antonio CP_1
Andriulli
Appellato Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 dicembre 2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 18 giugno 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata accolta l'opposizione dell' e, e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 398/2019 emesso dal Tribunale di CP_1 Taranto in data 23.4.2019 ad istanza di nulla per le spese. Controparte_2
Si è costituito l'appellato . CP_1
La causa, all'udienza del 12 marzo 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---***---***---
La vicenda, come risultante dalla sentenza di primo grado:
CP_
L' si opponeva al decreto n. 398/2019 emesso dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro in data 23.4.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , Pt_1 Parte_1 della somma di euro 8.107,56 a titolo di differenza sui ratei dell'assegno sociale corrisposto, nell'arco temporale dal luglio 2017 ad aprile 2019, oltre accessori di legge e spese della procedura monitoria.
Eccepiva l'opponente la non spettanza di alcuna differenza rispetto alle somme corrisposte CP_1 mensilmente, trattandosi di prestazione assistenziale transitoria e legata alla verifica annuale dei requisiti di legge necessari alla erogazione ed essendo, nel periodo in contestazione, la titolare di assegno di Pt_1 mantenimento per essere l'ex coniuge, , testualmente “debitore della ex coniuge per Persona_1 Pt_1 crediti di natura alimentare dovuti a titolo di mantenimento, come da ordinanza di assegnazione del GE di Taranto”; ha aggiunto di avere, a titolo esemplificativo, nell'anno 2019 versato alla euro 320,98 a Pt_1 titolo di assegno sociale, integrando detta somma quanto percepito, quale quota 'scissa' per lo stesso periodo dall'ex coniuge in sede di pignoramento, euro 328,43, per un totale di euro 649,41 costituente la quota
1 CP_ mensile integrale prevista per l'anno 2019; allo stesso modo, conclude l' deve operarsi in tutti gli altri mesi in cui la assistita percepisce l'assegno mensile di mantenimento. Ha concluso per la revoca del concesso decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Ritualmente costituitasi in primo grado, la contestava con ampie e diffuse argomentazioni la Pt_1 fondatezza della spiegata opposizione, richiamando la statuizione n. 7555 emessa da questo giudice in data
30.9.2008 tra le medesime parti, regolante, a detta della opposta, medesima situazione giuridica e costituente CP_ giudicato esterno;
ha evidenziato l'illegittimità della condotta dell' che avrebbe imputato ratei di pignoramento, impropriamente definiti “quota scissa”, non costituenti assegno di mantenimento e non aventi natura reddituale, trattandosi piuttosto di “arretrati” atteso che “con il pignoramento in corso, l'opposta sta ancora recuperando quote dell'assegno di mantenimento del periodo 2007-2012”; prosegue affermando che “non è, quindi, giustificato che dall'assegno sociale degli anni 2017, 2018 e 2019, si siano decurtati i ratei dei pignoramenti “percepiti” dall'istante rispettivamente negli anni 2016, 2017 e 2018, che, infatti, non costituiscono gli assegni di mantenimento di “competenza” di quegli stessi anni, ma solo una frazione degli assegni di mantenimento che le sarebbero spettati nel periodo dal 2007 al 2012”. Concludeva chiedendo la conferma integrale del concesso decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, affermando CP_ che l' al più nel 2019 “avrebbe dovuto ridurle l'assegno sociale solo se nel 2018 l'opposta avesse percepito il mantenimento di competenza del 2018, e non invece, come purtroppo è avvenuto ed ancora avviene (ed avverrà fino al 2024), una quota degli arretrati del mantenimento di competenza degli anni
2007-2012.
Con ampia motivazione il Giudice di prime cure decideva nei termini esposti in principio della presente motivazione.
---***---***---
Lamenta oggi l'appellante l'erroneità delle sentenza di primo grado, nei seguenti termini Controparte_2 testuali:
Il nodo giuridico del presente giudizio è se il rateo del pignoramento della pensione dell'ex coniuge - percepito dall'appellante negli anni 2016, 2017 e 2018, a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento di competenza degli anni 2007-2012 - debba computarsi o meno ai fini della determinazione del limite reddituale per accedere in misura piena all'assegno sociale degli anni 2017, 2018 e 2019.
La sentenza di prime cure offre a giudizio dell'appellante un decisum erroneo sotto diversi profili:
1. PER AVER IGNORATO L‟EFFICACIA DI GIUDICATO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO N° 7555/2008 EMESSA INTER PARTES SULLA MEDESIMA SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO.
