Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 835/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Leonardo SCIONTI Presidente ff. rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere dott.ssa Laura D'AMELIO Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado d'appello iscritta a ruolo il 07.05.2021 al n. 835 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 90/2021 del 04.03.2021
promossa da elettivamente domiciliato in Firenze, Via Gino Capponi n. 26, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Paolo Golini che con l'Avv. Luca Giraldi lo rappresentano e difendono, come da mandato allegato;
- appellante/appellato incidentale -
contro e elettivamente domiciliati in Modena, Via CP_1 CP_2
Vignolese n. 970, presso e nello studio dell'Avv. Fabio Madia che li rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellati/appellanti incidentali -
avente ad oggetto: azione di rendiconto.
“…- voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare nulla e/o annullare e/o
[...]
riformare la sentenza n. 90 del 16 febbraio 2021 del Tribunale di Siena, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto: a) dichiarare il difetto di legittimazione attiva d CP_1
e comunque cessata la materia del contendere del presente giudizio, nei
[...]
termini e per le ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, cui integralmente si rinvia;
b) respingere comunque le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: Si ripropongono le istanze istruttorie già formulate nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 ) c.p.c. e – illegittimamente - non accolte dal Giudice di prime cure. Si chiede quindi che l 'Ecc.ma Corte d 'Appello voglia ammettere prova per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) DCV che, dall'anno 2010 all'anno 2018, l in Siena, Piazza La Lizza n. 16, Controparte_3
ha prestato la propria attività professionale in favore della Azienda Agricola Rodano di Eredi di IO OZ Società Semplice;
2) DCV che, durante il periodo di cui al capitolo che precede, la documentazione contabile della Azienda Agricola Rodano di Eredi di IO OZ Società Semplice è stata a disposizione e consultabile dai soci della Società, presso lo studi 3) DCV che durante la riunione del CP_4
16 settembre 2019 dei soci della Azienda Agricola Rodano di Eredi di IO
OZ Società Semplice, tenutasi presso l in Siena, Piazza la Controparte_5
Lizza n. 16, di cui al documento che Vi si mostra (doc. 24), erano presenti i soci della
Società, signori , , e e Pt_1 CP_1 CP_2 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
questi due ultimi per delega all'avv. Lorenzo Cregut, e che durante tale riunione la dott.ssa Antonella Candelieri, in conformità all'ordine del giorno, ha illustrato la situazione economica e patrimoniale della Società al 31 dicembre 2018 e ha fornito i chiarimenti richiesti dai soci presenti. Sui capitoli di prova nn. 1), 2) e 3) si indica quale testimone la dott.ssa Antonella Candelieri, presso lo in Controparte_5
Siena, Piazza la Lizza n. 16; il dott c/o Studio Biscioni in Firenze, Testimone_1
Via del Lasca n. 16; il sig, in Castellina in Chianti (SI), località Testimone_2
2 Rodano, n. 87. 4) DCV che lo Studio dott. in Firenze, Via Del Testimone_1
Lasca 16, presta dal 2019 la propria attività professionale in favore della Azienda
Agricola Rodano di Eredi di IO OZ Società Semplice;
5) DCV che durante la riunione del 10 gennaio 2020 dei soci della Azienda Agricola Rodano di Eredi di
IO OZ Società Semplice, tenutasi presso lo Studio del dott. comm. in Firenze, Via del Lasca n. 16 , di cui al documento che Vi si Testimone_1
mostra (doc. 29): - erano presenti i soci della Società, signor , Pt_1 CP_1 CP_2
; - durante tale riunion ha Pt_4 Pt_2 Pt_3 Parte_5 Parte_1
consegnato copia della situazione contabile e della relazione informativa allegata al rendiconto per l'anno 2019 della Società, che pure Vi si mostrano (doc. 29); - il dott. ha illustrato la situazione economica e patrimoniale della Società al 31 Tes_1
dicembre 2019 e il sig ha esposto la relazione illustrativa, che Vi si Parte_1
mostrano (doc. 29), rendendo i chiarimenti richiesti;
6) DCV che tutta la documentazione contabile della Società è a disposizione dei soci presso lo Studio del dott Sui capitoli nn. 4), 5) e 6) si indicano come testimoni: il dott Tes_1 Tes_1
c/o Studio Biscioni in Firenze, Via del Lasca n. 16; i l sig
[...] Testimone_2
in Castellina in Chianti (SI), località Rodano, n. 87…”; per gli appellati CP_1
e “…ogni diversa e contraria istanza rigettata, confermarsi
[...] CP_2
l'impugnata sentenza nella parte in cui “rigetta l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata da;
rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione Parte_1
attiva d sollevata d in accoglimento delle domande CP_1 Parte_1
attoree condann a rendere il conto di gestione dell'azienda agricola Parte_1
Rodano dall'annata agraria 2011/2012 all'annata agraria 2016/2017 e della società semplice Azienda Agricola Rodano di Eredi di IO OZ Società Agricola dalla predetta data al termine dell'annata agraria 2017/2018”. Assegnarsi ad Pt_1
con separata ordinanza, un termine per il deposito dei suddetti conti ed in
[...]
