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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12284/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/11/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
), con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA, in virtù di mandato C.F._1
in calce al ricorso, e (Cod. Fisc. ), con il proc. e Parte_2 C.F._2
dom. avv. GRAFFI MARZIA, in virtù di mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 28/06/2014 in FLAIBANO (UD),
con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte 2,
serie C dell'anno 2014;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 27/03/2015), minore;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
MERITI (BRASILE) il 27/02/1986, e , nato a [...] il Parte_2
30/11/1980, uniti in matrimonio in data 28/06/2014 in FLAIBANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che la casa famigliare sita in Udine, via Jacopo e Giulio Andrea Pirona n. 27
rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale verserà mensilmente al sig. Pt_1 Pt_2
entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo corrispondente alla rata di mutuo addebitata dalla banca a quest'ultimo, fino all'integrale estinzione del debito. Il versamento della sig.ra sarà subordinato alla previa comunicazione mensile, da parte del sig. della Pt_1 Pt_2
contabile attestante l'avvenuto pagamento della rata del mutuo. La sig.ra firmando Pt_1
le note di trattazione scritta, si è impegnata ad eseguire il predetto versamento mensile dal gennaio 2025. Entro un mese dall'estinzione del mutuo, il sig. si è obbligato a Pt_2
cedere, senza chiedere alcun corrispettivo, la proprietà del citato immobile, alla sig.ra
Le spese notarili e quelle accessorie verranno sostenute al 50% dalle parti. Pt_1
3) Prende atto che, qualora, per qualsiasi ragione, il sig. sospenda il pagamento del Pt_2
mutuo verso la banca, la sig.ra sospenderà il versamento delle relative rate da versare Pt_1
sul conto del sig. finché quest'ultimo non ricomincerà ad eseguire i pagamenti. Pt_2 4) Prende atto che, qualora la sig.ra a fronte della ricezione della distinta di pagamento Pt_1
della rata mensile del mutuo da parte del sig. non provveda al versamento del Pt_2
relativo importo di una o più rate sul conto del sig. quest'ultimo avrà la facoltà di Pt_2
non trasferire la proprietà dell'immobile quando verrà estinto il mutuo. In tal caso egli restituirà tutte le somme fino a quel momento versate dalla sig.ra che Pt_1
contestualmente libererà l'immobile.
5) Prende atto che il trasferimento dell'immobile costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, pertanto, ai sensi dell'art. 19 legge
74/1987, anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 202/2003, della circolare del
Ministero delle Finanze del 16.03.2000, n. 49/E, della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21.06.2012 n. 27, nonché da ultimo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del
21.02.2014, i coniugi beneficeranno dell'esenzione delle imposte di bollo, registro,
ipotecaria, catastale, nonché di tutte le tasse ipotecarie e di ogni altra tassa.
6) Prende atto che la sig.ra ha dichiarato che pagherà integralmente le spese Pt_1
condominiali dell'abitazione famigliare, sia con riferimento a quelle arretrate e ad oggi non pagate, sia con riferimento a quelle future, sia ordinarie che straordinarie.
7) Prende atto che, in caso di mancato pagamento delle rate del mutuo da parte del marito, la sig.ra oltre a sospendere il versamento della rata, sospenderà anche il pagamento Pt_1
delle spese condominiali imputabili al proprietario (spese straordinarie).
8) Prende atto che qualora, a causa del mancato pagamento delle rate da parte della sig.ra l'immobile non venga trasferito a quest'ultima, il sig. le rimborserà anche Pt_1 Pt_2
tutte le spese condominiali imputabili al proprietario (spese straordinarie) sostenute fino a quel momento.
9) Dispone che la minore rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento paritetico, alternando tre giorni con la madre e tre giorni con il padre.