. Il Tribunale di Taranto, sempre in persona della dott.ssa Palma quale Giudice monocratico, infatti, con la sent. n° 7555/2008, avrebbe già “definitivamente” deciso che il rateo del pignoramento della pensione dell'ex coniuge percepito dall'odierna appellante - unico elemento dibattuto tra le parti anche nel presente giudizio - non costituisce somma erogata a titolo di alimenti o mantenimento e non ha natura reddituale, costituendo una somma una tantum corrisposta a titolo di “arretrati”. Infatti, l‟ultimo pignoramento in corso (che terminerà nel 2024) concerne gli arretrati di competenza degli anni dal
2007 al 2012. Tale somma pignorata, pertanto, come precisa la pronuncia ignorata dal Giudice a quo, non deve essere decurtata dall'assegno sociale.
I presupposti in fatto e in “fatto” ed in “diritto” su cui si è formata la sentenza n° 7555/2008 continua a lamentare l'appellante - sono gli stessi posti a fondamento della domanda monitoria di prime cure opposta CP_ dall' La controversia decisa dal Tribunale di Taranto con la sentenza n° 7555/2008 così come la controversia oggetto del presente giudizio hanno, infatti, in comune: le parti e tutte le questioni di fatto o di diritto affrontate, ivi incluse quelle relative al punto fondamentale e, cioè, la considerazione o meno del rateo del pignoramento ai fini del computo dell'assegno sociale.
2
2. PER AVER VIOLATO L‟ART. 3, CO. VI, L. N° 335/95 - SECONDO CUI GLI “ARRETRATI” NON SONO COMPUTABILI AI FINI DEL REDDITO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE - ED IL “PRINCIPIO DI COMPETENZA” DI CUI ALLA CASS. SS.UU. N° 12796/2005 E CASS. N° 6570/2010 -SECONDO CUI NON RILEVA LA
PERCEZIONE DI SOMME AFFERENTI PERIODI PRECEDENTI -.
3. PER I PRINCIPI DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E CP_3 PRONUNCIATO, IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA, DEL CONTRADDITTORIO E DELLA DIFESA DI ARTT. 99, 101 E 112 C.P.C. E PER AVER DECISO SULLA CP_4 BASE DI UNA MOTIVAZIONE “PERSONALE”, SGANCIATA DALLE DIFESE PROPOSTE DALLE PARTI.
4. PER AVER IGNORATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX LEGE RICHIESTI PER ACCEDERE ALL‟ASSEGNO SOCIALE IN MISURA PIENA;
5. PER AVER IGNORATO IL VALORE CONFESSORIO DELL‟ADESIONE DELL‟INPS ALLA SENTENZA DEL TRIB. N° 7555/2008, EMESSA INTER PARTES E PASSATA IN
GIUDICATO.
L' , ritualmente costitutitosi, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello. CP_1
---***---***---
Esaminati tutti gli atti, ritiene questa Corte che l'appello sia infondato, e ciò per le ineccepibili motivazioni in fatto e in diritto sviluppate dal primo Giudice della sentenza appellata.
Quanto al motivo d'appello di cui al punto 1. (preteso giudicato esterno formatosi in base alla sentenza n. 7555/2008), come correttamente testualmente rilevato dal Giudice di prime cure e come agevolmente consultabile dagli atti, la statuizione emessa tra le medesime parti in data 30.9.2008 n. 7555/2008, passata in giudicato ed invocata da parte opposta, oltre a riferirsi al periodo temporale che va dall'anno 2006 all'anno 2008 -con la conseguenza che con riferimento al successivo periodo è onere della assistita dimostrare la sussistenza delle condizioni reddituali e giuridiche di maturazione del diritto vantato- accerta e statuisce su una situazione di fatto in parte diversa.
CP_ E cioè, l'illegittimo computo, da parte dell' nella soglia reddituale da osservare al fine di beneficiare dell'assegno sociale nella misura massima a decorrere dal 1.8.2006, data dell'originaria decorrenza (non essendo la titolare di assegno sociale in data antecedente), di arretrati dell'assegno di mantenimento CP_2 erogati nell'anno 2006 ma relativi al precedente periodo ottobre 2000-dicembre 2004 in cui la CP_2 non era ancora titolare dell'assegno sociale; arretrati non corrisposti dall'ex coniuge negli anni di riferimento.