caso di loro contestazione successivamente al deposito, ovvero di mancato deposito, disporsi CTU volta alla loro verifica o ricostruzione, condannandosi Parte_1
al pagamento pro quota degli utili di gestione che CP_1 CP_2
3 risulteranno dal rendiconto definitivamente approvato dalle parti o con l'emananda sentenza definitiva. In ogni caso, confermata la pronuncia impugnata in punto a spese di causa e con vittoria di quelle del grado. Rigettarsi le istanze di ammissione delle prove orali avanzate dall'appellante principale per i motivi di cui all'impugnata sentenza…”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Il fatto e il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato, i fratelli e citavano in giudizio il fratello CP_2 CP_1 Pt_1
chiedendo accertarsi ai sensi degli artt. 723 e 1173 c.c. l'obbligo di
[...]
rendicontazione in capo al medesimo convenuto e, dunque, procedersi ai sensi degli artt. 263 c.p.c. e ss., ordinando al medesimo il deposito del rendiconto rispetto alla gestione dell'azienda Rodano e dell'Azienda Agricola Rodano di Eredi di IO
OZ soc. semplice (d'ora in poi solo “la Società”) dall'annata agraria 2011/2012 a quella 2016/2017. Per l'effetto, chiedevano la condanna dello stesso a versare agli attori la quota di 1/7 cadauno degli utili netti risultanti dal suddetto rendiconto.
I.
1. Esponevano gli attori in fatto che, a seguito del decesso in data 6.3.2010 di
IO OZ, i figli dello stesso , , , , e CP_1 Pt_3 Pt_5 Pt_1 CP_2 Pt_4
ereditavano l'azienda agro-industriale del padre denominata “Rodano”, Pt_2
destinata all'intera produzione dei vini e , dalla Parte_6 Parte_7
coltivazione alla commercializzazione. Al momento dell'apertura della successione, per ragioni fiscali, gli eredi costituivano la sopra citata Società e nel primo biennio la gestione dell'azienda Rodano fu di fatto collegiale, ma in data 3.2.2012 gli attori ricevevano una comunicazione da parte del fratello , il quale sosteneva essere Pt_1
affittuario dell'azienda Rodano ai sensi dell'art. 49 l. n. 203/1982 in quanto imprenditore agricolo professionale, di fatto estromettendo gli altri coeredi dalla gestione e dal godimento dell'azienda dall'annata agraria 2011/2012. Alcuni degli altri coeredi, tra cui gli attori, contestando quanto sostenuto da , adivano la Pt_1
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Siena che, con sentenza parziale n.
562/2016, accertava in capo ad l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 49 Pt_1
4 l. n. 283/82, ordinando al medesimo il rilascio dei fabbricati aziendali e dei terreni. A
seguito del rigetto dell'appello avverso la sentenza e il suo passaggio in giudicato,
instaurata una procedura esecutiva, gli eredi rientravano formalmente nel possesso dell'azienda in data 21.3.2017. Ciò nonostante, continuava a gestire l'azienda Pt_1
formalmente come amministratore, vendendo il vino come prodotto della propria azienda “Rodano 2”, di cui era titolare in forza di contratto di affitto stipulato con il de cuius, e facendo propri gli incassi della vendita fino all'annata agraria 2016/2017.
