TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/11/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 142/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 25/11/2025 ad ore 11:25 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. CH IC. Parte_1
Per 'avv. RM NR. Controparte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Per essuno compare Controparte_2
L'avv. Marchegiani precisa come da atto inviato in via telematica e discute come da note conclusive, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della controparte alle spese legali in base al principio della soccombenza virtuale, nonché la condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata.
L'avv. Carmenati precisa come da note inviate in via telematica, e discute riportandosi agli scritti, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali e il rigetto della responsabilità aggravata.
All'esito della discussione, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16.04
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CH IC, elettivamente domiciliato in via Matteotti 45 CASTELFIDARDO presso il difensore avv. CH IC
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RM NR elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RM
NR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDELLINI Controparte_1 P.IVA_1
RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il Servizio Legale della società, sito in Ancona
Piazza XXIV Maggio
PRIMI FIORI SNC DI ER ME & C. (C.F. ), P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di precetto notificato in data 6.3.2024, intimava a Parte_1 CP_1
il pagamento della somma di €. 4.976,21, importo determinato dal titolo esecutivo
[...]
giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona in data 15.10.2019
e notificato in data 12.11.2019, che non veniva opposto nel termine di legge.
Successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, veniva celebrata in data
15.7.2024 l'udienza di comparizione delle parti nella quale veniva dato atto della dichiarazione trasmessa dal terzo, nel caso di specie , all'esito dell'udienza il Controparte_1
G.E. emetteva ordinanza con la quale assegnava in pagamento la somma di €. 1.260,00,
ordinando al terzo di versare al creditore la somma suddetta, concludeva, dunque,
dichiarando chiusa la procedura esecutiva.
Con ricorso depositato in data 18.7.2024, proponeva opposizione agli atti Controparte_1
esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal G.E.
chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza e, nel merito, di dichiarare la nullità della predetta ordinanza per asserita impignorabilità delle somme giacenti sul c/c acceso presso le in quanto relative ai ratei di NASPI Controparte_1
e non eccedenti l'importo del triplo della pensione sociale.
Con comparsa depositata in data 22.10.2024 si costituiva la quale contestava Controparte_1
tutte le avverse deduzioni chiedendone il rigetto, sostenendo di avere agito correttamente.
Si costituiva in giudizio con memoria datata 31.10.2024 , il quale Parte_1
contestava tutte le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La fase sommaria si concludeva con provvedimento del G.E. di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione e di assegnazione del termine di giorni 60 per introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata da dinnanzi al Giudice Controparte_1
dell'esecuzione avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 15.7.2024, con cui il pagina 3 di 7 G.E. gli assegnava in pagamento la somma di €. 1.260,00, eccependo l'infondatezza dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto la somma assegnata in pagamento non rientrava nel limite civilistico di impignorabilità, trattandosi del saldo di una compravendita, sicchè
tale importo era pignorabile e assegnabile.
Con comparsa di costituzione depositata in data 4.6.2025 si costituiva Controparte_1
ribadendo la correttezza del proprio operato, in quanto la somma resa disponibile era riconducibile ad una compravendita.
Si costituiva in giudizio , la quale deduceva che al momento di proporre Controparte_1
l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non era in possesso dell'estratto del conto corrente postale e,
quindi, non era a conoscenza dell'accredito effettuato dal compratore, non sussistendo, di conseguenza, ragioni a sostegno dell'impignorabilità della somma, rilevava, altresì, che il creditore non aveva subito alcun danno dalla proposta opposizione, avendo il G.E. già
assegnato la somma.
La causa è stata istruita documentalmente ed è giunta alla odierna decisione.
Ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per addivenire alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Come è noto, in linea generale, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito, ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – quale diritto vivente – che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (Cass. n. 10478 del 2004,
cass. sez. lav. n. 9332 del 2001).
I fatti che determinano la cessazione della materia del contendere sono eterogenei, ma possono essere ricondotti entro due generali categorie, rappresentati dagli eventi di indole processuale e dagli eventi di natura sostanziale.
pagina 4 di 7 I primi sono accomunati dalla situazione per la quale viene emanato, in altro procedimento,
un provvedimento giudiziale che rende inutile la pronuncia richiesta.
