Sentenza 18 ottobre 2000
Massime • 1
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen., per agevolare la ricerca del latitante che volontariamente si sottrae ad un ordine di carcerazione, devono essere autorizzate - eccetto i casi di urgenza, in cui il pubblico ministero, salvo convalida, può agire direttamente - dal giudice dell'esecuzione individuato a norma dell'art. 665 c.p.p., come si evince dal rinvio, operato dall'art. 295 c.p.p., alle "modalità" previste dalle norme che disciplinano il ricorso allo strumento captativo nelle indagini preliminari e considerato, altresì, che anche nella fase esecutiva non vengono meno le esigenze di garanzia della libertà e riservatezza delle comunicazioni con riferimento sia alla persona sottoposta al provvedimento che ad una non preventivamente determinabile pluralità di soggetti estranei al rapporto esecutivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2000, n. 4312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4312 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 18/10/2000
1. Dott. VITO LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. EDOARDO FAZZIOLI " N. 5897
3. PAOLO BARDOVAGNI " REGISTRO GENERALE
4. UMBERTO AN " N. 10199/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli in procedimento di esecuzione concernente:
IA Pasquale, n. 26.6.1945 a Napoli,
avverso il decreto in data 18.2.2000 della Corte d'Assise di Appello di Napoli Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Bardovagni Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato 0 S S E R V A:
Il 10.2.2000 il Procuratore Generale chiedeva alla Corte d'Assise di Appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, l'autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche ed ambientali, acquisire tabulati di utenze mobili e fisse, noleggiare le attrezzature tecniche necessarie, eseguire le operazioni presso un Comando Carabinieri, al fine di rintracciare ed arrestare il condannato IA Pasquale, colpito da ordine di carcerazione e resosi latitante. Con il decreto in epigrafe il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile la richiesta, ritenendo che "il decreto motivato, con il quale possono essere disposte intercettazioni al fine di agevolare le ricerche di chi sia latitante per essersi volontariamente sottratto ad un ordine di carcerazione, rientri nel potere esclusivo del pubblico ministero. Esso non integra, infatti, una questione afferente all'eseguibilità del titolo e non ha natura giurisdizionale. Si tratta, invece, di un provvedimento meramente amministrativo, destinato ad agevolare la materiale esecuzione dell'ordine di carcerazione". Premesso che per latitante deve intendersi chi si sottrae tanto ad un provvedimento cautelare coercitivo, quanto all'esecuzione di una condanna irrevocabile a pena detentiva (art. 296, co. 1, C.P.P.), e che il potere di disporre l'intercettazione al fine di agevolarne le ricerche viene attribuito dal co. 3 dell'art. 295 C.P.P. al giudice o al P.M., la competenza, ad avviso della Corte di merito, sarebbe alternativa, spettando "all'ufficio del giudice soltanto quando il processo è in corso;
prima che questo inizi e dopo che esso è definito... all'ufficio del P.M.", conseguentemente e simmetricamente a quanto previsto in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà. Nè a contraria conclusione potrebbe giungersi in conseguenza del rinvio fatto dal co. 3 dell'art. 295 C.P.P. alle modalità previste dal precedente art. 267 (provvedimento del P.M. su decreto autorizzativo motivato del G.I.P.). Infatti, "la 'ratio' che impone l'autorizzazione del giudice risiede nella finalità probatoria dell'intercettazione" e il relativo potere, attribuito dalla legge al G.I.P., "deriva dal più generale potere di controllo che quel giudice ha sulle indagini preliminari e, specificamente, sugli atti che tendono alla formazione della prova".
Il Procuratore Generale del distretto ha proposto ricorso per cassazione per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 295, co. 3, e 296, co. 1, C.P.P. e vizio di motivazione. Il ricorso è - nei limiti di seguito specificati - fondato. L'inquadramento sistematico della disciplina della materia nell'ottica esclusiva del rapporto di esecuzione, operato dal giudice "a quo", è infatti errato, e conduce ad una riduttiva lettura delle disposizioni vigenti. In realtà, la ricerca per mezzo dell'intercettazione di conversazioni coinvolge non il solo latitante, ma anche una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti estranei al rapporto esecutivo, investendo la libertà e riservatezza delle comunicazioni, dichiarata inviolabile dall'art. 15 della Costituzione in quanto connaturale ai diritti della personalità di cui al precedente art.
2. La norma costituzionale prevede bensì eventuali limitazioni "per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie previste dalla legge", tenendo presente il concorrente interesse alla prevenzione e repressione dei reati ed all'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali;
ciò, peraltro, implica che l'intercettazione sia attuata sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria su autorizzazione motivata del giudice, tenuto a scrupoloso bilanciamento fra i due interessi garantiti: fermo in tal senso è stato l'insegnamento della Corte Costituzionale, fin dalla sentenza 4/6 aprile 1973 n. 34, che ha tracciato le linee cui deve rispondere, per uniformarsi alla previsione dell'art. 15, la normativa in materia di intercettazioni. A tali direttive ha inteso uniformarsi la legge di delega per il nuovo codice di rito che, al n. 37 dell'art. 2, ha riconosciuto al P.M. il potere "di disporre..., previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione", salva la facoltà di attivarle direttamente in via di urgenza, chiedendo la convalida del relativo provvedimento entro 48 ore. Ne segue che, anche ai fini della ricerca del latitante, l'intercettazione deve essere preventivamente autorizzata dal giudice, oppure disposta d'urgenza dal P.M. con provvedimento soggetto a convalida dell'organo giurisdizionale nel termine di legge, ed in tal senso va interpretato il disposto del co. 3 dell'art. 295 C.P.P.. Nè il rinvio al precedente art. 267 - ove è
indicato il G.I.P. quale organo competente all'autorizzazione - giustifica la conclusione che il regime autorizzativo sia limitato alle intercettazioni disposte a fini probatori nel corso delle indagini preliminari;
una simile interpretazione, incompatibile con i principi costituzionali e la legge di delega, non è affatto imposta dalla lettera dell'art. 295 C.P.P., che rimanda alle "modalità" indicate dalla norma richiamata, ma non alla specifica competenza da questa individuata. Pertanto, nel rispetto delle forme e "modalità" indicate dall'art. 267 C.P.P., l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal giudice della fase in cui è richiesta e quindi, "in executivis", dall'organo giurisdizionale individuato a norma dell'art. 665 C.P.P.. Il decreto impugnato va perciò annullato, con rinvio alla Corte d'Assise di Appello per l'esame della richiesta di autorizzazione (fermo restando che, ovviamente, rimangono ad esclusivo carico del P.M. le attività e gli eventuali adempimenti esecutivi estranei alle previsioni dell'art. 267 C.P.P., come l'impiego di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria previsto dal successivo art. 268 e il noleggio di attrezzature;
in ordine all'acquisizione di tabulati, si rinvia a quanto precisato dalla sentenza 23.2/8.5.2000, D'Amuri, delle Sezioni Unite di questa Corte).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Assise di Appello di Napoli per l'esame della richiesta.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001