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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti ConIGliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1258/2023 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante, con sede Parte_1
in Milano ed elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane
n.20, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
, residente in [...] ed in Lissone (MB) elettivamente Controparte_1
domiciliata in piazza Garibaldi n.12 presso lo studio degli avv. Edoardo
Pallavicini e Brunetta Pallavicini che la rappresentano e difendono per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
e contro
pagina 1 di 23 in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_2
IN ed in Carmagnola elettivamente domiciliata in via Baldessano n.8 presso lo studio dell'avv. RIo Quiese che la rappresenta e difende con gli avv.
Sonia Selletti e Valentina Astolfi in forza di procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
APPELLATA
e contro
AN AO RI e EO AN
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità medica
Udienza di rimessione della causa in decisione del 6.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza, escludere la condanna in via solidale di dichiarandola, invece, tenuta al pagamento diretto Parte_1
ex art.1917, 2°c., c.c., limitatamente alla quota di responsabilità del proprio assicurato e detratta la franchigia di euro 25.000,00 o, in caso di inadempimento, condannandola a tenere indenne e manlevare nel medesimi limiti AO RI;
condannare a restituire tutte le somme, oltre accessori, che in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado l'appellante dovesse essere costretta a corrispondere in eccedenza rispetto alla quota del proprio assicurato al netto della franchigia. Condannare gli appellati al pagamento delle spese di secondo grado.
PER PARTE APPELLATA LOSCO: dichiararsi l'appello inammissibile, improcedibile, infondato e respingerlo ex art.348 bis c.p.c. e 2055 c.c. con tutte le domande nuove;
nel merito respingere pagina 2 di 23 l'appello confermando l'impugnata sentenza;
condannare controparte ex art.96
c.p.c.; condannare l'appellante a rimborsare a la somma di Controparte_1
euro 2.602,00 oltre interessi;
con vittoria di spese ed onorari distratti.
PER PARTE APPELLATA : Controparte_2
rigettare l'impugnativa con conferma dell'impugnata sentenza;
con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la
[...]
impugna la sentenza n. n. 3426/2023 pubblicata il Parte_1
06/09/2023, con cui il Tribunale di IN dichiarava l'odierna appellante, in quanto assicurazione del dott. AN AO RI, tenuta a garantire l'assicurato dalla sua responsabilità nella condotta medica contestata dalla parte attrice, IG.ra , e dal relativo risarcimento delle somme indicate Controparte_1
e dovute.
Primo grado
Con atto di citazione la IG.ra conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale di IN il dott. AN AO RI, il dott. EO AN e per sentirne accertare la responsabilità professionale Controparte_2
solidale in ordine ai danni subiti in conseguenza dell'errata procedura di intervento chirurgico eseguito in data 25.05.2016 dal dott. RI e dal dott.
AN, rispettivamente quale primo e secondo operatore, presso la struttura sanitaria con conseguente condanna al risarcimento di Controparte_2
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti, danni quantificati in totali € 371.664,50
A fondamento della sua pretesa esponeva di essersi sottoposta a seguito di algie in sede lombare che si irradiavano talvolta all'arto inferiore sinistro ad una RX pagina 3 di 23 rachide lombosacrale e successivamente a RMN del rachide lombosacrale per poi sottoporsi in data 21.03.2016 a visita specialistica neurochirurgica dal dott.
RI, presso la Clinica Santa Caterina di IN, il quale annotava “...affetta da claudicatio neurogena da spondilolistesi di primo grado e stenosi serrata L4
L5 necessita intervento con sollecitudine di artrodesi L4 L5 con cage in Peek + viti”. Riferiva quindi che in data 25.05.2016, si sottoponeva ad un intervento chirurgico, nel corso del quale veniva eseguita una foraminotomia L4 L5, una decompressione del canale e dei recessi e il posizionamento di un OF
(spaziatore interspinoso) a livello L4 L5. Affermava che a seguito dell'intervento subiva un peggioramento della sciatalgia sinistra ma, soprattutto, si verificava la comparsa di deficit sfinteriali con ritenzione urinaria e stipsi, non presenti nel periodo preoperatorio, sicché persistendo il dolore si sottoponeva ad ulteriore Rx del rachide lombosacrale in data 21.06.2016 nonché il 27.6.2016 a visita specialistica da parte del dott. RI e veniva certificata la persistenza di lombosciatalgia sinistra nonché parziale incontinenza. Riferiva poi di essersi sottoposta a causa della persistenza di disturbi della minzione e dell'alvo, a visita specialistica uroginecologica presso l'Ospedale di Desio nonché a diverse visite neurochirurgiche presso l'Ospedale San Raffale e l'Ospedale Niguarda di Milano nonché ad ulteriori visite urologica e fisiatrica. Precisava poi che in data
24.07.2017 veniva riconosciuta invalida dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile (con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età) nella misura del 67% e successivamente il 19.04.2018, dopo ulteriore visita, la Commissione medica per l'accertamento della invalidità civile la riconosceva invalida grave al 100%. Parte attrice a fronte del gravissimo quadro clinico e del compromesso stato di salute richiedeva quindi un parere collegiale neurochirurgico e medico legale dal quale emergevano le responsabilità dei sanitari e provvedeva, poi, a depositare ricorso per ATP ex artt. 8 L. 24/2017 e 696 bis cpc, presso il Tribunale di pagina 4 di 23 IN, RG 12296/2019, notificando lo stesso a Controparte_2
struttura ove si eseguì l'intervento di cui è causa, al Dott. RI AN AO
(I° chirurgo) ed al Dott. AN EO. Il procedimento si concludeva con il deposito della CTU che riconosceva una responsabilità medica in capo ai sanitari che avevano avuto in cura la IG.ra giacché l'intervento non solo CP_1
era risultato inutile, ma aveva determinato un peggioramento del quadro clinico con comparsa di un danno permanente.