Differentemente, i secondi coincidono con ogni atto o attività delle parti che, incidendo sull'oggetto del processo, crea, attraverso la modificazione o estinzione della situazione sostanziale ivi originariamente dedotta, un nuovo assetto di interessi e, di conseguenza,
rispettivamente, l'inattualità o l'inutilità di una pronuncia giudiziale su di un rapporto non più in atto perché estinto o modificato in forza di un atto dell'autonomia negoziale.
Ebbene, nel caso di specie, la debitrice ha riconosciuto che le somme assegnate al CP_3
creditore non avevano natura salariale e, pertanto, non incontravano il limite previsto Pt_1
dall'art. 545 c.p.c., sicchè la messa a disposizione da parte delle e della Controparte_1
successiva assegnazione da parte del G.E. era legittima.
Tale circostanza comporta che la pronuncia giudiziale originariamente invocata in atto di citazione ex art. 618 c.p.c. si presenta obiettivamente priva di utilità, venendo meno l'interesse in concreto delle parti ad ottenere il relativo provvedimento giurisdizionale, onde non si frappongono ostacoli alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cass. 23.07.2019 n. 19845).
Permane, però, tra le parti contrasto in ordine alle spese di lite, contrasto che va risolto secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Ciò posto, si osserva che in un'ottica di inquadramento generale della questione, non possono che essere richiamati i principi ben chiariti dalla Cass. ord. 24.9.2013 n. 21876, secondo i quali:
nell'esecuzione per espropriazione la contestazione della pignorabilità di un bene o di una somma di denaro, importando la negazione del diritto di agire in executivis, implica non già
un'opposizione agli atti esecutivi, bensì un'opposizione all'esecuzione.
In tema di espropriazione presso terzi, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione non è
più consentita opposizione volta a contestare la pignorabilità della somma assegnata, infatti,
pagina 5 di 7 il rimedio dell'opposizione all'esecuzione relativa alla pignorabilità dei beni è legittimamente proponibile, ex art. 615 c.p.c., soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata per effetto dell'avvenuta espropriazione.
A mente di quanto enunciato dalla menzionata pronuncia, l'ordinanza di assegnazione,
costituendo sia sul piano morfologico che su quello funzionale l'atto conclusivo del procedimento espropriativo, costituisce limite decadenziale ultimo per le contestazioni inerenti il titolo e la pignorabilità, sicchè l'opposizione all'esecuzione risulta, pertanto,
proponibile solamente fintanto che questa non sia stata emessa.
L'ordinanza in questione, pur essendo a sua volta impugnabile, lo sarà solamente nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma soltanto per profili che ne involgano vizi specifici suoi propri.
Ne consegue che, dopo che sia stata emessa l'ordinanza di assegnazione, non è più
proponibile opposizione basata sull'asserita impignorabilità del bene: non l'opposizione all'esecuzione, che presuppone, per sua stessa natura, la pendenza di un procedimento esecutivo, non l'opposizione agli atti esecutivi, poiché essa, pur consentita con riferimento non solo alla regolarità formale dell'ordinanza di assegnazione, ma a qualunque suo altro vizio, resta pur sempre legata alla contestazione delle modalità di esercizio concreto dell'azione esecutiva e non può estendersi sino alla contestazione della pignorabilità dei beni o delle somme, che investe l'essenza dell'an dell'esecuzione medesima (Cass. 18.8.2003 n.
12099).
Ora, nel caso di specie, si ravvisa che ha proposto opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza di assegnazione lamentando l'impignorabilità della somma ai sensi dell'art. 545
c.p.c. co. 8.
Ciò posto, i motivi fondati la pretesa dell'opponente non solo avrebbero dovuti essere dedotti nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma potevano essere fatti valere solamente sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione.
pagina 6 di 7 L'intervenuta pronuncia di quest'ultima costituisce momento preclusivo per le ragioni addotte con il presente procedimento, ne consegue che l'opposizione proposta da CP_1
sarebbe stata rigettata.
[...]
Ne consegue che in base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico di e vengono liquidate come in dispositivo. Controparte_1
La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra
[...]
e , essendo stata citata la predetta società, nel presente giudizio, Parte_1 Controparte_1
in quanto litisconsorte necessario.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, non avendo fornito parte attrice la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in €. 1.701,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
-dichiara interamente compensate le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
Ancona, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 142/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 25/11/2025 ad ore 11:25 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. CH IC. Parte_1
Per 'avv. RM NR. Controparte_1
Per nessuno compare Controparte_1
Per essuno compare Controparte_2
L'avv. Marchegiani precisa come da atto inviato in via telematica e discute come da note conclusive, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della controparte alle spese legali in base al principio della soccombenza virtuale, nonché la condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata.