Dal 22.5.2018 l'azienda Rodano veniva formalmente affittata alla Società degli eredi per la gestione della stessa, amministratore della Società lo stesso , il quale Pt_1
ometteva di versare il ricavato delle vendite sul c/c della Società aperto dall'annata agraria 2018/2019, versandolo in un diverso c/c sconosciuto agli altri soci e coeredi.
In sede di mediazione, presentava dei rendiconti relativi alle annate dal CP_6
2011 al 2017 del tutto privi di riferimenti e di documentazione, consistendo in semplici partite di dare-avere e neanche sottoscritti, inoltre, su stessa ammissione del convenuto i dati della “Azienda Rodano” si confondevano con quelli dell'azienda del medesimo, la “Rodano 2”.
I.
2. Si costituiva il quale eccepiva preliminarmente di aver già Parte_1
presentato agli attori il rendiconto richiesto, relativo al periodo in cui il convenuto era amministratore della Società fino al 31.12.2018, nelle riunioni dei soci di luglio e settembre 2019, pertanto, doveva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Eccepiva altresì la carenza di interesse ad agire degli attori, atteso che la domanda di rendiconto aveva implicitamente ad oggetto una domanda di accertamento della responsabilità dell'amministratore, che era già stata affrontata nel differente giudizio riguardante l'annullamento della delibera assembleare adottata il 9.3.2018 per la revoca di dall'incarico di amministratore, giudizio conclusosi con accordo tra Pt_1
le Parti, le quali avevano rinunciato a qualsiasi altra pretesa sul punto. Eccepiva
anche il difetto di legittimazione attiva di in quanto amministratore della CP_1
Società fin dalla sua costituzione, pertanto, il medesimo non poteva agire per il rendiconto. In ogni caso, in via riconvenzionale, doveva essere condannato a CP_1
5 presentare, a sua volta, il rendiconto relativo al periodo dal 9.3.2018 al 13.7.2018, in cui appunto era stato nominato amministratore della Società con contestuale esclusione del convenuto. sottolineava comunque l'inesistenza a suo carico di Pt_1
alcun obbligo al rendiconto per la gestione dell'azienda, atteso che, nel periodo dal
2013 al 2017, aveva condotto l'azienda “Rodano” nel solo proprio interesse e non anche nell'interesse altrui, ossia gli eredi e soci, ritenendosi affittuario ai sensi dell'art. 49 l. n. 283/82, seppur in seguito smentito dalla suddetta sentenza parziale del Tribunale di Siena passata in giudicato, in cui si era accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi necessari. Quanto ai rendiconti riportati dalle controparti relativi all'incontro svolto in sede di mediazione, gli stessi dovevano considerarsi non utilizzabili nel giudizio in base a quanto stabilito dall'art. 10 del D.lgs. n. 28/2010;
comunque, tali conteggi dovevano ritenersi superati dal rendiconto presentato senza obiezioni alla riunione dei soci del 16.9.2019.
I.