L'attrice richiamava quindi le conclusioni della CTU che aveva accertato la sussistenza di un danno permanente differenziale pari al 45% (computabile in un range del 15-60%), oltre ad un periodo di invalidità temporanea pari a complessivi 124 giorni (4 a totale e 120 al 75%) e quantificava il danno patito in complessivi € 371.664,50, danno morale compreso in considerazione del gravissimo peggioramento della propria qualità di vita. Deduceva
l'inadempimento della struttura convenuta e la responsabilità della medesima in solido col primo chirurgo, dott. RI, ed anche con l'ulteriore chirurgo, dott.
AN, invocando quanto alla prima gli artt. 1218 e 1228 c.c., quanto ai secondi l'art. 2043 c.c., e quindi l'art. 2055 in tema di responsabilità solidale dei danneggianti.
Si costituiva in giudizio il dott. RI contestando la fondatezza della domanda attorea. Spiegava di avere correttamente eseguito l'operazione chirurgica, a cui non potevano essere in alcun modo riconducibili i danni lamentati dall'attrice, sostenendo che i problemi denunciati dalla IGnora erano preesistenti all'intervento; parte attrice infatti era giunta al ricovero con un quadro clinico già fortemente compromesso come ricavabile dagli esami precedenti l'intervento chirurgico. Deduceva come l'intervento programmato era stato accompagnato da previa informativa ed assunzione del consenso informato, rispetto al quale nessuna contestazione era stata fatta da parte attrice in sede di ATP e precisava che dall'anamnesi indicata in fase preoperatoria la paziente risultava essere già
pagina 5 di 23 stata sottoposta a pregressi vari interventi. Contestava poi la valutazione dei
CTU in ordine alla non condivisione del tipo di intervento chirurgico ritenendo tale valutazione frutto di un esame a posteriori, non eseguito in un'ottica ex ante.
Quanto alle criticità evidenziate dai CTU nella gestione post-operatoria, il convenuto riferiva di non essere stato coinvolto in tale gestione se non in una primissima fase e contestava inoltre la quantificazione del danno instando per la rinnovazione della CTU. ove comunque non erano state segnalate complicanze successive all'intervento. Chiedeva, infine, di essere autorizzato alla chiamata in causa della contro cui svolgeva domanda di Parte_1
garanzia impropria.
Si costituiva in giudizio anche eccependo in via Controparte_2
preliminare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per essere stato il procedimento instaurato con rito ordinario anziché con rito sommario di cognizione come previsto dalla L. n. 24/17 e per non essere stato rispettato il termine di 90 giorni per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 8 L.
Gelli. Si opponeva all'accoglimento delle avversarie domande in quanto del tutto infondate e chiedeva di disattendere le conclusioni della CTU resa in ATP e instava per il rinnovo della CTU.
In via subordinata, svolgeva domanda trasversale nei confronti del dott. RI e del dott. AN al fine di ottenere la condanna degli stessi quali esclusivi responsabili del danno occorso all'attrice precisando che le condotte ritenute errate dai CTU attenevano e conseguivano in via esclusiva all'esecuzione dell'obbligazione propriamente medica, rispetto alla quale si erano obbligati i sanitari, dott.ri RI e AN, i quali avevano eseguito l'intervento in qualità rispettivamente di primo e secondo operatore ed avevano avuto altresì in cura la paziente nel post operatorio come risultante dal diario infermieristico.
Sottolineava il rapporto di fiducia già instauratosi, prima del ricovero, tra l'attrice ed il dott. RI, concludendo quindi che la struttura era del tutto pagina 6 di 23 estranea all'obbligazione medica assunta direttamente dal sanitario, avendo invece essa data corretta e diligente esecuzione all'obbligazione assunta nei confronti della paziente, ossia a quella cd. alberghiera. Per l'ipotesi di ritenuta responsabilità solidale di con i sanitari convenuti, la struttura Controparte_2
chiedeva accertarsi le differenti quote di responsabilità in capo a ciascun convenuto.