10) Prende atto che le parti concordano che la residenza della minore corrisponderà
all'abitazione paterna, sita nel Comune di Flaibano, dove ella frequenta la classe quarta presso la locale scuola primaria. 11) Prende atto che, qualora, tenuto conto dei desideri della minore, quest'ultima inizi le medie a Udine, le parti concordano che valuteranno l'eventuale cambio della residenza di Per_1
presso l'abitazione della sig.ra Pt_1
12) Prende atto che le parti concordano di provvedere al pagamento della mensa scolastica per mese per mese. Per quanto concerne l'importo arretrato, ancora da saldare in Per_1
misura di euro 759,76, lo stesso verrà ripartito tra i genitori in parti uguali, che provvederanno al saldo entro aprile 2025. Del pari le parti ripartiranno al 50% le spese relative al dopo scuola per l'anno 2022/2023, pari a complessivi euro 373,42 con scadenza al 15/11/2024.
13) Poiché entrambi i coniugi lavorano a turni, prende atto che, qualora il sig. lavori Pt_2
nei giorni che la minore dovrebbe stare con lui, egli si accollerà integralmente le spese della baby-sitter. Tuttavia, nel caso in cui in quei giorni la sig.ra sia in ferie e sia Pt_1
disponibile, la minore potrà trascorrere la/le giornate con la madre. Inoltre, qualora il sig.
abbia il turno notturno nelle giornate in cui dovrebbe stare con la minore, egli Pt_2
accompagnerà presso la casa materna la sera e potrà andare a riprenderla la Per_1
mattina per poi portarla a scuola.
14) Prende atto che, tranne che nei casi eccezionali espressamente indicati nel punto precedente,
il genitore presso il quale la bambina dormirà la accompagnerà a scuola il giorno seguente,
mentre l'altro genitore la andrà a prendere a scuola quando iniziano i giorni di affidamento presso di esso.
15) Per quanto concerne le ricorrenze e le festività durante le quali la minore non frequenterà la scuola, dispone che i coniugi si organizzeranno ogni anno in base ai rispettivi turni di lavoro,
in modo tale che la minore trascorra complessivamente metà del tempo con la madre e metà
con il padre. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, dispone che, qualora la madre non lavori, la figlia trascorrerà preferibilmente la Vigilia di Natale con la sig.ra mentre Pt_1
trascorrerà sempre il giorno di Natale con il sig. Pt_2
16) Dispone che durante l'estate la minore trascorrerà almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. 17) Prende atto che entrambi i coniugi potranno portare con sé la figlia all'estero a proprie spese,
previo congruo avviso, ma senza la previa autorizzazione dell'altro coniuge, purché
ciascuno prima della partenza esibisca all'altro genitore il biglietto di ritorno di . Per_1
In ogni caso ciascun genitore non potrà portare la figlia all'estero durante l'anno scolastico per più di una settimana a quadrimestre e nel periodo estivo per più di due settimane come da punto 16).
18) Dispone che il compleanno della figlia verrà trascorso tutti quanti insieme, a prescindere dal genitore presso il quale essa si troverà. Ciascun coniuge potrà festeggiare il proprio compleanno con la figlia, anche se in base al calendario delle visite dovrebbe stare con l'altro genitore.
19) Prende atto che tutte le previsioni riguardanti il calendario settimanale, le festività, le ferie ed i compleanni verranno gestite adeguandole in casi eccezionali, se necessario, con gli impegni professionali dei coniugi.
20) Dispone che ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto della minore quando quest'ultima si troverà presso la rispettiva abitazione.
21) Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Tali spese saranno da concordarsi preventivamente nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti nel Protocollo d'intesa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Sezione di
Udine, che le parti danno atto di approvare, salvo quanto diversamente stabilito nel ricorso.
22) Dà atto che i coniugi percepiranno al 50% l'assegno unico o eventuali bonus/contributi pubblici.
23) Dà atto che le detrazioni fiscali verranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi.
24) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro e che le condizioni di cui ai punti precedenti, dal punto di vista economico, sono basate sulla attuale situazione professionale e patrimoniale delle parti.