3. La causa, previa istruttoria documentale e reiezione delle ulteriori istanze di prove orali e CTU formulate dal convenuto, era trattenuta in decisione con concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il
Tribunale di Siena così concludeva “…rigetta l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata da;
rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione Parte_1
attiva d sollevata d;
in accoglimento delle domande CP_1 Parte_1
attoree condann a rendere il conto di gestione dell'azienda agricola Parte_1
Rodano dall'annata agraria 2011/2012 all'annata agraria 2016/2017 e della società semplice Azienda Agricola Rodano di Eredi di IO OZ Società Agricola dalla predetta data al termine dell'annata agraria 2016/2017 entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
condanna a corrispondere a Parte_1
e la quota di 1/7 ciascuno degli utili netti di gestione CP_1 CP_2
dell'azienda Rodano e della società semplice Azienda Agricola Rodano di Eredi di
IO OZ Società Agricola;
in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da condanna a rendere il conto della Società Parte_1 CP_1
6 Azienda Agricola Rodano di Eredi di IO OZ Società Agricola per il periodo dal 9 marzo al 13 luglio 2018; condanna alla rifusione in favore di Parte_1
e delle spese di lite che liquida in € 6.738,00 per CP_1 CP_2
compensi, € 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA se per legge…”. In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che la domanda attorea non era strettamente collegata a quella relativa alla responsabilità dell'amministratore per mala gestio, bensì alla domanda di condanna al pagamento degli utili netti risultanti dal rendiconto dovuto, pertanto, doveva ritenersi sussistente l'interesse ad agire degli attori. Tra le Parti, inoltre, era pacifico che avesse gestito l'azienda dal 2012 al 2017 nella convinzione di essere legittimo Pt_1
affittuario fino al passaggio in giudicato della sentenza della Sezione Agraria del
Tribunale di Siena, pertanto, ai sensi dell'art. 723 c.c. e richiamata giurisprudenza di legittimità sul punto, doveva dichiararsi l'esistenza di un obbligo di rendiconto in capo al convenuto nel periodo sopra indicato, in qualità di coerede che aveva goduto in via esclusiva dei beni caduti in successione, oltre a dover corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data in cui ne aveva acquistato il possesso. Quanto al restante periodo, 2017-2018, in cui era stato nominato amministratore della Pt_1
Società, innanzitutto doveva rigettarsi la domanda di dichiarazione di cessata materia del contendere. Infatti, la documentazione allegata era insufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, in quanto non sottoscritta e costituita da sole voci di attivo-passivo senza altre indicazioni necessarie a giustificare le modalità di esecuzione della gestione. Il Giudice di prime cure respingeva altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di atteso che, in caso di amministrazione CP_1
disgiunta a più soci, il socio amministratore non addetto a un settore aveva diritto di chiedere il rendiconto al socio amministratore addetto. Nel caso di specie, rivestendo la carica di amministratore dei soli atti di straordinaria amministrazione, il CP_1
medesimo aveva diritto al rendiconto da parte di quale amministratore degli Pt_1
atti di ordinaria amministrazione. Infine, per tutto quanto evidenziato, in accoglimento della domanda riconvenzionale il Tribunale condannava anche CP_1
7 a rendere il conto della Società rispetto al breve periodo in cui era stato nominato amministratore estromettendo il convenuto.
III. L'appello principale e l'appello incidentale. In questa sede, Parte_1
impugnava la suddetta sentenza in epigrafe indicata.
III.
1. In particolare, lamentava i seguenti specifici motivi: 1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 156, da 263 a 266; 277, 279 c.p.c.- Nullità della sentenza. Difetto di motivazione: la sentenza doveva dichiararsi nulla in quanto il
Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulle domande attoree non avendo applicato il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c.,
condannando altresì parte appellante alla restituzione di utili mai individuati;
2)
Violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 115 e 324 c.p.c.; degli artt. da 1362 a
1371, 1713, 1965, 2260, 2909 c.c.- Difetto di interesse ad agire. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Difetto di motivazione: nel giudizio R.G. n. 1304/2018 davanti al Tribunale di Siena, avente ad oggetto l'annullamento della delibera della
Società del 9.3.2018 con cui si era stato revocato l'incarico di amministratore e legale rappresentante a , la domanda era strettamente legata alla valutazione della Pt_1
condotta di quale amministratore e un'eventuale responsabilità da mala gestio Pt_1