Si costituiva in giudizio eccependo la mancata Parte_1
instaurazione del giudizio di merito nel termine di 90 giorni previsto dall'art. 8
L. n. 24/17, nonché la proposizione della domanda con atto di citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. come previsto dalla L. Con riferimento al Pt_2
rapporto assicurativo evidenziava che, non avendo l'assicurato dimostrato di avere operato in regime libero professionale, la polizza invocata doveva ritenersi operante unicamente per colpa grave e aggiungeva che la stessa non operava in relazione alle richieste di risarcimento del danno da violazione del consenso informato. Dopo aver richiamato le previsioni di polizza in punto massimale e franchigia, precisava che l'assicurazione comprendeva solo la quota di incidenza causale della produzione del danno di pertinenza dell'assicurato e sottolineava che la compagnia non riconosceva le spese sostenute dall'assicurato per spese legali o consulenti da essa non deIGnati o approvati. Osservava poi che al caso in esame non era applicabile la normativa sostanziale introdotta con la L. n.
24/17, trattandosi di evento accaduto anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa e dopo aver evidenziato la natura contrattale della responsabilità della struttura, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., contestava le allegazioni di
[...]
in ordine ad una eventuale responsabilità esclusiva dei sanitari. CP_2
Deduceva quindi la natura extracontrattuale della responsabilità del medico ed eccepiva la mancata prova del nesso causale tra la condotta del sanitario ed il danno di cui l'attrice aveva chiesto il risarcimento non essendo la CTU mezzo di prova. In ogni caso affermava che l'operato dell'assicurato era stato corretto ed pagina 7 di 23 ottemperante alle linee guida in materia, associandosi sul punto alle difese del
Dott. RI. Contestava infine la quantificazione del danno.
Il Dott. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato Controparte_3
contumace.
Con sentenza n. 3426/2023, pubblicata il 06 settembre 2023, il Tribunale di
IN così pronunciava:
Accoglieva la domanda di parte attrice accertando e dichiarando la responsabilità delle parti convenute le condannava tutte tenute in solido tra loro al pagamento nei confronti di parte attrice della somma di € 398.317,97 oltre interessi legali oltre al pagamento delle spese legali sia dell'accertamento tecnico preventivo che della causa di merito. Apparivano evidenti, secondo il giudice di primo grado, le responsabilità dei sanitari del con riguardo Controparte_2
all'operato del dott. AN AO RI e del dott. EO AN e, per tale motivo, in accogliento della domanda di regresso formulata dal
[...]
i due professionisti venivano condannati a tenere indenne e Controparte_2
manlevare la convenuta nella misura di 1/3 Controparte_2
ciascuno in relazione alle somme che quest'ultima avrebbe versato all'attrice.
Di conseguenza, la terza chiamate veniva a sua volta condannata a Pt_1
tenere indenne e manlevare, nei limiti delle condizioni contrattuali pattuite, il dott. RI in relazione alle somme che quest'ultimo avrebbe versato nei confronti dell'attrice e della convenuta Controparte_2
Preliminarmente precisava che la responsabilità della struttura sanitaria e del medico era da inquadrare in ambito contrattuale, evidenziando che alla fattispecie di causa, risalente al 25.5.2016, non erano applicabili le disposizioni sostanziali introdotte con la legge n. 24/2017 sicché la struttura e il medico rispondevano nei confronti del paziente in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c.
pagina 8 di 23 Considerava poi legittima l'acquisizione della relazione depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. tra le fonti utilizzabili per l'accertamento dei fatti di causa.
Passava quindi ad esaminare la consulenza tecnica depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, riportandone interi passaggi, ai fini dell'accertamento degli allegati profili di responsabilità e riteneva di condividere le risultanze della CTU medico-legale in quanto assunte nel contraddittorio con i
CTP nominati, a seguito di analitico esame della documentazione medica in atti, dell'interrogatorio anamnestico e del colloquio clinico con la perizianda adottando una rigorosa metodologia di indagine, razionale e motivata. I CTU avevano concluso condividendo la scelta dell'intervento ma ritenevano che l'attività chirurgica del 25/05/16 fosse stata caratterizzata dal posizionamento di un distanziatore interspinoso, procedura, questa, tecnicamente inadeguata a determinare la necessitata decompressione del canale vertebrale ed artrodesi.