L'avv. Carmenati precisa come da note inviate in via telematica, e discute riportandosi agli scritti, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali e il rigetto della responsabilità aggravata.
All'esito della discussione, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 16.04
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 quinquies, comma secondo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CH IC, elettivamente domiciliato in via Matteotti 45 CASTELFIDARDO presso il difensore avv. CH IC
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RM NR elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RM
NR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDELLINI Controparte_1 P.IVA_1
RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il Servizio Legale della società, sito in Ancona
Piazza XXIV Maggio
PRIMI FIORI SNC DI ER ME & C. (C.F. ), P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di precetto notificato in data 6.3.2024, intimava a Parte_1 CP_1
il pagamento della somma di €. 4.976,21, importo determinato dal titolo esecutivo
[...]
giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona in data 15.10.2019
e notificato in data 12.11.2019, che non veniva opposto nel termine di legge.
Successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, veniva celebrata in data
15.7.2024 l'udienza di comparizione delle parti nella quale veniva dato atto della dichiarazione trasmessa dal terzo, nel caso di specie , all'esito dell'udienza il Controparte_1
G.E. emetteva ordinanza con la quale assegnava in pagamento la somma di €. 1.260,00,
ordinando al terzo di versare al creditore la somma suddetta, concludeva, dunque,
dichiarando chiusa la procedura esecutiva.
Con ricorso depositato in data 18.7.2024, proponeva opposizione agli atti Controparte_1
esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal G.E.
chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza e, nel merito, di dichiarare la nullità della predetta ordinanza per asserita impignorabilità delle somme giacenti sul c/c acceso presso le in quanto relative ai ratei di NASPI Controparte_1
e non eccedenti l'importo del triplo della pensione sociale.
Con comparsa depositata in data 22.10.2024 si costituiva la quale contestava Controparte_1
tutte le avverse deduzioni chiedendone il rigetto, sostenendo di avere agito correttamente.
Si costituiva in giudizio con memoria datata 31.10.2024 , il quale Parte_1
contestava tutte le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La fase sommaria si concludeva con provvedimento del G.E. di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione e di assegnazione del termine di giorni 60 per introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata da dinnanzi al Giudice Controparte_1
dell'esecuzione avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 15.7.2024, con cui il pagina 3 di 7 G.E. gli assegnava in pagamento la somma di €. 1.260,00, eccependo l'infondatezza dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto la somma assegnata in pagamento non rientrava nel limite civilistico di impignorabilità, trattandosi del saldo di una compravendita, sicchè
tale importo era pignorabile e assegnabile.
Con comparsa di costituzione depositata in data 4.6.2025 si costituiva Controparte_1
ribadendo la correttezza del proprio operato, in quanto la somma resa disponibile era riconducibile ad una compravendita.
Si costituiva in giudizio , la quale deduceva che al momento di proporre Controparte_1
l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non era in possesso dell'estratto del conto corrente postale e,
quindi, non era a conoscenza dell'accredito effettuato dal compratore, non sussistendo, di conseguenza, ragioni a sostegno dell'impignorabilità della somma, rilevava, altresì, che il creditore non aveva subito alcun danno dalla proposta opposizione, avendo il G.E. già
assegnato la somma.
La causa è stata istruita documentalmente ed è giunta alla odierna decisione.
Ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per addivenire alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Come è noto, in linea generale, la cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito, ma che, tuttavia, può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – quale diritto vivente – che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (Cass. n. 10478 del 2004,
cass. sez. lav. n. 9332 del 2001).
I fatti che determinano la cessazione della materia del contendere sono eterogenei, ma possono essere ricondotti entro due generali categorie, rappresentati dagli eventi di indole processuale e dagli eventi di natura sostanziale.
pagina 4 di 7 I primi sono accomunati dalla situazione per la quale viene emanato, in altro procedimento,
un provvedimento giudiziale che rende inutile la pronuncia richiesta.
