Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7889 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
A T S O A 07 8 89/ 0 2 O R S P IST S L'IM PA EG L A A R R D LT OME DE I E D A T , N I LLO E H N ES G O e O Legg B A D 19 CASSAZIONE LA CORTE SUP) (Art. oggetto 1 sezione civile Assegno divorzile e composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: adeguatezza mezzi.dr. Antonio Saggio Presidente dr. Donato Plenteda Consigliere R.G. N. 5026/00 dr. Walter Celentano Consigliere Cron.21808 dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 20.02.2002 S E N T E NZA su ricorso iscritto al n 5026 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 2000, proposto: DA IA IN, elettivamente domiciliata in Po- mezia (Roma), P.le A. Moro n. 20/d, presso l'avv. Gia- cinto Bufo che la rappresenta e difende con l'avv. Sil- vana Ravel, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
UI AN, già elettivamente domiciliato in Napo- li, V.Morgantini n. 3, presso l'avv. Edoardo Barbarulo. INTIMATO avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, 459 2002 - 2 - 1 sez.civ. n. 2345 del 21 ottobre -15 novembre 1999. Udita, all'udienza del 20 febbraio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Ravel, che insiste per l'accoglimento del ricorso e il P.M. dr. Massimo Fedeli, che conclude per il rigetto dello stesso. Svolgimento del processo Pronunciata la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio di IE GU e IN AR, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 novembre 1998, rigettava la richiesta della donna di assegno divorzi- le, non sussistendone le condizioni;
il gravame della AR contro la decisione é stato rigettato dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5 novem- bre 1999, per non avere l'istante provato la mancanza di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli. Inattendibili sono state ritenute le dichiarazioni del fratello dell'istante su un contributo da lui versato alla sorella di f. 300.000 mensili, a causa delle di- sagiate condizioni del teste, operaio in mobilità con famiglia a carico e generiche e de relato sono state considerate le affermazioni di altro teste su un con- tributo alla donna quale ragazza madre;
la Corte ter- ritoriale ha rilevato poi che la donna, nei circa ven- ti anni di separazione non ha mai richiesto al marito 3 - gli alimenti che le potevano esser riconosciuti per l' addebito a suo carico, ed ha affrontato a proprie spe- se i viaggi per Milano per raggiungere marito e figli. La prova dello sfratto della donna dall'appartamento in cui viveva, non ha avuto rilievo per i giudici di merito, in quanto nulla é risultato del suo stato di vita attuale e sul perdurare della sua convivenza con un altro uomo, che pure ha contribuito al suo manteni- mento nel passato. L'esistenza di vari diplomi conseguiti dalla AR durante la separazione non costituisce per i giudici di merito la prova dell'impossibilità assoluta di pro- curarsi un lavoro, ma dimostra il carattere relativo della difficoltà a trovare un'occupazione, che la Tar- taglia neppure ha indicato quale possa essere. Esclusa l'ammissibilità della prova testimoniale arti- colata in appello sia per essere stata chiesta per la prima volta in secondo grado che per la genericità e irrilevanza delle circostanze, la Corte, nel rigettare il gravame, ha compensato le spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con due motivi la AR e il GU non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di 4 norme di legge per la diffidenza evidenziata dalla Corte territoriale nei confronti del teste fratello della ricorrente, in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 248 del 1974, che ha ritenuto illegittimo il divieto di te- stimoniare per i parenti delle parti, data l'irrazio- nalità di un'astratta valutazione d'inattendidilità. Errata é anche l'indicazione della genericità della deposizione relativa al contribuito fruito dalla donna dalla Provincia, per il quale si sarebbero potute do- mandare informazioni d'ufficio, in applicazione dell' art. 5 della L. 898/70 violato nella parte in cui pre- vede che il giudice disponga indagini sulla situazione patrimoniale delle parti. Mentre la Corte ha dato rilievo ai viaggi della donna a Milano, nessuna rilevanza é stata data allo sfratto subito e d'ufficio si é proceduto a rilevare la esi- stenza di un convivente che alcun obbligo avrebbe di mantenere la donna;
sull'impossibilità di trovare un lavoro per la donna ormai cinquantaqurattenne ed inva- lida nella realtà di Napoli, la sentenza non é suffi- cientemente motivata. Il secondo motivo denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla sussistenza del diritto all'assegno, avendo il giudice emesso una - 5 decisione solo apparentemente motivata, essendo apo- dittica l'affermazione che un lavoratore in mobilità non può aiutare con £. 300.000 mensili la sorella.