della Società, come risultava dagli atti di causa. Essendosi concluso il giudizio con l'accordo tra le Parti che avevano transatto in modo “tombale” ogni contrapposta pretesa relativa alla gestione di doveva dichiararsi il difetto di legittimazione Pt_1
attiva in capo a controparte;
3) Violazione o falsa applicazione degli artt. 723, 1713,
2260, 2555, 2697, 2909 c.c.; dell'art. 49 della l. 3 maggio 1982, n. 203; degli artt. 115 e
324 c.p.c.- Erronea valutazione / travisamento delle risultanze istruttorie. Difetto di motivazione: il Giudice di prime cure aveva erroneamente dedotto che era pacifico tra le Parti che il medesimo appellante avesse gestito l'azienda “Rodano” nel periodo in cui si riteneva affittuario, circostanza che non era mai stata accertata dalla Sezione
Agraria adita che si era limitata ad accertare l'insussistenza dei requisiti ex lege necessari ad assumere la qualità di affittuario del fondo caduto in successione. Non
essendo stata provata la gestione dell'azienda da parte di per il periodo CP_6
8 richiesto, non poteva ritenersi sussistere l'obbligo di rendiconto in capo al medesimo;
4) Violazione o falsa applicazione degli artt. 723, 1713, 2260, 2697 c.c.;
degli artt. 115 e da 263 a 266 c.p.c.- Erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Difetto di motivazione: una volta presentati i rendiconti richiesti alla riunione dei soci nel 2019, doveva dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte appellante al momento della presentazione del rendiconto si era dichiarato disponibile a eventuali chiarimenti, tuttavia, controparte nulla obiettava come da verbali sottoscritti, pertanto, i rendiconti della Società messi a disposizione dei soci dovevano considerarsi completi;
5) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1713,
2260, 2697 c.c.; dell'art. 115 c.p.c.- Erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Difetto di motivazione: il Giudice di prime cure errava altresì nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a , considerato che Pt_8
come risultava dall'atto prot. CCIAA 12194/2010 del 24 giugno 2010, munito di sottoscrizione autografa di tutti i soci, durante il periodo di causa il medesimo era
“socio amministratore rappresentante dell'impresa con potere di firma congiunta con per la gestione ordinaria e straordinaria”. In conclusione, Parte_5 Pt_1
riproponeva le istanze istruttorie già richieste e respinte in primo grado, in particolare la prova testimoniale.
III.
2. Si costituivano e che preliminarmente formulavano a loro CP_1 CP_2
volta appello incidentale sulla nullità della sentenza per error in procedendo, non avendo il Giudice di prime cure applicato la disciplina richiamata dai medesimi in primo grado relativa all'azione di rendiconto ex artt. 263 e ss. c.p.c., quindi, contestato nel merito tutto quanto dedotto da controparte, riportandosi alle difese svolte in primo grado e a quanto correttamente accertato nella sentenza impugnata,
chiedevano disporsi con separata ordinanza termine per deposito del rendiconto e, in caso di mancata accettazione, disporsi CTU per la verifica e la ricostruzione del rendiconto richiesto.
9 III.
3. Senza ulteriore istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
IV. Nullità della sentenza. È palese l'error in procedendo posto in essere dal
Tribunale. Il rendimento dei conti, al di là della sua collocazione all'interno del codice, deve qualificarsi in senso proprio quale giudizio di cognizione di merito speciale, incidentale o, come in questo caso, proposto in via principale. Infatti, la finalità del giudizio di rendiconto è quella di concludersi con un sostanziale accertamento giudiziale circa la situazione del conto e l'eventuale ordine di pagamento del saldo, nell'ambito di un complessivo – unico – giudizio, se proposto come nel presente caso in via principale, che consta di una prima fase di accertamento sulla sussistenza dell'obbligo di rendiconto (se contestata) e successivamente – nel caso positivo – di un'ulteriore fase di natura “conciliativa” mediante l'ordine di deposito in cancelleria del rendiconto e dei suoi documenti giustificativi da parte del soggetto onerato cui segue l'eventuale accettazione dello stesso rendiconto da controparte oppure, nel caso contrario, una fase propriamente contenziosa di accertamento, da istruirsi eventualmente anche a mezzo di consulenza tecnica o giuramento, e da concludersi – stavolta si – con sentenza che accerta definitivamente il conto e condanna eventualmente l'onerato al pagamento in favore dell'avente diritto del saldo attivo o di quota di esso. Orbene, nel caso di specie, a seguito della contestata esistenza del diritto al rendiconto da parte di
, il Giudice di prime cure doveva preliminarmente accertare la sussistenza Pt_1
dell'obbligo al rendiconto in capo al medesimo, pronunciandosi – semmai – in via non definitiva sulla sussistenza di esso e, quindi, disporre il proseguo della causa per pronunciarsi infine sul suo saldo (Cass. civ., sez. I, ord. n. 26222/2022, 06/09/2022).
