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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2024, n. 42350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42350 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla bancarotta societaria nei confronti del NT A.D.N S.R.L., con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
inammissibilità del ricorso nel resto. udito il difensore, avvocato VINCENZO BARZETTI, che si riporta ai motivi di impugnazione e ne chiede raccoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 29.1.2024, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LA NI in ordine al reato di bancarotta documentale di Penale Sent. Sez. 5 Num. 42350 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 27/09/2024 cui al capo B del procedimento n. 14763/18 per intervenuta prescrizione. Ha confermato la condanna del medesimo per il reato di bancarotta fraudolenta impropria in relazione al fallimento della società A.D.N. BI SR (Capo A, proc. n. 14763/18) nonché in relazione al fallimento della società MA SR (capo B, proc. n. 14717/17), rideterminando la pena nella misura di anni 3 e mesi 5 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza LA NI ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (contestato al capo B del proc. n. 14717/17), concernente la società MA SR. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare gli elementi specificamente indicati con l'atto di appello in ordine alla lacunosità della ricostruzione contabile operata dal curatore fallimentare, in quanto basata su mere presunzioni. In particolare, non avrebbe considerato il fatto che il dato iniziale su cui era fondata la relazione ex art. 33 legge fall., e cioè l'esistenza al 2008 di un debito della società nei confronti dei soci pari ad euro 335.000, costituiva una mera ipotesi contabile, atteso che il curatore non aveva potuto esaminare la documentazione antecedente all'acquisizione delle quote da parte dell'imputato, avvenuta appunto nel 2008. Inoltre, tale dato sarebbe stato smentito dalla deliberazione dei soci del 29.2.2008, concernente l'operazione di storno della somma di euro 436.111,61. Pertanto, l'esistenza di un debito iniziale di euro 335.000 costituirebbe una mera ipotesi contabile, smentita dalla richiamata delibera. La sentenza impugnata non avrebbe neppure tenuto conto delle imprecisioni e incertezze contenute nella relazione del curatore, nonché nella deposizione di quest'ultimo in dibattimento in ordine alle restituzioni, asseritamente indebite, dei finanziamenti ai soci. I giudici d'appello avrebbero inoltre «motivato in maniera troppo succinta e sbrigativa» anche sulla questione concernente il prelievo dal conto corrente sociale della somma di 183.000 euro, avente come causale l'acquisto di futuro terreno e ritenuta invece distratta, non essendo stato dimostrato che tale operazione sia mai avvenuta. In realtà, l'acquisto del terreno e la realizzazione di un immobile da vendere sul mercato sarebbero stati parte dell'oggetto sociale della fallita e la successiva mancata conclusione dell'affare relativo all'immobile sito nel Comune di PI ES sarebbe dipesa da ragioni inizialmente non prevedibili. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare ex ante le azioni poste in essere dall'imputato, atteso che nel momento in cui erano state compiute, la società aveva le risorse economiche e non esistevano pericoli per i creditori, essendo il 2 fallimento intervenuto solo dopo 6 anni. Pertanto, difetterebbero sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato contestato. 2.2. Il secondo motivo attiene al reato di bancarotta per distrazione contestato in relazione al fallimento della società ADN BI SR. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ignorato le censure svolte con il secondo motivo dell'atto di appello, con il quale si deduceva la mancanza dell'elemento soggettivo del reato ascritto. Il ricorrente contesta che - come affermato dai giudici di merito - l'imputato avrebbe dovuto svalutare il credito vantato dalla ADN nei confronti della MA fin dal 2011, posto che a quella data tale società aveva uno stato patrimoniale attivo, sicché il NI non avrebbe nascosto alcuna perdita del capitale sociale e non avrebbe commesso il reato di cui all'art. 2621 cod. civ. Inoltre, non vi sarebbe la certezza che al momento dell'operazione l'imputato intendesse danneggiare i creditori, posto che solo allorché l'unità immobiliare di PI ES fu ceduta dalla MA ad un prezzo inferiore a quello di acquisto emerse la non vantaggiosità dell'operazione, mentre - secondo quanto affermato dal curatore - se la cifra preventivata fosse pervenuta alla società, essa avrebbe potuto soddisfare i creditori, tra cui la ADN BI. Il ricorrente contesta altresì il carattere distrattivo dei due prelievi a titolo di "girofondi soci" e di "prelievo soci" effettuati nel 2012. Nel momento in cui essi furono posti in essere, la società non era in decozione, in quanto il credito vantato nei confronti della MA era esigibile. La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza dell'elemento psicologico al momento in cui le operazioni erano state poste in essere. Inoltre, non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. 