Appare evidente come sia stata illegittima tale operazione, di imputazione degli arretrati con il criterio di cassa anziché di competenza, facendo gravare interamente sull'anno 2006 l'intera somma percepita per crediti riferiti ad anni antecedenti ed incidenti su una prestazione ancora non riconosciuta (assegno sociale) e determinando così il superamento del reddito annuale).
Ma la vicenda che attiene al presente giudizio è affatto diversa, in quanto attiene alla questione giuridica del se un soggetto che sia titolare dell'assegno di divorzio -come nel caso di specie in cui risulta documentalmente provato essere la titolare di assegno di divorzio in misura di euro 600,00 mensili Pt_1 come da sentenza n. 1248 del 15.5.2006 emessa dalla prima sezione civile di questo Tribunale- abbia o meno diritto ad ottenere l'assegno sociale nella misura massima (come richiesto con l'odierna azione monitoria) ovvero se la quota che dovrebbe versare all'assistita l'ex coniuge, nella specie , a titolo di Persona_1 mantenimento vada o meno computata al fine di determinare il quantum dell'assegno sociale.
Correttamente e condivisibilmente l' , nella propria memoria di costituzione, rileva che la sentenza n. CP_1 7555/2008, invocata impropriamente quale giudicato esterno si riferisce al periodo temporale che va
3 dall'anno 2006 all'anno 2008, con la conseguenza che non può produrre alcun effetto sul successivo periodo, rispetto al quale è onere dell'assistita dimostrare la sussistenza delle condizioni reddituali e giuridiche di maturazione del diritto vantato.
Tale motivo di appello è dunque, a giudizio di questa Corte, infondato, non potendosi ravvisare un giudicato esterno, vincolante nel presente processo, sulla base di sentenza passata in giudicato che riguardava altra vicenda, ancorchè fra le stesse parti.
---***---***---
Quanto al motivo di appello di cui al punto 2. (pretesa violazione dell'art. 3 comma VI legge 335/1995, secondo cui gli “arretrati” non sono computabili ai fini del reddito per la concessione dell'assegno sociale, ed il principio di competenza ( Cass. SS.UU. 12796/2005) secondo cui non rileva la percezione di somme afferenti periodi precedenti, anch'esso, opina questa Corte, appare infondato.
Ora, è certo che la non abbia rinunciato a beneficiare all'assegno di mantenimento e abbia, CP_2 anzi, azionato utilmente, per vari periodi, la procedura di pignoramento presso terzi proprio al fine CP_ di recuperare (sulla pensione erogata al dall' le somme che mensilmente le spettano. Per_1
Al fine dunque di ottenere la differenza, a titolo di assegno sociale nella invocata con il ricorso per CP_ decreto ingiuntivo qui opposto, essendo incontestato avere l' posto in pagamento da luglio 2017 l'importo mensile di euro 320,98, avrebbe dovuto la dimostrare di avere azionato, nel Pt_1 periodo in esame (luglio 2017-aprile 2019), infruttuosamente ogni procedura esecutiva diretta ad ottenere la somma spettante a titolo di assegno di divorzio.
CP_ In sostanza, come già in primo grado, evidenzia l'appellante l'illegittimità della condotta dell' che avrebbe imputato ratei di pignoramento, impropriamente definiti “quota scissa”, non costituenti assegno di mantenimento e non aventi natura reddituale, trattandosi piuttosto di
“arretrati” atteso che “con il pignoramento in corso, l'opposta sta ancora recuperando quote dell'assegno di mantenimento del periodo 2007-2012”; prosegue affermando che “non è, quindi, giustificato che dall'assegno sociale degli anni 2017, 2018 e 2019, si siano decurtati i ratei dei pignoramenti “percepiti” dall'istante rispettivamente negli anni 2016.
Afferma cioè il proprio diritto a vedersi riconosciuto l'assegno sociale in importo pieno ed integrale, in quanto il rateo di pignoramento, dall' definito “quota scissa”, non costituisce un CP_1 assegno di mantenimento e non ha natura reddituale, trattandosi invero di arretrati: non sarebbe corretto che dall'assegno sociale degli anni 2017, 2018 e 2019, siano stati decurtati i ratei di pignoramento percepiti nei tre anni sopra indicati, venissero decurtati dall'assegno sociale, e non costituirebbero quindi il mantenimento dovutole per gli anni 2017, 2018, 2019.