Al contrario, il Tribunale di Siena ha affermato il diritto degli attori al rendiconto, ma ha altresì – del tutto irritualmente – concluso tout court il giudizio con una sentenza definitiva, che da un lato, in quanto tale, provvedeva al regolamento delle spese, ma dall'altro lato risultava in sé di incerto contenuto e certamente ineseguibile
10 in quanto munita di dispositivo assolutamente generico, che lungi dal definire il giudizio di rendiconto, assegnava – al contrario – un termine (successivo quindi alla sentenza “definitiva”) per il deposito dello stesso, fin da subito, addirittura, condannando al pagamento in favore delle controparti di utili mai accertati Pt_1
neppure nella loro esistenza (ancor prima della quantificazione). Infine, lo stesso
Tribunale dopoché era stato depositato il rendiconto nel trimestre successivo alla sentenza, proprio come dal medesimo giudice ordinato, si pronunciava su tale deposito con dispositivo di “non luogo a provvedere” sul presupposto che : “…il presente giudizio è terminato con il deposito della sentenza definitiva n. 90/21 e che, pertanto, al giudice è preclusa l'adozione di ogni ulteriore provvedimento…”.
Null'altro da aggiungere sulla nullità della sentenza, alla cui declaratoria, in accoglimento del primo motivo di impugnazione principale e del motivo di impugnazione incidentale, dovrà seguire nuova cognizione di questo giudice del gravame sulle domande ed eccezioni di merito oggetto del primo giudizio e in questa sede devolute, tenuto conto che da un lato rinunciava all'originaria Pt_1
riconvenzionale di rendiconto nei confronti di e che dall'altro lato – come CP_1
più diffusamente devono ritenersi rinunciate le domande degli originari attori di rendiconto a carico di per l'annata 2017/2018, impropriamente reinserita Pt_1
nelle conclusioni di questo grado.
V. L'obbligo di rendiconto. Costituisce, come sopra anticipato, accertamento preliminare all'azione di rendiconto intentata. L'appellante principale, , ne Pt_1
negava la sussistenza, ma seppure suggestiva, l'articolazione difensiva a supporto,
dipanata nei motivi successivi al primo, non appare fondata alla stregua della documentazione prodotta in atti.
V.
1. Difatti, non può essere accolta la difesa dell'appellante nella parte in cui riteneva che la conciliazione giudiziale della causa n. 1304/18, con verbale in data
18.06.2019, copriva ogni obbligo di rendiconto proprio. Detta causa aveva ad oggetto l'impugnativa di della delibera assembleare del 09.03.2018 con la quale gli era Pt_1
stata revocata la carica di Amministratore della c.d. “Rodano Eredi” (all'indomani del
11 rilascio dei beni di cui appena sotto), individuando una sostanziale sua mala gestio quale Amministratore, causa ritenuta fondante la revoca in questione;
nel detto verbale di conciliazione le Parti del giudizio ( da un lato e gli altri fratelli Pt_1
dall'altro) davano atto che esse “…conciliano e transigono il presente giudizio ed ogni relativa e contrapposta pretesa dedotta e/o deducibile…” e che le Parti, per effetto dell'intervenuta transazione “…dichiarano reciprocamente di null'altro avere a che pretendere e/o domandare in ordine alle pretese fatte valere nel presente giudizio…”. Con tutta evidenza le “pretese” in questioni erano quelle inerenti la delibera di revoca, in ordine alla quale la resa del conto costituisce antefatto fattuale del tutto separato ed indipendente. Con ciò deve intendersi respinto il secondo motivo di gravame.
V.