Precisavano che l'intervento proposto-concordato, così come quello realmente eseguito in data 25/05/16, non implicavano soluzioni di speciale difficoltà per uno specialista del settore e concludevano che la cronica lombalgia richiedente definitivo impianto di neuromodulatore midollare era stata determinata dall'inadeguato intervento 25/05/16 e che la sindrome della cauda con vescica neurologica era da ritenersi conseguenza della difettosa gestione post- operatoria. Passava quindi alla liquidazione del danno (permanente e temporaneo) nella duplice componente dinamico-relazione e da sofferenza soggettiva e in applicazione delle Tabelle vigenti e tenuto conto dell'età della danneggiata alla data dell'intervento riteneva congruo riconoscere la cifra di €
378.243,00; trattandosi di debito di valore fatti i dovuti calcoli liquidava la somma di € 398.317,97. Passava quindi alla domanda di regresso svolta dalla struttura nei confronti dei medici convenuti precisando che la struttura sanitaria, presso la quale era stato eseguito l'intervento, rispondeva nei rapporti col pagina 9 di 23 paziente in solido col medico ai sensi dell'art. 2055 c.c. Sottolineava che le conclusioni della CTU non consentivano di ritenere fornita la prova, a carico della struttura convenuta, della colpa esclusiva dei medici intervenuti e neppure la prova dell'assenza di trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità.
Ripartiva quindi la responsabilità in misura paritaria, nei rapporti interni, tra la struttura (responsabile, comunque, dei servizi infermieristici), il dott. RI
(primo operatore) ed il dott. AN (secondo operatore e medico di
'riferimento' nella fase post operatoria), nella misura quindi di 1/3 ciascuno.
Passava poi ad esaminare la domanda di manleva svolta dal dott. RI nei confronti di rilevando che la circostanza che il convenuto fosse medico Pt_1
libero professionista non dipendente della struttura doveva ritenersi acclarata in causa e parimenti riteneva provata in causa la colpa medica grave, sicché riteneva operante la polizza invocata dal convenuto RI, con massimale (€
2.000,000,00) e franchigia (€ 25.000,00) indicati nella scheda di polizza (artt. 3
e 14 delle condizioni generali di assicurazione), limitatamente alla “quota di pertinenza dell'assicurato stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex artt. 1298 e/o 2055 c.c.” (art. 8 c.g.a.). Evidenziava poi che l'assicurato, sin dalla comparsa costitutiva, nel richiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia, aveva invocato l'art. 1917,
2° comma c.c., in forza del quale l'assicuratore aveva facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed era obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiedeva. Precisava però, richiamando Cass. n. 15039/05, che il danneggiato non assumeva la veste di parte della domanda di garanzia, in quanto rimaneva estraneo al contratto di assicurazione (attenendo la richiesta dell'assicurato, con il conseguente obbligo dell'assicuratore, alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria) ma solo quella di beneficiario della statuizione di condanna al pagamento diretto.
pagina 10 di 23 In conclusione, in accoglimento della domanda attorea condannava i convenuti
EO AN, AN AO RI e la Controparte_4
compagnia di assicurazione di quest'ultimo (ai Parte_1
sensi dell'art. 1917, 2° comma c.c., al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di € 398.817,970 oltre interessi legali dalla data della
[...]
pronuncia al saldo;
accoglieva la domanda di regresso anticipato formulata da nei confronti dei dott. RI e AN nella Controparte_4
misura di 1/3 ciascuno (dei medici); riteneva che il dott. AN AO RI dovesse essere tenuto indenne e manlevato dalla propria compagnia assicurativa, nel rispetto delle relative condizioni di polizza quanto a massimale, franchigia e quota di responsabilità e precisava che avendo il convenuto formulato nei confronti della propria compagnia la richiesta di pagamento diretto ex art. 1917, 2° comma c.c. la prestazione (ovvero la manleva) a carico di doveva ritenersi dovuta qualora la terza Parte_1
chiamata non avesse provveduto al pagamento diretto, precisando che si trattava di due modalità di esecuzione della stessa prestazione indennitaria a carico dell'assicurazione.
Appello
La previo riepilogo delle vicende sostanziali e Parte_1
processuali propone appello avverso la richiamata sentenza, articolando al riguardo un unico motivo di gravame.
Preliminarmente dà atto che in data 15.09.2023, Parte_1
aveva depositato ricorso ex artt. 287 e ss. c.p.c. rilevando che il primo, il terzo e il quarto capoverso del dispositivo della sentenza n. 3426/23 erano affetti da errore materiale nella parte in cui anche la compagnia di assicurazioni era stata erroneamente condannata, quale coobbligata e senza limitazione alcuna, al risarcimento dell'intera condanna in favore della IG.ra . Inoltre, sempre CP_1
nel dispositivo si faceva riferimento a anziché a Controparte_4 pagina 11 di 23 pe cui si rendeva necessaria la correzione del Controparte_2
provvedimento anche sotto tale profilo.