Ora, i redditi che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 legge 335/1995 vanno valutati ai fini dell'accertamento del raggiungimento dei limiti reddituali previsti dalla legge la norma citata fa riferimento agli assegni di natura alimentare corrisposti a norma del codice civile: in tale categoria deve, pertanto, ricomprendersi anche l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato.
Ebbene opina questa Corte, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado la cui decisione sul punto appare pienamente condivisibile, al fine dunque di ottenere la differenza, a titolo di assegno sociale nella misura massima invocata con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, essendo incontestato avere
4 CP_ l' posto in pagamento da luglio 2017 l'importo mensile di euro 320,98, avrebbe dovuto la Pt_1 dimostrare di avere azionato, nel periodo in esame (luglio 2017-aprile 2019), infruttuosamente ogni procedura esecutiva diretta ad ottenere la somma spettante a titolo di assegno di divorzio. Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge avere notificato a , ex coniuge, un atto Persona_1 di precetto, comprensivo delle rate spettanti nel periodo che qui rileva il 26.7.2019, in data cioè successiva alla richiesta avanzata in via monitoria.
All'epoca, quindi, della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (aprile 2019) finalizzato ad ottenere la prestazione assistenziale nella misura massima, alcuna procedura esecutiva era stata infruttuosamente azionata dalla finalizzata a recuperare l'assegno di mantenimento, sempre Pt_1 facendo riferimento al periodo obbligazionario qui in esame.
E' questo il punto determinante della decisione: il fatto di non aver percepito l'assegno di mantenimento non CP_ determina automaticamente il diritto di chiedere all l'assegno sociale, ove non si dimostri l'infruttuoso esperimento di azioni esecutive volte al recupero della somma che le sarebbe spettata. E la prospettazione di arretrati con tutte le doglianze connesse non può che conseguire questo dato di fatto.
Tale motivo assorbe tutte le altre doglianze espresse in appello dall'appellante, e determina la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite.
Taranto, 12 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
5
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 marzo 2025, nella causa avente ad oggetto “assegno sociale”, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Mariella Fornaro e Camilla Fanelli Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Certomà e Antonio CP_1
Andriulli
Appellato Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 4 dicembre 2020 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 18 giugno 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata accolta l'opposizione dell' e, e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 398/2019 emesso dal Tribunale di CP_1 Taranto in data 23.4.2019 ad istanza di nulla per le spese. Controparte_2
Si è costituito l'appellato . CP_1
La causa, all'udienza del 12 marzo 2025, è stata discussa e decisa con dispositivo letto in udienza.
---***---***---
La vicenda, come risultante dalla sentenza di primo grado:
CP_
L' si opponeva al decreto n. 398/2019 emesso dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro in data 23.4.2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , Pt_1 Parte_1 della somma di euro 8.107,56 a titolo di differenza sui ratei dell'assegno sociale corrisposto, nell'arco temporale dal luglio 2017 ad aprile 2019, oltre accessori di legge e spese della procedura monitoria.