Differentemente, i secondi coincidono con ogni atto o attività delle parti che, incidendo sull'oggetto del processo, crea, attraverso la modificazione o estinzione della situazione sostanziale ivi originariamente dedotta, un nuovo assetto di interessi e, di conseguenza,
rispettivamente, l'inattualità o l'inutilità di una pronuncia giudiziale su di un rapporto non più in atto perché estinto o modificato in forza di un atto dell'autonomia negoziale.
Ebbene, nel caso di specie, la debitrice ha riconosciuto che le somme assegnate al CP_3
creditore non avevano natura salariale e, pertanto, non incontravano il limite previsto Pt_1
dall'art. 545 c.p.c., sicchè la messa a disposizione da parte delle e della Controparte_1
successiva assegnazione da parte del G.E. era legittima.
Tale circostanza comporta che la pronuncia giudiziale originariamente invocata in atto di citazione ex art. 618 c.p.c. si presenta obiettivamente priva di utilità, venendo meno l'interesse in concreto delle parti ad ottenere il relativo provvedimento giurisdizionale, onde non si frappongono ostacoli alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cass. 23.07.2019 n. 19845).
Permane, però, tra le parti contrasto in ordine alle spese di lite, contrasto che va risolto secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Ciò posto, si osserva che in un'ottica di inquadramento generale della questione, non possono che essere richiamati i principi ben chiariti dalla Cass. ord. 24.9.2013 n. 21876, secondo i quali:
nell'esecuzione per espropriazione la contestazione della pignorabilità di un bene o di una somma di denaro, importando la negazione del diritto di agire in executivis, implica non già
un'opposizione agli atti esecutivi, bensì un'opposizione all'esecuzione.
In tema di espropriazione presso terzi, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione non è
più consentita opposizione volta a contestare la pignorabilità della somma assegnata, infatti,
pagina 5 di 7 il rimedio dell'opposizione all'esecuzione relativa alla pignorabilità dei beni è legittimamente proponibile, ex art. 615 c.p.c., soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata per effetto dell'avvenuta espropriazione.
A mente di quanto enunciato dalla menzionata pronuncia, l'ordinanza di assegnazione,
costituendo sia sul piano morfologico che su quello funzionale l'atto conclusivo del procedimento espropriativo, costituisce limite decadenziale ultimo per le contestazioni inerenti il titolo e la pignorabilità, sicchè l'opposizione all'esecuzione risulta, pertanto,
proponibile solamente fintanto che questa non sia stata emessa.
L'ordinanza in questione, pur essendo a sua volta impugnabile, lo sarà solamente nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma soltanto per profili che ne involgano vizi specifici suoi propri.
Ne consegue che, dopo che sia stata emessa l'ordinanza di assegnazione, non è più
proponibile opposizione basata sull'asserita impignorabilità del bene: non l'opposizione all'esecuzione, che presuppone, per sua stessa natura, la pendenza di un procedimento esecutivo, non l'opposizione agli atti esecutivi, poiché essa, pur consentita con riferimento non solo alla regolarità formale dell'ordinanza di assegnazione, ma a qualunque suo altro vizio, resta pur sempre legata alla contestazione delle modalità di esercizio concreto dell'azione esecutiva e non può estendersi sino alla contestazione della pignorabilità dei beni o delle somme, che investe l'essenza dell'an dell'esecuzione medesima (Cass. 18.8.2003 n.
12099).
Ora, nel caso di specie, si ravvisa che ha proposto opposizione avverso Controparte_1
l'ordinanza di assegnazione lamentando l'impignorabilità della somma ai sensi dell'art. 545
c.p.c. co. 8.
Ciò posto, i motivi fondati la pretesa dell'opponente non solo avrebbero dovuti essere dedotti nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma potevano essere fatti valere solamente sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione.
pagina 6 di 7 L'intervenuta pronuncia di quest'ultima costituisce momento preclusivo per le ragioni addotte con il presente procedimento, ne consegue che l'opposizione proposta da CP_1
sarebbe stata rigettata.
[...]
Ne consegue che in base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico di e vengono liquidate come in dispositivo. Controparte_1
La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra
[...]
e , essendo stata citata la predetta società, nel presente giudizio, Parte_1 Controparte_1
in quanto litisconsorte necessario.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, non avendo fornito parte attrice la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in €. 1.701,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
-dichiara interamente compensate le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
Ancona, 25 novembre 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7