Con il solo e unico motivo di gravame lamenta l'erronea insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui, nel dispositivo, era stata condannata, quale Parte_1
coobbligata e senza limitazione al risarcimento in favore della IG.ra CP_1
la quale non aveva formulato alcuna domanda diretta nei confronti della compagnia assicurativa, ponendosi il dispositivo in contrasto con le motivazioni della sentenza stessa. Rileva che il Tribunale di IN, dopo aver sottolineato che il dott. RI aveva invocato la polizza assicurativa per responsabilità civile stipulata con e aveva concluso chiedendo di Parte_1
dichiarare tenuta al risarcimento diretto ex art. 1917, 2° comma c.c. in forza di apposita polizza assicurativa la compagnia e obbligata a manlevare e tenere indenne lo stesso dott. RI, aveva ritenuto l'operatività della polizza azionata dal convenuto RI con massimale (€ 2.000,000,00) e franchigia (€ 25.000,00) indicati nella scheda di polizza. Parte appellante, quindi, dichiara di prestare acquiescenza rispetto a tale declaratoria di operatività dell'assicurazione.
Osserva poi che il Tribunale aveva richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo danneggiato, nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile, “…non può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria…”, salvo poi ritenere di condannare i convenuti Controparte_4
EO AN, AN AO RI e la compagnia di assicurazione di quest'ultimo (ai sensi dell'art. 1917, 2° comma Parte_1
c.c., come sopra indicato) al pagamento in favore di Controparte_1
pagina 12 di 23 dell'importo di € 398.817,970 oltre interessi legali e nel dispositivo dichiarare tenuta unitamente a Parte_1 Controparte_5
e ai dottori RI e AN, a risarcire in favore della IG.ra
[...]
detta cifra. Precisa che il pagamento diretto in favore del danneggiato non CP_1
deve essere confuso con una azione diretta di quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore in quanto il rapporto diretto riguarda non l'obbligazione di garanzia, ma soltanto l'esecuzione dell'obbligazione: il profilo soggettivo del rapporto assicurativo intercorre sempre tra assicurato ed assicuratore, senza che sorga in capo al danneggiato un qualsiasi diritto nei confronti dell'assicuratore o la possibilità di agire direttamente contro quest'ultimo.
La statuizione impugnata, poi, si poneva in evidente contrasto con quanto statuito sempre nel dispositivo, e cioè nel punto in cui la NI è stata condannata a tenere indenne e manlevare, nel rispetto delle condizioni di polizza, AN AO RI di quanto questi sarebbe stato tenuto a pagare in forza della sentenza. Chiede quindi la riforma della sentenza sul punto.
In sintesi, chiede, previa sospensione parziale dell'esecuzione della sentenza, di annullare e/o riformare la sentenza e, per l'effetto, escludere la condanna in via solidale di al risarcimento del danno in favore Parte_1
della IG.ra , dichiarandola, invece, tenuta e condannandola al Controparte_1
pagamento diretto, ai sensi dell'art. 1917 c.c. comma 2 c.c. – limitatamente alla quota di responsabilità del proprio assicurato, come indicata in motivazione e detratta la franchigia di € 25.000,00 – in favore della IG.ra di Controparte_1
quanto a quest'ultima dovuto da AN AO RI ovvero, in caso d'inadempimento, dichiarandola tenuta e condannandola a tenere indenne e manlevare – nei medesimi limiti – il IG. AN AO RI di quanto questi
è tenuto a pagare in forza della presente sentenza. Chiede inoltre di condannare la IG.ra a restituire e rimborsare tutte le somme o i maggiori Controparte_1
importi che, nelle more ed in esecuzione della sentenza di primo grado, Pt_1 pagina 13 di 23 dovesse essere stata costretta a corrispondere alla medesima Parte_1
in esecuzione della decisione qui impugnata, in eccedenza rispetto alla quota di un terzo a carico del proprio assicurato al netto della franchigia di polizza.
Costituzione della IG.ra Controparte_1
Si costituisce in giudizio con comparsa del 21/12/2023 la IG.ra CP_1
chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
[...]
Preliminarmente dichiara di aver ricevuto all'atto del deposito della comparsa i
2/3 del capitale oltre interessi su tali 2/3 e successivamente deposita atto nel quale dichiara di aver ricevuto dal il saldo del dovuto, sicché Controparte_6
dichiara di non avere ulteriori richieste, in sede di appello, nei confronti degli altri litisconsorti, fatta eccezione per alla quale richiede spese ed Pt_1
onorari relativi al presente Giudizio di appello, incautamente promosso.