Eccepiva l'opponente la non spettanza di alcuna differenza rispetto alle somme corrisposte CP_1 mensilmente, trattandosi di prestazione assistenziale transitoria e legata alla verifica annuale dei requisiti di legge necessari alla erogazione ed essendo, nel periodo in contestazione, la titolare di assegno di Pt_1 mantenimento per essere l'ex coniuge, , testualmente “debitore della ex coniuge per Persona_1 Pt_1 crediti di natura alimentare dovuti a titolo di mantenimento, come da ordinanza di assegnazione del GE di Taranto”; ha aggiunto di avere, a titolo esemplificativo, nell'anno 2019 versato alla euro 320,98 a Pt_1 titolo di assegno sociale, integrando detta somma quanto percepito, quale quota 'scissa' per lo stesso periodo dall'ex coniuge in sede di pignoramento, euro 328,43, per un totale di euro 649,41 costituente la quota
1 CP_ mensile integrale prevista per l'anno 2019; allo stesso modo, conclude l' deve operarsi in tutti gli altri mesi in cui la assistita percepisce l'assegno mensile di mantenimento. Ha concluso per la revoca del concesso decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Ritualmente costituitasi in primo grado, la contestava con ampie e diffuse argomentazioni la Pt_1 fondatezza della spiegata opposizione, richiamando la statuizione n. 7555 emessa da questo giudice in data
30.9.2008 tra le medesime parti, regolante, a detta della opposta, medesima situazione giuridica e costituente CP_ giudicato esterno;
ha evidenziato l'illegittimità della condotta dell' che avrebbe imputato ratei di pignoramento, impropriamente definiti “quota scissa”, non costituenti assegno di mantenimento e non aventi natura reddituale, trattandosi piuttosto di “arretrati” atteso che “con il pignoramento in corso, l'opposta sta ancora recuperando quote dell'assegno di mantenimento del periodo 2007-2012”; prosegue affermando che “non è, quindi, giustificato che dall'assegno sociale degli anni 2017, 2018 e 2019, si siano decurtati i ratei dei pignoramenti “percepiti” dall'istante rispettivamente negli anni 2016, 2017 e 2018, che, infatti, non costituiscono gli assegni di mantenimento di “competenza” di quegli stessi anni, ma solo una frazione degli assegni di mantenimento che le sarebbero spettati nel periodo dal 2007 al 2012”. Concludeva chiedendo la conferma integrale del concesso decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite, affermando CP_ che l' al più nel 2019 “avrebbe dovuto ridurle l'assegno sociale solo se nel 2018 l'opposta avesse percepito il mantenimento di competenza del 2018, e non invece, come purtroppo è avvenuto ed ancora avviene (ed avverrà fino al 2024), una quota degli arretrati del mantenimento di competenza degli anni
2007-2012.
Con ampia motivazione il Giudice di prime cure decideva nei termini esposti in principio della presente motivazione.
---***---***---
Lamenta oggi l'appellante l'erroneità delle sentenza di primo grado, nei seguenti termini Controparte_2 testuali:
Il nodo giuridico del presente giudizio è se il rateo del pignoramento della pensione dell'ex coniuge - percepito dall'appellante negli anni 2016, 2017 e 2018, a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento di competenza degli anni 2007-2012 - debba computarsi o meno ai fini della determinazione del limite reddituale per accedere in misura piena all'assegno sociale degli anni 2017, 2018 e 2019.
La sentenza di prime cure offre a giudizio dell'appellante un decisum erroneo sotto diversi profili:
1. PER AVER IGNORATO L‟EFFICACIA DI GIUDICATO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO N° 7555/2008 EMESSA INTER PARTES SULLA MEDESIMA SITUAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO.
. Il Tribunale di Taranto, sempre in persona della dott.ssa Palma quale Giudice monocratico, infatti, con la sent. n° 7555/2008, avrebbe già “definitivamente” deciso che il rateo del pignoramento della pensione dell'ex coniuge percepito dall'odierna appellante - unico elemento dibattuto tra le parti anche nel presente giudizio - non costituisce somma erogata a titolo di alimenti o mantenimento e non ha natura reddituale, costituendo una somma una tantum corrisposta a titolo di “arretrati”. Infatti, l‟ultimo pignoramento in corso (che terminerà nel 2024) concerne gli arretrati di competenza degli anni dal
2007 al 2012. Tale somma pignorata, pertanto, come precisa la pronuncia ignorata dal Giudice a quo, non deve essere decurtata dall'assegno sociale.
I presupposti in fatto e in “fatto” ed in “diritto” su cui si è formata la sentenza n° 7555/2008 continua a lamentare l'appellante - sono gli stessi posti a fondamento della domanda monitoria di prime cure opposta CP_ dall' La controversia decisa dal Tribunale di Taranto con la sentenza n° 7555/2008 così come la controversia oggetto del presente giudizio hanno, infatti, in comune: le parti e tutte le questioni di fatto o di diritto affrontate, ivi incluse quelle relative al punto fondamentale e, cioè, la considerazione o meno del rateo del pignoramento ai fini del computo dell'assegno sociale.
2
2. PER AVER VIOLATO L‟ART. 3, CO. VI, L. N° 335/95 - SECONDO CUI GLI “ARRETRATI” NON SONO COMPUTABILI AI FINI DEL REDDITO PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE - ED IL “PRINCIPIO DI COMPETENZA” DI CUI ALLA CASS. SS.UU. N° 12796/2005 E CASS. N° 6570/2010 -SECONDO CUI NON RILEVA LA
PERCEZIONE DI SOMME AFFERENTI PERIODI PRECEDENTI -.