2.3. Con il terzo motivo si contesta il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Con riguardo al primo profilo, il ricorrente rileva che, poiché era stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo B) del proc. pen. 14763/18 concernente il fallimento della società ADN HOLDING, sarebbe venuto meno il presupposto della molteplicità dei fatti di bancarotta necessario per ritenere sussistente la suddetta aggravante. La Corte territoriale avrebbe affermato la colpevolezza del NI anche per tale reato pur dando atto della intervenuta prescrizione. Con riguardo al bilanciamento delle circostanze, il ricorrente sostiene che il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante si fonderebbe su un ragionamento «non sufficientemente approfondito», dal momento che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il precedente penale valorizzato era costituito da una sentenza di 3 applicazione pena e riguardava fatti connessi con quelli oggetto del presente procedimento. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. I giudici d'appello avrebbero valorizzato l'entità delle somme distratte, nonostante che non fosse stata contestata l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. Inoltre, avrebbe ignorato la circostanza che i creditori delle società fallite erano società del medesimo "gruppo". 3. Il Procuratore generale ha concluso annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta societaria nei confronti del fallimento ADN HOLDING SR, con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
inammissibilità del ricorso nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito precisati. 2. Il primo motivo, concernente il fallimento MA SR, è articolato in due distinti profili di censura relativi alle due diverse condotte distrattive contestate. 2.1. Con riguardo alle indebite restituzioni di finanziamenti ai soci per euro 288.188,56, la censura è inammissibile posto che con essa si chiede a questa Corte di rivalutare la ricostruzione contabile effettuata dal curatore fallimentare, in quanto asseritamente lacunosa e fondata su mere presunzioni, nonché le dichiarazioni dal medesimo rese nel corso dell'esame dibattimentale. In tal modo il ricorrente propone doglianze eminentemente in fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In definitiva, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, le censure svolte dal ricorrente sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4 Come costantemente affermato da questa Corte regolatrice, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Peraltro, va evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito adeguata e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità e di contraddittorietà. Essa, invero, con motivazione sintetica ma puntuale, ha confermato quanto già diffusamente argomentato dalla sentenza di primo grado sulla base delle schede contabili allegate alla relazione del curatore. Si è così evidenziato che i precedenti soci di MA, nell'assemblea del 29.02.2008, avevano deliberato di rinunciare alla restituzione dei crediti vantati verso la società e di imputare i finanziamenti da essi effettuati per l'importo di 436.111, 61 euro al patrimonio netto della società; successivamente all'ingresso di NI nella compagine societaria, i finanziamenti effettuati dai soci erano stati pari ad euro 173.811,64, mentre le restituzioni operate in favore dell'imputato e di un'altra socia, risultanti dalle schede contabili allegate alla relazione del curatore, ammontavano complessivamente a 462.000 euro, di tal che risultavano ingiustificate le restituzioni operate per l'importo di euro 288.188,56. La qualificazione di tale condotta come distrattiva risulta senz'altro corretta, dal momento che il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società (Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024, Rondinelli, Rv. 286623 - 01; Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872; Sez. 5, n. 8431 del 1/2/2019, Vesprini, Rv. 276031). 2.2. Il secondo profilo di censura è infondato. La sentenza impugnata ha puntualmente rilevato che, a fronte dei plurimi prelievi effettuati nel corso del 2009, per l'importo complessivo di 183.000 euro con causale genericamente indicata come «prelievo acquisto futuro terreno», risulta accertato che alcun terreno venne mai acquistato dalla società. Nessuna di tali circostanze è stata contestata dal ricorrente, il quale non ha mai chiarito né dimostrato quale sia stata l'effettiva destinazione delle somme prelevate, limitandosi genericamente ad affermare che l'acquisto di beni immobili era 5 tt l'oggetto della società e a prospettare l'insorgenza di problematiche dovute ad irregolarità costruttive dell'immobile del comune di PI ES. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso í creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Riguardo poi alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte regolatrice, secondo la quale, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). In conformità con tali arresti, la Corte d'appello ha ravvisato l'elemento soggettivo nelle modalità della condotta, e specificamente nelle reiterate distrazioni attraverso il rimborso ai soci di finanziamenti che, in quanto effettuati in conto capitale, non erano esigibili nel corso della vita della società, nonché nei ripetuti prelievi ingiustificati di somme di denaro di importo complessivamente ingente. 3. Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta dístrattiva, per aver distratto denaro della società ADN BI, avendo effettuato prelievi ingiustificati per euro 94.874,48, nonché il reato di bancarotta da reato societario per aver cagionato o aggravato il dissesto della medesima società, esponendo nelle comunicazioni sociali fatti non rispondenti al vero circa le condizioni economiche della società, e segnatamente per aver omesso di svalutare il credito vantato nei confronti della MA pari a euro 93.192. k 6 4. Infondate sono le censure svolte con riguardo al delitto di bancarotta per distrazione. La Corte distrettuale ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla circostanza che i prelievi e girofondi in favore dei soci, in quanto eseguiti negli anni 2011 e 2012, integrassero operazioni distrattive in considerazione dello stato decozione in cui versava la società al momento in cui erano state effettuate. A fronte di tale motivazione, logica e coerente, il ricorrente, oltre a non fornire alcuna indicazione sulla destinazione delle somme prelevate non ha tenuto conto del fatto che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata si pongono in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale è costante nell'affermare che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. Una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01). 5. Fondata è la censura svolta con riguardo alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di bancarotta societaria. 5.1. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nel senso di ritenere che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537 - 01; Sez. 5, n. 42272 del 13/6/2014, Alfano, Rv. 260394). Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria ex art. art. 223, comma 2, n. 1, legge fall. è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario, tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo della fattispecie tipica, deve essere causa o concausa del dissesto societario (Sez. 5, n. 32164 del 15/05/2009, Querci, Rv. 244488; vedi anche Sez. 5, n. 45288 del 11/5/2017, Gianesini, Rv. 271114). Con riguardo al reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che esso è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione 7 normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266802 - 01). Si è altresì specificato che in tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558 - 03). 5.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, rinvenendo la falsità dei dati esposti nel bilancio 2011 in ordine alla esigibilità del credito vantato da ADN nei confronti di MA sulla sola circostanza che, essendo RN amministratore unico di entrambe le società, egli avrebbe dovuto svalutare detto credito. In tal modo, tuttavia, Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le critiche svolte dall'imputato nell'atto di appello, con le quali si evidenziava - anche richiamando le dichiarazioni rese dal curatore in dibattimento - che, al momento della redazione del bilancio, non vi erano elementi per affermare che il credito di ADN BI verso MA sarebbe divenuto inesigibile, ciò essendo emerso in conseguenza dell'esito negativo di un'operazione che a quel momento non si era ancora concretizzato. Inoltre, pur richiamando l'insegnamento di questa Corte in ordine all'elemento soggettivo del reato, e alla struttura complessa che lo caratterizza (comprendendo il dolo generico, avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio, il dolo specifico relativo al profitto ingiusto, ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari), la Corte distrettuale lo ha nella sostanza disatteso, laddove ne ha ravvisato la sussistenza unicamente nel ruolo di amministratore della società creditrice e della società debitrice, senza tuttavia specificare le ragioni per cui, al momento della redazione del bilancio, detto credito avrebbe dovuto essere ritenuto inesigibile. 5.3. La sentenza impugnata ha altresì omesso di motivare anche in ordine alla sussistenza del nesso causale, che pure deve sussistere, tra la ritenuta falsità e l'aggravamento del dissesto. Ai fini della ricorrenza del reato di bancarotta impropria previsto dall'art. 223 legge fall., assume peculiare e fondamentale rilevanza il fatto che il reato societario, che costituisce un elemento costitutivo 8 Il Consigliere estensore Il Preside della bancarotta, debba essere causa o concausa del dissesto societario (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537 - 01). Per accertare il reato è necessario aver riguardo al periodo successivo alla approvazione dei bilanci stessi, nel senso di verificare se le false dichiarazioni sociali, nascondendo la reale entità delle perdite della società, abbiano determinato o contribuito a determinare il dissesto. Ciò non è accaduto nel caso di specie, dove la Corte territoriale incentrato il percorso motivazionale sul ruolo di amministratore ricoperto dall'imputato in entrambe le società, senza verificare se l'asserita esposizione in bilancio di dati non corrispondenti al vero, abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto dell'ADN BI. 6. L'accoglimento della precedente censura determina l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso. 7. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte relativa al reato di bancarotta societaria con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Torino.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fallimentare relativo al fallimento della ADN BI SR con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, rigetta nel resto il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla bancarotta societaria nei confronti del NT A.D.N S.R.L., con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