Evidenzia che che non ha proposto nell'appello alcuna contestazione Pt_1
sull'an e sul quantum, cosicchè non risulta contestata, né la responsabilità degli altri appellati, né l'entità della condanna stabilita dal Tribunale di IN a favore della IG.ra . L'appello riguarda l'applicazione della polizza di CP_1 Pt_1
con il proprio assicurato, dott. RI. Deduce l'infondatezza, l'improcedibilità
e l'inammissibilità dell'appello evidenziando che spontaneamente, Pt_1
senza neppure riservarsi diritto di ripetizione, aveva versato alla IG.ra CP_1
direttamente 1/3 dell'importo capitale stabilito dalla Sentenza di I° Grado, oltre interessi per cui non sarebbe chiaro il senso dell'appello, essendoci stata la spontanea esecuzione della sentenza. Aggiunge che aveva altresì Pt_1
versato la franchigia contrattuale senza riserva di ripetizione, per cui lo spontaneo adempimento senza riserva di ripetizione, neppure formulata in appello, rende inammissibile ed improcedibile, sul punto, l'appello dell'avversario, a questo punto privo di interesse ad agire. Precisa che in ogni caso la franchigia richiesta da deve gravare sul proprio assicurato, e Pt_1
non sulla IG.ra , soggetto terzo danneggiato e soggetto terzo rispetto agli CP_1 pagina 14 di 23 impegni di polizza, vincolanti solo tra ed il dott. RI ma privi Pt_1
di opponibilità legale alla IG.ra . Deduce inoltre l'improcedibilità della CP_1
richiesta di condanna della IG.ra al rimborso della franchigia, in quanto CP_1
tale richiesta è una nuova domanda, formulata da per la prima volta, Pt_1
solo in appello nonché preclusa avendo adempiuto spontaneamente. Pt_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. perché in totale contrasto con l'art. 2055 c.c. Spiega che nei confronti della IG.ra , sono CP_1
obbligati in solido il dott. RI e il dott. AN;
Controparte_2
ciò ex art. 2055 c.c., per cui è evidente che a sua volta l'assicuratore del dott.
RI, ex art. 2055 c.c., nei confronti della IG.ra è altrettanto Pt_1 CP_1
obbligata in solido, con gli altri soggetti condannati. Chiede infine la condanna ex art. 96 cpc di parte appellante a rifondere le spese di lite per l'appello nella misura massima a tariffario nonché la condanna di anche al rimborso Pt_1
delle spese legali per il procedimento di correzione della sentenza di I° grado anche perché l'istanza di correzione di era stata dichiarata Pt_1
inammissibile.
Costituzione del Controparte_2
Si costituisce in giudizio con comparsa del 21/03/2024 Controparte_2
chiedendo in via preliminare di rigettare l'istanza di sospensiva e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello; nel merito deduce l'infondatezza dell'unico motivo di appello e me chiede il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sottolinea poi che l'integrale soddisfacimento della IG.ra così come la CP_1
spontanea esecuzione della sentenza da parte della compagnia quanto al pagamento della quota di competenza del dott. RI ed al rimborso delle spese di lite, senza alcuna riserva di ripetizione e/o di restituzione, priva controparte di un qualsivoglia interesse ad agire in giudizio per la riforma della sentenza dal pagina 15 di 23 momento che l'azione avversaria è finalizzata solo ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado in punto di condanna di in solido con la Pt_1
struttura ed i due sanitari, al pagamento del risarcimento e delle spese di lite liquidate in favore della IG.ra . Precisa che la mancanza di un interesse CP_1
attuale di controparte all'impugnativa ne determina la sua improcedibilità e/o inammissibilità, con conseguente suo rigetto. Nel merito osserva che il Tribunale di IN era pervenuto ad una corretta statuizione evidenziando nella sua parte motiva i profili di responsabilità imputabili a ciascuna parte convenuta rispetto ai quali risulterebbero soccombenti nei rapporti con la paziente distinguendo la solidarietà nel rapporto con il danneggiato da quella interna tra i debitori coobbligati. Osserva che parte appellante non ha impugnato la sentenza nel merito del riconoscimento di responsabilità in capo al proprio assicurato dott.
RI ma si è limitata a contestare l'estensione automatica della domanda attorea nei suoi confronti e ciò in contrasto con l'art. 1917, secondo comma,
c.c. Contesta poi l'argomentazione avversaria in base alla quale l'operatività della polizza è stata riconosciuta senza le accertate limitazioni in punto di massimale e di franchigia, e precisa che il Tribunale aveva affermato l'operatività della polizza invocata dal convenuto RI, con massimale (€
2.000,000,00) e franchigia (€ 25.000,00); tuttavia tali limitazioni attengono al rapporto tra assicurazione e assicurato e non a quello con le altre parti costituite.
L'APPELLO PUO' ESSERE PARZIALMENTE ACCOLTO PREVIA
DECLARATORIA DI CESSAZIONE PARZIALE DELLA MATERIA
DEL CONTENDERE
In via pregiudiziale si deve specificare che il presente processo d'appello è del tutto indipendente dal procedimento di correzione di errore materiale della pagina 16 di 23 sentenza di primo grado instaurato da dinanzi al Parte_1
tribunale di IN (che ha emesso la sentenza) e fondato sugli stessi motivi oggetto del presente procedimento d'impugnazione e, di conseguenza, in questa sede (come invece vorrebbe parte appellata ) alcuna statuizione sulle spese CP_1
del suddetto procedimento (conclusosi con ordinanza del tribunale di IN del
5.11.2023 che ha dichiarato l'istanza inammissibile) puo' essere adottata anche considerando che, trattandosi di un procedimento di natura sostanzialmente amministrativa, alcuna statuizione sulle spese processuali è ammessa (Cass.2020
n.12184).