2. Ancora, osserva questa Corte, da un lato la sentenza del Tribunale di Siena
- Sezione Agraria (confermata da questa Corte) escludeva, per carenze probatorie, che all'indomani del decesso del capostipite IO, costituitasi la comunione ereditaria dei figli sulla c.d. Tenuta “Rodano Eredi”, si fosse costituito ex lege un contratto di affitto di fondo rustico in favore di quale conduttore nella sua Pt_1
qualità, unico fra gli eredi a detenerla, di imprenditore agricolo professionale (IAP)
né tantomeno di coltivatore diretto;
dall'altro lato neppure dava prova – Pt_1
come sostenuto – di aver corrisposto ai germani un affitto quale corrispettivo periodico del suo esclusivo godimento dei beni. A ciò si aggiunga che, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena-SA, era effettuata esecuzione per rilascio dei beni che costituivano l'azienda stessa con verbale in data 21.03.2017 in atti, da cui emerge che spontaneamente rilasciava i beni. A ciò si aggiunga che, quanto Pt_1
all'obbligo di rendicontazione relativo alle annate agrarie dal 2011/2012 al 2016/2017
esso scaturisce dall'obbligo del coerede alla resa dei conti di cui all'art. 723 c.c. –
prevista all'interno del procedimento divisorio, ma pacificamente ammissibile anche in via autonoma – per aver goduto in via esclusiva dei beni ereditari. Tale godimento
è stato dallo stesso ammesso dallo stesso appellante. In data 3.2.2012 Pt_1
comunicava agli altri coeredi la conduzione del fondo agricolo – di fatto la stessa
12 azienda Rodano quale insieme dei beni ereditari – in qualità non più di amministratore della Società, bensì come affittuario ai sensi dell'art. 49 della l. n.
203/1982. Il possesso esclusivo di dei beni ereditari nel suddetto periodo, Pt_1
pertanto, è effettivamente pacifico e a nulla rileva la convinzione di agire per interesse proprio e non altrui, considerato che l'obbligo di rendiconto nei confronti dei coeredi sorge per il solo fatto oggettivo della gestione che incide nella propria e nell'altrui sfera patrimoniale, indipendentemente dalla buona o mala fede del possessore (cfr. sul punto, Cass. civ. sez. II, sent. n. 2148/2014, 31/01/2014). Deve
altresì sottolinearsi che l'accertamento dell'obbligo di rendiconto in capo a Pt_1
rispetto alla gestione dell'azienda Rodano ha senza dubbio alla base l'art 723 c.c. per il periodo 2011/2012 – 2015/2016 in cui il medesimo odierno appellante ha goduto in via esclusiva dei beni ereditari;
quanto all' ultima annata agraria 2016/2017, gli appellati sottolineavano che anche in seguito ha continuato a gestire CP_6
l'azienda mediante la propria impresa “Rodano 2”, dunque, secondo i propri interessi e non in qualità di amministratore della Società. Tale circostanza non è stata mai smentita dall'appellante nei propri atti. Pertanto, anche relativamente all'annata agraria 2016/2017, in particolare per tutto l'anno 2017 anche dopo il rigetto dell'appello avverso la sentenza della Sezione Agraria, l'obbligo di rendiconto della gestione aziendale di cui è onerato deve ricondursi all'art. 723 c.c. e non CP_6
all'art. 2260 c.c., non avendo quest'ultimo agito in qualità di amministratore della
Società, di fatto ancora estromessa dalla gestione. Quanto al restante periodo, annata agraria 2017/2018, correttamente il Giudice di prime cure accertava l'obbligo di rendere conto in capo a fino alla sola annata agraria 2016/2017 Pt_1
conformemente alle conclusioni così precisate in primo grado da e : Pt_8 CP_7
“…Conseguentemente dirsi tenuto a rendere il conto di gestione Parte_1
dell'azienda agricola Rodano, da lui arbitrariamente gestita come ditta individuale, prima nella convinzione di esserne affittuario e successivamente quale amministratore della società semplice Az. Agricola Rodano di Eredi di IO
OZ Società Agricola, incamerando ogni entrata e per l'effetto, ai sensi dell'art. 13 263 cpc, ordinarsi a il deposito del conto della gestione dell'azienda Parte_1
agricola Rodano dall'annata agraria 2011/2012 all'annata agraria 2016/2017 e della società semplice Az. Agricola Rodano di Eredi di IO OZ Società Agricola dalla predetta data al termine dell'annata agraria 2016/2017, in prefissando termine…”. Solo in sede di comparsa conclusionale, dunque tardivamente, gli allora attori chiedevano disporsi l'ordine di rendiconto anche rispetto all'annata agraria