2. I due motivi di ricorso sono entrambi infondati. L'inattendibilità della deposizione del fratello della ricorrente non si fonda sul rapporto di parentela, in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzio- nale con la sentenza 23 luglio 1974 n. 248 che ha di- chiarato l'illegittimità dell'art. 247 c.p.c. La Corte di merito rileva solo particolare cautela nel valutare le dichiarazioni dell'uomo, non per le rela- zioni parentali con la AR ma per la sua parti- colare situazione economica di operaio in mobilità con famiglia a carico, che difficilmente potrebbe consen- tirgli l'affermato pagamento di £. 300.000 mensili al- la sorella per il mantenimento di lei. La prova documentale dell'assistenza fruita dalla don- na quale ragazza madre, da sola non é idonea a eviden- ziare lo stato di indigenza della ricorrente ed é sta- ta giustamente ritenuta insufficiente, non essendovi elementi dai quali ricavare la sua situazione attuale e il prospettato stato di bisogno e confrontare questo con il tenore di vita goduto nel matrimonio. L'inadeguatezza dei mezzi attuali della donna rispetto al treno di vita fruito durante il matrimonio e fino - 6 - alla separazione con addebito a lei intervenuta oltre venti anni prima, secondo la Corte, non risulta prova- ta e il ricorso nulla deduce sulle situazioni economi- co patrimoniali della donna nella fase della vita ma- trimoniale e all'attualità, che consentirebbe il con- fronto di adeguatezza in base al quale sorge il dirit- to all'assegno di divorzio. La ricorrente lamenta solo una valutazione diversa da parte della Corte delle risultanze probatorie rispetto a quella proposta da lei e la censura è per tale pro- filo inammissibile;
quanto all'omessa utilizzazione dei poteri d'indagine ufficiosi della Corte, esercita- bili discrezionalmente in caso di contrasti tra le parti sulle loro situazioni patrimoniali e nel caso ritenuti inutili così al mancato ordine di esibizione a terzi di documenti comprovanti sussidi fruiti dalla donna, le due omissioni sono irrilevanti deducendo so- lo un uso della discrezionalità del giudice, relativa a circostanze dimostrabili anche con documenti di par- te e incensurabile in questa sede. In conclusione l'inidoneità della donna a procurarsi i mezzi di sostentamento sufficienti a farle mantenere un tenore di vita analogo a quello fruito nel matrimo- nio, è stata oggetto di indagine nel merito con rife- rimento al passato treno di vita manente matrimonio 7 del quale non vi è cenno nel ricorso;
ciò comporta la insufficienza dell'impugnativa sul presupposto stesso del riconoscimento del diritto all'assegno che solo da un'eventuale inidoneità dei mezzi dell'istante a man- tenere il medesimo tenore di vita fruito nel matrimo- nio può sorgere, incidendo i criteri di cui all'art. 5 della L. 898/70, come modificata, solo sulla misura del dovuto e non sul diritto ad esso, che non può sor- gere in assenza della prova di detta inadeguatezza ri- spetto all'epoca della vita matrimoniale. La Corte ha negato motivatamente l'impossibilità della AR di procurarsi mezzi idonei a garantirle il mantenimento del livello di vita già goduto, ritenen- dola inesistente perchè non provata, non avendo la ri- corrente neppure indicato quale tipo di occupazione a- vrebbe voluto svolgere;
per tale profilo non vi é il- logicità o insufficiente motivazione e quindi il se- condo motivo di ricorso é anche esso infondato. Stante la mancata resistenza dell'intimato, le spese restano a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002. igliere estensoreie fonsiglie: Il presidente pusa 나 Joup DONE COAL SUNWAY Depoweto in Cancelleria IL CAN Misa Patinety QQ MAG 2002 Juse IL CANCELLIERE