Sempre in via pregiudiziale è opportuno sottolineare che sono passate in cosa giudicata (in assenza di impugnazioni sul punto sia sull'an che sul quantum debeatur) le statuizioni della pronuncia di primo grado aventi ad oggetto la condanna in solido dei due medici (dott.ri RI e AN) nonché della al risarcimento dei danni a favore di Controparte_2 CP_1
, comprensive delle conseguenziali condanne al pagamento delle spese
[...]
legali e del procedimento di ATP. E' passata in cosa giudicata anche la statuizione di condanna di a tenere indenne, a termini di polizza, il Pt_1
proprio assicurato dott. AO RI, con i limiti della franchigia (di euro
25.000,00) e della quota di responsabilità dell'assicurato (nella percentuale di un terzo, pag.38, 39 e 43 sentenza), dalle somme che questi è tenuto a pagare alla danneggiata IG.ra . Controparte_1
L'unico punto oggetto di appello da parte della s.p.a. Parte_1
riguarda la sua intervenuta condanna diretta in solido con gli altri tre responsabili (appunto, RI, AN e a risarcire Controparte_2
il danno patito dalla IG.ra la quale, tra l'altro, mai in primo Controparte_1
grado ha chiesto la sua condanna diretta al risarcimento dei danni.
pagina 17 di 23 Il tribunale di IN, in effetti, con la sentenza qui impugnata, dopo aver attribuito al dott. RI la responsabilità dell'evento nella percentuale di un terzo ed aver stabilito che la polizza da costui stipulata con la era Parte_1
operativa nei limiti della quota di pertinenza dell'assicurato dedotta la franchigia di euro 25.000,00, ha chiarito (pag.38 e 39 dell'appellato provvedimento) che anche se l'assicurato richieda, ex art.1917, 2°c., c.c., all'assicuratore di pagare direttamente il danneggiato, attenendo detta richiesta solo alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore. Ha poi concluso, da una parte che anche dev'essere condannata al pagamento della somma di euro 398.817,970 Pt_1
a favore di ai sensi dell'art.1917, 2°c., c.c. e, dall'altra, che il Controparte_1
dott. RI dev'essere tenuto indenne e manlevato dalla propria compagnia secondo le condizioni di polizza, quanto a franchigia e quota di responsabilità.
Dopo tali assunti in motivazione pero', ha poi, nel dispositivo della sentenza, condannato “ EO AN, AN AO Controparte_5
RI e al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di euro 398.317,97, oltre interessi legali dalla data della
[...]
pronuncia al saldo”, con pronuncia di condanna diretta di Parte_1
a favore di e, oltretutto, in via solidale (secondo il principio Controparte_1
discendente ex art.1294 e 2055 c.c.) e non nella sola quota suvvista di un terzo, nonchè senza scomputo della franchigia di euro 25.000,00.
Conseguenziale statuizione ha assunto il giudice di primo grado relativamente al costo del procedimento di ATP, alle relative spese legali nonché alle spese del giudizio di primo grado.
Ora, in tema di assicurazione sulla responsabilità civile, il danneggiato non puo' agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né puo' trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda pagina 18 di 23 all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo la richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
percio' solo l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (Cass.2021 n.5259).
Ne discende che l'appello di avverso la propria condanna Parte_1
in solido a favore del danneggiato (che, tra l'altro, mai ha Controparte_1
avanzato domanda diretta nei suoi riguardi) risulta giustificato perché l'art.1917,
2°c., come detto, non autorizza certo la condanna diretta dell'assicuratore a favore del danneggiato ma, eventualmente, la condanna dell'assicuratore a garantire l'assicurato anche preventivamente all'intervenuto risarcimento da parte del danneggiante-assicurato. La previsione di cui all'art.1917, 2°c.,
c.c., infatti, rientra pienamente nel concetto di indennizzo essendo solo una modalità (preventiva) di esecuzione della manleva in garanzia spettante a favore dell'assicurato.