inammissibilità del ricorso nel resto. udito il difensore, avvocato VINCENZO BARZETTI, che si riporta ai motivi di impugnazione e ne chiede raccoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 29.1.2024, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LA NI in ordine al reato di bancarotta documentale di Penale Sent. Sez. 5 Num. 42350 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 27/09/2024 cui al capo B del procedimento n. 14763/18 per intervenuta prescrizione. Ha confermato la condanna del medesimo per il reato di bancarotta fraudolenta impropria in relazione al fallimento della società A.D.N. BI SR (Capo A, proc. n. 14763/18) nonché in relazione al fallimento della società MA SR (capo B, proc. n. 14717/17), rideterminando la pena nella misura di anni 3 e mesi 5 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza LA NI ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (contestato al capo B del proc. n. 14717/17), concernente la società MA SR. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare gli elementi specificamente indicati con l'atto di appello in ordine alla lacunosità della ricostruzione contabile operata dal curatore fallimentare, in quanto basata su mere presunzioni. In particolare, non avrebbe considerato il fatto che il dato iniziale su cui era fondata la relazione ex art. 33 legge fall., e cioè l'esistenza al 2008 di un debito della società nei confronti dei soci pari ad euro 335.000, costituiva una mera ipotesi contabile, atteso che il curatore non aveva potuto esaminare la documentazione antecedente all'acquisizione delle quote da parte dell'imputato, avvenuta appunto nel 2008. Inoltre, tale dato sarebbe stato smentito dalla deliberazione dei soci del 29.2.2008, concernente l'operazione di storno della somma di euro 436.111,61. Pertanto, l'esistenza di un debito iniziale di euro 335.000 costituirebbe una mera ipotesi contabile, smentita dalla richiamata delibera. La sentenza impugnata non avrebbe neppure tenuto conto delle imprecisioni e incertezze contenute nella relazione del curatore, nonché nella deposizione di quest'ultimo in dibattimento in ordine alle restituzioni, asseritamente indebite, dei finanziamenti ai soci. I giudici d'appello avrebbero inoltre «motivato in maniera troppo succinta e sbrigativa» anche sulla questione concernente il prelievo dal conto corrente sociale della somma di 183.000 euro, avente come causale l'acquisto di futuro terreno e ritenuta invece distratta, non essendo stato dimostrato che tale operazione sia mai avvenuta. In realtà, l'acquisto del terreno e la realizzazione di un immobile da vendere sul mercato sarebbero stati parte dell'oggetto sociale della fallita e la successiva mancata conclusione dell'affare relativo all'immobile sito nel Comune di PI ES sarebbe dipesa da ragioni inizialmente non prevedibili. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare ex ante le azioni poste in essere dall'imputato, atteso che nel momento in cui erano state compiute, la società aveva le risorse economiche e non esistevano pericoli per i creditori, essendo il 2 fallimento intervenuto solo dopo 6 anni. Pertanto, difetterebbero sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato contestato. 2.2. Il secondo motivo attiene al reato di bancarotta per distrazione contestato in relazione al fallimento della società ADN BI SR. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ignorato le censure svolte con il secondo motivo dell'atto di appello, con il quale si deduceva la mancanza dell'elemento soggettivo del reato ascritto. Il ricorrente contesta che - come affermato dai giudici di merito - l'imputato avrebbe dovuto svalutare il credito vantato dalla ADN nei confronti della MA fin dal 2011, posto che a quella data tale società aveva uno stato patrimoniale attivo, sicché il NI non avrebbe nascosto alcuna perdita del capitale sociale e non avrebbe commesso il reato di cui all'art. 2621 cod. civ. Inoltre, non vi sarebbe la certezza che al momento dell'operazione l'imputato intendesse danneggiare i creditori, posto che solo allorché l'unità immobiliare di PI ES fu ceduta dalla MA ad un prezzo inferiore a quello di acquisto emerse la non vantaggiosità dell'operazione, mentre - secondo quanto affermato dal curatore - se la cifra preventivata fosse pervenuta alla società, essa avrebbe potuto soddisfare i creditori, tra cui la ADN BI. Il ricorrente contesta altresì il carattere distrattivo dei due prelievi a titolo di "girofondi soci" e di "prelievo soci" effettuati nel 2012. Nel momento in cui essi furono posti in essere, la società non era in decozione, in quanto il credito vantato nei confronti della MA era esigibile. La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza dell'elemento psicologico al momento in cui le operazioni erano state poste in essere. Inoltre, non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 2621 cod. civ. 2.3. Con il terzo motivo si contesta il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Con riguardo al primo profilo, il ricorrente rileva che, poiché era stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo B) del proc. pen. 14763/18 concernente il fallimento della società ADN HOLDING, sarebbe venuto meno il presupposto della molteplicità dei fatti di bancarotta necessario per ritenere sussistente la suddetta aggravante. La Corte territoriale avrebbe affermato la colpevolezza del NI anche per tale reato pur dando atto della intervenuta prescrizione. Con riguardo al bilanciamento delle circostanze, il ricorrente sostiene che il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante si fonderebbe su un ragionamento «non sufficientemente approfondito», dal momento che la Corte territoriale non avrebbe considerato che il precedente penale valorizzato era costituito da una sentenza di 3 applicazione pena e riguardava fatti connessi con quelli oggetto del presente procedimento. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. I giudici d'appello avrebbero valorizzato l'entità delle somme distratte, nonostante che non fosse stata contestata l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. Inoltre, avrebbe ignorato la circostanza che i creditori delle società fallite erano società del medesimo "gruppo". 3. Il Procuratore generale ha concluso annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta societaria nei confronti del fallimento ADN HOLDING SR, con eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
inammissibilità del ricorso nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito precisati. 2. Il primo motivo, concernente il fallimento MA SR, è articolato in due distinti profili di censura relativi alle due diverse condotte distrattive contestate. 2.1. Con riguardo alle indebite restituzioni di finanziamenti ai soci per euro 288.188,56, la censura è inammissibile posto che con essa si chiede a questa Corte di rivalutare la ricostruzione contabile effettuata dal curatore fallimentare, in quanto asseritamente lacunosa e fondata su mere presunzioni, nonché le dichiarazioni dal medesimo rese nel corso dell'esame dibattimentale. In tal modo il ricorrente propone doglianze eminentemente in fatto, che sollecitano una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). In definitiva, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, le censure svolte dal ricorrente sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4 Come costantemente affermato da questa Corte regolatrice, il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Peraltro, va evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito adeguata e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità e di contraddittorietà. Essa, invero, con motivazione sintetica ma puntuale, ha confermato quanto già diffusamente argomentato dalla sentenza di primo grado sulla base delle schede contabili allegate alla relazione del curatore. Si è così evidenziato che i precedenti soci di MA, nell'assemblea del 29.02.2008, avevano deliberato di rinunciare alla restituzione dei crediti vantati verso la società e di imputare i finanziamenti da essi effettuati per l'importo di 436.111, 61 euro al patrimonio netto della società; successivamente all'ingresso di NI nella compagine societaria, i finanziamenti effettuati dai soci erano stati pari ad euro 173.811,64, mentre le restituzioni operate in favore dell'imputato e di un'altra socia, risultanti dalle schede contabili allegate alla relazione del curatore, ammontavano complessivamente a 462.000 euro, di tal che risultavano ingiustificate le restituzioni operate per l'importo di euro 288.188,56. La qualificazione di tale condotta come distrattiva risulta senz'altro corretta, dal momento che il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società (Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024, Rondinelli, Rv. 286623 - 01; Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872; Sez. 5, n. 8431 del 1/2/2019, Vesprini, Rv. 276031). 2.2. Il secondo profilo di censura è infondato. La sentenza impugnata ha puntualmente rilevato che, a fronte dei plurimi prelievi effettuati nel corso del 2009, per l'importo complessivo di 183.000 euro con causale genericamente indicata come «prelievo acquisto futuro terreno», risulta accertato che alcun terreno venne mai acquistato dalla società. Nessuna di tali circostanze è stata contestata dal ricorrente, il quale non ha mai chiarito né dimostrato quale sia stata l'effettiva destinazione delle somme prelevate, limitandosi genericamente ad affermare che l'acquisto di beni immobili era 5 tt l'oggetto della società e a prospettare l'insorgenza di problematiche dovute ad irregolarità costruttive dell'immobile del comune di PI ES. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso í creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Riguardo poi alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte regolatrice, secondo la quale, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). In conformità con tali arresti, la Corte d'appello ha ravvisato l'elemento soggettivo nelle modalità della condotta, e specificamente nelle reiterate distrazioni attraverso il rimborso ai soci di finanziamenti che, in quanto effettuati in conto capitale, non erano esigibili nel corso della vita della società, nonché nei ripetuti prelievi ingiustificati di somme di denaro di importo complessivamente ingente. 3. Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al reato di bancarotta dístrattiva, per aver distratto denaro della società ADN BI, avendo effettuato prelievi ingiustificati per euro 94.874,48, nonché il reato di bancarotta da reato societario per aver cagionato o aggravato il dissesto della medesima società, esponendo nelle comunicazioni sociali fatti non rispondenti al vero circa le condizioni economiche della società, e segnatamente per aver omesso di svalutare il credito vantato nei confronti della MA pari a euro 93.192. k 6 4. Infondate sono le censure svolte con riguardo al delitto di bancarotta per distrazione. La Corte distrettuale ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulla circostanza che i prelievi e girofondi in favore dei soci, in quanto eseguiti negli anni 2011 e 2012, integrassero operazioni distrattive in considerazione dello stato decozione in cui versava la società al momento in cui erano state effettuate. A fronte di tale motivazione, logica e coerente, il ricorrente, oltre a non fornire alcuna indicazione sulla destinazione delle somme prelevate non ha tenuto conto del fatto che le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata si pongono in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale è costante nell'affermare che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. Una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01). 5. Fondata è la censura svolta con riguardo alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di bancarotta societaria. 5.1. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata nel senso di ritenere che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione dell'attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537 - 01; Sez. 5, n. 42272 del 13/6/2014, Alfano, Rv. 260394). Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria ex art. art. 223, comma 2, n. 1, legge fall. è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario, tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo della fattispecie tipica, deve essere causa o concausa del dissesto societario (Sez. 5, n. 32164 del 15/05/2009, Querci, Rv. 244488; vedi anche Sez. 5, n. 45288 del 11/5/2017, Gianesini, Rv. 271114). Con riguardo al reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che esso è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione 7 normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266802 - 01). Si è altresì specificato che in tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558 - 03). 5.2. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, rinvenendo la falsità dei dati esposti nel bilancio 2011 in ordine alla esigibilità del credito vantato da ADN nei confronti di MA sulla sola circostanza che, essendo RN amministratore unico di entrambe le società, egli avrebbe dovuto svalutare detto credito. In tal modo, tuttavia, Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le critiche svolte dall'imputato nell'atto di appello, con le quali si evidenziava - anche richiamando le dichiarazioni rese dal curatore in dibattimento - che, al momento della redazione del bilancio, non vi erano elementi per affermare che il credito di ADN BI verso MA sarebbe divenuto inesigibile, ciò essendo emerso in conseguenza dell'esito negativo di un'operazione che a quel momento non si era ancora concretizzato. Inoltre, pur richiamando l'insegnamento di questa Corte in ordine all'elemento soggettivo del reato, e alla struttura complessa che lo caratterizza (comprendendo il dolo generico, avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio, il dolo specifico relativo al profitto ingiusto, ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari), la Corte distrettuale lo ha nella sostanza disatteso, laddove ne ha ravvisato la sussistenza unicamente nel ruolo di amministratore della società creditrice e della società debitrice, senza tuttavia specificare le ragioni per cui, al momento della redazione del bilancio, detto credito avrebbe dovuto essere ritenuto inesigibile. 5.3. La sentenza impugnata ha altresì omesso di motivare anche in ordine alla sussistenza del nesso causale, che pure deve sussistere, tra la ritenuta falsità e l'aggravamento del dissesto. Ai fini della ricorrenza del reato di bancarotta impropria previsto dall'art. 223 legge fall., assume peculiare e fondamentale rilevanza il fatto che il reato societario, che costituisce un elemento costitutivo 8 Il Consigliere estensore Il Preside della bancarotta, debba essere causa o concausa del dissesto societario (Sez. 5, n. 1754 del 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537 - 01). Per accertare il reato è necessario aver riguardo al periodo successivo alla approvazione dei bilanci stessi, nel senso di verificare se le false dichiarazioni sociali, nascondendo la reale entità delle perdite della società, abbiano determinato o contribuito a determinare il dissesto. Ciò non è accaduto nel caso di specie, dove la Corte territoriale incentrato il percorso motivazionale sul ruolo di amministratore ricoperto dall'imputato in entrambe le società, senza verificare se l'asserita esposizione in bilancio di dati non corrispondenti al vero, abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto dell'ADN BI. 6. L'accoglimento della precedente censura determina l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso. 7. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte relativa al reato di bancarotta societaria con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Torino.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fallimentare relativo al fallimento della ADN BI SR con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, rigetta nel resto il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2024