25) Dà atto che i coniugi si obbligano a concedersi reciproco consenso e assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e/o passaporto), con l'indicazione della minore per entrambi. - provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FLAIBANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte II, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2014.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12284/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/11/2024 da (Cod. Fisc. Parte_1
), con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA, in virtù di mandato C.F._1
in calce al ricorso, e (Cod. Fisc. ), con il proc. e Parte_2 C.F._2
dom. avv. GRAFFI MARZIA, in virtù di mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 28/06/2014 in FLAIBANO (UD),
con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte 2,
serie C dell'anno 2014;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 27/03/2015), minore;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nata a [...] Parte_1
MERITI (BRASILE) il 27/02/1986, e , nato a [...] il Parte_2
30/11/1980, uniti in matrimonio in data 28/06/2014 in FLAIBANO (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che la casa famigliare sita in Udine, via Jacopo e Giulio Andrea Pirona n. 27
rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale verserà mensilmente al sig. Pt_1 Pt_2
entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo corrispondente alla rata di mutuo addebitata dalla banca a quest'ultimo, fino all'integrale estinzione del debito. Il versamento della sig.ra sarà subordinato alla previa comunicazione mensile, da parte del sig. della Pt_1 Pt_2
contabile attestante l'avvenuto pagamento della rata del mutuo. La sig.ra firmando Pt_1
le note di trattazione scritta, si è impegnata ad eseguire il predetto versamento mensile dal gennaio 2025. Entro un mese dall'estinzione del mutuo, il sig. si è obbligato a Pt_2
cedere, senza chiedere alcun corrispettivo, la proprietà del citato immobile, alla sig.ra
Le spese notarili e quelle accessorie verranno sostenute al 50% dalle parti. Pt_1
3) Prende atto che, qualora, per qualsiasi ragione, il sig. sospenda il pagamento del Pt_2
mutuo verso la banca, la sig.ra sospenderà il versamento delle relative rate da versare Pt_1
sul conto del sig. finché quest'ultimo non ricomincerà ad eseguire i pagamenti. Pt_2 4) Prende atto che, qualora la sig.ra a fronte della ricezione della distinta di pagamento Pt_1
della rata mensile del mutuo da parte del sig. non provveda al versamento del Pt_2
relativo importo di una o più rate sul conto del sig. quest'ultimo avrà la facoltà di Pt_2
non trasferire la proprietà dell'immobile quando verrà estinto il mutuo. In tal caso egli restituirà tutte le somme fino a quel momento versate dalla sig.ra che Pt_1
contestualmente libererà l'immobile.
5) Prende atto che il trasferimento dell'immobile costituisce elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, pertanto, ai sensi dell'art. 19 legge
74/1987, anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 202/2003, della circolare del
Ministero delle Finanze del 16.03.2000, n. 49/E, della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21.06.2012 n. 27, nonché da ultimo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del
21.02.2014, i coniugi beneficeranno dell'esenzione delle imposte di bollo, registro,
ipotecaria, catastale, nonché di tutte le tasse ipotecarie e di ogni altra tassa.
6) Prende atto che la sig.ra ha dichiarato che pagherà integralmente le spese Pt_1
condominiali dell'abitazione famigliare, sia con riferimento a quelle arretrate e ad oggi non pagate, sia con riferimento a quelle future, sia ordinarie che straordinarie.
7) Prende atto che, in caso di mancato pagamento delle rate del mutuo da parte del marito, la sig.ra oltre a sospendere il versamento della rata, sospenderà anche il pagamento Pt_1
delle spese condominiali imputabili al proprietario (spese straordinarie).
8) Prende atto che qualora, a causa del mancato pagamento delle rate da parte della sig.ra l'immobile non venga trasferito a quest'ultima, il sig. le rimborserà anche Pt_1 Pt_2
tutte le spese condominiali imputabili al proprietario (spese straordinarie) sostenute fino a quel momento.
9) Dispone che la minore rimanga affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocamento paritetico, alternando tre giorni con la madre e tre giorni con il padre.
