Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2000, n. 4312
CASS
Sentenza 18 ottobre 2000

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Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen., per agevolare la ricerca del latitante che volontariamente si sottrae ad un ordine di carcerazione, devono essere autorizzate - eccetto i casi di urgenza, in cui il pubblico ministero, salvo convalida, può agire direttamente - dal giudice dell'esecuzione individuato a norma dell'art. 665 c.p.p., come si evince dal rinvio, operato dall'art. 295 c.p.p., alle "modalità" previste dalle norme che disciplinano il ricorso allo strumento captativo nelle indagini preliminari e considerato, altresì, che anche nella fase esecutiva non vengono meno le esigenze di garanzia della libertà e riservatezza delle comunicazioni con riferimento sia alla persona sottoposta al provvedimento che ad una non preventivamente determinabile pluralità di soggetti estranei al rapporto esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2000, n. 4312
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4312
    Data del deposito : 18 ottobre 2000

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