Nel corso del giudizio d'appello pero' (e comunque dopo la scadenza dei termini per l'appello intervenuta il 6.10.23), è cessata una parte della materia del contendere. L'ammontare dei danni e delle spese liquidati a favore della IG.ra è stato integralmente risarcito: per un terzo (già prima Controparte_1
di interporre appello) da parte di s.p.a. (nei limiti, quindi, Parte_1
del terzo gravante sull'assicurato dott. RI e, quindi, sulla sua compagnia di assicurazioni), per un terzo (dopo i termini per proporre appello) da parte di
(nei limiti del terzo a lei pertoccante come da giudicato) e Controparte_2
per l'ulteriore terzo (di spettanza del dott. AN, che operava presso la struttura) sempre (dopo la scadenza dei termini per l'appello) da CP_2
(che non ha pero', rinunciato al regresso, ex art.1299 c.c. e 2055,
[...] pagina 19 di 23 2°c., c.c., nei riguardi di AN e di spettantegli in Parte_1
forza della condanna in solido contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata). La materia del contendere è cessata anche in relazione all'intervenuto pagamento da parte di a favore di Parte_1
della somma di euro 25.000,00 (corrispondente alla franchigia Controparte_1
esclusa dalla copertura assicurativa a favore del medico assicurato dott. RI), giacchè a verbale d'udienza del 12.9.2024 ha confermato di aver Pt_1
ricevuto da AN RI in regresso la somma di euro 25.000,00 corrispondente alla franchigia contrattuale.
Rimane il fatto che l'intervenuta condanna in solido della s.p.a.
[...]
a risarcire direttamente il danno a la espone Parte_1 Controparte_1
giuridicamente al regresso della per la quota di un Controparte_2
terzo dell'ammontare risarcitorio da questa pagato e relativo alla responsabilità del dott. AN (che non ha provveduto a risarcire la sua quota).
In forza di tutto quanto suddetto, di conseguenza, l'appello (dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere) dev'essere parzialmente accolto, limitatamente alla declaratoria di illegittimità della condanna di
[...]
in solido con i tre responsabili a risarcire il danno patito dalla Parte_1
IG.ra nonché a pagare le relative spese processuali e di ATP. Controparte_1
Responsabilità dell'assicurazione che, invece, dev'essere limitata alla condanna a manlevare l'assicurato dalla sua quota di responsabilità tramite pagamento diretto alla parte danneggiata con detrazione (già intervenuta) della franchigia contrattuale.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa costituite le spese del giudizio d'appello.
Se, infatti, è vero che l'appello finalizzato ad escludere che
[...]
sia debitore solidale diretto di viene Parte_1 Controparte_1
pagina 20 di 23 (parzialmente) accolto, è pur vero che la danneggiata mai aveva chiesto la CP_1
condanna di al risarcimento a suo favore e non avendo, quindi, dato Pt_1
luogo ad alcun contenzioso sul punto non puo' ritenersi soccombente.
Per quanto attiene ai rapporti tra e Parte_1 [...]
non solo il contenzioso tra le stesse appare indiretto (giacchè i Controparte_2
motivi dell'appello attengono ai rapporti tra l'assicuratore ed il terzo danneggiato), ma non ha mai smentito nel corso del giudizio quanto Pt_1
affermato da tanto in memoria 15.5.2024, quanto in memoria Controparte_1
1.7.2024 e ribadito in memoria 20.11.2024 e, cioè, che Parte_1
è la compagnia che assicura non solo ma anche il
[...] Controparte_2
dott. AN (la cui quota risarcitoria di un terzo è stata pagata dalla struttura ospedaliera che, in forza del dispositivo della sentenza di primo grado, avrebbe diritto di regresso verso la quale, a sua volta, assicurerebbe Pt_1
proprio detto medico chirurgo). Su tali presupposti, pur essendo la questione relativa alla copertura assicurativa del dott. AN estranea al presente giudizio, non risulta chiarito per quale motivo non si sia riusciti a giungere a quell'accordo conciliativo, pur sollecitato dal giudice istruttore ex art.185 e 185 bis c.p.c., il cui perseguimento è finalizzato a soddisfare il principio di ordine pubblico processuale relativo alla definizione alternativa dei giudizi.
Sussistono quindi i motivi, ex art.92 c.p.c., per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado del giudizio.
Nulla dev'essere statuito, infine, relativamente alle spese legali nei confronti delle parti contumaci.
pagina 21 di 23
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IN, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
in accoglimento parziale del proposto appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.3426/2023 del 6.9.2023 del tribunale di IN;
dichiara illegittima ed esclude la condanna di in Parte_1
solido con gli altri tre responsabili, a risarcire il danno patito dalla IG.ra nella somma di euro 398.317,97, oltre interessi legali dalla Controparte_1
data della pronuncia al saldo, nonché a pagare alla medesima le relative spese di
CTU, le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo e le spese processuali di primo grado;
dichiara tenuta a condanna a manlevare AN Parte_1
AO RI tramite pagamento diretto a favore di di tutte le Controparte_1
somme dovute a quest'ultima dal proprio assicurato nei limiti della sua quota di responsabilità, detratta la franchigia (che si dà atto essere già stata rimborsata all'assicurazione) e, in ogni caso, a garantirlo da quanto l'assicurato è tenuto a pagare in forza dell'impugnata sentenza nel rispetto delle condizioni di polizza, come da motivazione della sentenza di primo grado;
conferma, per la restante parte, l'impugnata sentenza;
compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di ConIGlio dell'11/3/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
pagina 22 di 23 il Presidente estensore
dott. Francesco Rizzi
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