10) Prende atto che le parti concordano che la residenza della minore corrisponderà
all'abitazione paterna, sita nel Comune di Flaibano, dove ella frequenta la classe quarta presso la locale scuola primaria. 11) Prende atto che, qualora, tenuto conto dei desideri della minore, quest'ultima inizi le medie a Udine, le parti concordano che valuteranno l'eventuale cambio della residenza di Per_1
presso l'abitazione della sig.ra Pt_1
12) Prende atto che le parti concordano di provvedere al pagamento della mensa scolastica per mese per mese. Per quanto concerne l'importo arretrato, ancora da saldare in Per_1
misura di euro 759,76, lo stesso verrà ripartito tra i genitori in parti uguali, che provvederanno al saldo entro aprile 2025. Del pari le parti ripartiranno al 50% le spese relative al dopo scuola per l'anno 2022/2023, pari a complessivi euro 373,42 con scadenza al 15/11/2024.
13) Poiché entrambi i coniugi lavorano a turni, prende atto che, qualora il sig. lavori Pt_2
nei giorni che la minore dovrebbe stare con lui, egli si accollerà integralmente le spese della baby-sitter. Tuttavia, nel caso in cui in quei giorni la sig.ra sia in ferie e sia Pt_1
disponibile, la minore potrà trascorrere la/le giornate con la madre. Inoltre, qualora il sig.
abbia il turno notturno nelle giornate in cui dovrebbe stare con la minore, egli Pt_2
accompagnerà presso la casa materna la sera e potrà andare a riprenderla la Per_1
mattina per poi portarla a scuola.
14) Prende atto che, tranne che nei casi eccezionali espressamente indicati nel punto precedente,
il genitore presso il quale la bambina dormirà la accompagnerà a scuola il giorno seguente,
mentre l'altro genitore la andrà a prendere a scuola quando iniziano i giorni di affidamento presso di esso.
15) Per quanto concerne le ricorrenze e le festività durante le quali la minore non frequenterà la scuola, dispone che i coniugi si organizzeranno ogni anno in base ai rispettivi turni di lavoro,
in modo tale che la minore trascorra complessivamente metà del tempo con la madre e metà
con il padre. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, dispone che, qualora la madre non lavori, la figlia trascorrerà preferibilmente la Vigilia di Natale con la sig.ra mentre Pt_1
trascorrerà sempre il giorno di Natale con il sig. Pt_2
16) Dispone che durante l'estate la minore trascorrerà almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. 17) Prende atto che entrambi i coniugi potranno portare con sé la figlia all'estero a proprie spese,
previo congruo avviso, ma senza la previa autorizzazione dell'altro coniuge, purché
ciascuno prima della partenza esibisca all'altro genitore il biglietto di ritorno di . Per_1
In ogni caso ciascun genitore non potrà portare la figlia all'estero durante l'anno scolastico per più di una settimana a quadrimestre e nel periodo estivo per più di due settimane come da punto 16).
18) Dispone che il compleanno della figlia verrà trascorso tutti quanti insieme, a prescindere dal genitore presso il quale essa si troverà. Ciascun coniuge potrà festeggiare il proprio compleanno con la figlia, anche se in base al calendario delle visite dovrebbe stare con l'altro genitore.
19) Prende atto che tutte le previsioni riguardanti il calendario settimanale, le festività, le ferie ed i compleanni verranno gestite adeguandole in casi eccezionali, se necessario, con gli impegni professionali dei coniugi.
20) Dispone che ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto della minore quando quest'ultima si troverà presso la rispettiva abitazione.
21) Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Tali spese saranno da concordarsi preventivamente nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti nel Protocollo d'intesa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia – Sezione di
Udine, che le parti danno atto di approvare, salvo quanto diversamente stabilito nel ricorso.
22) Dà atto che i coniugi percepiranno al 50% l'assegno unico o eventuali bonus/contributi pubblici.
23) Dà atto che le detrazioni fiscali verranno ripartite nella misura del 50% tra i coniugi.
24) Prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'uno dall'altro e che le condizioni di cui ai punti precedenti, dal punto di vista economico, sono basate sulla attuale situazione professionale e patrimoniale delle parti.
25) Dà atto che i coniugi si obbligano a concedersi reciproco consenso e assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e/o passaporto), con l'indicazione della minore per entrambi. - provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FLAIBANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte II, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2014.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini