Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2002, n. 7943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7943 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
07 94 3/ 02 C.C. 62901 EPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL SAZIONE TE SUPRE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria R A 5 T . dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: U 6 N 8 B - 9 1 I E / B R N 4 T / O 6 I 2 Z A . - Presidente R.G.N. 1792/99 rico PAPA : A A R B I R P A N T . T D S O I L 1 Consigliere Cron. 21862 T G E E 8 E G 1 D N R E I . S Dott. Massimo ODDO S Ä N A N E D S I E A N Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Consigliere Ud.19/02/02 Dott. Vincenzo DI NUBILA - Rel. Consigliere Dott. Nino FICO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62901 sul ricorso proposto da: CASALE, in MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta1'AVVOCATURA e difende ope legis;
ricorrente
contro
FLLI MARESCALCHI SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 378/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il2002 872 26/11/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Nino udienza del 19/02/02 dal FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. . S -2- Svolgimento del processo La MA s.r.l. ha venduto un immobile sito in Casale Monferrato, i cui incrementi di valore hanno goduto-a norma dell'art.25, 2° comma, lett.d), del D.P.R. n.643 del 1972 - dell'esenzione dall'imposta decennale INVIM prevista dall'art.3 dello stesso testo legislativo. L'Ufficio del Registro ha liquidato l'imposta considerando quale valore iniziale quello del 1° gennaio 1963, ex art.6, terzo comma, del suddetto D.P.R., e non quello del 1° gennaio 1983, data di scadenza dell'ultimo decennio di esenzione, indicato dalla società. La società ha impugnato l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria di primo grado ha respinto il ricorso. La MA ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'impugnazione. Avverso quest'ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio del Registro di Casale Monferrato deducendo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt.2, 3, 6 e 25 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643. La MA non ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso va dichiarato inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass.29 gennaio 2001, n. 1217; Cass.21 gennaio 2000, n.657), in tema di contenzioso tributario, gli uffici periferici del Ministero delle Finanze sono privi di soggettività e di legittimazione in ordine al giudizio di cassazione, spettando la soggettività e la legittimazione unicamente al Ministero delle Finanze. Pertanto il ricorso per cassazione, proposto non da tale Ministero, ma dall'ufficio periferico, deve essere dichiarato inammissibile, senza che possa invocarsi il principio secondo cui, quando e' lo Stato che si fa attore, non rileva se agisca in giudizio un ramo dell'amministrazione diverso da quello nelle cui attribuzioni ricade la materia controversa, valendo tale principio soltanto in caso di azioni e di gravami esperiti da organi statuali - i Ministeri - dotati di soggettività esterna e di competenza funzionale a rappresentare lo Stato in giudizio, non anche in situazioni di promovimento del giudizio ad opera di ufficio del tutto carente di dette qualità soggettive.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. 5 . 6 Roma, 19.02.2002Up.02.2007 E CORIE 8 N E 9 1 - N / U B O 4 I / . 6 Q Z L 2 I L A The Fico il cons. est. . il presidente R A Z R . T . P S A A . B I I A D Lico G R T L E E E 1 R D 3 T 1 I A A S . D N N M E S E I T A IL CANCELLIERE C1 N E S Amaldo Casano E DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG. 2002 Oggi L CANCELLIERE 01 Arnaldo Casano