3. PER I PRINCIPI DELLA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E CP_3 PRONUNCIATO, IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA, DEL CONTRADDITTORIO E DELLA DIFESA DI ARTT. 99, 101 E 112 C.P.C. E PER AVER DECISO SULLA CP_4 BASE DI UNA MOTIVAZIONE “PERSONALE”, SGANCIATA DALLE DIFESE PROPOSTE DALLE PARTI.
4. PER AVER IGNORATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX LEGE RICHIESTI PER ACCEDERE ALL‟ASSEGNO SOCIALE IN MISURA PIENA;
5. PER AVER IGNORATO IL VALORE CONFESSORIO DELL‟ADESIONE DELL‟INPS ALLA SENTENZA DEL TRIB. N° 7555/2008, EMESSA INTER PARTES E PASSATA IN
GIUDICATO.
L' , ritualmente costitutitosi, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello. CP_1
---***---***---
Esaminati tutti gli atti, ritiene questa Corte che l'appello sia infondato, e ciò per le ineccepibili motivazioni in fatto e in diritto sviluppate dal primo Giudice della sentenza appellata.
Quanto al motivo d'appello di cui al punto 1. (preteso giudicato esterno formatosi in base alla sentenza n. 7555/2008), come correttamente testualmente rilevato dal Giudice di prime cure e come agevolmente consultabile dagli atti, la statuizione emessa tra le medesime parti in data 30.9.2008 n. 7555/2008, passata in giudicato ed invocata da parte opposta, oltre a riferirsi al periodo temporale che va dall'anno 2006 all'anno 2008 -con la conseguenza che con riferimento al successivo periodo è onere della assistita dimostrare la sussistenza delle condizioni reddituali e giuridiche di maturazione del diritto vantato- accerta e statuisce su una situazione di fatto in parte diversa.
CP_ E cioè, l'illegittimo computo, da parte dell' nella soglia reddituale da osservare al fine di beneficiare dell'assegno sociale nella misura massima a decorrere dal 1.8.2006, data dell'originaria decorrenza (non essendo la titolare di assegno sociale in data antecedente), di arretrati dell'assegno di mantenimento CP_2 erogati nell'anno 2006 ma relativi al precedente periodo ottobre 2000-dicembre 2004 in cui la CP_2 non era ancora titolare dell'assegno sociale; arretrati non corrisposti dall'ex coniuge negli anni di riferimento.
Appare evidente come sia stata illegittima tale operazione, di imputazione degli arretrati con il criterio di cassa anziché di competenza, facendo gravare interamente sull'anno 2006 l'intera somma percepita per crediti riferiti ad anni antecedenti ed incidenti su una prestazione ancora non riconosciuta (assegno sociale) e determinando così il superamento del reddito annuale).
Ma la vicenda che attiene al presente giudizio è affatto diversa, in quanto attiene alla questione giuridica del se un soggetto che sia titolare dell'assegno di divorzio -come nel caso di specie in cui risulta documentalmente provato essere la titolare di assegno di divorzio in misura di euro 600,00 mensili Pt_1 come da sentenza n. 1248 del 15.5.2006 emessa dalla prima sezione civile di questo Tribunale- abbia o meno diritto ad ottenere l'assegno sociale nella misura massima (come richiesto con l'odierna azione monitoria) ovvero se la quota che dovrebbe versare all'assistita l'ex coniuge, nella specie , a titolo di Persona_1 mantenimento vada o meno computata al fine di determinare il quantum dell'assegno sociale.
Correttamente e condivisibilmente l' , nella propria memoria di costituzione, rileva che la sentenza n. CP_1 7555/2008, invocata impropriamente quale giudicato esterno si riferisce al periodo temporale che va
3 dall'anno 2006 all'anno 2008, con la conseguenza che non può produrre alcun effetto sul successivo periodo, rispetto al quale è onere dell'assistita dimostrare la sussistenza delle condizioni reddituali e giuridiche di maturazione del diritto vantato.
Tale motivo di appello è dunque, a giudizio di questa Corte, infondato, non potendosi ravvisare un giudicato esterno, vincolante nel presente processo, sulla base di sentenza passata in giudicato che riguardava altra vicenda, ancorchè fra le stesse parti.