2017/2018: “…deve, necessariamente essere, ora, ordinato ad di Parte_1
rendere non solo il conto di gestione dell'Azienda Rodano per gli anni (dal 2012 al
2016) in cui l'ha gestita ritenendosene affittuario senza che un contratto d'affitto a suo favore ed avente ad oggetto quell'azienda, sia mai venuto ad esistenza, ma anche per il primo anno (2017/2018) in cui egli ha gestito la medesima azienda quale amministratore della società “Eredi”…”, successivamente in sede di replica smentivano tale richiesta “…Le gestioni 2017/2018 e seguenti non sono oggetto di domanda di questa causa…” per poi chiederla nuovamente in questa fase. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di essa è infondata atteso che CP_1
rispetto al periodo 2011/2012-2016//2017 di gestione dell'azienda da parte di , Pt_1
esercitava il diritto al rendiconto non in qualità di socio/amministratore della CP_1
Società, bensì quale comunista erede ai sensi dell'art. 723 c.c. in ragione del proprio esclusivo possesso e godimento dei beni aziendali. Quanto al restante periodo
2017/2018, come già evidenziato, la domanda di rendiconto era stata avanzata tardivamente dagli attori in primo grado. Con ciò devono intendersi respinti i motivi terzo e quinto di gravame.
V.
3. Infine, anche il quarto motivo dell'appello principale è infondato. Come già rilevato in sede di primo grado, deve respingersi la domanda di cessata materia del contendere in ragione della documentazione presentata da alla riunione Pt_1
dei soci del 16.9.2019 e anche oltre. Va premesso che: “…In tema di rendimento dei conti, il regime dell'istituto è diverso se il rendiconto viene presentato prima del giudizio o nel corso di esso, in quanto il conteggio reso fuori dal giudizio non deve rispondere a particolari requisiti, mentre se la parte che ha diritto al rendiconto ne
14 contesta giudizialmente la mancanza o la lacunosità, la parte obbligata deve presentare un rendiconto che risponda ai requisiti imposti dalla disciplina processuale. Peraltro, se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile o il giuramento…come insegna la giurisprudenza costante di questa Corte (esprimendo principi validi per ogni ipotesi di rendiconto, indipendentemente dal rapporto sostanziale cui faceva riferimento la singola pronunzia) l'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quanto il mandatario abbia fornita la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto della somma incassata (oltre che, se del caso, della qualità
e della quantità dei frutti percetti) e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione” (Cass. civ., sez. L, sent. n. 1551/2006, 26/01/2006). Nel giudizio di rendiconto, pertanto, il soggetto obbligato alla presentazione del conto è tenuto a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione, considerato che il rendiconto non consiste in un mero prospetto contabile dal quale evincere le indicazioni delle spese e dei ricavi, bensì comprende anche tutti gli elementi di fatto rispetto alle modalità di esecuzione della gestione secondo i fini perseguiti, i risultati raggiunti e i criteri di buona amministrazione e di condotta. Di qui, la necessità di un rendiconto completo nel termine che sarà concesso.
VI. Conclusioni. Accertato l'obbligo a carico di di rendere il Parte_1
conto della gestione dell'Azienda c.d. “Rodano Eredi” nelle annate agrarie da
2011/2012 a 2016/2017, la causa deve essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo di istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, NON definitivamente pronunciando nella causa d'appello proposta da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 90/2021 CP_1 CP_2
del 04.03.2021, così provvede:
1) in accoglimento del primo motivo di appello principale e dell'appello incidentale, dichiara la nullità dell'impugnata sentenza;
2) accerta l'obbligo a carico di di rendere il conto in relazione alla Parte_1
gestione dell'azienda agricola c.d. “Eredi Rodano” dall'annata agraria 2011/2012
all'annata agraria 2016/2017;
3) respinge le eccezioni preliminari sollevate da Parte_1
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo;
6) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 11.02.2025
IL PRESIDENTE Est.
Leonardo Scionti
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