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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3051 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3051/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19916/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80138 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Caserta - Viale V Lamberti A/4 81055 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250037028657000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3191/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20 novembre 2025 la parte ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate -
SI e la Regione Campania in relazione Cartella di pagamento n.02820250037028657 000 e il sotteso avviso di accertamento n. 064228962248, conosciuti per il tramite di notifica della predetta cartella di pagamento avvenuta in data 28/10/2025, del valore complessivo di €. 276,16 avente ad oggetto tassa automobilistica 2020 scaturente da avviso di accertamento n. 064228962248 con presunta notifica del
17/06/2023 eccependo la intervenuta decadenza in quanto la Cartella di pagamento n.02820250037028657
000 è il primo atto con il quale è stata portata a conoscenza della pretesa in quanto non è stata mai preceduta da alcun atto interruttivo riferito al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno
2020 infatti, non vi è alcuna prova della presunta notifica dell'avviso di accertamento n. 064228962248 del
17/06/2023.
Con controdeduzioni del 2 gennaio 2026 Agenzia Entrate Riscossioni si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
In relazione al primo motivo di doglianza si rileva che l'emissione della cartella esattoriale è subordinata alla notifica dell'avviso di accertamento, in mancanza di tale notifica, l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale realizzano una situazione procedimentale illegittima.
Dalla circostanza che la Regione Campania, su cui incombe l'onere della prova, non si è costituita e quindi non ha dimostrato, di avere notificato gli atti prodromici alla emissione della Cartella esattoriale deriva la fondatezza del ricorso in ordine alla dedotta nullità per intervenuta prescrizione essendo decorsi più di tre anni. In assenza dell'avviso di accertamento il primo atto con cui il soggetto è stato portato a conoscenza della pretesa tributaria è la impugnata cartella per cui è i relazione a questa che si deve verificare la dedotta prescrizione.
Le disposizioni riguardanti la tassa di possesso per autovetture sono regolamentate dalla Legge n°60 del
07.03.1986: in particolare l'art. 3 prevede " l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 01.01. 83 per l'effetto dell'iscrizione di veicoli od autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive col decorso del terzo anno successivo a quello cui doveva essere effettuato il pagamento".
Orbene gli anno fiscale in questione risulta essere il 2020 ergo il relativo avviso di accertamento andava notificato entro il 31/12/2023.
La Commissione, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate,
e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19916/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80138 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Caserta - Viale V Lamberti A/4 81055 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250037028657000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3191/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20 novembre 2025 la parte ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate -
SI e la Regione Campania in relazione Cartella di pagamento n.02820250037028657 000 e il sotteso avviso di accertamento n. 064228962248, conosciuti per il tramite di notifica della predetta cartella di pagamento avvenuta in data 28/10/2025, del valore complessivo di €. 276,16 avente ad oggetto tassa automobilistica 2020 scaturente da avviso di accertamento n. 064228962248 con presunta notifica del
17/06/2023 eccependo la intervenuta decadenza in quanto la Cartella di pagamento n.02820250037028657
000 è il primo atto con il quale è stata portata a conoscenza della pretesa in quanto non è stata mai preceduta da alcun atto interruttivo riferito al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno
2020 infatti, non vi è alcuna prova della presunta notifica dell'avviso di accertamento n. 064228962248 del
17/06/2023.
Con controdeduzioni del 2 gennaio 2026 Agenzia Entrate Riscossioni si è costituita in giudizio e ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
In relazione al primo motivo di doglianza si rileva che l'emissione della cartella esattoriale è subordinata alla notifica dell'avviso di accertamento, in mancanza di tale notifica, l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale realizzano una situazione procedimentale illegittima.
Dalla circostanza che la Regione Campania, su cui incombe l'onere della prova, non si è costituita e quindi non ha dimostrato, di avere notificato gli atti prodromici alla emissione della Cartella esattoriale deriva la fondatezza del ricorso in ordine alla dedotta nullità per intervenuta prescrizione essendo decorsi più di tre anni. In assenza dell'avviso di accertamento il primo atto con cui il soggetto è stato portato a conoscenza della pretesa tributaria è la impugnata cartella per cui è i relazione a questa che si deve verificare la dedotta prescrizione.
Le disposizioni riguardanti la tassa di possesso per autovetture sono regolamentate dalla Legge n°60 del
07.03.1986: in particolare l'art. 3 prevede " l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 01.01. 83 per l'effetto dell'iscrizione di veicoli od autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive col decorso del terzo anno successivo a quello cui doveva essere effettuato il pagamento".
Orbene gli anno fiscale in questione risulta essere il 2020 ergo il relativo avviso di accertamento andava notificato entro il 31/12/2023.
La Commissione, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate,
e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.