---***---***---
Quanto al motivo di appello di cui al punto 2. (pretesa violazione dell'art. 3 comma VI legge 335/1995, secondo cui gli “arretrati” non sono computabili ai fini del reddito per la concessione dell'assegno sociale, ed il principio di competenza ( Cass. SS.UU. 12796/2005) secondo cui non rileva la percezione di somme afferenti periodi precedenti, anch'esso, opina questa Corte, appare infondato.
Ora, è certo che la non abbia rinunciato a beneficiare all'assegno di mantenimento e abbia, CP_2 anzi, azionato utilmente, per vari periodi, la procedura di pignoramento presso terzi proprio al fine CP_ di recuperare (sulla pensione erogata al dall' le somme che mensilmente le spettano. Per_1
Al fine dunque di ottenere la differenza, a titolo di assegno sociale nella invocata con il ricorso per CP_ decreto ingiuntivo qui opposto, essendo incontestato avere l' posto in pagamento da luglio 2017 l'importo mensile di euro 320,98, avrebbe dovuto la dimostrare di avere azionato, nel Pt_1 periodo in esame (luglio 2017-aprile 2019), infruttuosamente ogni procedura esecutiva diretta ad ottenere la somma spettante a titolo di assegno di divorzio.
CP_ In sostanza, come già in primo grado, evidenzia l'appellante l'illegittimità della condotta dell' che avrebbe imputato ratei di pignoramento, impropriamente definiti “quota scissa”, non costituenti assegno di mantenimento e non aventi natura reddituale, trattandosi piuttosto di
“arretrati” atteso che “con il pignoramento in corso, l'opposta sta ancora recuperando quote dell'assegno di mantenimento del periodo 2007-2012”; prosegue affermando che “non è, quindi, giustificato che dall'assegno sociale degli anni 2017, 2018 e 2019, si siano decurtati i ratei dei pignoramenti “percepiti” dall'istante rispettivamente negli anni 2016.
Afferma cioè il proprio diritto a vedersi riconosciuto l'assegno sociale in importo pieno ed integrale, in quanto il rateo di pignoramento, dall' definito “quota scissa”, non costituisce un CP_1 assegno di mantenimento e non ha natura reddituale, trattandosi invero di arretrati: non sarebbe corretto che dall'assegno sociale degli anni 2017, 2018 e 2019, siano stati decurtati i ratei di pignoramento percepiti nei tre anni sopra indicati, venissero decurtati dall'assegno sociale, e non costituirebbero quindi il mantenimento dovutole per gli anni 2017, 2018, 2019.
Ora, i redditi che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 legge 335/1995 vanno valutati ai fini dell'accertamento del raggiungimento dei limiti reddituali previsti dalla legge la norma citata fa riferimento agli assegni di natura alimentare corrisposti a norma del codice civile: in tale categoria deve, pertanto, ricomprendersi anche l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato.
Ebbene opina questa Corte, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado la cui decisione sul punto appare pienamente condivisibile, al fine dunque di ottenere la differenza, a titolo di assegno sociale nella misura massima invocata con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, essendo incontestato avere
4 CP_ l' posto in pagamento da luglio 2017 l'importo mensile di euro 320,98, avrebbe dovuto la Pt_1 dimostrare di avere azionato, nel periodo in esame (luglio 2017-aprile 2019), infruttuosamente ogni procedura esecutiva diretta ad ottenere la somma spettante a titolo di assegno di divorzio. Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge avere notificato a , ex coniuge, un atto Persona_1 di precetto, comprensivo delle rate spettanti nel periodo che qui rileva il 26.7.2019, in data cioè successiva alla richiesta avanzata in via monitoria.
All'epoca, quindi, della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (aprile 2019) finalizzato ad ottenere la prestazione assistenziale nella misura massima, alcuna procedura esecutiva era stata infruttuosamente azionata dalla finalizzata a recuperare l'assegno di mantenimento, sempre Pt_1 facendo riferimento al periodo obbligazionario qui in esame.
E' questo il punto determinante della decisione: il fatto di non aver percepito l'assegno di mantenimento non CP_ determina automaticamente il diritto di chiedere all l'assegno sociale, ove non si dimostri l'infruttuoso esperimento di azioni esecutive volte al recupero della somma che le sarebbe spettata. E la prospettazione di arretrati con tutte le doglianze connesse non può che conseguire questo dato di fatto.
Tale motivo assorbe tutte le altre doglianze espresse in appello dall'appellante, e determina la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite.
Taranto, 12 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
5